Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31673/2021 R.G. proposto da: dall’avvocato pec:
NOME GRANDE NOME, rappresentato e difeso COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente incidentale- nei confronti di
DEL GRANDE NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 581/2021 depositata il 01/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Sassari, con la sentenza n. 02/2020, condannava RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, quantificati in euro 2.250,00, a favore del sig. NOME COGNOME, il quale, premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Alghero e di avere sottoscritto con la convenuta un contratto di somministrazione in data 15/05/2004, aveva lamentato che a far tempo dal mese di giugno 2014 e fino al 4 agosto dello stesso anno si erano verificati numerosi disservizi riguardo all’erogazione di acqua potabile, concretizzatisi nella mancanza totale di erogazione dell’acqua … ovvero nella riduzione quasi assoluta della portata della stessa, con un’erogazione minima che ne aveva impedito di fatto ogni qualsivoglia uso.
Rigettava, dunque, le difese della convenuta che, costituitasi in giudizio, aveva imputato il disservizio al crollo del pozzo di Monte Doglia, addotto di avere effettuato la riparazione nel più breve tempo possibile e di avere garantito nel frattempo la fornitura con autobotti a disposizione gratuita della popolazione e invocato
l’applicazione dell’art. B.27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, a norma del quale il gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.
Il Tribunale di Sassari, investito del gravame da COGNOME, con la sentenza n. 581/2021, depositata in data 01/06/2021, ha riformato la sentenza appellata, ritenendo che non era emerso nel procedimento di primo grado neppure il numero dei giorni nei quali la borgata era rimasta priva di acqua e che era mancata la prova della natura dei danni patiti, a n c h e in termini di fatti, dai quali desumere univocamente comportamenti, esigenze, difficoltà non soddisfatte a causa della mancanza dell ‘a cqua nella abitazione dell’appellato.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE, fondato su due motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente in via principale lamenta l’errata valutazione delle prove, l a violazione dell’art. 115, 1° comma, cod.proc.civ., l ‘ome sso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, dopo aver riconosciuto l’inadempimento di COGNOME, avrebbe poi erroneamente ritenuto non dimostrata la ‘quantif i cazione’ del danno da inadempimento, omettendo di considerare le risultanze istruttorie emerse in primo grado nel contraddittorio tra le parti -in particolare, i testi che avevano espressamente confermato i disservizi; le tracce delle
telefonate al call center di RAGIONE_SOCIALE nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2014 attestanti la mancanza di erogazione di acqua – atte a comprovare che il disservizio si era protratto da giugno ad agosto 2004.
2) Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.
Il Tribunale -sostiene- avrebbe errato nel valutare la situazione di fatto, in relazione alle risultanze probatorie, ritenendo che la presenza di autobotti avesse mitigato la situazione di disagio; in primo luogo, perché non disponeva di un pozzo di raccolta delle acque, non essendovi tenuto, e, in secondo luogo, perché aveva dimostrato la ricorrenza di disagi, a prescindere dalla presenza di autobotti.
3) Con il terzo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Nel caso di mancata erogazione di acqua all’interno di una abitazione, il danno per le persone ivi residenti (o soggiornanti) dovrebbe considerarsi in re ipsa , determinando l ‘ impossibilità di adempiere alle proprie azioni abituali e ledendo il diritto al libero dispiegarsi delle proprie attività.
Aggiunge il ricorrente che il danno non patrimoniale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale che ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare del diritto leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche a ttraverso presunzioni semplici.
I motivi sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, e non avendo il Tribunale escluso la ricorrenza di un inadempimento da parte di NOME, una volta accertata la ricorrenza di un prolungato inadempimento erroneamente ha escluso ogni risarcimento a suo favore.
Il danno patrimoniale avrebbe richiesto l’allegazione e la prova dell’an e del quantum. La regola secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 cod.civ.), con riferimento al danno patrimoniale , deve essere intesa in senso rigoroso. Il danneggiato che – provato l’ an – non fornisce una prova esauriente del quantum, pur essendo tale prova possibile, vedrebbe disattesa la domanda, proprio in applicazione dell’art. 2697 cod.civ.
In merito al riconoscimento del danno non patrimoniale, il discorso è, in parte, differente.
Occorre muovere dalla constatazione che l’acqua infatti è un bene essenziale, la cui indisponibilità o minore disponibilità non può non essere considerata causa di conseguenze pregiudizievoli -difficoltà di attendere all’igiene personale e della casa, impossibilità di utilizzare elettrodomestici, impossibilità di soddisfare le esigenze di vita primarie e basiliari – che si ripercuotono sulla qualità della vita quotidiana, sulla vivibilità della abitazione, sullo svolgimento all’interno di essa della libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (sul cui rilievo cfr. Cass., Sez. Un., 1°/02/2017, n. 2611, relativa al danno non patrimoniale da immissioni sonore illecite che avevano turbato la vita domestica e reso disagevole l’accesso all’ abitazione, per la presenza di un palco posizionato in prossimità dell’accesso principale alla sua abitazione, che ha ritenuto lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi; cfr. nel medesimo senso anche Cass. 28/07/2021, n. 21649) e che danno origine ad un danno di carattere non patrimoniale, la cui sussistenza il giudice avrebbe dovuto dedurre sulla scorta delle presunzioni semplici, delle massime di esperienza, del fatto notorio. L’inferenza in questo caso, infatti, presentava il carattere della normalità, i beni compromessi dall’inadempimento avevano una particolare rilevanza e non erano disponibili altri mezzi di prova.
È necessario precisare che ammettere che il danno possa essere dimostrato attraverso la prova presuntiva non significa che il danno sia in re ipsa o che possa ammettersi il risarcimento del danno in re ipsa , in quanto il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (‘ L’art. 1223 cod.civ., cui rinvia l’art. 2056, attiene al danno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, mentre altro profilo eziologico è quello che connota la causalità materiale fra la condotta (lesiva) ed il danno evento’: Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n.33645), sicché deve essere ribadito che la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni o ricorrendo al fatto notorio e che, ex adverso , se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un dannoconseguenza, non sorge affatto l’obbligazione risarcitoria (cfr. ex multis, Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass., 06/12/2018, n. 31537). Va, dunque, stigmatizzata l’evocazione del danno in re ipsa da parte del ricorrente e l’espressione danno in re ipsa deve essere intesa come “danno normale” o “danno presunto”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (ancora Cass., Sez. Un., n. 33645, cit.).
Orbene, nel caso di specie il Tribunale, tenuto conto che nell’ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento è regolato dagli artt. 1218 e 1233 cod.civ., i quali non escludono che la perdita risarcibile possa avere una dimensione non patrimoniale, avrebbe dovuto porre a carico di NOME l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale cagionato dalla mancata erogazione di acqua, rammentando che la tutela risarcitoria, per la sua caratteristica genericamente satisfattiva, si profila come il presidio minimo ed indispensabile per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti, il cui sostrato assiologico è quello della lesione dei diritti inviolabili della persona aventi rilievo costituzionale.
Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale NOME si duole della violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;
Essendo stato accolto il gravame e riformata la sentenza impugnata, con esplicito rigetto della domanda formulata in primo grado, la società RAGIONE_SOCIALE ritiene che NOME COGNOME avrebbe dovuto considerarsi totalmente soccombente e in quanto tale avrebbe dovuto essere condannato al rimborso delle spese in suo favore in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Con il secondo motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;
non ricorre -sostiene COGNOME – alcuna delle ragioni previste dall’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ., né soccombenza reciproca, né una questione nuova, né mutamenti di giurisprudenza, né ‘ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘ che, in forza della dichiarazione di parziale incostituzionalità della norma in esame di cui alla nota sentenza 7 marzo/19 aprile 2018 n° 77 della Corte Costituzionale, avrebbero astrattamente potuto essere poste a base della compensazione delle spese.
Atteso l’accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale rimane assorbito.
All ‘ accoglimento nei suesposti termini del ricorso principale consegue la cassazione in relazione dell’i mpugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Sassari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione nei termini di cui in motivazione il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. C assa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Sassari, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20/0272024 dalla Terza