Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17403 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03643/2021 R.G., proposto da
B.M. GLYPH ; rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (pec: francesco.EMAILit), in virtù di procura in calce al ricorso;
–
ricorrente –
nei confronti di
R.E GLYPH
; rappresentato e difeso dall’Avv. NOME
COGNOME (pec: EMAIL ), in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
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241:16,2024
Numero registro generale 3643,2021
Numero sezionale 1473,2024
Numero di raccolta generale 17M:13/2024
Data pubblicazione
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (pec.: EMAIL ), in virtù di procura allegata al controricorso;
– controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1524/2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 22 giugno 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 202
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 22 giugno 2020, n.1524, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da B.M. avver la sentenza n.12256/2018 del Tribunale di Milano, con cui – nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE chiamata in c dal convenuto quale sua società assicurativa della responsabilità c – era stata solo parzialmente accolta la domanda da lui formulata n confronti di R.E. , avente ad oggetto il risarcimento danni subiti a causa dell’intervento odontoiatrico da quegli esegui data 11 settembre 2013, nel corso del quale gli era stata cagionat lacerazione della mucosa del pavimento orale e la rescissio dell’arteria linguale, con conseguente rischio di soffocamento, aveva reso necessario un ricovero d’urgenza, un intervento tracheotomia e terapia intensiva per alcuni giorni, e da cui era der oltre alla contrazione di un’altra patologia (herpes zoster), l’inc di attendere all’esercizio della propria professione di avvocato p periodo di circa 60 giorni, in ragione della difficoltà di elo dell’impossibilità di calzare la protesi dentale.
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Data pubblicazione 2006,2024
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, nel confermare la statuizione di primo grado – la quale, sulla scorta della CTU espletata, ritenuta la colposa esecuzione della prestazione odontoiatrica, aveva però circoscritto la liquidazione sia del danno non patrimoniale che di quello patrimoniale – ha escluso la riconducibilità causale dell’herpes zoster all’intervento odontoiatrico, nonché la sussistenza del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, e ha ritenuto congruo l’importo già liquidato a titolo di spese mediche.
Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina ricorre B.M. GLYPH , sulla base di quattro motivi. Rispondono con distinti controricorsi GLYPH R.E. GLYPH e l’Assicuratrice RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, sensi dell’a rt.380-bis.1. cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente e il controricorrente GLYPH R.E, GLYPH hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, comma 3, c.p.c., 170 c.p.c., 84 c.p.c., 112 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c.”
Sono articolate tre censure.
La sentenza impugnata è censurata anzitutto per aver ritenuto che la prescrizione stabilita dall’art. 195, “nuovo” testo, cod. proc. c (nella parte in cui dispone che la relazione di consulenza “deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite”) sarebbe stata
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regolarmente e validamente osservata, nella fattispecie, mediante la trasmissione della relazione al consulente tecnico di parte officiat dall’attore, senza che fosse necessaria la trasmissione al procuratore costituito di quest’ultimo; in secondo luogo, per avere reputato valida la trasmissione della relazione al consulente tecnico di parte, sebbene effettuata mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria (dunque, non certificato) e non indicato come recapito dello stesso consulente di parte all’atto della nomina; in terzo luogo, per aver omesso di pronunciare, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul specifico motivo di gravame con cui era stata censurata la statuizione del giudice di primo grado di rigetto dell’istanza di parte attrice essere rimessa nel termine per proporre osservazioni sulla relazione del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 195, terzo comm cod. proc. civ.; istanza formulata sul presupposto che i termini intermedi di cui alla predetta disposizione, in violazione del medesima, non erano stati fissati dal giudice con l’ordinanza di conferimento dell’incarico al CTU (essendosene demandata la fissazione all’accordo tra i consulenti) e che, in particolare, il term per le osservazioni delle parti era stato unilateralmente arbitrariamente fissato dal CTU con lo stesso messaggio e-mail con cui era stata trasmessa al CTP la relazione di consulenza.
1.1 Allo scrutinio del merito delle doglianze va premesso che sono incontroverse – e sono state anzi poste dal ricorrente a fondamento delle proprie censure, anche mediante trascrizione di stralci di att processuali del giudizio di merito – le seguenti circostanze: il Tribunale conferì l’incarico al CTU medico-legale con ordinanza del 1 0 luglio 2015, fissando soltanto il termine finale di cui a ll’a rt.195, terzo comma, co
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proc. civ., per il deposito della relazione, delle osservazioni del e di una sintetica valutazione delle stesse, demandando all’accordo il CTU e i CTP la fissazione dei termini intermedi (ovverosia, del term per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costi di quello per la trasmissione delle osservazioni da queste ultim consulente); il consulente d’ufficio trasmise la relazione al consu di parte attrice in data 8 gennaio 2016 all’indirizzo di posta elet ordinaria dello studio del medesimo, ricevendo da questo una “ricevu di ritorno”; con lo stesso messaggio e-mail, il consulente d’uf comunicò al consulente di parte attrice che eventuali osservazi avrebbero dovuto essere formulate entro il successivo 20 gennaio; co istanza depositata il 29 gennaio 2016, il difensore di parte a chiese al giudice l’autorizzazione a formulare osservazioni critiche CTU nel termine che all’uopo fosse stato concesso; con ordinanza de 5 febbraio 2016 il Tribunale rigettò l’istanza; con il primo moti appello, parte attrice – ribadendo l’eccezione di nullità della asseritamente già formulata in primo grado nelle note conclusi autorizzate depositate il 19 novembre 2018 – censurò la decisione de primo giudice per violazione dell’art.195 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’indebita trasmissione della relazione al CTP (anzich difensore), dell’altrettanto indebita trasmissione ad un indiri posta elettronica ordinario e diverso da quello indicato e autonoma e arbitraria fissazione del termine per l’invio della boz delle osservazioni da parte del CTU.
1.2. Ciò premesso, le prime due doglianze sono infondate, mentre la terza è inammissibile.
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1.2.a. L’art. 195, terzo comma, cod. proc. civ. prescrive che il consulente trasmetta la relazione alle parti costituite e no specificamente, al loro difensore; è pertanto del tutto confacente all ratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell’indagine peritale che, nell’ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulente, la bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest’ultimo, anziché al difensore.
1.2.b. L’utilizzo di un recapito di posta elettronica diverso da quello indicato, nella fattispecie, non ha impedito il raggiungimento dell scopo all’atto di trasmissione della relazione, avendo il consulent tecnico d’ufficio ricevuto conferma del ricevimento del messaggio e della relazione ad esso allegata dallo studio del consulente di parte.
1.2.c. La censura di omessa pronuncia è inammissibile, poiché il ricorrente non ha trascritto la specifica parte del motivo di gravame con cui sarebbe stata impugnata la statuizione di rigetto della domanda di concessione del termine per la formulazione delle osservazioni alla CTU: in proposito, si rileva che a pag. 28 del ricorso, il ricorren citando la pag.12 del proprio atto d’appello, si limita a evocar l’ordinanza di conferimento dell’incarico peritale del 1 0 luglio 2015 (con cui la fissazione dei termini intermedi di cui all’art.195, terzo comma cod. proc. civ. era stata demandata all’accordo dei consulenti) e a ricordare che questi termini, a differenza di quanto disposto dal giudice, non erano stati concordati, ma omette di chiarire se il motivo di gravame aveva specificamente censurato la successiva ordinanza del 6 febbraio 2016, di rigetto dell’istanza di rimessione in termini.
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In ogni caso, la doglianza sarebbe infondata, alla luce della statuizione complessiva resa dalla Corte d’appello sul motivo di gravame, che è stato correttamente rigettato. In proposito, è agevole rilevare che, con la predetta ordinanza, il giudice di primo grado non aveva dichiarato alcuna decadenza dalla facoltà della parte di formulare osservazioni critiche alla CTU, ma aveva semplicemente rigettato l’istanza di rimessione in termini: tale statuizione è corretta in iure proprio alla luce del rilievo che alcuna decadenza per causa non imputabile alla parte si era nella fattispecie integrata (arg. ex art. 1 secondo comma, cod. proc. civ.,), ove si tenga conto che questa Corte, nel suo massimo consesso, ha statuito che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, cod. proc. civ., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude a parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezi di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli art 156 e 157 cod. proc. civ., nel successivo corso del giudizio e, quin anche in comparsa conclusionale o in appello (Cass., Sez. Un., 21/02/2022, n.5624); dunque, nella fattispecie in esame, l’attor aveva la facoltà di formulare le osservazioni critiche alla CTU senza necessità di essere rimesso nel termine per farlo.
1.2.d. A fondamento delle censure formulate con il primo motivo, il ricorrente pone richiami alle pronunce di questa Corte nn. 23493 del 2017 e 29690 del 2018. Questi richiami, però, non sono pertinenti
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perché le richiamate decisioni si riferiscono – per qualificarla come ipotesi di nullità relativa – non a qualsiasi violazione delle prescrizio di cui all’art. 195 cod. proc. civ., ma alla specifica ipotesi di om invio alle parti della bozza di relazione, ipotesi non verificatasi ne vicenda in esame, ove la relazione era stata invece trasmessa dal CTU al CTP dell’attore.
Non può, poi, sottacersi che il carattere relativo della nullità impone alla parte di sollevare la relativa eccezione nella prima istanza o dife all’atto nullo o alla notizia di esso, mentre, nel caso di spe l’eccezione di nullità (comunque infondata) non risulta essere stata sollevata con l’istanza di concessione del termine del 29 gennaio 2016, ma – asseritamente – solo nelle note autorizzate del 19 novembre 2018, per essere poi riproposta in appello.
Per tutte queste ragioni il primo motivo va complessivamente rigettato.
Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 40 e 41 cod. pen., 2043, 2967 e 1218 cod. civ.”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello escluso che la patologia dell’herpes zoster manifestatasi nella persona del ricorrente già nell’ottobre 2013, e quindi subito dopo essere stato sottoposto all’intervento sanitario eseguito da NOME COGNOME avesse costituito conseguenza del detto intervento.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso, ad onta della formale intestazione, attiene, nella sostanza, profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuov
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giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete no solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sed di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
La Corte territoriale, ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale (ch aveva, a sua volta, recepito le considerazioni compiute, al riguardo, dal CTU medico-legale), ha ritenuto che la patologia dell’herpes zoster, seppur quiescente nell’organismo del paziente, avrebbe potuto essere stata riattivata dal consumo eccessivo di farmaci e dal disturbo da stress; inoltre, trattandosi di patologia contagiosa, avrebbe potut essere contratta a seguito di contatto diretto con le lesioni, sicché n era possibile stabilire una relazione di causalità, in termi probabilistici, tra l’insorgere di tale patologia e l’intervento subito ricorrente.
Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, il motivo di ricorso si palesa inammissibile, in quanto tend a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali son insindacabili in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1226, 2056 e 2232 cod. civ.”.
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La sentenza è censurata per avere rigettato il capo di domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica.
Il ricorrente deduce che la sussistenza di tale incapacità, almeno per il periodo di 54 giorni, sarebbe stata positivamente accertata nel giudizio di merito, in ragione delle ammissioni formulate in udienza dal medico legale della società assicurativa e delle stesse considerazio espresse nella consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva evidenziato che gli esiti della tracheotomia e delle difficoltà dell’eloquio mancato utilizzo della protesi dentaria, influivano sulla possibilità d soggetto di svolgere adeguatamente la propria professione di avvocato.
Sostiene dunque il ricorrente che, a fronte dell’accertamento della sussistenza del danno, all’impossibilità di provarne l’ammontare avrebbe dovuto ovviarsi con l’applicazione del criterio equitativo ex art.1226 cod. civ..
3.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Non vi è stato alcun accertamento della sussistenza del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, atteso che il giudice de merito, motivatamente discostandosi sul punto dalle conclusioni del CTU (irrilevanti sono invece le valutazioni medico-legali assenta mente svolte in udienza per conto della società assicuratrice), h specificamente escluso la sussistenza di tale pregiudizio argomentando, per un verso, dal rilievo in ordine al poco significativo scostamento dell’ammontare del reddito prodotto dal ricorrente nell’anno 2013 rispetto a quello prodotto nell’anno precedente (pienamente giustificato dalla natura autonoma dell’attività lavorativa svolta) e, per l’altro, da considerazioni circa i caratteri di tale att
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avente ad oggetto studio ed esame di atti, connotata da ampia discrezionalità organizzativa e svolgentesi, in ambito civilistic prevalentemente per iscritto.
Pertanto, lungi dal porre solo un problema di liquidazione del preciso ammontare di un danno di cui sarebbe stata accertata la sussistenza, la statuizione d’appello è nel senso della totale esclusi della prova della stessa esistenza del danno; ciò, sulla base di motiva apprezzamenti di merito, incensurabili in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 o, in subordine, n.4, cod. proc civ. “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”.
In primo luogo, il ricorrente deduce la violazione del principio di non contestazione, avuto riguardo alla circostanza che la sussistenza del danno da incapacità lavorativa specifica era stata riconosciuta dal medico legale della Assicurazione Milanese s.p.a. ed era stata accertata dal CM.
Il ricorrente, inoltre, contesta i rilievi con cui, sulla bas caratteri ritenuti – erroneamente – propri della professione di avvocato, la Corte di merito ha negato la prova della detta voce di danno patrimoniale.
Infine, il ricorrente contesta la statuizione diretta a confermare l circoscritta liquidazione del danno patrimoniale per spese mediche, in quanto asseritamente fondata su una CTU nulla (che aveva Indebitamente ritenuto talune spese non pertinenti) e in contrasto con fatti non contestati dalle parti, avuto riguardo, in particolare, alle st effettuate dal perito dell’Assicurazione Milanese s.p.a..
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4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile nella parte in cui censura l’apprezzamento di merito sulla mancata prova del danno da incapacità lavorativa, il quale è stato motivatamente fondato – come già si è detto – su un duplice ordine di considerazioni, l’uno relativo al confronto del reddito prodotto nell’anno 2013 con quello prodotto in altri periodi, l’altro relativo a natura libero-professionale dell’attività lavorativa svolta e ai caratt della stessa.
Il motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia la violazione del principio di non contestazione: l’onere di contestazione sarebbe infatti sorto in capo al convenuto soltanto dinanzi alla precis allegazione, da parte dell’attore, di circostanze di fatto, mentre non sussisteva alcun onere di contestare valutazioni, stime e giudizi formulati da altri soggetti del processo.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti ed in relazione alle difese rispettivament spiegate.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi c in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le
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Data pubblicazione 24/06,2024
generalità GLYPH e GLYPH gli GLYPH altri GLYPH dati GLYPH identificativi GLYPH del GLYPH ricorrente, GLYPH del controricorrente e delle altre persone di cui si fa menzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per Assicurazione Milanes s.p.a., in Euro 4.300,00 per compensi e, per RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE> I, in Euro 5.500,00 per compensi, oltre, per ciascuna parte ricorrente, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà at della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso a rt.13, ove dovuto.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in c di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, del controricorrente e delle persone in esso menzionate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 aprile 2024.