SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4025 2025 – N. R.G. 00004186 2024 DEPOSITO MINUTA 11 08 2025 PUBBLICAZIONE 12 08 2025
N. R.G. 4186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n° 4186/2024 del R.A.C.C. in data 04/03/2024, iniziata con atto di citazione
da
(C.F.
)
Avv. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
Parte appellante
c o n t r o
con sede legale in 20145 Milano, INDIRIZZO (partita IVA
,
in persona del l.r.p.t.
Avv. NOME COGNOME
Parte appellata
e contro
, residente in INDIRIZZO Jesolo (VE) 30016;
Parte appellata contumace
Parte appellata/litisconsorte contumace
in qualità di rappresentante per l’Italia di Hok Osiguranje d.d., in persona del
legale rappresentante pro tempore;
Parte appellata/litisconsorte contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n° 133/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di San Donà di Piave, trattenuta in decisione sulle seguenti
C.F.
P.
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante:
‘ Nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 133/2023 comunicata il 4/9/2023 del Giudice di Pace di San Donà di Piave, ferme le altre statuizioni, condannarsi gli appellati in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in via solidale tra loro:
al risarcimento dei danni subiti, a cagione del sinistro per cui è causa, dall’appellante per il danneggiamento del veicolo nella misura di Euro 1.258,45;
II) al ristoro integrale delle spese per la consulenza tecnica di parte nel giudizio di primo grado nella misura di Euro 854,00.
Spese e competenze rifuse anche per il grado d’appello ‘.
Per parte appellata:
‘ In via preliminare: accertarsi e pronunciarsi l’inammissibilità dell’avverso gravame ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 348 bis c.p.c. in quanto l’impugnazione in questa sede discussa non ha ragionevole probabilità di accoglimento, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la condanna dell’appellante al ristoro delle spese di lite sostenute dalla deducente in questa sede.
Nel Merito: rigettarsi l’avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, confermarsi la sentenza n. 133/2023 del Giudice di Pace di San Donà di Piave, pubblicata il 04.09.2023, nel procedimento n. 320/2019 R.G.; in subordine, ridursi le pretese avversarie in base alle risultanze di giustizia.
Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si richiama il contenuto delle proprie memorie ex art. 320 c.p.c. a prova diretta e contraria, insistendo per le istanze istruttorie ivi formulate ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione lamenta l’omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure quanto alla domanda di liquidazione del danno materiale subito dal proprio veicolo Lancia Y (tg DJ 332 RP) in occasione del sinistro occorso in data 15.8.2018, deducendo che: nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ha indicato il suddetto danno nel paragrafo n. 9) (ove è dato leggersi che ‘ a cagione del sinistro il veicolo attoreo, Lancia Y targato DJ 332 RP, subiva danni ammontanti ad Euro 1.258,45 come da preventivo della RAGIONE_SOCIALE che si produce (doc. n. 9)) ‘; – nel corso del suddetto giudizio ha provato il danno in via documentale nonché offerto di provarlo a mezzo di prova testimoniale; in virtù di quanto stabilito dall’art. 112 c.p.c. (c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) il Giudice -contrariamente a quanto avvenuto con la
pronuncia gravata – deve decidere su tutta la domanda e che il proprio comportamento processuale consistente nella mancata reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non consente di ritenere la domanda abbandonata.
Con secondo motivo di impugnazione parte attrice chiede la riforma del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite del proprio C.T.P., avvenuta per l’importo di € 400, 00 , anziché nel maggior importo domandato.
Si è costituita per resistere parte appellata in persona del l.r.p.t. rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Nessuno si è costituito per e dichiarati contumaci con provvedimenti in data 11.7.2024 e 3.10.2024.
La causa è stata rimessa in decisione in data 19.06.2025 ex art. 352 c.p.c., previa concessione alle parti dei termini (a ritroso) per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e di replica.
*
Preliminarmente, si respinge l’eccezione formulata in rito da parte appellata di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis c.p.c. in quanto la valutazione delle doglianze attoree emerge all’esito di un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure, né ne risulta immediatamente percepibile la fondatezza od infondatezza.
Non sono state formulate domande nei confronti di – proprietario di altro autoveicolo coinvolto nel sinistro, chiamato in causa nel giudizio di primo grado da – e
quale rappresentante per l’Italia di NOME COGNOME d.d. assicuratore del terzo.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, si legge nella sentenza impugnata quanto segue.
‘ Accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro de quo, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, a corrispondere a favore della sig.ra , a ristoro dei danni patiti e delle spese dalla stessa sostenute a seguito del sinistro per cui è causa, l’importo di euro 5.770,85, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo ‘.
Tale importo è riferibile al danno alla persona riportato dall’odierna appellante ed alle spese sostenute .
Non si rinviene alcuna pronuncia quanto al danno materiale riportato dall’autoveicolo.
La tesi fatta propria dall’odierna appellata in ragione della quale la domanda di risarcimento di tale posta risarcitoria dovrebbe ritenersi rinunciata non è condivisibile, non essendo evincibile dagli atti del
giudizio svoltosi in prime cure una inequivoca intenzione in tal senso, non desumibile né dalla mancata insistenza nelle istanze di prova orale né dalla carenza di argomentazione negli scritti finali.
Invero, dalla lettura degli atti del giudizio di prime cure, emerge l’insistenza nel perseguire l’integrale risarcimento del danno patito (cfr. conclusioni in prime cure ‘ …condannarsi in persona del rappresentante legale pro-tempore e in via solidale tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali ‘ ), comprensivo anche del danno materiale all’autovettura e del quale la parte ha offerto prova documentale (doc. 9).
Tanto premesso, il motivo di appello merita accoglimento.
La dinamica del sinistro occorso in data 15.8.2018 consistente nel tamponamento, mentre erano in movimento, del veicolo condotto da da parte del veicolo modello Fiat Punto condotto da nonché il riconoscimento della esclusiva responsabilità d i quest’ultima , non sono stati oggetto di gravame, circostanza in relazione alla quale sul suddetto capo della sentenza è sceso il giudicato (artt. 2909 c.c. – 324 c.p.c.).
Quanto alle conseguenze risarcitorie, dall’esame del modello CAI, prodotto sub doc. 1 (atto introduttivo giudizio di primo grado) sottoscritto dalle predette parti emerge che l ‘autovettura dell’odierna appellante ha riportato danni materiali in occasione dell’urto da tergo.
Parte appellante ha prodotto un preventivo emesso dalla RAGIONE_SOCIALE (doc. 9) il 16.8.2018 (giorn o successivo all’ incidente), nel quale sono riportati nel dettaglio i componenti che devono essere sostituiti per riparare l’autoveicolo ( ‘ paraurti post.; rivestimento post.; modanatura paraurti post. catarifrangente lat. paraurti post.; assorbitore urti lat. paraurti post.; assorbitore urti centr. paraurti post.; assorbitore urti lat. paraurti post.; battivaliga; scomposizione paraurti post. ‘ ) per il complessivo importo (pezzi di ricambio e manodopera) di € 1.258, 45 (IVA compresa) .
Le suddette componenti, alla luce del contenuto della constatazione amichevole sottoscritta dalle parti, risultano pienamente compatibili con i pregiudizi subiti in via immediata e diretta dall ‘autovettura Lancia Ypsilon, ivi risultando infatti la rottura, in occasione del tamponamento, del ‘ paraurti posteriore ‘ (doc. 1).
L’entità della spesa è stata solo genericamente contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a sostenerne l’eccessività rispetto al danno subito .
E’ pertanto raggiunta la prova sia del danno, che del suo ammontare, comprovato da preventivo di riparazione redatto da un professionista del settore e dagli altri elementi sopra descritti, senza che rilevi l’assenza di prova dell’esborso dell’importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Corte di Cassazione, ordinanza n. 17670 del 26.06.24).
in persona del l.r.p.t. e vanno dunque condannate al pagamento in favore della sig. ra della somma, ulteriore rispetto a quanto già liquidato in prime cure, di € 1.258, 45 (IVA compresa), oltre a rivalutazione ed interessi compensativi (i quali vanno riconosciuti anche d’ufficio -si veda Cass. ordinanza n. 32985/2022, Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028), da computarsi sulla somma originaria rivalutata anno per anno, trattandosi di debito di valore.
In merito al secondo motivo di impugnazione parte appellante sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente provveduto (per intero) alla liquidazione della spesa sostenuta per la prestazione resa dal proprio C.T.P. nell’espletamento della C.T.U. a firma del dott.
Parte appellata deduce che il Giudice di prime cure ha ‘ limitato la risarcibilità delle spese di CTP, ritenute eccessive e sproporzionate anche in considerazione dell’attività effettivamente svolta dal professionista ‘ .
Tali ultime considerazioni risultano condivisibili con conseguente rigetto del motivo di impugnazione. Ed invero nella pronuncia impugnata è stato riconosciuto il risarcimento delle spese sanitarie ritenute ‘ giustificate ‘ ‘ congrue ‘ e ‘ pertinenti ‘ con i fatti di causa per € 547, 15 , oltre ad € 430, 00 per la visita e la relazione medico legale da parte del dott. , cui è stato aggiunto l’ulteriore im porto di ‘ € 400,00 riconosciuti per l’assistenza nella CTU del medesimo professionista ‘ .
Si osserva che il giudicante puo’ legittimamente esercitare la propria facoltà di ridurre le spese per il C.T.P. ove ritenute eccessive o superflue (da ultimo sentenza Corte di Cassazione n. 26729/2024).
Il predetto importo è congruo ai fatti di causa, sia in considerazione dell’ulteriore spesa di € 430, 00 già liquidata in favore del medesimo professionista (dott. ) per la visita e la relazione medico legale espletata in via stragiudiziale, sia tenuto conto dell’ammontare liquidato al C.T.U (dott. a titolo di onorari ( € 54 9, 00); né depone in senso contrario il documento (estratto) prodotto sub 3) da parte appellante (‘tariffario SISMLA’) i cui valori hanno natura meramente orientativa .
Quanto alle spese di lite, come da giurisprudenza costante (da ultimo Cassazione civile n.14728/2025) in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, nel caso di specie sostanzialmente favorevole all’appellante .
Si conferma per il primo grado la liquidazione delle spese di lite, incluse spese di C.T.U. e C.T.P., operata dal Giudice di prime cure; le spese di lite del presente grado si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, e come da nota spese di parte appellante, in favore d i quest’ultima tenuto conto del
valore della causa, delle fasi espletate (studio, introduttiva e decisionale) assestandosi su parametri medi.
Nulla va disposto in relazione alle spese dei convenuti e solamente intimati.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso va dato atto ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell ‘appellante , se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n° 133/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di San Donà di Piave,
condanna e in solido al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 1.258,45 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva;
condanna in persona del l.r.p.t. e in solido, alla rifusione delle spese di lite, incluse spese di C.T.U. e C.T.P., per il primo grado, come da liquidazione effettuata nella sentenza gravata; per il presente grado, in € 1.701, 00 per onorari oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
Va dato atto ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Venezia il 11.8.2025
Il Giudice NOME COGNOME