Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28250 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24036-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Risarcimento pubblico impiego
R.G.N. 24036NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 152/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/03/2021 R.G.N. 633/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza in data 15 marzo 2021, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame di COGNOME NOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) con la qualifica di dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del c.c.n.l. della Dirigenza medica dell’ 8.6.2000, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, da lui proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, volta a conseguire il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie per corrispondere la ‘ parte variabile ‘ dell’indennità di posizione aziendale;
la Corte palermitana , nell’accogliere l’originaria domanda, rilevava che la corresponsione dell’indennità di posi zione variabile era condizionata all’approvazione, da parte datoriale, di un provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali, fondato, ai sensi dell’art. 53 c.c.n.l. di settore del 5.12.1996, sulla diversa pesatura di ciascun incarico, in base all ‘importanza e alla complessità, da adottarsi all’esito di iter procedurale non postergabile immotivatamente;
la mancata attivazione delle procedure de quibus , pur non consentendo una sostituzione dell’autorità giudiziaria
all’Amministrazione nella deter minazione del quantum dovuto, integrava inadempimento di un preciso obbligo contrattuale, fonte di responsabilità ex art. 1218 cod. civ., salva la prova che l’inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile;
4. l’azienda aveva solo dedotto di avere, per effetto della delibera commissariale n. 320/2013, provveduto, in una situazione precaria, al riconoscimento (dal 1° gennaio 2013) dell’integrazione dell’indennità di posizione parte variabile, circostanza irrilevante avendo il lavoratore formulato le sue pretese con riferimento al periodo precedente al 1° gennaio 2013, talché il giudice d’appello andava a commisurare il pregiudizio patrimoniale, per il periodo 1.4.2007/31.12.2012, quantificandolo in complessivi €. 11.216,00, ed utilizzando, quale parametro equitativo, gli importi minimi (€. 150/mese per gli incarichi di alta specializzazione) erogati a far data dal 1° gennaio 2013 in ragione dell’incarico effettivamente assegnato e tenuto conto del solo periodo di inadempimento;
in senso contrario, non valeva invocare, ad avviso della Corte palermitana, la delibera n. 397/2007 dell’RAGIONE_SOCIALE, cui l’RAGIONE_SOCIALE era subentrata, perché tale delibera, ancorché confermata con la successiva recante n. 44/2011, non integrava una pesatura degli incarichi come si evinceva dalla più recente delibera n. 320/2013, la cui testuale formulazione appalesava la «volontà dell’ente di sanare una situazione pregressa, protrattasi per oltre 10 anni, di inadempienza, liquidando, in attesa della definizione dell’iter proc edurale propedeutico alla pesatura degli incarichi, l’indennità nella sua parte variabile»;
5. con atto notificato il 13.06.2021, l’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per cassazione con tre motivi, cui il COGNOME si opponeva con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché il COGNOME non aveva formulato nel giudizio di primo grado la domanda poi accolta dalla Corte d’appello; il dirigente medico si era limitato, infatti, a chiedere il risarcimento del danno per il mancato versamento a suo favore della ‘parte variabile’ dell’indennità di posizione, mentre il giudice d’appello aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. per l’inadempimento contrattuale conseguente alla mancata pesatura degli incarichi dirigenziali. Trattasi, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, di due diversi titoli risarcitori, sebbene entrambi si riferiscano all’inadempimento contrattua le ex art. 1218 cod. civ.;
2. il motivo non è fondato;
in premessa occorre ribadire il principio, già affermato da questa Corte, seppure ad altri fini, secondo cui, a fronte della mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, della retribuzione di posizione -parte variabile, la tutela del dirigente medico è assicurata, in astratto, da due distinte azioni, quella di adempimento e quella di risarcimento del danno, che si distinguono fra loro per petitum e causa petendi . Nel primo caso, infatti, sul presupposto della ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto al compenso, si chiede «il pagamento del debito ad essi conseguente, ovverosia, rispetto al caso di specie, l’esistenza di una graduazione del valore della prestazione dirigenziale in sé idonea a quantificare la quota variabile della retribuzione pretesa in causa»; nel secondo, invece, si addebita al datore di lavoro di non «avere dato corso a quanto necessario ed a suo carico per la determinazione della graduazione», ossia di avere, colposamente o dolosamente, impedito che sorgessero gli elementi costitutivi del diritto al
compenso, pur essendo tenuto contrattualmente ad attivare le procedure necessarie (Cass. n. 29111/2022; Cass. n. 9279/2023);
orbene, dall’esame del ricorso introduttivo del giudi zio di primo grado, che questa Corte ha il potere/dovere di valutare direttamente essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012 e fra le tante più recenti Cass. n. 41465/2021 e Cass. n. 134/2020), emerge evidente che entrambe le azioni erano state esperite dal ricorrente, il quale, con il ricorso depositato il 16.5.2017, aveva domandato, in via principale, di «condannare l’ASP di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma, equitativamente determinata, di €. 150,00 per ogni mese dal 1.4. 2007 e fino al 31.12.2012…», e, ancora, aveva chiesto al Tribunale di «riconoscere al ricorrente le somme dovute equitativamente per il risarcimento del danno a titolo di indennità di posizione variabile per il periodo 1.4.2007 al 31.12.2012 secondo i crit eri specificati dall’ASP con la delibera n. 320/2013…. nella misura di €. 150,00 mensili…» ;
nel ricorso il COGNOME, riassunti i fatti di causa, aveva specificamente dedotto che il provvedimento di graduazione delle funzioni era stato adottato solo nell’an no 2013 e che la RAGIONE_SOCIALE «si era resa inadempiente» in quanto non aveva applicato «la valutazione e la graduazione della pesatura degli incarichi ricoperti dai dirigenti medici» (così a pag. 4 del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.). A fronte di dette specifiche allegazioni ed anche alla luce delle conclusioni formulate, va esclusa la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché, contrariamente a quanto asserito dall’azienda ricorrente, la domanda risarcitoria era stata espressamente formulata e l’inadempimento era stato ravvisato non nel solo mancato pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione, ma anche nella mancata tempestiva adozione del provvedimento di graduazione; tanto basta per la reiezione del motivo;
3. il secondo mezzo viene proposto, ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e/o ex art. 360 comma 1 n. 4, per violazione o falsa applicazione degli artt. 115116 cod. proc. civ.: l’RAGIONE_SOCIALE si duole del fatto che il giudice di appello non avrebbe preso in considerazione la delibera n. 397/2007 dell’ex RAGIONE_SOCIALE che aveva provveduto alla pesatura e graduazione degli incarichi dirigenziali e la successiva deliberazione n. 44/2011 dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, c he aveva confermato gli incarichi dirigenziali affidati dall’ex RAGIONE_SOCIALE, non ancora scaduti, mantenendo il medesimo trattamento economico già in godimento determinato sulla base della graduazione e pesatura di cui alla delibera 397/2007 dell ‘RAGIONE_SOCIALE sopra citata;
l’RAGIONE_SOCIALE, prima della sua costituzione in data 1 ° settembre 2009, non poteva essere gravata di un obbligo di procedere alla graduazione degli incarichi dirigenziali; successivamente, con delibera 44/2011, confermativa di quella n. 397/2007 dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva adempiuto a tale incombenza , determinando «l’indennità di posizione unificata graduata», comprensiva della quota minima tabellare contrattuale e dell’indennità di posizione v ariabile aziendale che, nel caso della COGNOME, era «pari a zero». Le circostanze prima evidenziate, emergenti dalla documentazione prodotta dall’ASP, non erano state contestate nel corso del giudizio e il giudice del merito avrebbe dovuto esaminarle, pena la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dei principi in tema di disponibilità delle prove;
il motivo è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili; da un canto, si prospettano doglianze eterogenee (art. 360 nn. 4-5 cod. proc. civ.), che vengono articolate in modo non perspicuo, rimettendo sostanzialmente a questa Corte il compito di isolare le
singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo; tanto si risolve nell’inammissibile attribuzione al giudice di legittimità del compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze della ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (da ultimo, tra tante, in tal senso, Cass. n. 26874 del 2018);
la critica poi, laddove formulata come omessa valutazione di fatto decisivo, non è conforme al testo dell’art. 360 cod. proc. civ. n. 5, come novellato dell’art. 54 del d.l. n. 83 /2012, convertito in legge n. 134/2012 (e, in ogni caso, il giudice d’appello ha motivato prendendo in considerazione il compendio documentale come richiamato dall’ASP);
non risultano, peraltro, assolti dalla ricorrente gli ulteriori oneri legati al principio di specificità (art. 366 n. 6 cod. proc. civ.), mancando la trascrizione del contenuto delle delibere di cui l’ASP assume l’erronea valutazione e interpretazione da parte del giudice d’appello. Evocare, ancora, un esonero da responsabilità per l’inade mpimento pregresso al formale subentro di RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, significa eclissare la vicenda successoria intervenuta con le RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 8 comma 2 legge reg. Sicilia n. 5/2009, con subentro delle RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti attivi e passivi delle disciolte RAGIONE_SOCIALE;
aggiungasi, infine, che il motivo, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, sembra più che altro finalizzato a conseguire una terza ‘lettura’ del compendio documentale, e dunque un riesame del merito, come noto precluso in questa sede di legittimità (Cass. n. 6960/2020);
la Corte d’appello aveva ritenuto, infatti, che la delibera n. 397/2007 dell’RAGIONE_SOCIALE, cui l’RAGIONE_SOCIALE era subentrata, e la delibera n. 44/2011, non integrassero affatto una pesatura degli incarichi, e che
fosse pienamente configurabile, pertanto, un inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE, il che si evinceva – ad avviso della Corte distrettuale dalla successiva delibera n. 320/2013, la cui formulazione rendeva palese la volontà dell’ente di ‘sanare’ una situazione di inadempienza pregressa, liquidando, in attesa della definizione dell’iter procedurale propedeutico alla pesatura degli incarichi, l’indennità nella sua parte variabile (così a pag. 6 della sentenza impugnata);
con il terzo, ed ultimo, mezzo, si denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dolendosi l’ASP che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1226 e 2056 cod. civ.; ad avviso dell’ASP, trattavasi di tipologia di danno per cui non poteva operare una valutazione equitativa. Risulta, secondo la ricorrente, irragionevole che il danno da inadempimento sia identico nel quantum alla lesione per mancata corresponsione dell’indennità di posizione ‘parte variabile’ stabilit a all’esito di un iter proc edurale che era presupposto necessario per il riconoscimento delle somme de quibus .
6. la censura è destituita di fondamento per le ragioni precisate da questa Corte nella sentenza n. 9724/2023, cui si fa in questa sede richiamo anche ex art. 118 att. cod. proc. civ.;
non v ‘ è dubbio che il risarcimento non potrà che riguardare una perdita di chance : tale danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo;
per l’esattezza, in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito o da inadempimento, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006). La regola per la quale il risarcimento per l’inadempimento dell’obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall’art. 1223 cod. civ., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata a escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell’inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 cod. civ. conseguenza propriamente ‘immediata e diretta’. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è tenuto, allora, ad allegare l’esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità;
nel caso di specie, la sentenza di appello ha espressamente ritenuto che il comportamento omissivo della RAGIONE_SOCIALE avesse avuto per effetto la privazione di una parte della retribuzione e tanto integra la prova del danno;
in relazione alla misura dello stesso, è indubbio che il richiamo a quanto riconosciuto in valori mensili, dal 21.1.2013 in poi, potesse costituire idoneo parametro di liquidazione, afferendo la delibera infine assunta dalla RAGIONE_SOCIALE proprio alla medesima graduazione di funzioni: il giudizio equativo si appalesa, dunque, sorretto da una razionalità intrinseca che non consente di ravvisare nella sentenza impugnata, sul punto, un qualsivoglia vizio di legittimità;
7. conclusivamente, per le ragioni indicate, il ricorso è nel suo complesso da rigettar e; le spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 settembre