Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19060-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE DI APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 15.11.2011 COGNOME NOME richiedeva consulenza tecnica di ufficio sulla vettura RAGIONE_SOCIALE Bravo da lui acquistata presso la RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta la aveva acquistata da RAGIONE_SOCIALE, allegando il malfunzionamento dell’impianto di alimentazione a gpl installato sulla predetta automobile.
Con successivo atto di citazione notificato il 14.1.2013 COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Taranto, invocando la condanna delle società convenute al risarcimento del danno quantificato in sede di A.T.P., oltre a quello, ulteriore, per mancato godimento della vettura.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, resistendo alla domanda e spiegando domanda di manleva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1087/2016 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 2.087,20 oltre al rimborso delle spese di lite, rigettando invece la domanda di manleva spiegata dalla società predetta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dichiarando invece inammissibile quella diretta nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza impugnata, n. 165/2019, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l’appello interposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 26, 99, 156, 167, 269 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la statuizione di inammissibilità della domanda di garanzia proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere formulata con chiamata del terzo, in quanto fondata su un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale introdotta dal COGNOME. Ad avviso della parte ricorrente, il giudice di seconda istanza avrebbe dovuto considerare che RAGIONE_SOCIALE era già parte del giudizio e che la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei suoi riguardi non aveva contenuto risarcitorio, ma si sostanziava in una domanda di garanzia.
Con il secondo motivo, la società ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che il presupposto sostanziale della domanda di garanzia proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sarebbe rimasto indimostrato, senza tener conto delle risultanze dell’accertamento tecnico eseguito ante causam , dal quale era emerso che il difetto di funzionamento della vettura era dovuto ad un foro presente sulla valvola di scarico di uno dei cilindri del motore, a sua volta causato dalla sproporzionata alimentazione dell’impianto a gpl.
Tra le due censure va preliminarmente affrontata la seconda, in relazione alla quale si osserva che la Corte di Appello, subito dopo aver confermato la statuizione, già assunta dal Tribunale, di inammissibilità della domanda formulata dall’odierna ricorrente nei
confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha aggiunto che ‘il presupposto sostanziale di tale domanda di manleva (il difetto originario di costruzione di un’autovettura venduta dalla RAGIONE_SOCIALE come usata) è rimasto del tutto indimostrato’ (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Vi è dunque una precisa affermazione, nella decisione di seconde cure, circa il mancato conseguimento della prova della sussistenza di un vizio costruttivo del bene di cui è causa. La sentenza impugnata, quindi, si fonda su due distinte e concorrenti rationes rappresentate, rispettivamente, dalla inammissibilità, e dalla infondatezza, della domanda spiegata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE La seconda di dette rationes si fonda su un apprezzamento in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità ed è assistita da motivazione che, seppure stringata, non appare viziata da apparenza o manifesta illogicità, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639). Ne discende l’infondatezza del secondo motivo, che attinge la predetta valutazione di merito.
Una volta confermata la statuizione di rigetto, per infondatezza, della domanda in esame, la prima censura diviene inammissibile perché priva di decisività. Va infatti ribadito, sul punto, che ‘Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del
14/02/2012, Rv.621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv.625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv.639158).
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 132 del D. Lgs. n. 206 del 2005, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la denunzia del vizio, ad opera del Buccafurri, era avvenuta nel termine di due mesi dalla sua scoperta e di due anni dall’immatricolazione della vettura, la quale, di conseguenza, era ancora coperta dalla garanzia legale prevista, a carico del costruttore, dall’art. 132 del cd. codice del consumo. La domanda di manleva proposta dall’odierna ricorrente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dunque, avrebbe dovuto essere ritenuta fondata.
La censura è assorbita dal rigetto del secondo motivo: la Corte distrettuale, infatti, ha ritenuto non raggiunta la prova dell’esistenza del vizio di costruzione, imputabile a RAGIONE_SOCIALE, e su tale presupposto ha disatteso tanto la domanda risarcitoria direttamente proposta dal COGNOME nei confronti del produttore del bene, che quella di manleva spiegata dall’odierna ricorrente contro la stessa RAGIONE_SOCIALE
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 130 del D. Lgs. n. 206 del 2005, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda risarcitoria proposta dal COGNOME, senza considerare che la tutela accordata dalla disposizione da ultimo richiamata non prevede tale ipotesi, ma soltanto il diritto del consumatore di richiedere, alternativamente, il ripristino della conformità del bene ovvero, in casi specifici, la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo. Il giudice
di merito, dunque, avrebbe riconosciuto al COGNOME una tutela non prevista dall’ordinamento vigente.
La censura è infondata.
La tutela accordata al consumatore dall’art. 130 del D. Lgs. n. 206 del 2005 non sostituisce, ma si aggiunge, agli ordinari rimedi previsti dal codice civile, onde il COGNOME aveva pieno diritto di agire anche per il risarcimento del danno.
Sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, del D. Lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del medesimo codice del consumo’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1082 del 20/01/2020, Rv. 656841; cfr anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15481 del 06/12/2001, Rv. 550936).
La tutela specifica di cui all’art. 130 del D. Lgs. n. 206 del 2005, infatti, non ha contenuto sostitutivo, ma si aggiunge, ai rimedi ordinari, in quanto la normativa speciale a tutela del consumatore corrisponde alla finalità di assicurare al predetto, ritenuto ‘parte debole’ del rapporto con il produttore, distributore o rivenditore del prodotto destinato al consumo, una protezione aggiuntiva rispetto a quella riconosciuta, in via generale, a tutte le parti contrattuali.
Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare
che il COGNOME aveva acquistato una nuova vettura, consegnando in permuta quella oggetto di causa, e dunque non aveva più alcun interesse concreto alla coltivazione della domanda originariamente proposta, né sotto il profilo della riparazione del bene, ormai uscito dalla sua sfera di disponibilità, né sotto il profilo del valore dello stesso, non essendo stato dimostrato che il malfunzionamento della vettura ne abbia inficiato, in tutto o in parte, la valutazione economica.
La censura è infondata.
La circostanza che il COGNOME avesse consegnato il veicolo oggetto di causa in permuta, acquistandone uno nuovo, dimostra l’impossibilità di praticare lo specifico rimedio ripristinatorio della funzionalità del veicolo, previsto dall’art. 130 del D. Lgs. n. 206 del 2005. Non può sostenersi, tuttavia, che il consumatore che abbia ceduto il bene viziato non conservi comunque il diritto ad essere tutelato, perché la protezione non concerne il bene in sé, ma si riferisce alla posizione ‘debole’ del consumatore, nell’ambito del rapporto di consumo. Il COGNOME, quindi, aveva legittimamente richiesto il risarcimento del danno subito, e conserva detta prerogativa indipendentemente dalle successive vicende traslative del bene da lui acquistato. Il danno, peraltro, non si identifica con la perdita di valore della cosa, poiché il contratto di consumo non ha contenuto speculativo, posto che il consumatore non lo stipula in vista di una successiva alienazione del bene, ma per soddisfare una sua propria esigenza di consumo. Il pregiudizio, dunque, va dimostrato -come è accaduto nel caso specifico -sulla scorta del malfunzionamento del veicolo, effettivamente riscontrato in sede di A.T.P., e non invece (come propone la parte odierna ricorrente) con riguardo al valore di realizzo della vettura in sede di permuta.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda