Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19597 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2415 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Lecce n. 1197/2021, pubblicata in data 5 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Dopo avere ottenuto, in un precedente giudizio con più ampio oggetto, il riconoscimento del diritto alla restituzione di un trattore agricolo da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME ha
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE SOTTRAZIONE DI BENE MOBILE REGISTRATO
Ad. 03/06/2024 C.C.
R.G. n. 2415/2022
Rep.
agito in giudizio nei confronti di quest’ultimo, chiedendone la condanna alla consegna del mezzo in questione e il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Il Tribunale di Brindisi ha accolto la domanda risarcitoria, condannando NOME COGNOME al pagamento dell’importo di € 14.400,00 in favore dell’attore, oltre accessori e spese .
La Corte d’a ppello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, pronunciando nei confronti degli eredi del convenuto appellante (frattanto deceduto) NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’ha invece integralmente rigettata.
Ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Resistono con distinti controricorsi: a) NOME COGNOME e NOME COGNOME; b) NOME COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ai sensi dell’ articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. anche con riferimento agli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « ex art. 360 n°5 c.p.c., con riferimento all’omesso parziale esame della relazione peritale ». I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente; possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
Ric. n. 2415/2022 – Sez. 3 – Ad. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 1.1 Si premette che, per quanto emerge dagli atti, in un precedente giudizio intercorso tra NOME e NOME COGNOME, i quali avevano gestito in comune una azienda agricola, si è
accertato che un trattore agricolo, immatricolato nel DATA_NASCITA, era stato trattenuto da NOME, ma era in realtà di proprietà di NOME e a quest’ultimo doveva, quindi, essere restituito (giudizio definito con sentenza del 2012, passata in giudicato).
È pacifico che il trattore non sia mai stato restituito da NOME ad NOME COGNOME.
Quest’ultimo ha, quindi, convenuto in giudizio NOME COGNOME per ottenere la condanna alla consegna del trattore ed al risarcimento dei danni; sotto tale profilo ha chiesto, in particolare, il danno da lucro cessante, per non avere potuto utilizzare il mezzo nella propria attività di impresa.
Il tribunale ha fatto espletare una consulenza tecnica di ufficio, al fine di verificare se il mezzo era effettivamente in condizioni tali da poter essere utilizzato e, in tal caso, di stimare l’eventuale danno per la perdita del relativo godimento; in particolare, ha chiesto al consulente di ufficio, a tale ultimo scopo (liquidazione del danno da mancato godimento), di accertare quale fosse il valore potenzialmente ricavabile dal noleggio di un mezzo di quel tipo. Il consulente ha accertato che il trattore era in condizioni tali da poter essere utilizzato, trattandosi di un mezzo con una lunga prospettiva di durata, ed ha indicato il prezzo ricavabile dal suo eventuale noleggio (sia ‘ a caldo ‘ che ‘ a freddo ‘).
Sulla base di tale consulenza tecnica di ufficio, il tribunale ha, quindi, liquidato in favore di NOME COGNOME, a titolo risarcitorio, un danno pari ad € 14.400,00.
La corte d’appello ha rigettato, invece, la domanda, ritenendo il danno non sufficientemente provato.
1.2 A fondamento della propria decisione, l a corte d’appello ha inteso porre i principi di diritto relativi al risarcimento del danno da occupazione di immobili senza titolo, peraltro nelle (non sempre coerenti) declinazioni degli stessi anteriori ai chiarimenti ed alle precisazioni di recente operati in proposito dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Ha, quindi, ritenuto decisiva la circostanza per cui era stato chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, che ha ritenuto dovesse necessariamente coincidere con quello derivante dalla impossibilità di utilizzare il trattore per lo svolgimento di una attività specificamente ‘ agricola ‘, osservando, però, che l’oggetto dell’attività dell’impresa individuale esercitata da ll’attore, come emergente dalla relativa visura camerale, non fosse esattamente e strettamente coincidente con l’ attività agricola; in mancanza di prova dell’espletamento effettivo di altre attività di impresa rispetto a quelle emergenti dalla visura camerale (e, in particolare, di una vera e propria attività ‘ agricola ‘) , ha, quindi, ritenuto che il trattore non avrebbe potuto affatto essere utilizzato dall’attore e che neanche si potesse riconoscere in favore di quest’ultimo un ‘ danno in re ipsa ‘ , ovvero un danno presuntivo, non essendo stato allegato né provato quello riconducibile al mancato ‘ uso indiretto ‘ (cioè, dall’eventuale noleggio) del mezzo.
Anche al di là dell’evidente omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, della eventualità che l’attore potesse utilizzare il trattore di sua proprietà nell’ambito dello svolgimento delle sue attività di impresa, anche non specificamente di natura ‘agricola’ in senso stretto , la decisione impugnata deve ritenersi, in radice, non conforme ai principi di diritto nella specie applicabili.
1.3 In primo luogo, si osserva che la corte d’appello ha richiamato e applicato i principi elaborati in materia di danni da temporanea occupazione senza titolo di beni immobili, in una fattispecie del tutto differente, in cui non vi è stata la temporanea occupazione di un immobile comunque destinato a tornare nell’effettivo possesso del suo titolare, ma la definitiva sottrazione di un bene mobile produttivo, con definitiva ed
irreversibile perdita del bene stesso da parte del suo legittimo proprietario.
Ed è appena il caso di osservare che i principi in tema di risarcimento del danno da temporanea occupazione di un bene immobile sono stati elaborati proprio sul presupposto che il danno principale, e cioè la sottrazione del possesso del bene, sia di fatto oggetto di riparazione in forma specifica, con la sua restituzione al legittimo titolare (ciò anche nella definitiva recente elaborazione sistematica di tali principi operata da Cass., Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, in cui si afferma, tra l’altr o, il seguente principio di diritto: « in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale »).
Nel caso in esame, la restituzione del bene (mobile) al suo proprietario non è mai avvenuta e non è (pacificamente) più possibile: quindi, il titolare del bene non è stato solo temporaneamente privato della possibilità del suo godimento, ma il bene stesso gli è stato definitivamente sottratto.
Benché sia stato chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, la evidente differenza tra le due situazioni avrebbe dovuto, quanto meno, indurre la corte d’appello a valutare con molta più cautela la possibilità di applicare integralmente e meccanicamente i principi elaborati per la diversa ipotesi della solo temporanea privazione del godimento di un bene immobile; essa avrebbe dovuto, inoltre, eventualmente adattare quei principi alla diversa fattispecie al suo esame e, comunque, giustificare, sulla base di una adeguata motivazione (che invece
manca del tutto, nella decisione impugnata) una siffatta applicazione.
1.4 In ogni caso, i principi di diritto in questione (quelli, cioè, in materia di danni da temporanea occupazione senza titolo di beni immobili), anche a volerli ritenere, in qualche modo, estensibili al l’ipotesi in cui un bene mobile produttivo sia definitivamente sottratto al suo titolare, quanto meno per il risarcimento del danno da lucro cessante, non possono ritenersi correttamente declinati ed applicati dalla corte d’appello.
Deve considerarsi, in proposito, che nella decisione impugnata sono richiamati gli indirizzi più restrittivi della giurisprudenza, anche di legittimità, che sono da ritenersi ormai superati sulla base dell’ampia e precisa ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ), in cui si afferma che, anche per l’ipotesi della solo temporanea occupazione di un bene immobile destinato alla restituzione al suo titolare, il riconoscimento del risarcimento del danno da mancato godimento dello stesso, benché non possa ammettersi la sussistenza di danni cd. in re ipsa , può avvenire in modo sostanzialmente automatico, quanto meno in via equitativa, in considerazione del criterio della ‘ normalità ‘ del danno per le ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento e della possibile liquidazione di esso attraverso il valore locativo, laddove sia semplicemente allegata dall’attore la perdita della facoltà di godimento e non emerga in concreto la prova (a carico dell’occupante) che il bene non avrebbe potuto essere in alcun modo utilizzato dal suo proprietario (il principio di diritto dettato nella decisione appena richiamata è, infatti, il seguente: « in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato »).
Nella specie, non solo non vi è dubbio che l’attore abbia allegato, a fondamento della sua domanda, la perdita della facoltà di godimento del bene, ma tale perdita non può ritenersi neanche semplicemente temporanea, essendo invece definitiva, trattandosi di un bene mobile produttivo definitivamente sot- tratto al suo titolare.
La liquidazione del danno era, del resto, stata riconosciuta dal tribunale, in primo grado, proprio sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico in ordine al persistente valore produttivo d’uso del bene sottratto ed utilizzando un parametro equitativo analogo a quello del valore locativo di mercato, in linea con i principi di diritto infine affermati dalla Sezioni Unite di questa Corte, nel recente arresto già più volte richiamato. Al contrario, la decisione di appello, impugnata nella presente sede, si discosta da tali principi di diritto, nel negare ogni risarcimento al titolare del bene produttivo definitivamente sottrattogli, ritenendo necessaria la prova di una specifica utilizzazione del bene a determinati fini (segnatamente, per il solo svolgimento di attività di natura specificamente ‘ agricola ‘), mentre avrebbe dovuto valutare il danno derivante dal mancato godimento, in generale.
1.5 In definitiva, la decisione impugnata non è conforme a diritto e va cassata: sia per avere richiamato e ritenuto applicabili -meccanicamente ed integralmente, senza i necessari adeguamenti -i principi di diritto relativi all’ipotesi di temporanea occupazione senza titolo di beni immobili suscettibili di restituzione al proprietario, nella diversa ipotesi di sottrazione definitiva di un bene mobile produttivo al suo titolare; sia per avere, comunque, applicato i predetti principi in modo non conforme a ll’indirizzo in proposito di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale è ammesso il risarcimento, in
via di ‘normalità’, del danno da mancato godimento del bene occupato da terzi (in generale, senza limitazione ad una specifica utilizzazione del bene stesso), da parte del suo proprietario, sulla base del valore locativo dello stesso.
La fattispecie dovrà, pertanto, essere rivalutata in sede di rinvio, in base a tali principi di diritto.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’a ppello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-