Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7416/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
AZIENDA SANITARIA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e nei confronti di
NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME)
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Ancona n. 1188 del 29/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Macerata, NOME COGNOME, l ‘ Istituto di Riabilitazione Santo Stefano (oggi, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. Marche; affermava di essere affetto da tetraplegia e ricoverato in lungodegenza presso l ‘ Istituto di Riabilitazione Santo Stefano e che, in data 28 agosto 2007, mentre era sottoposto ad un cateterismo, l ‘ infermiera NOME COGNOME, dipendente somministrata di Nuove Frontiere Lavoro, agenzia somministratrice di lavoro all ‘ utilizzatore Istituto, a causa di una manovra inadeguata aveva provocato una perforazione del retto per la quale era stato sottoposto presso l ‘ Ospedale di Recanati ad un intervento di resezione segmentaria e confezionamento di colostomia iliaca, peraltro riportando, durante l ‘ intervento, una lesione dell ‘ uretere;
-domandava il risarcimento dei pregiudizi patiti ai responsabili individuati, quanto alla perforazione del retto, nell ‘ infermiera NOMECOGNOME
nell ‘ Istituto di Riabilitazione e nella RAGIONE_SOCIALE e, quanto alla lesione dell ‘ uretere, nella ASUR Marche;
–NOME COGNOME costituendosi nel giudizio, chiedeva di chiamare in causa la Carige RAGIONE_SOCIALE (poi, RAGIONE_SOCIALE e, ora, RAGIONE_SOCIALE), in quanto assicurata da una polizza assicurativa stipulata dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI;
-anche la RAGIONE_SOCIALE, pur sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda del Pinto, chiedeva di essere integralmente manlevata, oltre che dalla RAGIONE_SOCIALE, anche da Carige in forza della suddetta polizza assicurativa;
-nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicuratrice eccepiva: a) la carenza di qualsivoglia titolo in capo a RAGIONE_SOCIALE per azionare la polizza stipulata dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, perché solo la COGNOME rivestiva la qualità di assicurata, b) l ‘ operatività soltanto a secondo rischio della polizza azionata (ai sensi dell ‘ art. 24 delle condizioni di assicurazione) e rispetto alla polizza per la responsabilità civile stipulata dall ‘ Istituto di Riabilitazione con RAGIONE_SOCIALE c) l ‘ infondatezza della domanda attorea, sull ‘ an e sul quantum debeatur ;
-il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 778 del 18/7/2017, così decideva: «1) in accoglimento della domanda di risarcimento avanzata dall ‘ attore, condanna i convenuti Istituto di Riabilitazione S. Stefano e NOME al pagamento in solido in favore di COGNOME NOME della somma complessiva di € 216.169,10, oltre agli interessi nella misura legale sulla somma devalutata al momento del fatto dannoso e via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT; oltre agli interessi nella misura legale sul complessivo importo risultante dalla data odierna al saldo effettivo; 2) in accoglimento della domanda di regresso avanzata dall ‘ Istituto di Riabilitazione S. Stefano, condanna NOME e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, a rifondere al primo la somma complessiva dallo stesso pagata all ‘ attore in forza del capo che precede del
presente dispositivo; 3) in accoglimento della domanda di risarcimento avanzata dall ‘ attore, condanna la convenuta ASUR Marche al pagamento, in favore di COGNOME NOME , della somma di € 8.119,66 oltre agli interessi nella misura legale sulla somma devalutata al momento del fatto dannoso e via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT; oltre agli interessi nella misura legale sul complessivo importo risultante dalla data odierna al saldo effettivo; 4) rigetta la domanda di regresso esperita da NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; 5) rigetta la domanda di manleva esperita da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Carige Assicurazioni S.p.A.; 6) condanna RAGIONE_SOCIALE NOME e ASUR Marche al pagamento in solido in favore di COGNOME Pasquale delle somme corrispondenti alle spese mediche (pari a € 1475,77) con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi fino alla data odierna e gli interessi legali, sul complessivo importo risultante, dalla data odierna al saldo effettivo; ; 7) condanna RAGIONE_SOCIALE, NOME in solido con ASUR Marche limitatamente alla somma di € 2.417,50 oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, alla rifusione in favore di COGNOME Pasquale delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.401,00, oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; 8) Condanna RAGIONE_SOCIALE, NOME in solido con ASUR Marche limitatamente alla somma di € 132,35 oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, alla rifusione delle spese relative al procedimento di mediazione, che liquida in complessivi € 2.033,42, oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e dispone che il paga-mento sia eseguito a favore dello Stato; 9) condanna NOME e RAGIONE_SOCIALE in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti
di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi € 13.430,00 oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge; 10) in accoglimento della domanda di manleva esperita da NOMECOGNOME condanna RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE a tenere la convenuta indenne per quanto questa dovrà corrispondere in forza dei capi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 del presente dispositivo»; regolava, poi, le ulteriori spese di lite;
-la pronuncia di primo grado veniva impugnata dalla compagnia assicuratrice (RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE, che -dedotto e documentato il decesso dell ‘ attore NOME COGNOME, avvenuto in data 2 agosto 2017 -contestava la decisione del Tribunale in quanto era stata rigettata l ‘ eccezione di operatività a secondo rischio della polizza azionata, travisando il reale contenuto delle condizioni di assicurazione sia della polizza RAGIONE_SOCIALE, sia della polizza RAGIONE_SOCIALE (stipulata dall ‘ Istituto di Riabilitazione) e perché la liquidazione del danno biologico derivante dalla lesione del retto era stata compiuta senza tenere conto dell ‘ invalidità e della compromissione della funzionalità pregresse da cui era affetto il COGNOME e del suo sopravvenuto decesso;
-anche la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello;
-la Corte d ‘ appello di Ancona, con la sentenza n. 1188 del 29/11/2021, respingeva entrambi i gravami; per quanto qui ancora rileva il giudice di secondo grado così motivava la sua decisione: «… la copertura assicurativa stipulata da Wasiluk con RAGIONE_SOCIALE prevede che se l ‘ assicurata (RAGIONE_SOCIALE) beneficia di altra polizza assicurativa, la prima opera come secondo rischio, solo per la parte di danno da rimborsare che eccede il massimale dell ‘ altra polizza … la soluzione interpretativa adottata dal tribunale è corr etta, fondandosi sul tenore letterale (inequivoco) del contratto assicurativo con NOME, il quale: nella prima Sezione denominata ‘ Specifica ‘ che precede le C. G. A., nel frontespizio qualifica la società RAGIONE_SOCIALE come ‘ contraente-assicurato ‘ , indica poi come semplici
‘ assicurati ‘ : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; a pag. 7 delle C.G.A., nel paragrafo ‘ Responsabilità civile verso Terzi di persone non dipendenti ‘ , la polizza precisa che è estesa a coprire la responsabilità di ‘ persone sottoposte a qualsiasi attività ( … ) esercitata dagli ASSICURATI ‘ , riferendosi ai cinque soggetti giuridici sopra indicati, espressamente individuati come ‘ ASSICURATI ‘ : l ‘ ultimo capoverso del paragrafo di pag. 7 delle C.G.A. denominato ‘ Responsabilità civile verso Terzi di persone non dipendenti ‘ , stabilisce che ‘ fatto salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare, nei confronti dei predetti soggetti all ‘ azione di surroga prevista dall ‘ art. 1916 c.c. ‘ . Questi soggetti non possono essere che i terzi responsabili del danno e come tali non assicurati, posto che se lo fossero dalla stessa NOME non avrebbe senso rinunciare a rivalsa. Quindi correttamente il primo giudice ha ritenuto che con la polizza RAGIONE_SOCIALE, solo Kos (e le altre società del gruppo) siano assicurate contro i danni che siano tenuti a pagare per l ‘ attività di terzi di cui debbano rispondere e non siano assicurati i terzi re sponsabili. … Considerando la pregressa compromissione dell’ apparato gastroenterinale, dunque, secondo l ‘ appellante, si sarebbe dovuto stimare il danno biologico nella differenza tra la percentuale riconosciuta per la compromissione di un apparato integro (35%) e con quella (del 25%) conseguente alle lesioni pregresse. La doglianza non convince, sol che si consideri che, prima della imperita manovra eseguita dalla infermiera, il Sig. COGNOME poteva assolvere alle funzioni intestinali autonomamente (sia pure con l ‘ aiuto di clismi rettali) mentre a seguito del nuovo danno, si è reso necessario il posizionamento della sacca delle feci sul fianco sx del paziente. Dunque appare del tutto rispondente a criteri di valutazione effettiva del danno, considerare che l ‘ errata manovra abbia determinato una totale compromissione della funzione, come peraltro ben argomentato dallo stesso Ctu. … La Compagnia, dando atto che il Sig. COGNOME è deceduto in data
02/08/2017 ritiene che sia superata la determinazione del danno, effettuata dal primo giudice sulla scorta delle tabelle di Milano, con la sentenza pubblicata il 18/07/2017, col COGNOME ancora in vita, che valorizzano il punto in relazione alla attesa di vita media, che nella fattispecie non si è concretizzata, posto che il decesso sarebbe dovuto a cause indipendenti dal danno di cui qui si tratta. … Occorre tuttavia dar prova che il dec esso sia avvenuto per cause distinte da quelle che hanno determinato il danno, prova che nella fattispecie manca del tutto. Invero, la morte del danneggiato, per cause indipendenti da quella che ha determinato il danno del cui risarcimento si tratta, avvenuta dopo la sentenza, rappresenta un fatto modificativo del diritto che legittimamente può essere fatto valere introducendo la relativa eccezione in appello. … Nel caso di specie l ‘ eccezione è proposta da NOME, che tuttavia nulla ha dedotto circa le cause del decesso del COGNOME: pertanto in difetto della necessaria prova, l ‘ eccezione non può essere accolta»;
–RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su tre motivi;
-resistevano con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME e Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. Marche;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) e RAGIONE_SOCIALE;
–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 16/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, la società ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1916 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, I comma n. 3 c.p.c. … dal testo letterale delle condizioni contrattuali delle due polizze richiamate, si evince inequivocabilmente: (i) che entrambe le polizze individuano come ‘ assicurato ‘ il soggetto il cui interesse è protetto dall ‘ assicurazione; (ii) che la polizza RAGIONE_SOCIALE copre la responsabilità civile personale nei confronti di terzi delle Ditte fornitrici di manodopera; (iii) che la individuazione nella ‘ Specifica ‘ della polizza RAGIONE_SOCIALE di altre quattro strutture come assicurate, oltre all ‘ Istituto di RAGIONE_SOCIALE Contraente è unicamente volto a individuare altri Enti che beneficiano della garanzia, ma non a delimitare la nozione di ‘ assicurato ‘ che è oggetto di una specifica definizione da porre in relazione con il tenore della regolamentazione contrattuale. Vi è in definitiva un ‘ unica interpretazione possibile dei contratti rispondente ai criteri di interpretazione letterale e sistematica dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.»;
-la ricorrente fonda la propria censura sulla clausola del contratto assicurativo (art. 24 delle condizioni di polizza) secondo cui «Qualora esista polizza di responsabilità civile stipulata dall ‘ Azienda Sanitaria pubblica o da struttura privata ove l ‘ Assicurato eserciti la professione, che assicura il personale sia dipendente che libero professionista, e/o polizza di responsabilità civile stipulata dall ‘ Assicurato, la presente assicurazione agirà in eccesso ai massimali garantiti dalla/e polizza/e sopra indicata/e, e comunque fino alla concorrenza del massimale del presente contratto. Resta inteso che in caso di non operatività dell ‘ altra/e assicurazione/i, la presente polizza si intenderà operante ‘ a primo rischio ‘ . L ‘ assicurazione vale anche per il caso di rivalsa esercitata dall ‘ Azienda Sanitaria pubblica e/o da struttura privata o da chi per essa nei confronti dell ‘ Assicurato.»; sostiene, infatti, l ‘ erroneità
della decisione di merito che ha escluso la COGNOME dal novero degli assicurati in forza della polizza (RAGIONE_SOCIALE) stipulata dalla struttura sanitaria;
-il motivo è infondato;
-infatti, nei ristretti limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità sull ‘ interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito, si osserva che proprio la ricorrente riferisce (pag. 15 del ricorso) che «La clausola ‘ Responsabilità civile verso Terzi di persone non dipendenti ‘ a pag. 7 della polizza stipulata dall ‘ Istituto di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) con RAGIONE_SOCIALE prevede che: ‘ Nel limite del massimale indicato in specifica per questa Sezione, l ‘ assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende estesa a coprire la responsabilità civile personale dei soggetti in seguito elencati, durante lo svolgimento di mansioni esplicate per conto o a favore dell ‘ Assicurato: – collaboratori e consulenti esterni di ogni ordine e grado escluso medici e personale paramedico… Fatto salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare, nei confronti di predetti soggetti, all ‘ azione di surroga prevista dall ‘ articolo 1916 del Codice Civile. ‘ »;
-perciò, in base alla lettera del contratto (e, quindi, allo stesso criterio ermeneutico dell ‘ art. 1362 c.c. che la ricorrente assume violato), il paramedico NOME -non dipendente della RAGIONE_SOCIALE, bensì della RAGIONE_SOCIALE -non era coperto dalla polizza assicurativa stipulata dalla casa di cura con la RAGIONE_SOCIALE; di conseguenza, in contrasto con quanto affermato nel ricorso, l ‘ interpretazione data dai giudici di merito non è affatto arbitraria (ed è, anzi, più che plausibile), né quella fornita dalla RAGIONE_SOCIALE costituisce l ‘ «unica interpretazione possibile dei contratti rispondente ai criteri di interpretazione letterale e sistematica dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.»;
-è irrilevante la previsione dell ‘ art. 9 della Legge n. 24 del 2017, dato che la stessa ricorrente ammette che tale disposizione non è applicabile ratione temporis al caso di specie;
-col terzo motivo, logicamente prioritario rispetto al secondo, si deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226, 2056, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, I comma n. 3 c.p.c. Sempre in relazione alla liquidazione del danno risarcibile, la Corte di merito afferma che sarebbe irrilevante la circostanza relativa al decesso del Sig. COGNOME intervenuto il 2 agosto 2017 e dunque successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado del 18 luglio 2017. … il second o Giudice afferma, che non avendo la Compagnia provato le cause del decesso del COGNOME e in particolare la sua non riconducibilità all ‘ evento lesivo imputabile alla COGNOME, come sarebbe stato suo onere ai sensi del secondo comma dell ‘ art. 2697 cod. civ., trattandosi di un fatto modificativo del diritto azionato da parte attrice, non potrebbe procedersi ad alcuna riduzione delle poste risarcitorie, nonostante la premorienza del paziente. … non si può in alcun modo condividere la ripartizione dell ‘ onere della prova delineata dalla Corte d ‘ Appello. La prova dell ‘ ammontare del danno risarcibile è a carico della parte istante che si assume danneggiata, indipendentemente dalla natura della responsabilità contestata.»;
-la censura è fondata;
-secondo consolidata giurisprudenza di legittimità ( ex multis , Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15112, Rv. 671181-01), «Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell ‘ illecito, l ‘ ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti»;
-la Corte di merito sottolinea che non vi è prova che la causa del decesso non sia ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell ‘ illecito e afferma che l ‘ onere di dimostrare la non incidenza della malpractice sanitaria sulla morte incombe sul danneggiante, trattandosi di eccezione rispetto al quantum risarcibile;
-al contrario, si deve dare continuità all ‘ orientamento giurisprudenziale secondo cui l ‘ onere di dimostrare il danno risarcibile e il nesso causale tra la condotta e il predetto danno incombe sul danneggiato, di talché spetta all ‘ erede di NOME COGNOME provare che il decesso del congiunto costituisce conseguenza dell ‘ evento lesivo e, dunque, che il pregiudizio da risarcire non risente della più breve durata della vita della vittima;
-col secondo motivo si deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 2056 cod. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, I comma n. 3 c.p.c. … Dallo stesso contenuto della sentenza della Corte d’ Appello, si evince dunque che in realtà il paziente non aveva alcuna funzione intestinale autonoma e che, anzi, il danno di cui è stato chiesto il risarcimento si è verificato proprio per la necessità di intervenire con cateterismi rettali reiterati per garantire le evacuazioni intestinali. Liquidare il danno biologico patito dal paziente come se si trattasse di un danno cagionato ad un soggetto completamente sano implica riconoscere in favore della parte istante la risarcibilità di nocumenti che non sono conseguenza immediata e diretta della condotta asseritamente lesiva, in palese violazione degli artt. 1223 e seguenti cod. civ. espressamente richiamati dall ‘ art. 2056 cod. civ. nonché dei criteri di liquidazione del danno alla persona individuati da codesto Giudice di legittimità per il caso di stati di invalidità preesistenti rispetto alla condotta lesiva»;
-anche questo motivo è fondato;
-in base a quanto statuito da Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28986, Rv. 656174-02 (a cui si uniforma la decisione di Cass. Sez. 3, 21/08/2020, n.
17555, Rv. 658622-01), ai fini della liquidazione del danno alla salute, l ‘ apprezzamento delle menomazioni preesistenti ‘ concorrenti ‘ in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall ‘ illecito va compiuto, dapprima, con una stima in punti percentuali dell ‘ invalidità complessiva (quella risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall ‘ illecito) e di quella preesistente all ‘ illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e, poi, con la sottrazione dal valore monetario dell ‘ invalidità complessivamente accertata di quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l ‘ esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, qualora le circostanze del caso concreto lo impongano;
-a tale regula iuris non si è attenuta la Corte di merito, che ha mancato di porre in relazione l ‘ indice percentuale iniziale e quello successivo, apoditticamente ed erroneamente affermando che l ‘ aggravamento del già compromesso apparato gastroenterinale del paziente doveva essere considerato alla stregua di una lesione inferta ad un apparato normalmente funzionante;
-in conclusione, il primo motivo di ricorso va respinto, mentre sono da accogliere il secondo e il terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alle predette censure, e rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame;
-al giudice del rinvio è altresì rimessa la regolazione delle spese della lite, incluse quelle del giudizio di legittimità;
-in considerazione della causa petendi (e, cioè, della richiesta di risarcimento di una lesione alla salute), ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposta ex officio l’omissione, in caso di diffusione di questo provvedimento, delle generalità dell’attore che aveva iniziato la presente controversia , ma pure, per prevenirne l’identificabilità, dell’erede ;
p. q. m.
la Corte respinge il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo e il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
dispone che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione di questo provvedimento, siano omesse le generalità dell’originario attore e della sua erede.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,