Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 17644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 17644 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
Oggetto
REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 25427-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE, con sentenza non definitiva n. 336/2023 depositata il 15/12/2023 nella causa tra:
COGNOME NOME;
– ricorrente non costituito in questa fase contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– resistente non costituito in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari
la giurisdizione della Corte dei Conti per le questioni inerenti il regime pensionistico.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al giudice del lavoro di Isernia l’RAGIONE_SOCIALE ed espose:
di aver ottenuto il 18.01.2011 la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 a copertura previdenziale del periodo dal 1°.01.1970 al 31.12.1973, durante il quale aveva dichiarato di aver prestato attività lavorativa come collaboratore di coltivatori diretti, con conseguente aggiornamento della sua posizione contributiva e riconoscimento di ulteriori quattro anni di anzianità di cui era stato chiesto il ricongiungimento alla ‘gestione pubblica’ per la maturazione di una pensione unica;
che tuttavia l’RAGIONE_SOCIALE, a distanza di cinque anni dal riconoscimento – essendo emersa da successivi controlli la mancanza del requisito necessario per il riconoscimento della rendita dell’esistenza del rapporto di lavoro privato di collaborazione di coltivatore diretto – con nota del 12.09.2016 aveva invitato il lavoratore ad integrare la documentazione entro trenta giorni e, decorso inutilmente tale termine, il 27.10.2016 aveva comunicato il ritiro del beneficio in precedenza accordato;
conseguentemente, ripristinata ora per allora la posizione contributiva depurata dei quattro anni addizionali di contribuzione previdenziale versata in relazione al rapporto di lavoro privato pregresso, il COGNOME non aveva potuto procedere alla chiesta ricongiunzione dei periodi contributivi e ne era risultato differito l’ accesso al pensionamento poiché ‘ alla data del 31.03.2017 non integrava il requisito contributivo di anni 42 e mesi 10, necessario per il diritto alla pensione anticipata ai sensi d ella normativa all’epoca vigente’ (in tal
senso la comunicazione dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE Entrate n. 0002489 del 13.03.2017).
Pertanto, chiese di dichiarare nullo o annullabile il provvedimento I.N.P.S. del 27.10.2016 e di accertare l’inadempimento contrattuale dell’Istituto rispetto al contratto oneroso di rendita vitalizia. Quindi, accertato il diritto al riconoscimento dei periodi riscattati e ricongiunti alla pensione di dipendente pubblico, chiese di poter accedere alla pensione diretta ordinaria già richiesta e di accertare e dichiarare la lesione dei suoi diritti fondamentali e della sua aspettativa, di diritto ed economica, a ottenere il giusto riconoscimento di ricongiunzione e pensionamento, poiché -a causa dell’intervenuta revoca – gli era stato impedito di andare in pensione alla data prevista. Chiese, infine, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni mora li ed esistenziali causati a sé e alla sua famiglia.
Il Tribunale di Isernia declinò la giurisdizione ritenendo che la stessa, in base al petitum sostanziale, appartenesse alla Corte dei conti.
Il giudizio venne riassunto davanti al giudice contabile che lo rigettò per la parte in cui era stato chiesto l’accertamento del diritto alla pensione anticipata a far data dal 1.4.2017 sul rilievo che, disconosciuto il quadriennio costituito con la rendita vitalizia annullata stante la mancata prova dello svolgimento dell’attività di coadiutore agricolo, il COGNOME non era in possesso dei necessari requisiti contributivi. Per il resto invece ritenne che la cognizione appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro per quanto concerneva l’obbligo contributivo e la costituzione della rendita. Con riguardo al denunciato ritardo procedimentale ed ai connessi profili risarcitori ritenne che invece la decisione rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo.
5. Il COGNOME ha riassunto il giudizio davanti al TAR del Molise al quale ha chiesto: a) di dichiarare ‘ nullo o annullabile il provvedimento del 27.10.2016 notificatogli dall’RAGIONE_SOCIALE in data 31.10.2016 nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e conseguenziali’; b) di dichiarare ‘ anche previa disapplicazione del provvedimento impugnato, l’inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE, rispetto al contratto oneroso di rendita vitalizia validamente concluso con il ricorrente e l’inadempimento contrattuale nell’esecuzione del contratto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in violazione dei principi di correttezza e buona fede’ ; c) di accertare e dichiarare, ‘previa declaratoria della violazione e falsa applicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE degli artt. 1175 e 1176 e 1218 c.c. nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 cost. e legge 241/90 nonché del regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale e da ritardo subito ‘ ; d) dichiarare ‘la lesione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, del diritto soggettivo (ovvero dell’interesse legittimo) del ricorrente risultante dal provvedimento impugnato con conseguente lesione di suoi diritti fondamentali, personalissimi per manifesta lesione della sua aspettativa, di diritto ed economica e dei termini procedurali, ad ottenere il giusto riconoscimento di ricongiunzione e pensionamento’ ; e) di condannare l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patrimoniale, e del danno morale ed esistenziale cagionato al ricorrente e alla sua famiglia fin dalla comunicazione del provvedimento impugnato per avere l’ RAGIONE_SOCIALE leso la sua aspettativa di diritto, danno da quantificarsi n ella somma di € 50.000,00 (cinquantamila) ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche previa valutazione equitativa.
Il TAR del Molise, nel dare atto che RAGIONE_SOCIALE domande l’unica scrutinabile era quello risarcitoria conseguente all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo (che ha escluso tenendo conto del tempo trascorso tra il momento in cui era stato avviato il procedimento e la sua conclusione), ha poi sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 comma 3 del c.p.a. con riguarda all’ulteriore domanda risarcitoria proposta.
Il Procuratore Generale ha precisato le sue conclusioni instando per la giurisdizione della Corte dei conti.
RITENUTO CHE
La domanda risarcitoria rispetto alla quale il TAR del Molise chiede a questa Corte di accertare la giurisdizione, sollevando il conflitto negativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
8.1. Come si è ricordato, nel riassumere il giudizio davanti al TAR del Molise, il COGNOME ha chiesto, tra l’altro, di dichiarare ‘nullo o annullabile il provvedimento del 27.10.2016 notificatogli dall’RAGIONE_SOCIALE in data 31.10.2016 nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e conseguenziali ‘ e ‘ anche previa disapplicazione del provvedimento impugnato’ di accertare ‘l’inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE, rispetto al contratto oneroso di rendita vitalizia validamente concluso con il ricorrente e l’inadempimento contrattuale nell’esecuzione del contratto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in violazione dei principi di correttezza e buona fede’ e di accertare e dichiarare, ‘previa declaratoria della violazione e falsa applicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE degli artt. 1175 e 1176 e 1218 c.c. nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 cost. e legge 241/90 nonché del regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, morale,
esistenziale e da ritardo subito’ accertando l’avvenuta ‘lesione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, del diritto soggettivo (ovvero dell’interesse legittimo) del ricorrente risultante dal provvedimento impugnato con conseguente lesione di suoi diritti fondamentali, personalissimi per manifesta lesione della sua aspettativa, di diritto ed economica e dei termini procedurali, ad ottenere il giusto riconoscimento di ricongiunzione e pensionamento’ e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patrimoniale, e del danno morale ed esistenziale cagionato al ricorrente e alla sua famiglia fin dalla comunicazione del provvedimento impugnato per avere l’ RAGIONE_SOCIALE leso la sua aspettativa di diritto, danno da quantificarsi nella somma di € 50.000,00 (cinquantamila) ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche previa valutazione equitativa.
8.2. Rispetto a queste domande il TAR -che ha ritenuto la propria giurisdizione sulla domanda risarcitoria del danno conseguente alla violazione dei termini di conclusione del procedimento (v. sopra punto c) e l’ha decisa rigettandola ha invece sollevato il conflitto con riguardo alla residua domanda di risarcimento del danno conseguente alla tardiva iniziativa dell’RAGIONE_SOCIALE nell’avviare il procedimento che si era concluso con il provvedimento di ricalcolo dei contributi (già riconosciuti per il periodo in cui poi si era ritenuto che non fosse stata dimostrata l’esistenza del rapporto di lavoro) per effetto del quale era stato differito l’accesso alla pensione non sussistendo più i presupposti per ottenerla in via anticipata.
8.3. Dissentendo da quanto ritenuto dal giudice contabile, infatti, il TAR ha ritenuto che dal carattere paritetico dei rapporti tra lavoratori e RAGIONE_SOCIALE conseguirebbe che non sarebbe ravvisabile un potere amministrativo di cui possa conoscere, secondo le regole generali del riparto, il giudice amministrativo
che sarebbe chiamato ad indagare anche dell’esistenza del rapporto di lavoro pregresso.
Ai fini della risoluzione del presente conflitto occorre avere chiaro quale sia la domanda che vi ha dato luogo e tenere presente in che termini la questione era stata devoluta dalla Corte dei conti al giudice amministrativo. Come è noto, infatti, la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda
e per consolidato orientamento giurisprudenziale la disposizione va intesa nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale” vale a dire lo specifico oggetto e la reale natura della controversia da identificarsi in funzione della causa petendi ‘costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. tra le tante Cass. 31/07/2018 n.20350, 16/05/2008 n. 12378, 19/01/2007 n. 1134).
9.2. Orbene nel ricorso in riassunzione davanti al giudice amministrativo erano state riproposte tutte le domande originariamente avanzate dal ricorrente al giudice del lavoro fatta eccezione per quella avente ad oggetto l’accertamento del diritto inoppugnabile al riconoscimento dei periodi riscattati e ricongiunti e ad accedere alla pensione ordinaria secondo la domanda avanzata e sulla base del calcolo risultante dai tabulati dell’RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, risultano riproposte le seguenti domande:
nullità del provvedimento di ‘revoca’;
inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE, rispetto al contratto oneroso di rendita vitalizia validamente concluso con il ricorrente anche nell’esecuzione del contratto in violazione dei
principi di correttezza e buona fede, anche previa disapplicazione del provvedimento impugnato;
diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale e da ritardo subito anche previa declaratoria della violazione e falsa applicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE degli artt. 1175 e 1176 e 1218 c.c. nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 cost. e legge 241/90 nonché del regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
lesione del diritto soggettivo (ovvero dell’interesse legittimo) del ricorrente risultante dal provvedimento impugnato con conseguente lesione di suoi diritti fondamentali, personalissimi per manifesta lesione della sua aspettativa, di diritto ed economica e dei termini procedurali, ad ottenere il giusto riconoscimento di ricongiunzione e pensionamento’;
condanna del l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patrimoniale, e del danno morale ed esistenziale cagionato al ricorrente e alla sua famiglia fin dalla comunicazione del provvedimento impugnato per avere l’ RAGIONE_SOCIALE leso la sua aspettativa di diritto, danno da quantificarsi n ella somma di € 50.000,00 (cinquantamila) ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche previa valutazione equitativa.
9.3. Va poi ancora ricordato che nella sentenza della Corte dei conti (a pag. 11) è stato affermato che sulla domanda di rendita e sulla relativa revoca la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Quanto alla domanda risarcitoria, conseguente alla revoca della rendita a distanza di anni, è stata esclusa la violazione di un’obbligazione attinente al rapporto pensionistico, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità.
9.4. Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale
si chieda di indagare sulle conseguenze lesive del ritardato esercizio dei poteri di secondo grado rispetto al tempo di riconoscimento della rendita. Si tratta infatti di domanda che non involge tanto la legittimità sostanziale dell’atto di revoca, qualificato in termini di autotutela, ma piuttosto la domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE, rispetto al contratto oneroso di rendita vitalizia concluso con il ricorrente, e della responsabilità dell’Istituto per la violazione dei principi di correttezza e buona fede e del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale subito per effetto del ritardo nella sua iniziativa.
9.5. Va sottolineato che con riguardo alla domanda risarcitoria avanzata, non vi è alcun atto di cui accertare in via diretta l’ illegittimità ma piuttosto una condotta che deve essere valutata secondo i parametri dettati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. Neppure esiste poi un collegamento causale diretto tra la domanda avanzata e il diritto alla pensione che autorizzi la declaratoria della giurisdizione del giudice contabile.
9.6. La domanda risarcitoria formulata rientra tipicamente nella giurisdizione del giudice ordinario al quale sarà demandato di accertare se la condotta tenuta violi o meno i canoni di correttezza e buona fede che devono sovraintendere anche il rapporto tr a il lavoratore assicurato e l’Istituto previdenziale e se perciò il tempo trascorso tra il riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita contributiva e la sua revoca/ritiro possa essere o meno generatrice di un danno al lavoratore che vi abbia fatto affidamento accertandone se del caso la misura. 9.7. Esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti nella quale, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934,
1214, rientrano le controversie che attengono alla
sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato (cfr. Cass. s.u. 27/03/2017 n. 7755, 09/06/2016 n. 11869). Rientrano nella giurisdizione del giudice contabile, che, come è noto, è estesa al merito con poteri anche istruttori per l’accertamento e la valutazione dei fatti, le domande relative all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014 n. 26935, 24/07/2013 n. 17927, 07/08/2009 n. 18076, 29/04/2009 n. 9942, 14/02/2007 n. 3195, 19/01/2007 n. 1134 e 10/01/2007 n. 221); quelle di accertamento RAGIONE_SOCIALE somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr. Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). Si tratta infatti, in tutti questi casi di profili funzionali all’ottenimento o alla misura della pensione (cfr. Cass. s.u.26/09/2020 n.28020 e 26252 del 2018 cit.).
10. Nel caso in esame la domanda di nullità del provvedimento di ‘revoca’ è tuttavia funzionale alla condanna dell’Istituto a risarcire il danno sofferto (petitum) per effetto della condotta dell’Istituto che si deduce essere stata contraria ai principi di
correttezza e buona fede (causa petendi) e la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nei termini di legge.
10.1. La natura officiosa del regolamento e la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE parti interessate esime il Collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024