Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Oggetto:
Impiego pubblico
–
contratti
a
termine
–
stabilizzazione – risarcimento
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31931/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
-intimate – e sul ricorso successivo proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME
COGNOME, che le rappresenta e difende;
-ricorrenti successive –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
-controricorrente al ricorso successivo -nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 731/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME adivano il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di Giudice del Lavoro, sostenendo: 1) di essere risultati vincitori delle procedure selettive indette dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, con Deliberazione n. 926 del 9 Novembre 2009, finalizzate alla stabilizzazione del Personale precario, assunto in data anteriore al 28 Settembre 2007 ed in servizio alla data del 31 Dicembre 2008; 2) che, conseguentemente, l ‘ RAGIONE_SOCIALE, con le delibere n. 366/2010 e n. 664/2010, provvedeva a stabilizzare i lavoratori, attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato; 3) che, successivamente, alla luce della sentenza n. 123 del 4 Novembre 2011, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l ‘ illegittimità costituzionale dell ‘ art. 38 della Legge Regione Calabria n. 8 del 2010, per contrasto con gli arti. 97 e 117 della Costituzione, l ‘ RAGIONE_SOCIALE in data 21.12.2012 e 24.12.2012 (stante la natura ‘ non aperta ‘ della procedura selettiva esperita e del contrasto con l ‘ obiettivo del contenimento della spesa regionale sanitaria), aveva annullato in autotutela le delibere n. 664 e 366 del 2010 relative alla stabilizzazione dei ricorrenti e disposto la cessazione del loro contratto di lavoro a tempo indeterminato e la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo determinato, con ciò ripristinando la situazione giuridica preesistente a detta stabilizzazione.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l ‘ accertamento della nullità, illegittimità ed inefficacia degli atti con cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva annullato in autotutela le suddette delibere e, conseguentemente, la condanna dell ‘ A.O. resistente alla effettiva e definitiva reintegrazione in servizio dei ricorrenti a tempo indeterminato, nella medesima posizione funzionale e nelle medesime mansioni svolte nell ‘ ambito del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In via gradata chiedevano, l ‘ accertamento ai sensi dell ‘ art. 5, comma 4 bis , del D.Lgs. n. 368/2001 della nullità e/o illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato e, per l ‘ effetto, la condanna della resistente alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima posizione funzionale e nelle medesime mansioni già svolte.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con l ‘ RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la convenuta al pagamento, per ciascun ricorrente, dell ‘ indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell ‘ ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La Corte d ‘ appello di Catanzaro, pronunciando sull ‘ impugnazione principale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e su quella incidentale dei lavoratori, sul presupposto dell ‘ avvenuta assunzione a tempo indeterminato, nelle more del giudizio, dei ricorrenti, accoglieva l ‘ appello principale e rigettava la domanda risarcitoria avanzata dagli appellati, dichiarando assorbito l ‘ appello incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; in parziale accoglimento di quello incidentale di NOME COGNOME (in relazione alla quale la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso che non era intervenuta alcuna stabilizzazione), indicava in nove mensilità l ‘ indennità risarcitoria spettante alla medesima.
Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, richiamato il punto D. delle conclusioni della sentenza di questa Corte n. 22552/2016, riteneva che essendo stati tutti i ricorrenti (ad eccezione della COGNOME) assunti a tempo indeterminato, gli stessi avevano ottenuto il bene della vita per il quale avevano instaurato il giudizio. In
conseguenza l ‘ abuso doveva intendersi sanato e quindi il risarcimento del danno non poteva essere accordato.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, d ‘ altro.
Ad entrambi i ricorsi l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorsi.
Le ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME e l ‘ RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1° giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).
Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché risulta notificato e depositato prima del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME . Quest’ultimo ricorso deve essere, pertanto, considerato incidentale.
Con l ‘ unico motivo (comune al ricorso principale e a quello incidentale) si denuncia, in relazione al n. 3 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della L. n. 134 del 2010 e D.Lgs. n. 81 del 2015.
Assumono i ricorrenti l ‘ erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto alcun risarcimento del danno.
Richiamano, quanto alla esigenza di un contrasto al ricorso abusivo ai contratti a termine con misure effettive e dissuasive ed alla necessità di un risarcimento non irrisorio, la pronuncia della Corte di Giustizia dell ‘ Unione Europea nella causa C-494/16 e quella di questa Corte n. 5072/2016.
Evidenziano che nella specie i rapporti a termine, per effetto delle numerose proroghe, erano durati molti anni e andava riconosciuto un risarcimento del danno per l ‘ abusiva reiterazione nella misura di almeno 12 mensilità.
Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non intercetta il decisum della sentenza impugnata che ha ritenuto nello specifico satisfattiva l ‘assunzione a tempo indeterminato intervenuta in corso di giudizio ed ha perciò escluso ogni risarcimento del danno da precarizzazione nonché ogni danno diverso ed ulteriore rispetto a quello ristorato dall’immissione in ruolo .
Le doglianze prescindono del tutto da detta stabilizzazione né sono in alcun modo contestate le modalità con le quali la stessa è avvenuta in concreto ovvero dedotto che la relativa procedura non avesse i caratteri richiesti da Cass. 27 maggio 2021, n. 14815 (secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale).
Il ricorso principale e quello incidentale devono, pertanto essere dichiarati inammissibili.
Le spese per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale; condanna i ricorrenti principali e quelli incidentali al pagamento, in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE controricorrente rispetto al ricorso principale e a quello incidentale, delle spese relative al presente giudizio di legittimità che liquida, rispettivamente, in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% ed in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso all’adunanza camerale del 24 settembre 2024.