Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12745 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16268-2018 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
Oggetto
Risarcimento danno
R.G.N. 16268/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 927/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2017 R.G.N. 1086/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Firenze riformava in parte la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria svolta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per erronee informazioni contenute nell’estratto certificativo della propria posizione assicurativa che lo aveva indotto alle dimissioni e al pensionamento nonostante non avesse maturato la contribuzione necessaria.
Dopo aver respinto la domanda di manleva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti del patronato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva assistito COGNOME, la Corte d’appello affermava che dal risarcimento del danno, pari alle retribuzioni perse per il pensionamento anticipato rispetto a quelle che COGNOME avrebbe percepito attendendo la maturazione del diritto alla pensione, andava detratto quanto percepito a titolo di incentivo all’esodo in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno. Negava poi la Corte che le retribuzioni perse andassero conteggiate dal giorno delle dimissioni; esse andavano conteggiate invece dal giorno in cui, ipotizzando come veritiera la certificazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME sarebbe potuto andare in pensione secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre è rimasto intimato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale odierna il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218 e 1223 c.c. Nega che la somma percepita a titolo di incentivo all’esodo sia conseguenza immediata dell’inadempimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e che possa perciò essere oggetto di compensatio cum damno.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218 e 1223 c.c. La Corte avrebbe dovuto calcolare il danno a partire dalle dimissioni e non dalla decorrenza del pensionamento secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche; senza l’errore nella certificazione RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non si sarebbe dimesso e quindi non avrebbe perso le retribuzioni a partire dalla data delle dimissioni.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME deduce violazione dell’art.342 c.p.c. La Corte avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per sua genericità, poiché aveva criticato solo una delle due autonome ragioni decisorie poste dalla pronuncia di primo grado a base del rigetto del principio di compensatio lucri cum damno applicato alle retribuzioni perse e al vantaggio costituito dall’incentivo all’esodo.
Il primo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto argomentato col motivo, l’incentivo all’esodo costituisce conseguenza diretta dell’errore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella certificazione della posizione assicurativa. Tale errore indusse alle dimissioni e queste, a loro volta, hanno fatto sì che venisse ottenuta dal datore la somma a titolo di incentivo
all’esodo. Senza l’errore iniziale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non vi sarebbero state le dimissioni e quindi nemmeno sarebbe stata percepita alcuna somma a titolo di incentivo all’esodo.
Va ricordato che la regola di causalità giuridica dell’art.1223 c.c. è improntata ad un giudizio di regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze, anche quelle indirette e mediate, che, secondo l’id quod plerumque accidit, si pongano in una correlazione probabilistica ordinaria rispetto all’evento dannoso, con esclusione, di quelle del tutto atipiche (v., tra le tante, Cass.31546/18). La corresponsione di una somma a titolo di incentivo all’esodo rientra appieno, come conseguenza, nella regolarità causale originata dall’errore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza porsi quale evento eccezionale, straordinario.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
La Corte ha correttamente ritenuto che le retribuzioni perse dalla data delle dimissioni fino alla successiva data di pensionamento secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche, non sono in relazione causale con l’errore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Anche facendo affidamento su una corretta certificazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, infatti, il ricorrente non sarebbe potuto andare in pensione prima della prima finestra pensionistica utile (aprile 2011). Invece, egli diede le dimissioni in anticipo, ovvero nel dicembre del 2010. Le retribuzioni perse dal dicembre 2010 all’aprile 2011 furono allora frutto di una sua libera scelta. Il danno è parametrato alle retribuzioni poste in nesso di causalità con l’errore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – confidando nell’assenza dell’errore il ricorrente sarebbe andato in pensione nell’aprile 2011 – non alle retribuzioni perse per una diversa scelta del ricorrente di anticipare le dimissioni ad epoca in cui non sarebbe comunque stato possibile, in ogni caso, ottenere il pensionamento.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va ricordato che quando si deduce error in procedendo per non avere la sentenza rilevato l’inammissibilità dell’appello (art.342 c.p.c.), occorre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in cassazione, che venga riportato in modo specifico la parte di atto su cui si fonda il motivo (Cass.3612/22). Il motivo non trascrive, né riporta in modo specifico, il contenuto dell’atto d’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma si limita a riferirlo. In tal modo il motivo non si mostra autosufficiente poiché non consente di apprezzare se davvero l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel suo atto di gravame, non avesse censurato entrambe la ragioni decisorie poste a base della pronuncia di primo grado.
Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Nulla sulle spese nel rapporto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato