Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28212 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 316-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 484/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 409/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Dirigenza medica SSN Omessa graduazione delle funzioni Conseguenze
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Palermo, in riforma dell a sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato il ricorso, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al dirigente medico, responsabile di struttura semplice ex art. 27 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000, la somma di € 500,00 per ogni mese di servizio prestato a far tempo dal 1° aprile 2007 e sino al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione;
la Corte territoriale ha rilevato che la contrattazione collettiva subordina alla «pesatura degli incarichi» la liquidazione di una componente del trattamento retributivo e, pertanto, il dirigente medico ha un interesse contrattualmente tutelato all’attivazione ed all’ultimazione delle procedure di competenza del datore di lavoro pubblico, con la conseguenza che, ove le stesse vengano omesse in assenza di circostanze che rendano l’inadempimento non imputabile, il comportamento aziendale è fonte di pregiudizio risarcibile;
il giudice d’appello ha esaminato la documentazione prodotta dall’appellante ed ha escluso ch e alla graduazione delle funzioni l’RAGIONE_SOCIALE avesse provveduto, rilevando anche che la delibera n. 320/2013 aveva riconosciuto in favore di ciascun dirigente, solo per il futuro e in attesa del completamento della procedura ancora in atto, un importo forfetario e provvisorio, che poteva essere utilizzato come parametro della liquidazione equitativa del danno; 4. per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è eccepita la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sul rilievo che la domanda era volta a far valere l’inadempimento contrattuale determinato dal mancato pagamento della retribuzione di posizione – parte variabile aziendale – e non dalla mancata pesatura e graduazione degli incarichi dirigenziali;
la seconda critica, formulata ai sen si dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti;
sostiene l’azienda ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le deliberazioni in atti, che avevano ad oggetto la graduazione degli incarichi, né il contenuto del contratto individuale di conferimento dell’incarico, ed avrebbe, inoltre, omesso di valorizzare, come era suo dovere, la non contestazione da parte dell’appellante, il quale non aveva mai impugnato le deliberazioni in parola;
il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebit a al giudice d’appello di avere erroneamente interpretato le disposizioni della contrattazione collettiva, dalle quali emerge che la graduazione degli incarichi dirigenziali attiene all’organizzazione aziendale ed è frutto della discrezionalità del datore di lavoro, non sindacabile in sede giudiziale;
infine con il quarto motivo è dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e l’RAGIONE_SOCIALE addebita alla Corte distrettuale di avere considerato il danno in re ipsa e di avere fatto ricorso alla liquidazione equitativa in una fattispecie nella quale non era stata offerta dall’originario ricorrente alcuna prova del pregiudizio economico subito;
4. il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni;
in premessa occorre richiamare e ribadire i principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 7110 del 9 marzo 2023 (e da altre pronunce conformi deliberate alla medesima udienza pubblica del 1° febbraio 2023), con la quale, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, si è statuito che:
a) in tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento;
b) la violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile;
c) il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbli go di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutiv i dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità;
all’enunciazione dei richiamati principi questa Corte è pervenuta all’esito della ricostruzione del quadro normativo e cont rattuale e sulla base di argomentazioni, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che non sono adeguatamente contrastate in questa sede dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sicché non si ravvisa ragione alcuna che possa indurre a rimeditare l’orientamento già espresso;
il primo motivo, anche a voler tenere in disparte i profili di inammissibilità derivati dal mancato rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non può trovare accoglimento per le ragioni già precisate da Cass. 9279/2023;
a fronte della mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, della retribuzione di posizione -parte variabile, la tutela del dirigente medico è assicurata, in astratto, da due distinte azioni, quella di adempimento e quella di risarcimento del danno, che si distinguono fra loro per petitum e causa petendi ;
nel primo caso, infatti, sul presupposto della ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto al compenso, si chiede «il pagamento del debito ad essi conseguente, ovverosia, rispetto al caso di specie, l’esistenza di una graduazione del valore della prestazione
dirigenziale in sé idonea a quantificare la quota variabile della retribuzione pretesa in causa»; nel secondo, invece, si addebita al datore di lavoro di non «avere dato corso a quanto necessario ed a suo carico per la determinazione della graduazione», ossia di avere, colposamente o dolosamente, impedito che sorgessero gli elementi costitutivi del diritto al compenso, pur essendo tenuto contrattualmente ad attivare le procedure necessarie ( cfr. Cass. n. 29111/2022);
5.1. dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che questa Corte ha il potere/dovere di valutare direttamente essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012 e fra le tante più recenti Cass. n. 41465/2021 e Cass. n. 134/2020), emerge evidente che il ricorrente aveva esperito l’azione risarcitoria, chiedendo al Tribunale di «dichiarare che il ricorrente ha il diritto al risarcimento del danno subito per il mancato versamento a suo favore della parte variabile aziendale dell’indennità di posizione..», ed aveva specificamente dedotto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva immotivatamente omesso di provvedere alla graduazione delle funzioni dirigenziali;
a fronte di dette specifiche allegazioni ed anche alla luce delle conclusioni formulate va esclusa la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché, contrariamente a quanto asserito dall’azienda ricorrente, la dom anda risarcitoria era stata espressamente formulata e l’inadempimento era stato ravvisato non nel solo mancato pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione, ma anche (e soprattutto) nella mancata tempestiva adozione del provvedimento di graduazione ( cfr. il ricorso depositato nel giudizio di cassazione in allegato al controricorso);
6. il secondo motivo è inammissibile perché, attraverso la deduzione solo apparente di un error in procedendo e del vizio di omesso esame di fatto decisivo, sollecita, in realtà, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice del merito;
la Corte territoriale, infatti, ha escluso che il provvedimento di graduazione fosse stato adottato dalla RAGIONE_SOCIALE sicché non è configurabile il vizio di cui al n. 5 del riformulato art. 360 cod. proc. civ. che, sulla base dell’orientamento ormai c onsolidato inaugurato da Cass. S.U. n. 8053/2014, non può essere denunciato per lamentare la mancata o l’errata valutazione di un mezzo di prova allorquando il fatto storico sia stato comunque apprezzato dalla sentenza impugnata per cassazione;
d’altro can to la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);
ne discende che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare una “trasformazione” in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica”, vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» ( Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018);
6.1. né la ricorrente può validamente invocare il principio di non contestazione giacché, come è noto, lo stesso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto e non può essere invocato in relazione alla loro dimensione giuridica ( cfr. fra le tante Cass. n. 19482/2022) né può riguardare la valutazione delle prove assunte, rimessa all’apprezzamento del giudice ( cfr. Cass. n. 3126/2019);
infondato è anche il terzo motivo perché la Corte territoriale, come evidenziato in premessa, nell’affermare la doverosità del procedimento di graduazione delle funzioni non è incorsa nel denunciato vizio di violazione della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, che questa Corte ha ricostruito ed interpretato nei medesimi termini con la pronuncia richiamata in premessa, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
7. parimenti infondato è il quarto motivo;
il giu dice d’appello, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno da perdita di chance , non si è discostata dal principio di diritto richiamato al punto 4 e, nel valorizzare l’importo forfetario riconosciuto, in assenza di graduazione ed in via provvisoria, dalla delibera n. 320 del 2013 ha espresso un giudizio equitativo «sorretto da una razionalità intrinseca che non consente di ravvisare nella sentenza impugnata, sul punto, un qualsivoglia vizio di legittimità» ( Cass. n. 9724/2023);
va rammentato, infatti, che l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato da parte della Corte di Cassazione quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito ( cfr. fra le tante Cass. 24070/2017, Cass. n. 18637/2017; Cass. n. 5090/2016);
8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno reso la prescritta dichiarazione nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
9. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2023