SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 57 2026 – N. R.G. 00000507 2023 DEPOSITO MINUTA 29 01 2026 PUBBLICAZIONE 30 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere estensore
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 507NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.: , presso i cui uffici Ł legalmente domiciliato, in Perugia, INDIRIZZO PINDIRIZZO P.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
TABLE
) per procura speciale in atti
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
E nei confronti
TABLE
calce al presente atto, dall’AVV_NOTAIO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, con sede in Perugia (PG) INDIRIZZO C.F.
Straordinario Dott. (c.f. , nella Sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore dell’ subentrata ex lege dal 01.01.2013 alla con sede in Perugia (PG), INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di delega estesa in ) RAGIONE_SOCIALE C.F.
in persona della Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. ), per delega in calce al presente atto, giusto D.P.G.R. 30726 del 12/02/2024 ed elettivamente domiciliata presso la stessa, Servizio Avvocatura regionale, INDIRIZZO, INDIRIZZO C.F.
APPELLATI IN RIASSUNZIONE ‘Responsabilità professionale’
Avente ad OGGETTO: CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. il
ha riassunto giudizio di appello per la prosecuzione del giudizio a seguito di sentenza di cassazione n.14270/23 con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, in data 14.03.2023, pubblicata in data 23.05.2023, con la quale la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata n.454/2021, emessa dalla Corte d’appello di Perugia il 16.07.2021, pubblicata in data 4.08.2021.
L’appellante in riassunzione ha richiamato le vicende processuali evidenziando che con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2014, assumeva di essere stato contagiato da HCV in conseguenza delle prestazioni medico-chirurgiche cui era stato sottoposto durante un intervento di colecistemia ovvero a seguito delle trasfusioni subite durante il medesimo ricovero (ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia -ricovero del 5.1.1978). Allegava altresì di aver riscontrato, nel 1995, l’infezione HCV, posta in correlazione con i predetti eventi e di aver presentato domanda diretta al riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 in data 2.7.2008, accolta a seguito di ricorso amministrativo ex art.5 L.210/92, con conseguente riconoscimento del beneficio a tutt’oggi in godimento. Chiedeva pertanto la condanna del unitamente alla e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della
al risarcimento dei danni derivati dal predetto contagio HCV. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1313/2019, respingeva la domanda per intervenuta prescrizione affermando che ” a far data dal 19 ottobre 1995 l’attore poteva con l’ordinaria diligenza dell’uomo medio attivarsi per avere piena consapevolezza delle effettive cause della diagnosticata epatite “. Avverso tale sentenza il proponeva
impugnazione, argomentando sulla tempestività della azionata pretesa risarcitoria ed assumendo di aver acquisito consapevolezza della propria condizione solo in occasione del ricovero del 22 ottobre 2007, data in cui, a seguito di un periodo di negativizzazione dell’HCV-RNA durato 13 anni, riceveva la diagnosi di cirrosi epatica HCV correlata con ipotensione portale. La Corte d’Appello di Perugia, in accoglimento del gravame, esclusa la prescrizione, riconosceva la responsabilità indennizzo ex lege n. 210 del 1992 alla data della costituzione in giudizio dell’Amministrazione (febbraio 2020), pari ad Euro 108.173,90 -al pagamento, in favore del della somma di Euro 498.728,00. In via pregiudiziale, la Corte, in accoglimento dell’appello, rigettava l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto controverso, individuando il dies a quo del termine di prescrizione di durata quinquennale (per l’azione di responsabilità extracontrattuale avverso il ) e di durata decennale (per l’azione di responsabilità contrattuale delle altre parti convenute)non alla data di diagnosi di epatite C intervenuta nel 1995, bensì alla data di presentazione della domanda di indennizzo del 2008. Con riferimento alla posizione del la Corte d’Appello accoglieva l’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ritenendo accertata sia la colposa condotta derivante dalla omissione dei controlli finalizzati ad impedire la trasmissione di malattie ematiche, sia il nesso di causalità tra quest’ultima e la malattia contratta dal così come accertato in sede amministrativa dalla RAGIONE_SOCIALE Roma. Accoglieva, altresì, la domanda risarcitoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della , responsabili a titolo contrattuale, avendo trovato conferma nelle conclusioni della c.t.u. (che evidenziavano una inappropriatezza in termini quantitativi e qualitativi della terapia trasfusionale) la prova del nesso di causalità tra terapia infusionale e la malattia epatica già accertata, nei confronti del , per il tramite della ricostruzione della CMO. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi di ricorso. Proponevano altresì ricorso incidentale sulla base, rispettivamente, di due e di tre motivi di impugnazione, la ed il . Il Sensi resisteva con distinti controricorsi a tutte le impugnazioni. La Suprema Corte, con sentenza n.14270/2023, rigettato il ricorso principale della ed il
ricorso incidentale della ha accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale del cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso incidentale articolato e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059, 1223, 2699 e 2729 c.c., per avere la Corte d’Appello errato nel parametrare la liquidazione del danno non patrimoniale spettante all’attore sulla base dell’età che aveva al momento del contagio (nel 1978, aveva 22 anni), piuttosto che in base al diverso momento di emersione della malattia e di stabilizzazione del danno.. La Suprema Corte, come si Ł anticipato, ha accolto anche il terzo motivo di ricorso incidentale, articolato dal in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, e diretto a lamentare la violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, degli artt. 2043 e 2056 e ss., dell’art. 2041 e dell’art. 2697, c.c., nonchŁ degli artt. 115, 116, 183 e 213 c.p.c., e art. 345 c.p.c., commi 2 e 3, per avere la Corte territoriale erroneamente accolto l’eccezione di compensatio lucri cum damno nei limiti dell’importo di indennizzo liquidato all’epoca della costituzione in giudizio di secondo grado (Euro 108.173, 90), piuttosto che in riferimento all’indennizzo capitalizzato. Si legge in sentenza ‘ E’ principio ormai consolidato che, nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova Ł onerata la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili (tra le altre, Cass. n. 8866/2021; Cass. n.7345/2022) Non Ł contestato dal di essere percettore dell’indennizzo nella misura legale determinata a seguito del riconoscimento, nŁ egli ha contestato di esser stato percettore, al momento della decisione di appello, di importo maggiore rispetto a quello detratto, come lucrum, dal giudice di secondo grado, il quale – nel computo della detrazione – non ha neppure tenuto
conto, come avrebbe dovuto, delle somme da percepire in futuro dall’attore sempre a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992′.
Dopo aver testualmente richiamato i vizi riscontrati dalla Corte di Cassazione, ha chiesto alla Corte di Appello di ‘rigettare tutte le domande proposte nei confronti del in quanto inammissibili ed infondate; in particolare si chiede che, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte con sentenza n. 14270/2023, accertata e rideterminata la liquidazione dell’importo risarcitorio astrattamente dovuto dal secondo i criteri sopra esposti, detratto l’importo dell’indennizzo ex l.210/92 già liquidato in favore di controparte, oltre rivalutazione da dì del pagamento all’attuale, nonché l’importo dei ratei futuri d’indennizzo spettanti, debitamente capitalizzati in base all’aspettativa di vita media, tutte le avverse domande vengano integralmente rigettate nei confronti del . In accoglimento dell’appello incidentale riproposto, si chiede di porre a carico integrale dell’appellante le spese di CTU, con esonero integrale del Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi di giudizio, incluso quello di legittimità’ .
2. Si Ł costituito in giudizio il quale ha rinunciato espressamente ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti del
deducendo che la Corte di Cassazione con la sentenza 14270/2023 ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, sia il ricorso incidentale della , con la conseguenza che devono ritersi passate in giudicato le statuizioni di condanna contenute nella decisione 454/2021 della Corte di Appello di Perugia riguardanti tali convenuti. Assume, quindi, il che ne consegue che devono ritenersi definitivi gli accordi conclusi dal con la Regione dell’Umbria in data 24.3.2022 con i quali tale Ente si è riconosciuto debitore per sorte di € 671.197,85, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ipotizzato al 31.03.2022 di € 1.167,83 per un totale di € 672.365,78 ed ha provveduto a corrispondere un acconto di € 448.243,85, impegnandosi a versare la differenza al passaggio in giudicato di tale statuizione. Parimenti deve ritenersi definitivo l’accordo concluso dal
con l’Avvocatura Generale dello Stato, per conto del , con il quale si sono riconosciute dovute dalla Regione dell’Umbria e dalla RAGIONE_SOCIALE liquidatoria le spese legali per un ammontare di €
54.717,00 e si è provveduto a corrispondere a tale titolo la somma di € 36.478,00, con impegno a versare la differenza, pari ad € 18.239,00 al passaggio in giudicato della decisione della Corte di Appello. Ne consegue, quindi, che non può piø essere messo in discussione il residuo credito del verso la Regione dell’Umbria e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di € 224.121,93 per sorte e di € 18.239,00 a titolo di spese legali. Su tali importi, quindi, dovrà operarsi lo scorporo delle indennità versate dal al 31.12.2023 e da versare per i prossimi tredici anni. Ha, quindi, concluso chiedendo ‘IN VIA PRINCIPALE: Respingere le richieste del per i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto, tenuto, altresì, conto della rinuncia da parte del alle domande risarcitorie proposte nei confronti dell’appellante in riassunzione; IN VIA PRINCIPALE: Determinare, sulla base di quanto disposto dalla Suprema Corte con la sentenza 1470/2023 e dalla Corte di Appello di Perugia con la decisione 454/2021, passata in giudicato, le somme ancora dovute dalla Regione dell’Umbria e dalla RAGIONE_SOCIALE a , anche a mezzo consulenza contabile e per l’effetto condannare la Regione dell’Umbria al pagamento in favore del al pagamento .IN OGNI CASO: Compensare tra il , la Regione dell’Umbria e la RAGIONE_SOCIALE liquidatoria le spese legali del presente giudizio. Condannare la Regione dell’Umbria e la RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore del delle anticipazioni e dei compensi professionali del giudizio di Cassazione e di quello della fase endoprocessuale ex art. 373 c.p.c..’
3.Si sono costituite con distinti atti la RAGIONE_SOCIALE liquidatoria disciolta
e la le quali hanno aderito integralmente alle deduzioni, argomentazioni e conclusioni svolte dal deducendo un proprio titolo di ricalcolo e restitutorio con particolare riferimento all’indennizzo di cui alla Legge 210/92 laddove la Suprema Corte a pag. 16 della propria statuizione ha precisato ‘Spiega, invece, effetti espansivi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della pur in assenza di loro impugnazione , l’accoglimento del ricorso del in punto di compensatio lucri cum damno (terzo motivo di ricorso incidentale)’. Entrambe le parti hanno concluso chiedendo di ‘ accogliere la domanda dell’attore in riassunzione e comunque per la specifica posizione della RAGIONE_SOCIALE dichiarare il diritto della comparente in questa sede a ritenere non dovuto l’indennizzo ex lege 210/92 percepiti o
percipiendi dal dal 01.08.2008 fino alla propria effettiva aspettativa di vita e quindi compensare ogni somma a tale titolo già percetta o maturanda oltre interessi e rivalutazione, sull’importo in ipotesi ancora dovuto a titolo di danni. E per l’effetto in ipotesi condannare il alla restituzione di ogni somma ulteriormente percetta sulla base del calcolo esposto in narrativa.Con vittoria di spese’ .
Con note autorizzate depositate il 5.03.2024 il ‘ preso atto degli atti di costituzione delle altre parti processuali, in via preliminare, contesta la produzione documentale sub. n.6 ‘accordo Avvocatura Stato/Sensi 24.3.2022′ effettuata da evidenziando che non Ł mai stato concluso alcun accordo tra il ed il . Ed invero, il documento depositato ap-pare riconducibile all’Avvocatura della Regione Umbria e non all’Avvocatura dello Statopreso atto della rinuncia espressamente formulata dal ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti del l’esatta quantificazione dell’importo risarcitorio astrattamente spettante appare superflua, dovendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del al pagamento delle spese.’
4. Con ordinanza dell’11.06.2024 il Consigliere istruttore ha disposto CTU contabile onde ‘ procedere ad un corretto calcolo di quanto percepito dal Sig. a titolo di indennizzo ex l. 210/1992, e precipuamente, delle somme già percepite sino alla data dell’accertamento tecnico, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchØ delle somme da percepire a titolo di indennità futura, sino al raggiungimento dell’aspettativa di vita media, oltre rivalutazione, in considerazione del tasso di inflazione programmato, e devalutazione mediante applicazione di idoneo coefficiente di capitalizzazione, in considerazione della detrazione anticipata delle somme dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale’.
5. All’esito del deposito della relazione di CTU contabile in data 14.04.2025, con ordinanza del 3.07.2024 il Consigliere istruttore ha concesso i termini perentori per il deposito di conclusionali e repliche e fissato l’udienza del 18.12.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione, all’esito della quale la causa è stata rimessa al collegio in decisione sulle seguenti conclusioni: per il ‘ piaccia all’Ill.ma Corte adita, dato atto della rinuncia formulata da
ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti del
della respinta ogni contraria ed avversa istanza, dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, ivi incluse le spese di CTU; in mero subordine, accolta la riproposta istanza istruttoria, disattesa ogni contra-ria istanza, rigettare l’appello ex adverso proposto e, per l’effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del in quanto inammissibili ed infondate; in particolare si chiede che, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte con sentenza n. 14270/2023, accertata e rideterminata la liquidazione dell’importo risarcitorio astrattamente dovuto dal secondo i criteri sopra esposti, detratto l’importo dell’indennizzo ex l.210/92 già liquidato in favore di controparte, oltre rivalutazione da dì del paga-mento all’attuale, nonché l’importo dei ratei futuri d’indennizzo spettanti, debitamente capitalizzati in base all’aspettativa di vita media, tutte le avverse domande vengano integralmente rigettate nei confronti del
In accoglimento dell’appello incidentale riproposto, si chiede di porre a carico integrale dell’appellante le spese di CTU, con esonero integrale del Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi di giudizio, incluso quello di legittimità ‘. Per : ‘NEI CONFRONTI DELLA REGIONE DELL’UMBRIA E DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA: Richiamato quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza 14270/2023 e la relazione peritale del 12.4.2025, condannare tali convenuti a corrispondere al Sig. in via solidale tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 94.031,20, oltre interessi e rivalutazione dal 31.12.2024 al saldo. Spese del presente giudizio di rinvio, del procedimento ex art.373 c.p.c. e di quelle del
giudizio di Cassazione rifuse. NEI CONFRONTI DEL compensare tra il e il le spese dei vari gradi di giudizio e della CTU redatta nel procedimento di rinvio ‘. Per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE : ‘ conclude come alla comparsa di risposta in atti e in via istruttoria come alle note di trattazione scritta depositate da ultimo per l’udienza del 4/6/2025 (con riferimento alla CTU in atti, fa presente in primo luogo di essere rimasta ‘estranea’ all’accordo intervenuto tra e il in data 24/3/2022 e che quindi la quantificazione ivi riportata Ł un dato di cui può solo prendere atto. Per ciò che attiene i contenuti veri e propri dell’elaborato si osserva come il
CTU non abbia disposto alcuna attualizzazione dell’indennizzo percepitone la maggiorazione per interessi. In ogni caso, in tale ottica, lascia alla
Corte la valutazione sul richiamo del CTU a chiarimenti)’. Per la
: ‘richiamando tutto quanto già dedotto, contestato ed esposto nella propria comparsa di costituzione e nelle successive note, si riporta alle conclusioni ivi formulate ( con riferimento alla CTU in atti, rilevando che il CTU non ha disposto alcuna attualizzazione dell’indennizzo percepito, lascia alla Corte la valutazione sul richiamo del CTU a chiarimenti)’ .
6. Tanto premesso, deve preliminarmente darsi atto della rinuncia alla domanda nei confronti del formulata da e ribadita con l’atto di precisazione delle conclusioni depositato in data 16 ottobre 2025, ove la parte ha confermato la rinuncia alla domanda nei confronti del chiedendo la condanna nei soli confronti della e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra e il in conformità alle conclusioni svolte da entrambe le parti.
7. Tenuto conto della declaratoria di cessazione della materia del contendere tra il e il e che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 14270/2023 ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, sia il ricorso incidentale della e il primo motivo del ricorso incidentale del , da tanto consegue che devono ritersi passate in giudicato le statuizioni di condanna contenute nella decisione 454/2021 della Corte di Appello di Perugia riguardanti tali convenuti, nonchØ la corresponsabilità degli stessi in via solidale. Nello specifico, devono ritenersi definitivi gli accordi conclusi dal con la Regione dell’Umbria in data 24.3.2022 con i quali tale Ente si è riconosciuto debitore per sorte di € 671.197,85, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ipotizzato al 31.03.2022 di € 1.167,83 per un totale di € 672.365,78 ed ha provveduto a corrispondere un acconto di € 448.243,85, impegnandosi a versare la differenza al passaggio in giudicato di tale statuizione. Parimenti deve ritenersi definitivo l’accordo concluso dal con l con il quale si sono riconosciute dovute dalla e dalla RAGIONE_SOCIALE liquidatoria le spese legali per un ammontare di € 54.717,00 e si è provveduto a corrispondere a tale titolo la somma di € 36.478,00, con impegno a versare la differenza, pari ad € 18.239,00 al passaggio in
giudicato della decisione della Corte di Appello. Ne consegue, quindi, che non può piø essere messo in discussione il residuo credito del verso la Regione dell’Umbria e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di € 224.121,93 per sorte e di € 18.239,00 a titolo di spese legali.
E’ dunque su tali importi che deve operarsi lo scorporo delle indennità già versate al Sensi dal e da versare per i prossimi anni, in virtø della statuizione della Suprema Corte che ha precisato che ‘Spiega, invece, effetti espansivi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della pur in assenza di loro impugnazione , l’accoglimento del ricorso del in punto di compensatio lucri cum damno (terzo motivo di ricorso incidentale)’.
8. Fatta questa ulteriore premessa, il consulente tecnico dr.ssa , in risposta al quesito posto dalla Corte ha così relazionato: ‘ nel quesito posto al CTU ha chiesto di individuare il quantum percepito e da percepire da alla data dell’accertamento: alla luce di ciò la scrivente ha individuato come data di accertamento il 31.12.2024. Con accordo del 24.03.2022 intercorso tra la Regione dell’Umbria e il sig.
in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 454/2021 emessa dall’Onorevole Corte di Appello di Perugia, fu statuito che il credito a favore del sig. calcolato tenendo conto del dettato del dispositivo N. 454/2021 -Corte di Appello di Perugia – era pari ad €.671.197,85 a tale importo furono aggiunti €.1.167,93 a titolo di interessi legali calcolati fino al 31.03.2022, data di presumibile pagamento da parte della Regione dell’Umbria del quantum fissato nell’accordo in questione: la scrivente per rispondere al quesito posto dall’Onorevole Corte di Appello di Perugia ha utilizzato come base di partenza l’accordo sottoscritto da e dalla Regione dell’Umbria in persona della Dott.ssa il 24.03.2022. Nell’accordo si legge che le parti danno atto che il calcolo del quantum Ł stato effettuato nel rispetto della sentenza n. 454/2021 emessa dall’Onorevole Corte di Appello di Perugia. Poiché il pagamento previsto nell’accordo è intervenuto il 05.05.2022 il CTU sul capitale individuato al 24.03.2022 pari ad €. 671.197,85 ha calcolato gli ulteriori interessi legali dal 01.04.2022 al 05.05.2022 (gli interessi legali fino al 31.03.2022 erano stati inseriti nell’accordo del 24.03.2022).Successivamente la scrivente ha detratto:-€. 199.340,89 pagati dalla Regione dell’Umbria il 05.05.2022 giusto mandato di pagamento n. 5576;€. 248.902,96 pagati dalla Regione dell’Umbria il
05.05.2022 giusto mandato di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO. Così facendo ha individuato la somma residua al 05.05.2022, sulla quale ha calcolato gli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31.12.2024, ossia fino alla data di accertamento. Si precisa che: non Ł stata effettuata alcuna capitalizzazione degli interessi legali calcolati; l’anno utilizzato per i calcoli Ł quello civile (365 gg); il capitale Ł stato rivalutato annualmente. Dall’analisi della comunicazione degli importi dell datata 19.09.2023, a firma del dirigente medico dott.ssa emerge che dal 01/01/2022 al 30/08/2023 ha percepito complessivamente €. 17.448,36. L’indennizzo della L.210/92 si compone di due elementi, ovvero: 1) un’indennità integrativa speciale; 2) un importo variabile nella misura prevista a titolo di pensione privilegiata ordinaria per i militari. Circa la rivalutazione delle due componenti notevoli sono state le interpretazioni dei Giudici di merito fino alla pubblicazione del DL. 78/2010 che stabilì che l’indennità integrativa speciale non era oggetto di rivalutazione; successivamente la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità del disposto appena citato. Il CTU, sulla base delle somme percepite da nell’ultimo Trimestre 2023, ha verificato dalla ‘Tabella importi indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 per un soggetto danneggiato in vita’ che il quantum riconosciuto a rientra nella categoria 5 degli indennizzi ex L. n. 210/92.Alla luce di ciò sono state calcolate le somme percepite da a titolo d’indennizzo per il periodo 01.04.2022-31.12.2024, precisamente:a) Indennizzo ex L. 210/92 -periodo 01.04.202231.12.2022 €. 7.718,94 (€.857,669);b) Indennizzo ex L. 210/92 -periodo 01.01.202331.12.2023 €. 10.734,48 (€.894,5412);c) Indennizzo ex L. 210/92 -periodo 01.01.202431.12.2024 €. 10.981,44 (915,1212). Come richiesto nel quesito, la scrivente ha calcolato l’indennizzo futuro ex L. 210.92. A tal proposito si evidenzia che l’ISTAT ha stimato che la vita media degli uomini si attesta a 80,5 anni.L’analisi del tasso inflazione programmata -TIPper il 2025 è pari all’1,8% (allegato n.2).Considerata la vita media stimata dall’ISTAT per gli uomini, raggiungerà gli 81 anni nel 2037.Per il calcolo della devalutazione degli indennizzi futuri la scrivente ha fatto riferimento al BTP con scadenza 01.03.2037 – codice ISIN: ISIN P_IVA*. Tale titolo di Stato prevede il pagamento di una cedola lorda pari al 4,00%: il CTU ha quindi rivalutato fino al 2037 sulla base del TIP del 1,8% annuo l’indennizzo mensile previsto per l’anno 2025 per la categoria 5
estrapolato dalle tabelle del Ministero e successivamente ha applicato un coefficiente di attualizzazione pari al 3,5% (4%-12,5*4%, dove il 12,5% Ł l’aliquota di tassazione imposta sostitutiva -dei rendimenti dei titoli di Stato) all’indennizzo determinato.Le somme future da percepire a titolo di indennizzo ex L. 210.92 sono state individuate in €.159.444,89,. La sentenza n.454/2021 ha liquidato altresì le spese legali afferenti sia il primo che il secondo grado, che ammontano ad €.54.717,00, onnicomprensivi degli oneri di legge. La Suprema Corte nulla ha indicato in ordine al trattamento delle spese legali. Considerato l’accordo intercorso tra e l’Avvocatura il 24.03.2022 e la somma bonificata il 12.04.2022, pari ad €. 36.478,00 (mandato di pagamento n. 6112 del 12.04.2022) alla data dell’accertamento residuano ancora €.18.239,00 .’ Ha, quindi concluso affermando che il al 31.12.2024, data dell’accertamento, ha percepito complessivamente €.514.156,71 e deve ancora percepire, al netto di €. 159.444,89 ossia dell’indennità futura calcolata fino al 2037 ed attualizzata al 31.12.2024, complessivamente la somma di €. 94.031,20 di cui € 75.792,20 per sorte ed €. 18.239,00 per spese legali.
La Corte ritiene di aderire alle risultanze della C.T.U. espletata, che devono essere integralmente condivise in ragione della puntualità della dissertazione, della correttezza logico-giuridica e della metodica utilizzata, della confutazione delle osservazioni svolte dal CTP del e fatte proprie dalle difese della e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e reiterate in sede di conclusioni, con specifico riferimento al dies a quo di percezione dell’indennizzo, fissato dalla Consulente di ufficio nella data del 01/04/2022 anzichØ in quella del 1 agosto 2008, ovvero il giorno successivo a quello della presentazione della domanda di indennizzo ex legge 210/1992 avanzata dal come risultante dagli atti, e con riferimento alla contestazione che non risulta alcun calcolo effettuato dal CTU in ordine all’indennizzo percepito attualizzato, nØ la maggiorazione per interessi.
Ed invero, come opportunamente chiarito dal CTU, entrambe le doglianze mosse dagli Enti appellati sono infondate.
Correttamente, infatti, il CTU ha individuato come dies a quo per calcolare l’indennizzo percepito dal l’1.04.2022, ossia la data in cui è stata ‘fotografata’ la situazione creditoria di partenza tenuto necessariamente conto dell’accordo sottoscritto il 24.03.2022, a firma della dott.ssa
ove Ł specificato che
‘…….considerato l’indennizzo già
ricevuto dal sig. nel 2008 nel calcolo della sorte Ł stata determinata l’attualità del risarcimento danni al netto della somma già indennizzata, devalutata e rivalutata di anno in anno oltre interessi legali della sentenza al saldo. Da tali conteggi Ł risultato un importo pari ad euro 373.354,45 come capitale rivalutato sino alla data del 16.07.2021 ed un importo di euro 297.843,40 come totale interessi. La sorte complessiva pertanto da corrispondere al sig calcolata come da sentenza Ł di euro 671.197,85 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ipotizzato al 31.03.2022 di euro 1.167,93 ……..’.
Dal tenore dell’accordo emerge di tutta evidenza che, alla data del 24.03.2022, le parti hanno effettuato, tenuto conto delle statuizioni della sentenza n. 454/2021 della Corte di Appello ( P.Q.M…..in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda di e condanna, in solido, il e la RAGIONE_SOCIALE liquidatoria disciolta in persona del commissario liquidatore Dott. nella qualità di legale rappresentante della subentrata ex lege dal 1 gennaio 2013 alla disciolta al pagamento, in favore dello stesso , a titolo di risarcimento del danno, della somma, determinata all’attualità, di € 498.728,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1978 e rivalutata di anno in anno sino alla presente sentenza, dalla quale deve essere detratta la somma di € 108.173,90, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 2008 e rivalutata di anno in anno fino alla presente sentenza, quindi alla somma così ottenuta a seguito della compensazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo’) , il calcolo della sorte complessiva da corrispondere al dal quale hanno espressamente detratto l’indennizzo a quella data già ricevuto dal ( ‘al netto della somma già indennizzata’ pari a € 108.173,90) , somma sulla quale risulta espressamente essere stato effettuato anche il calcolo degli interessi in conformità della pronuncia sopra citata.
Conclusivamente, richiamata la Sentenza della Corte di Cassazione allorchŁ chiarisce che ‘L’accoglimento del ricorso del sul motivo sul quantum debeatur (secondo motivo di ricorso incidentale) non spiega effetti
e
della che non hanno proposto impugnazione sul punto ‘ e dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere tra
e il
deve ritenersi passata in giudicato la
liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute patito dal nella misura liquidata nella sentenza della Corte di Appello n.454/2021 ed espressamente richiamata nell’accordo concluso tar il e
la il 24.03.2022.
9.Quanto allo scorporo del lucrum percepito e da percepirsi dal a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, deve, in primo luogo, darsi atto che, alla luce delle condivisibili risultanze della CTU, ha già percepito € 477.678,71 ( risultante dalla somma di quanto già pagato dalla in esecuzione dell’accordo del 24.03.2022 e dell’indennizzo ex L.210/92 versatogli dall’1.04.2022 al 31.12.2024) ed € 36.478,00 per spese legali.
Le somme future da percepire a titolo di indennizzo ex L.210/92 sono pari ad €. 159.444,89 (indennità futura calcolata fino al 2037 ed attualizzata al 31.12.2024).
Pertanto, la restante somma che spetta al a titolo di risarcimento del danno, al netto dell’indennità percepita e di quella futura e attualizzata al 31.12.2024, alla data del 31.12.2024 è pari ad € 75.792,20, somma sulla quale andranno calcolati la rivalutazione monetaria e interessi legali dall’1.01.2025 alla presente pronuncia e interessi legali dalla pronuncia al saldo.
10.Quanto alle spese di lite, ritiene la Corte che le spese per il grado di legittimità devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
11.Quanto al presente grado di giudizio, rilevato che non Ł in discussione la decisione riguardo all’ an del risarcimento e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sulla quantificazione definitiva dell’importo da risarcire, le spese di lite vanno poste a carico della e della RAGIONE_SOCIALE, in ossequio al principio della soccombenza, sussistendo i presupposti per compensarle nella misura di 1/3 (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024), mentre l’intervenuta cessazione della materia del contendere tra il e il
giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste in via definitiva nella misura del 50% a carico di e nella misura del 50% a carico della e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
accertato che ha già percepito alla data del 31.12.2024 la somma di € 477.678,71 a titolo di risarcimento del danno e che le somme future da percepire a titolo di indennizzo ex L.210/92 sono pari ad €. 159.444,89 (indennità futura calcolata fino al 2037 ed attualizzata al 31.12.2024), condanna la e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciolta in solido tra loro, al pagamento in favore di della restante somma di € 75.792,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall’1.01.2025 alla presente pronuncia e interessi legali dalla pronuncia al saldo;
dichiara cessata la materia del contendere tra ed il ;
condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in favore del che si liquidano in € 10.773,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
condanna la e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciolta in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in favore di , che si liquidano in € 10.773,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
condanna la e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciolta in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, somma da compensarsi nella misura di 1/3;
compensa le spese di lite del presente giudizio tra ;
e il
Pone le spese di CTU, come già liquidate, in via definitiva nella misura del 50% a carico di e nella misura del 50% a carico della e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME