Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24542-2022 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 316/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 1100/2019;
R.G.N. 24542/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’11.4.2022, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a conseguire il risarcimento dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei danni patiti per non essere stato avviato quale lavoratore forestale in conseguenza di un accertamento ispettivo in esito al quale era stato ritenuto coltivatore diretto, in essi inclusa la somma di € 6.897,08, indebitamente pagata per contributi relativi all’anzidetta qualità di coltivatore diretto che, successivamente, lo stesso ente previdenziale aveva ritenuto insussistente;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito interamente pronunciato sul secondo motivo di appello con cui era stato dedotto che la propria cancellazione dalla graduatoria dei lavoratori da avviare quali forestali era stata disposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo in conseguenza delle indagini ispettive effettuate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al punto che, non appena quest’ultimo aveva acclarato l’insussistenza della qualifica di coltivatore diretto, egli era stato immediatamente reiscritto nell’anzidetta graduatoria e nuovamente avviato per 151 giornate lavorative;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. e falsa applicazione dell’art. 48, l. reg. Sicilia n. 16/1996, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale fondato il proprio giudizio ‘su erronee, illogiche e contraddittorie valutazioni della documentazione prodotta ed omettendo di pronunciarsi su di essa’ (così il ricorso per cassazione, pag. 9);
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2033 e 1988 c.c. per avergli la Corte di merito negato la possibilità di ripetere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi indebitamente versati quale coltivatore diretto, ancorché i medesimi, successivamente alla loro iscrizione a ruolo, fossero stati oggetto di sgravio in esito ad altrettante opposizioni alle relative cartelle esattoriali;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la sua condanna alle spese del grado ‘nonostante la palese fondatezza delle domande proposte in prime cure’ (così il ricorso per cassazione, pag. 17);
che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto, ‘sulla base della documentazione in atti’, che l’odierno ricorrente ‘ stato cancellato ‘dalle graduatorie e contingenti ex l.r. 16/96’ con provvedimento dell ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e della M.O. di Catania del 17.9.1999, autonomamente assunto sulla base degli accertamenti ispettivi congiuntamente condotti dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, e che ‘il predetto provvedimento stato adottato non tanto per effetto della iscrizione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ dell’odierno ricorrente ‘negli elenchi dei coltivatori diretti (disposta dal predetto ente solo con il successivo verbale ispettivo del 6.12.1999), quanto piuttosto a seguito del declassamento dello stesso nella 2^ classe delle
liste di collocamento a decorrere dall’anno 1994 e in quanto avente titolo (in base al bestiame) alla iscrizione nelle liste dei C.D.’ (così la sentenza impugnata, pag. 7);
che, tanto premesso, risulta evidente che i primi due motivi di censura si propongono, ad onta dell’apparente riferimento a violazioni di legge sostanziale e processuale, di sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, del giudizio (di fatto) espresso dai giudici di merito circa l’insussistenza di alcun nesso causale tra il danno lamentato dall’odierno ricorrente e il provvedimento con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ne aveva disposto l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti (cfr. ibid. , pag. 8), ciò che non è punto consentito in questa sede di legittimità;
che, pertanto, i primi due motivi di censura vanno dichiarati inammissibili;
che, con riguardo al terzo motivo, va rilevato che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado la domanda concernente ‘le somme necessarie per condonare le presunte e inesistenti evasioni contri butive relative agli anni dal 1994 al 2004’ era stata formulata ‘a titolo risarcitorio’ (cfr. pagg. 9 -10 della sentenza impugnata), hanno rilevato ad abundantiam che, ‘pur a volere qualificare la domanda proposta in termini di ripetizione di indebito’, essa ‘non comunque trovare accoglimento’ ( ibid. , pag. 10), in ragione della ritenuta incompatibilità, in assenza di diversa disposizione di legge, tra l’adesione alla procedura di ristrutturazione dei crediti agricoli e la successiva ripetizione di quanto pagato;
che, una volta acclarata l’intangibilità dell’accertamento posto a base del rigetto della domanda risarcitoria, la delibazione dell’ulteriore censura di cui al motivo in esame risulta carente d’interesse, essendo consolidato il principio di
diritto secondo cui, quando la sentenza impugnata è sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame delle censure riferite all’altra, le quali non risulterebbero in nessun caso idonee a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (così da ult. Cass. n. 5102 del 2024);
che, assorbito logicamente il quarto motivo, il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 31.1.2024.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME