Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16273/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO a elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dello stesso, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 999/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 3037/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza pubblicata in data 28/11/2018 la Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento per effetto del raggiungimento del 65° anno di età (non anche del requisito pensionistico minimo), cancellazione cui aveva fatto seguito provvedimento giudiziale di reiscrizione (ordinanza cautelare del 25/11/2012, confermata con sentenza del 12/7/2012) cui il Ministero aveva dato esecuzione con ritardo (il 30/8/2012), danno pari alla mancata percezione degli stipendi che avrebbe percepito se avesse svolto il servizio nell’a.s. 2011/2012.
Riteneva la Corte territoriale (come già il Tribunale) che fosse mancata ogni allegazione e dimostrazione dei presupposti concreti per conseguire ‘l’occasione perduta’ e che, in particolare, l’appellante non avesse neppure fornito indicazioni circa i nominativi di coloro che, inseriti in graduatoria con il medesimo punteggio, avevano stipulato il contratto individuale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo.
Sostiene che contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale erano stati forniti tutti gli elementi a fondamento della pretesa risarcitoria.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia egualmente la violazione dell’art. 360, n. 5, co. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Ribadisce che erano stati forniti tutti gli elementi per ottenere il risarcimento del danno conseguente al comportamento omissivo e dilatorio della Pubblica Amministrazione e deduce che a fronte di tali produzioni la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi dei poteri d’ufficio di cui all’art. 421, comma 2, cod. proc. civ.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Essi, infatti, evocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter , ultimo comma, cod. proc. civ., in seguito art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per le modifiche
introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20944/2019); peraltro, la denuncia del vizio tende ad una rivalutazione di merito ed è dedotta senza tenere conto delle indicazioni offerte dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, che ha rigorosamente interpretato la disposizione novellata.
Si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito basati su un accertamento in punto di fatto, come tale inammissibile in questa sede, anche il rilievo (contenuto nel corpo del secondo motivo di ricorso) concernente la violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., là dove la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d’ufficio mezzi di prova a norma dell’art. 421 cod. proc. civ. è finalizzato a sopperire a difficoltà oggettive nell’acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze (v. Cass. n. 9596 del 1° ottobre 1997 e numerose successive conformi).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 marzo 2024.