Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19108/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende per legge, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – intimato AQUILA n. 43/2020
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di L ‘ depositata il 11/02/2020;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/09/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I fatti di causa ancora rilevanti sono i seguenti: l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale successore per legge RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva adito il Giudice di pace di L ‘ Aquila, chiedendo la condanna del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somma di oltre duemila ottocento euro (€ 2.898,49), quale risarcimento del danno patito in conseguenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritardata trasmissione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE documentazione necessaria ad istruire la domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza (in applicazione dei contratti collettivi per i bienni 2006/2007 e 2008/2009) presentata da alcuni dipendenti cessati dal servizio, domanda che, debitamente istruita, avrebbe dovuto essere trasmessa all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) entro il termine di quindici giorni di cui all ‘ art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 28/03/1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 140 del 28/05/1997.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava il RAGIONE_SOCIALE convenuto al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quantificato in euro duemila ottocento novantotto e quarantanove centesimi (€ 2.848,49) .
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo, in forza RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 133, d.lgs. n. 104 del 2/07/2010 e, nel merito, il rigetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, la riduzione RAGIONE_SOCIALEe sue pretese.
Il Tribunale di L ‘ Aquila, con la sentenza n. 43 del 2020, pubblicata l ‘ 11/02/2020, pronunciando sul gravame svolto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 36 del 2015 del Giudice di pace di L ‘ Aquila, ha rigettato l ‘ impugnazione.
Il Tribunale ha affermato la propria giurisdizione sul presupposto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ‘ inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 133, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 104 del 2010, siano esclusivamente quelle inerenti al danno patito dal soggetto destinatario del provvedimento amministrativo.
Il caso di specie concerne, invece, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ appello, il diverso rapporto tra due enti pubblici, chiamati, in via paritetica, a collaborare allo stesso procedimento amministrativo, e ineriva, in particolare, ai danni patiti dall ‘ uno per effetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dedotta negligenza RAGIONE_SOCIALE ‘ altro nell ‘ espletamento del procedimento interno di sua pertinenza.
Nel merito, il Tribunale RAGIONE_SOCIALE ‘ Aquila ha, quindi, rigettato l ‘ impugnazione del RAGIONE_SOCIALE.
Ha affermato, in proposito, il Tribunale che l ‘ art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, impone all ‘ Amministrazione pubblica datrice di lavoro un termine di quindici giorni, dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, per l ‘ invio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di quiescenza, termine volto a garantire l ‘ efficienza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE P.A. (non posto, pertanto, nell ‘ interesse del dipendente cessato dal servizio e richiedente la prestazione).
L ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva agito in giudizio per l ‘ inosservanza di tale norma, correlata al rapporto contributivo tra amministrazione datore di lavoro e ente previdenziale e, dunque, per la violazione del relativo obbligo giuridico da ricondurre all ‘ art. 1173 cod. civ., e non già all ‘ art. 2043 cod. civ.
Il ritardato adempimento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di trasmissione documentale si poneva in evidente nesso causale con il
danno lamentato, per avere comportato il pagamento degli interessi legali conseguenti alla ritardata liquidazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prestazione, interessi non dovuti se il RAGIONE_SOCIALE avesse tempestivamente adempiuto l ‘ obbligo di fare ( facere ) a suo carico e dovendo escludersi, secondo il giudice di appello, fenomeni compensativi basati sulla legge n. 335 del 8/08/1995, art. 2, comma 3, come modificato dalla legge n. 183 del 12/11/2011, art. 2, comma 5.
Infine attesa l ‘ applicabilità, alla fattispecie, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1218 cod. civ., in relazione all ‘ art. 1173 cod. civ., il danno, secondo il Tribunale, poteva essere presuntivamente desunto dall ‘ abnormità del ritardo e le contestazioni relative all ‘ importo ( quantum ) liquidato erano del tutte generiche.
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
L ‘ AVV_NOTAIO ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 11/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato in quanto il primo motivo prospetta una questione di giurisdizione, con ordinanza n. 36209 del 23/11/2021 (richiamando coerente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEo stesso Collegio: Sez. U n. 15746 del 12/06/2019 Rv. 654213 – 01), hanno disatteso la prospettazione difensiva RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO erariale, affermando che la controversia, in relazione al bene RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE vita richiesto ( petitum ), rientra nell ‘ ambito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria ed hanno rimesso il ricorso, relativamente al solo secondo motivo, alla Sezione semplice.
Il sindacato di questa Sezione III civile è, in conseguenza, limitato al solo secondo motivo di ricorso, con il quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE afferma l ‘ erroneità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1223 cod. civ., per violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per avere i giudici del merito riconosciuto il danno derivante dalla corresponsione degli interessi, da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in favore dei già pubblici dipendenti che avevano chiesto la liquidazione del trattamento di quiescenza.
Il motivo è infondato, in quanto è incontroverso che la documentazione necessaria ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE liquidazione non venne trasmessa dal RAGIONE_SOCIALE all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel termine di legge.
È dirimente l ‘ art. 3, comma 5, del n. 79 del 1997 convertito, con modificazioni, in legge n. 140 del 1997, che impone all ‘ Amministrazione Pubblica datrice di lavoro un termine di quindici giorni, dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, per l ‘ invio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di quiescenza, termine volto a garantire l ‘ efficienza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE P.A.
Nella specie è pacifico che il detto termine per la trasmissione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE documentazione non sia stato rispettato dal RAGIONE_SOCIALE.
In conseguenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE detta violazione dei termini l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dovuto corrispondere, agli ex pubblici dipendenti, gli interessi legali conseguenti al ritardo nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di fine servizio e ciò secondo la regola di diritto di diritto comune di cui all ‘ art. 1224 cod. civ. (Sez. U n. 5330 del 17/11/1978 Rv. 395101 – 01).
Invero, data per pacifica la naturale fecondità del denaro, è palese che, se il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse tempestivamente adempiuto, l ‘ ente previdenziale non avrebbe dovuto corrispondere gli interessi al saggio legale sulle somme dovute a titolo di liquidazione, con conseguente maggiore esborso sulle somme dovute a detto titolo, senza che l ‘ Istituto previdenziale abbia
conseguito alcun vantaggio. Né rileva che l ‘ ente previdenziale abbia potuto disporre, nel frattempo, del denaro corrisposto in ritardo agli aventi diritto, essendo ad esso stato fatto carico di accessori altrimenti non dovuti.
Inoltre non può configurarsi, in concreto, alcuna partita di giro, poiché non è pertinente, come correttamente ritenuto dal Tribunale al fine di disattendere le difese formulate dal RAGIONE_SOCIALE, il riferimento alla previsione di cui all ‘ art. 2, comma 3, legge n. 335 del 1995, così come modificato dall ‘ art. 2, comma 5, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2011, posto che la citata disposizione si limita a sancire un apporto trimestrale RAGIONE_SOCIALEo Stato alla gestione previdenziale essenzialmente per garantire il pagamento RAGIONE_SOCIALEe pensioni a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso, mentre il caso di specie attiene non al pagamento di trattamenti pensionistici bensì alla ritardata liquidazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di buonuscita, che ha comportato per l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -sede di Pescara -(in seguito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) l ‘ obbligo di corrispondere agli iscritti, in assenza di profili omissivi ad esso direttamente ascrivibili, gli interessi legali a causa del ritardo con cui il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva trasmesso il MoRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
Il ricorso è rigettato.
Nulla per le spese di questa fase di legittimità, non avendo l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva alcuna.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte di