Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30016/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME; elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO; rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
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C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 636/2021 AVV_NOTAIOa CORTE di APPELLO di GENOVA, pubblicata il 7 giugno 2021; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 14
marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, agendo in proprio e quale erede del padre NOME COGNOME, convenne dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rispettivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e 13 AVV_NOTAIOa legge n. 117 del 1988, chiedendone il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 2.000.000,00, subiti da lei e dal defunto padre a seguito AVV_NOTAIOa vendita del Palazzo Ruspoli di Firenze (immobile di proprietà sua per il 70% e del padre per il 30%), disposta dal COGNOME, quale giudice AVV_NOTAIO‘esecuzione, nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare svoltasi preso il Tribunale di Firenze.
Espose che la vendita era avvenuta ad un prezzo non adeguato in conseguenza di una condotta corruttiva e di turbativa d’asta per la quale il AVV_NOTAIO era stato sottoposto a procedimento penale, esitato in una pronuncia di condanna in primo grado e di non doversi procedere per prescrizione in appello, con riconoscimento AVV_NOTAIOa pretesa risarcitoria AVV_NOTAIOa parte civile.
I convenuti, costituitisi in giudizio, oltre a contestare il merito in senso proprio AVV_NOTAIOa domanda proposta nei loro confronti, sollevarono questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.
In particolare, NOME COGNOME eccepì: a) la nullità AVV_NOTAIOa citazione per incertezza AVV_NOTAIOa causa petendi ; b) la litispendenza con la causa risarcitoria introdotta dalla stessa attrice, quale erede di NOME COGNOME, presso il Tribunale di Forlì; c) l’inammissibilità o l’ improponibilità AVV_NOTAIOa
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domanda proposta dall’attrice in proprio , in quanto già decisa negativamente con efficacia di giudicato nel procedimento penale in cui la COGNOME si era costituita parte civile, conclusosi con la revoca di ogni statuizione civile da parte AVV_NOTAIOa Corte di cassazione; d) la prescrizione AVV_NOTAIOa pretesa risarcitoria.
Con sentenza parziale n. 23/2018, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò, unitamente alle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sollevate da NOME COGNOME, la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, per intervenuta decadenza ex art. 4 legge n. 117/1988.
Con sentenza definitiva n.1170/2019 lo stesso Tribunale, in accoglimento AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, condannò quest’ultimo a pagare alla prima la somma di Euro 1.340.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al rimborso AVV_NOTAIOe spese di lite.
Quest’ultima decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza 7 giugno 2021, n. 636 -rigettati i motivi di gravame con cui NOME COGNOME aveva riproposto le questioni pregiudiziali e preliminari AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa citazione, AVV_NOTAIOa litispendenza, AVV_NOTAIOa improponibilità o inammissibilità AVV_NOTAIOa domanda e AVV_NOTAIOa prescrizione del diritto risarcitorio, ha invece parzialmente accolto le doglianze attinenti al merito in senso proprio, escludendo la prova del danno patrimoniale e circoscrivendo la condanna del AVV_NOTAIO al risarcimento del solo danno non patrimoniale, nella misura già liquidata dal primo giudice.
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Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di sette motivi; risponde con controricorso NOME COGNOME, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su cinque motivi.
La trattazione del ricorso, già fissata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. , per l’adunanza camerale AVV_NOTAIO’11 ottobre 2023 (in vista AVV_NOTAIOa quale il controricorrente e ricorrente incidentale aveva depositato memoria), è stata rinviata, con ordinanza interlocutoria 31/10/2023, n. 30327, all’odierna adunanza camerale, per consentirne la trattazione congiuntamente al ricorso iscritto al n. 13662/2021, avuto riguardo alle possibili ragioni lato sensu di connessione esistenti tra i due procedimenti.
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
In vista AVV_NOTAIOa odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sebbene in questa sede non abbia formato oggetto di espressa eccezione, va rilevato che non vale ad inficiare la validità AVV_NOTAIOa procura speciale, rilasciata da NOME COGNOME su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per cassazione, la circostanza che l’atto sia privo di d ata e contenga la descrizione di attività difensive proprie AVV_NOTAIOe fasi di merito, atteso, sul piano oggettivo, che il requisito AVV_NOTAIOa specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., emerge proprio dalla sua collocazione topografica, e considerato, sul piano soggettivo, che la sovrabbondante descrizione AVV_NOTAIOe predette attività difensive non incide sull’evidente riferibilità AVV_NOTAIO‘atto al giudizio di cassazione (Cass , Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2075).
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NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. RAGIONE_SOCIALE
B.1. con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno patrimoniale.
B.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME denuncia, sempre ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , violazione AVV_NOTAIO‘art.2729 c od. civ., in tema di presunzioni semplici, in relazione all’art. 2727 c od. civ..
B.3. Con il terzo motivo viene denunciato « error in iudicando (art. 112 cpc) per non aver ritenuto doverosa e/o assolutamente necessaria la vendita attraverso modalità differenti tramite cioè agenti internazionali ».
B.3.1. I primi tre motivi del ricorso principale -da esaminarsi congiuntamente in ragione AVV_NOTAIO ‘ evidente connessione -sono inammissibili.
B.3.1.a. La Corte d’appello ha accertato, sulla base AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie documentali (ed in particolare in base agli atti del precedente procedimento esecutivo immobiliare), che Palazzo Ruspoli era stato « venduto all’asta per 16.500.000.000,00 Lire … e che il valore del bene come da perizia disposta d’ufficio era di circa 10 miliardi di Lire … mentre il prezzo base AVV_NOTAIO‘asta, fissato da COGNOME era di 13.102.000.000 di Lire » (pp.18-19 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata).
Sulla base di questo accertamento, la Corte territoriale -evidenziato che « il prezzo finale fu superiore di 3 miliardi rispetto alla base d’asta e superiore del 30% rispetto a quanto indicato nella perizia, oltre al fatto che già la precedente vendita, disposta nell’ottobre 1998, in cui il bene era diviso in distinti lotti … , ebbe esito negativo» (pp.1819 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata) -ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale allegato come conseguenza AVV_NOTAIOa condotta illecita del
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AVV_NOTAIO (circoscrivendone la condanna al risarcimento del solo danno non patrimoniale), osservando che la prova del pregiudizio patrimoniale non poteva essere desunta né -come sostenuto da ll’attrice -appellata -dalle modalità AVV_NOTAIOa vendita (svolta in un unico lotto e senza incanto) , né -come ritenuto dal giudice di prime cure (che lo aveva equitativamente liquidato in Euro 1.340.000) -dal « modus operandi di COGNOME nella fase di pubblicizzazione AVV_NOTAIO‘immobile sottoposto ad esecuzione », in assenza AVV_NOTAIOa dimostrazione che tali modalità operative, peraltro formalmente conformi alla normativa vigente, avessero inciso negativamente sul prezzo del bene conseguito nell’asta.
In proposito, la Corte di merito ha reputato che l’ assunto del Tribunale -secondo cui « una pubblicità più adeguata avrebbe consentito una maggiore partecipazione e, quindi, rilanci per un ulteriore aumento rispetto al prezzo base d’asta del 20% e, in definitiva un ulteriore aumento di 2,6 miliardi di lire, poi arrotondati in €.1.340.000,00 » -era meramente ipotetico, atteso che non vi era alcuna prova (neppure di carattere presuntivo) « che vi fossero soggetti concretamente interessati all’acquisto del bene, pronti ad un rilancio, ma che non avevano potuto partecipare all’asta per le ristrettezze dei tempi in cui si era svolta », sicché, mancando « alla radice la prova di un fatto noto da cui poter inferire, in una concatenazione logica, seppure presuntiva, altri fatti da cui emerga la sussistenza di un danno .» (pagg.20-21 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata), il ricorso al criterio equitativo era stato indebitamente compiuto dal primo giudice in assenza dei relativi presupposti.
B.3.1.b. Nel censurare l’illustrata ratio decidendi AVV_NOTAIOa sentenza d’appello, la ricorrente, con i motivi in esame, sostiene che essa: a)
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avrebbe mancato di esaminare la « notevole difficoltà probatoria » (pag.9 del ricorso) che avrebbe invece consentito di procedere alla liquidazione equitativa del danno; b) avrebbe rifiutato di « sussumere sotto la norma AVV_NOTAIO‘art. 2729 c.c. fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti » (pag. 11 del ricorso), omettendo di attribuire il carattere di gravità, precisione e concordanza agli indizi desumibili dalla brevità e dalla inadeguatezza AVV_NOTAIOa fase di pubblicizzazione AVV_NOTAIOa vendita AVV_NOTAIO‘immobile; c) avrebbe ignorato la peculiare natura storica e monumentale del bene, che avrebbe imposto un diverso approccio, mediante la previa valutazione ad opera « di agenzie internazionali e non di periti locali spesso in accordo con i compratori e pubblicità mondiale e non italiano » (pag. 12 del ricorso).
B.3.1.c. Tutte le censure -come è evidente -al di là AVV_NOTAIOa formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte territoriale, la quale non solo ha motivatamente escluso che l’attrice avesse fornito la prova che dalla condotta illecita tenuta del AVV_NOTAIO in occasione AVV_NOTAIOa vendita all’asta di Palazzo Ruspoli, fosse derivato a lei e al suo dante causa (oltre al liquidato danno non patrimoniale, anche) l’allegato pregiudizio patrimoniale, ma ha altresì evidenziato che era stata piuttosto raggiunta la prova contraria AVV_NOTAIO‘ insussistenza di tale pregiudizio (sul rilievo che il prezzo realizzato era ragguardevolmente superiore alla base d’asta, a sua volta già superiore a quello fissato nella perizia di stima) e ha correttamente stigmatizza to l’ errore del Tribunale, il quale aveva ritenuto di presumere la sussistenza del danno patrimoniale muovendo, non già dal rilievo di una circostanza di fatto debitamente provata, ma da un assunto meramente ipotetico (ovverosia,
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dall’assunto che una più incisiva pubblicizzazione AVV_NOTAIOa vendita avrebbe ampliato la platea dei partecipanti alla gara e, con essa, il numero dei rilanci, con conseguente rialzo del prezzo), così violando sia i limiti del ragionamento presuntivo, sia quelli di operatività del criterio equitativo di liquidazione del danno.
Le esaminate censure sono dunque inammissibili, poiché omettono di considerare che la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento ad essa funzionale –AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito cui compete non solo la valutazione AVV_NOTAIOe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. NUMERO_DOCUMENTO).
B.4. Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità AVV_NOTAIOa sentenza « per non aver considerato i fatti emersi nell’ambito del procedimento penale ex art. 116 cod. proc. civ. ».
B.5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge, « per non aver considerato gli atti del procedimento penale come elementi certi del danno patrimoniale e non ».
Il quarto e il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Con essi, in estrema sintesi, la ricorrente principale rimprovera alla Corte d’appello di non avere tratto elementi di prova, in funzione AVV_NOTAIOa sussistenza del danno subito da lei e da NOME COGNOME, suo dante causa, dagli atti del precedente procedimento penale celebrato a carico di NOME COGNOME e di altri soggetti (atti consistenti in conteggi relativi
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a pagamenti effettuati, interrogatori, verbali di Polizia Giudiziaria, tutti ritualmente prodotti nell’ambito del giudizio civile), ove sarebbe stata accertata la turbativa d’asta posta in essere in occasione AVV_NOTAIOa vendita di Palazzo Ruspoli e l’accordo corruttivo che aveva coinvolto il AVV_NOTAIO.
B.5.1. I motivi in esame sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi AVV_NOTAIOa statuizione impugnata.
B.5.1.a. Il rigetto AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria (limitatamente al danno patrimoniale) non è stato fondato dalla Corte d’appello sul rilievo che non potesse attribuirsi inferenza probatoria agli atti del processo e del procedimento penale, rifluiti quali prove documentali precostituite atipiche nel giudizio civile, bensì -come si è sopra veduto -sul diverso rilievo AVV_NOTAIOa mancata dimostrazione del pregiudizio allegato come conseguenza AVV_NOTAIOa condotta illecita del AVV_NOTAIO in occasione AVV_NOTAIOa vendita all’asta AVV_NOTAIO‘immobile esecutato, nonché AVV_NOTAIOa prova positiva AVV_NOTAIO‘insussistenza di detto pregiudizio, in ragione AVV_NOTAIOa accertata congruità del prezzo pagato per la vendita.
B.5.1.b. Giova, tuttavia, osservare che, se l’appena enunciata ragione di inammissibilità non ne precludesse lo scrutinio nel merito, il quarto e il quinto motivo di ricorso sarebbero pure infondati, poiché il principio per cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche , come quelle raccolte in un altro giudizio, AVV_NOTAIOe quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, non esclude -anzi, implica -che le prove assunte in un precedente giudizio penale contro il convenuto restino soggette al libero apprezzamento del giudice civile, il quale non è obbligato a trarne elementi di prova a carico del l’ex
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imputato , potendo trarne anche elementi a favore o restringerne o escluderne la concreta inferenza probatoria nella fattispecie concreta.
Ciò, specialmente in una vicenda -come quella in esame -in cui il processo penale non si è concluso con un giudicato di condanna, ma con una pronuncia (la sentenza n.441/2014 AVV_NOTAIOa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE) di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, alla quale, al di là AVV_NOTAIOa libera apprezzabilità, ai fini probatori, in favore o contro l’imputato, non è attribuita alcuna formale efficacia preclusiva nel successivo giudizio civile restitutorio e risarcitorio, a differenza di quanto accade per le sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento (artt. 651 e 552 cod. proc. pen.) .
Non è controverso, tra l ‘altro -ed emerge comunque dagli atti -che, a fronte AVV_NOTAIOa definitività AVV_NOTAIO‘ accertamento AVV_NOTAIOa causa estintiva del reato, contenuto nella richiamata sentenza, si è posto l’annullamento del capo civile AVV_NOTAIOa stessa, contene nte la condanna generica al risarcimento del danno in favore di NOME COGNOME, costituita parte civile, annullamento operato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.15951/2015.
Il quarto e il quinto motivo, in definitiva, vanno dichiarati inammissibili.
B.6. Con il sesto motivo NOME COGNOME deduce nuovamente la nullità AVV_NOTAIOa sentenza, « per mancata specificazione AVV_NOTAIO‘omesso ingresso di ctu percipiente ».
B.6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 23/03/2017, n. 7472; Cass. 25/08/2023, n.25281: in precedenza v. Cass. 01/09/2015, n. 17399) che il giudizio sulla necessità e utilità di far
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ricorso allo strumento AVV_NOTAIOa consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Nel caso di specie, la ricorrente non ha formulato la censura di omesso esame, indicando l’esistenza di uno o più fatti specifici, la cui considerazione sarebbe stata omessa, nonché il dato, testuale o extratestuale, da cui essi sarebbero risultati , il ‘come’ ed il ‘quando’ tali fatti sarebbero stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività; essa, invece, si è limitata, assertivamente, a dedurre che « doveva essere disposta CTU percipiente » (pag. 17 del ricorso), senza enunciare le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe malamente esercitato il proprio potere discrezionale, né prima ancora, le ragioni specifiche -al di là di generici riferimenti alla natura e alla funzione AVV_NOTAIO‘istituto per le quali sarebbe stato necessario, nella fattispecie, disporre una consulenza tecnica d’ufficio .
B.7. Con il settimo motivo del ricorso principale viene nuovamente denunciata la violazione d ell’ art. 1226 cod. civ..
La ricorrente deduce che, per l’ipotesi in cui il diniego di CTU percipiente fosse reputato implicitamente motivato, residuerebbe la violazione AVV_NOTAIOa predetta norma di legge.
B.7.1. Anche questo motivo è inammissibile, per molteplici ragioni. Esso, anzitutto, difetta di specificità in relazione al tenore AVV_NOTAIOa statuizione impugnata; in secondo luogo, pur denunciando il vizio di cui all’art.360 n.3 cod. proc. civ., in relazione all’art.1226 cod. civ., resta del tutto carente con riguardo alla prospettazione AVV_NOTAIOe ragioni AVV_NOTAIOa censura, sia sotto il profilo AVV_NOTAIOa violazione di legge che AVV_NOTAIOa falsa applicazione; infine, quanto al nucleo sostanziale AVV_NOTAIOa doglianza
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(l’omessa ammissione AVV_NOTAIOa CTU), valgono i rilievi già formulati in ordine al motivo precedente.
B.8. In definitiva il ricorso principale proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE del 13 ottobre 2021 versata in atti, e la cui revoca -che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
C.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale NOME COGNOME denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 164, primo comma, e 163 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’omesso accoglimento AVV_NOTAIO‘eccezione di nullità AVV_NOTAIOa citazione originaria per incertezza AVV_NOTAIOa causa petendi .
C.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione AVV_NOTAIO‘art.39 cod. proc. civ., in ordine alla reiezione AVV_NOTAIO‘eccezione di litispendenza con la causa risarcitoria introdotta dinanzi al Tribunale di Forlì, trattata, in grado di appello, dalla Corte territoriale di Bologna ed attualmente pendente presso questa Corte di legittimità per essere stato proposto, avverso la sentenza di appello, il ricorso contrassegnato con il n.13662/2021 R.G., già oggetto di trattazione, da parte di questo Collegio, nella stessa odierna adunanza camerale.
C.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 111 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 1175 e 1375 cod. civ., in ordine al rigetto AVV_NOTAIO‘eccezione di inammissibilità e improponibilità AVV_NOTAIOa domanda.
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C.4. Con il quarto motivo è prospettata la violazione AVV_NOTAIO‘art. 2947 cod. civ. , con riguardo al rigetto AVV_NOTAIO‘eccezione di prescrizione .
C.5. Con il quinto motivo -violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 24 e 111 Cost., nonché d ell’art. 2059 cod. civ. -viene impugnata la statuizione di merito che ha confermato la condanna del convenuto (attuale controricorrente e ricorrente incidentale) al risarcimento del danno non patrimoniale.
C.5.1. I motivi appena sopra illustrati non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare inefficace il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME.
Va rilevato che il controricorso, con cui esso è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 9 gennaio 2022 , nell’osservanza AVV_NOTAIOa regola che impone tale notifica nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, avvenuta il 1° dicembre 2021 (artt. 370, primo comma, e 371 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis ), ma oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (atteso che la sentenza d’appello, non notificata, era stata depositata il 7 giugno 2021), per modo che il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 334 cod. proc. civ..
Pertanto, deve, farsi applicazione del principio -reiteratamente affermato da questa Corte -secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso inciden tale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data AVV_NOTAIOa notificazione o AVV_NOTAIOa pubblicazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, comma secondo (ove applicabile), o 327, comma primo, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla
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notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, comma secondo, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419; Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass. 22/06/2021, n. 17707). Il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME va dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.).
In definitiva, il ricorso principale proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inefficace.
L ‘esito alterno dei gradi di merito giustifica l’integrale compensazione tra le parti AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità.
F. La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato non esclude l’obbligo del giudice AVV_NOTAIO‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità AVV_NOTAIOa stessa, di attestare, a i sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. ‘raddoppio del contributo’); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia AVV_NOTAIOa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato Testo Unico sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198-06; Cass., Sez . 3, Sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, Rv. 658146-01).
Pertanto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012, si deve dare atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente principale (non anche del
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ricorrente incidentale tardivo: Cass. n. 18384/2017), al competente ufficio di merito, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Tale statuizione lascia impregiudicata la questione AVV_NOTAIOa debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente principale, al competente ufficio di merito, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione