Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21298 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25018/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, nonché quale procuratore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, anche quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale avente causa di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1679/2022 depositata il 17/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.il Comune di Alberobello ricorre con tre motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.2785 del 17 novembre 2022.
La sentenza è stata resa in causa proposta contro il Comune da NOME, NOME, NOME COGNOME -anche quale procuratore di NOME -, NOME, NOME, NOME COGNOME e da NOME COGNOME -gli odierni intimati o loro danti causa -, i quali, lamentando che, a seguito di lavori stradali compiuti dal convenuto nel 1991, la loro proprietà, latistante la strada e costituita (per quanto interessa) da un terreno con sovrastante fabbricato, aveva subito infiltrazioni di acque piovane e fognarie ed era stata danneggiata, chiedevano il risarcimento dei danni per ‘mancati redditi relativi alla mancata fruizione dell’immobile’ quantificati ‘considerando la possibilità di conseguire un fitto’, e dei ‘danni subiti dai locali adibiti ad abitazione’. Il Comune contestava il fondamento della domanda ed eccepiva la prescrizione dei crediti risarcitori.
L’adito Tribunale di Bari disponeva una ctu.
Il consulente ipotizzava danni da ‘mancata coltivazione del terreno’ e quantificava tali danni sulla base del valore ‘di alcuni ortaggi tipici dei luoghi’ evidenziando non essere ‘dato sapere quali erano gli ortaggi coltivati all’epoca dei fatti né quali sarebbero stati coltivati negli anni successivi’; stimava poi i danni subiti dai fabbricati ed escludeva che potesse essere stato subito dagli attori il lamentato danno da lucro cessante in quanto l’immobile, asseritamente ad uso abitativo, era in realtà non utilizzabile come abitazione in quanto mancante di servizi igienico sanitari, di impianti idrici e fognari.
Il Tribunale condannava il Comune al risarcimento dei danni liquidandoli sulla base della stima del ctu previa dichiarazione di prescrizione ‘del diritto al risarcimento fino al giorno prima del 31 agosto 1999, data di ricezione da parte del Comune di diffida a eliminare i danni e le loro cause’.
Il Comune impugnava la sentenza lamentando di essere stato condannato al risarcimento dei danni da mancata coltivazione del terreno malgrado che mai gli attori avessero allegato di aver subito quei danni né chiesto il risarcimento di quei danni, lamentando l’incoerenza della sentenza per avere il Tribunale dichiarato dubbia la ‘reale coltivazione del fondo’ e tuttavia liquidato comunque i danni da mancata coltivazione solo apportando una riduzione percentuale alla stima fattane dal CTU, lamentando infine che il Tribunale non avesse accolto la eccezione di prescrizione di ogni credito risarcitorio ed in particolare del credito relativo al danno subito dal ‘fabbricato’ non essendo mai stata avanzata dagli attori alcuna domanda di risarcimento di tale specifico danno dal 1991 fino all’inizio della causa il 23 giugno 2006.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata anche dagli attori i quali lamentavano essere stata per errore dichiarata la prescrizione
di alcuni crediti ed essere stata immotivatamente apportata una decurtazione degli importi stimati dal ctu;
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento dei due appelli, escludeva il diritto degli originari attori al risarcimento del danno ‘per mancato reddito’ ritraibile dall’immobile sul motivo che tale danno era ‘non individuabile concretamente’, escludeva ‘la prescrizione del risarcimento corrispondente alle somme necessarie per il risanamento del fabbricato’ sul motivo che i danni in questione erano ‘effetti permanenti e in continuo accrescimento, delle condotte di infiltrazione proseguite nel tempo’, riteneva prescritti gli altri crediti risarcitori, non come dichiarato dal Tribunale fino al 31 agosto 1999 ma fino al 30 agosto 1994 posto che il termine prescrizionale di cinque anni doveva essere calcolato a ritroso dal 31 agosto 1999 data in cui il Comune aveva ricevuto ‘la formale richiesta non solo di rimozione delle cause delle infiltrazioni ma anche di ristoro dei danni subiti’, rideterminava il risarcimento del ‘danno alle coltivazioni’ in ragione del minor periodo di prescrizione ed in ragione della ritenuta assenza di giustificazioni per la riduzione operata dal Tribunale alla stima di quel danno fatta dal CTU.
In conclusione la Corte di Appello liquidava alle parti private 20.000,00 euro per ‘danno alle coltivazioni’ e 20.682,08 euro ‘per il risanamento del fabbricato’;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere i giudici baresi omesso di pronunciare sui due motivi di appello con cui, rispettivamente, il Comune aveva contestato la sentenza del Tribunale in relazione alla disposta condanna al risarcimento dei danni da mancata coltivazione del terreno malgrado che mai gli attori avessero allegato di aver subito quei danni né chiesto il risarcimento di quei danni, ed aveva
contestato l’incoerenza della sentenza appellata per avere il Tribunale dichiarato dubbia la ‘reale coltivazione del fondo’ e tuttavia liquidato comunque i danni da mancata coltivazione;
2. con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2934, 2935, 2943 e 2947 c.c.’ Sostiene il Comune che nella missiva ricevuta il 31 agosto 2011 non era contenuta alcuna richiesta di risarcimento ma era solo contenuta una sollecitazione a che esso Comune ricercasse ‘soluzioni idonee per la regolamentazione del deflusso delle acque piovane e per eliminare le infiltrazioni di fogna’. Il Comune sostiene altresì che la Corte di Appello ha illogicamente escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno corrispondente alle somme necessarie per il risanamento del fabbricato affermando trattarsi ‘di effetti permanenti e in continuo accrescimento delle condotte di infiltrazione proseguite nel tempo’. Lamenta inoltre che l’affermazione sia stata resa senza che vi fossero prove della ‘natura permanente delle condotte infiltrative’;
3.con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di Appello riconosciuto agli originari attori il risarcimento del danno pari al valore dei prodotti che avrebbero potuto essere coltivati sul terreno malgrado che mai gli attori avessero proposto domanda di risarcimento di quel danno e che l’assenza di domanda fosse stata denunciata come motivo di appello contro la sentenza di primo grado;
Il terzo motivo – da esaminare con precedenza rispetto agli altri per ragioni di priorità logica -è fondato.
La denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. consente alla Corte di legittimità, che di fronte a questa denuncia è giudice anche del fatto processuale, di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così,
anche dell’atto di appello. Si riscontra che gli originari attori non avevano mai proposto domanda di risarcimento del danno conseguente all’impossibilità di coltivare il terreno avendo proposto solo domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni verificatesi in edifici sul terreno.
Il terzo motivo di ricorso deve essere quindi accolto: la Corte di Appello non avrebbe dovuto riconoscere agli odierni intimati il credito per ‘ danni alle colture ‘ dato che questo credito non era stato fatto valere.
5. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Deve premettersi che, avendo la Corte di Appello riconosciuto alle parti private 20.000,00 euro per ‘danno alle coltivazioni’ e 20.682,08 euro per il ‘risanamento del fabbricato’, il motivo, a seguito dell’accoglimento del terzo motivo, perde rilievo per quanto riferito alla denunciata violazione delle norme sulla prescrizione in relazione al credito risarcitorio per il primo danno (alle coltivazioni). Per quanto riferito alle denunciate omessa motivazione e violazione delle norme sulla prescrizione in relazione al credito risarcitorio per il danno da ‘risanamento del fabbricato’, il motivo in parola è fondato.
Va innanzi tutto richiamato il principio per cui, ‘allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l’eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all’immobile, sia l’illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all’immobile, sia l’illecito rappresentato dalla verificazione di danni all’immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall’ultimazione
dell’opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l’eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall’immobile in conseguenza dell’esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni “de die in diem”, a mano a mano che essi si verificano’ (Cass. 4677/2023).
La Corte di Appello ha illogicamente escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno corrispondente alle somme necessarie per il risanamento del fabbricato affermando che le conseguenze dannose dei lavori stradali realizzati dal Comune nel 1991 erano ‘effetti permanenti e in continuo accrescimento delle condotte di infiltrazione proseguite nel tempo’: è sotteso alla attribuzione agli odierni intimati del risarcimento per intervenuto risanamento del fabbricato, il riscontro del fatto che gli effetti delle condotte di infiltrazione sono ad una certa data cessati; la data peraltro non è stata precisata dalla Corte di Appello; la Corte di Appello ha poi escluso del tutto la prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall’immobile in conseguenza dell’esistenza dello stato di fatto, in spregio del richiamato principio sulla decorrenza della prescrizione “de die in diem” e che avrebbe dovuto essere applicato con riguardo al periodo dal perfezionamento dei lavori fino alla cessazione delle infiltrazioni;
6. in conclusione il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, mentre il primo motivo deve ritenersi logicamente assorbito dall’accoglimento del terzo .
In riferimento ai motivi accolti la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Bari che, in diversa composizione, si atterrà ai principi esposti;
il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del giudizio di legittimità;
PQM
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.
Roma 20 giugno 2024.
Il Presidente NOME COGNOME