Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 46/2024 R.G.
proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘
avv. NOME COGNOMEc.f. ex lege – ricorrente – contro
CODICE_FISCALE), con domicilio digitale
COMUNE DI POTENZA
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 577 del l’ 11/5/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOMEper ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno cagionato al suo veicolo dall’impatto, in data 3/4/2019, con un cane randagio di grossa taglia -conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Potenza, il Comune di Potenza, ente individuato come preposto alla vigilanza e controllo del randagismo;
-il Comune di Potenza, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda;
-d opo aver assunto alcuni dei mezzi istruttori richiesti dall’attrice, con la sentenza n. 256 dell’8/4/2020, il Giudice di Pace respingeva la domanda, ritenendo che non fosse stata provata l’esatta dinamica del sinistro e che a tal fine fossero insufficienti i documenti depositati e redatti dalla Polizia Locale di Potenza, intervenuta sul luogo del sinistro;
-i nvestito dell’impugnazione di NOME COGNOME il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 577 dell’11/05/2023, confermava la decisione di primo grado;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-il Comune di Potenza non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-all’esito della camera di consiglio del 12/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma I°, n. 3, in relazione agli articoli 2727, 2729 e 2697 cod. civ. non avendo il giudice di appello ritenuto il verificarsi dell’evento denunciato nonostante le prove raccolte nel giudizio tale da costituire indizi rilevanti»;
-nel ricorso la COGNOME enuncia le seguenti circostanze: «come si evince dalle prove fornite nel giudizio di primo grado (vedasi verbale di dichiarazioni rilasciata dalla sig.ra COGNOME due giorni dopo l’evento, allegato n. 8 al fascicolo di primo grado), la persona residente nel luogo del sinistro ha dichiarato testualmente … Sebbene la sig.ra COGNOME non abbia assistito all’impatto tra il cane e l’auto … La sig.ra COGNOME escussa in primo grado all’udienza del 22.11.2019, ha confermato di aver rilasciato delle dichiarazioni alla Polizia Locale, ha confermato di aver visto l’auto della sig.ra COGNOME non più marciante e del fumo che usciva dalla parte anteriore, il cane a terra che si lamentava tanto da essere stata lei a contattare la Polizia Locale. Il teste COGNOME è stata coerente … Gli stessi
agenti della Polizia Locale del Comune di Potenza, U.O. Tutela Ambientale -Decreto Urbano (vedasi la relazione di servizio datata 4.04.2019, allegata al fascicolo di parte attrice del primo grado, doc. n. 7) intervenuti dopo circa dieci minuti dall’evento , dichiaravano che giunti sul posto notavano sul ciglio della strada la presenza di un cane di taglia media, tipo meticcio, di colore beige che non riusciva ad alzarsi e prontamente contattavano la dott.ssa COGNOME della locale ASP la quale disponeva ch e l’animale fosse recuperato dal locale canile RAGIONE_SOCIALE …» ;
-in base a tali deduzioni la ricorrente afferma che il giudice di merito ha fatto mal governo delle risultanze istruttorie: «È evidente, quindi, a giudizio di parte ricorrente, che quando il Tribunale scrive testualmente ‘…Alla luce degli elementi raccolti nel giudizio di primo grado, pertanto, non è possibile accertare che l’evento di danno sia derivato con un rapporto di causalità adeguata dal comportamento tenuto dal cane randagio, sbucato improvvisamente sulla strada…’ non abbia fatto buon governo delle norme di legge in materia di presunzione. Parte ricorrente ritiene di aver dato prova dell’evento così come prospettato nell’atto di citazione del giudizio di primo grado nonché del danno riportato avendo il giudice di merito, chiamato in sede di gravame, violato i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica essendosi il giudice limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi.»;
-è sufficiente la lettura del motivo per avvedersi della sua manifesta inammissibilità, dato che la censura consiste in un’inammissibile pretesa di rivalutazione, da parte di questa Corte, del materiale probatorio; in altre parole, col motivo si critica la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, insindacabile dal giudice di legittimità;
-col secondo motivo la ricorrente deduce «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma I°, n. 4 in relazione all’art. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme processuali, avendo disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali»;
-secondo la tesi della ricorrente, poiché le dichiarazioni di NOME COGNOME (peraltro assunta come teste nella causa) sono state riportate dagli agenti di polizia locale intervenuti sul posto poco dopo l’incidente, le affermazioni assurgono al rango di prova legale, di talché il giudice non avrebbe potuto disattendere le risultanze documentali e avrebbe dovuto ritenere dimostrato il sinistro e la sua dinamica;
-la censura è manifestamente infondata e, come tale, inammissibile ex art. 360bis c.p.c.;
-a nche a voler superare l’intrinseca contraddittorietà delle difese (in relazione al primo motivo la COGNOME ha asserito che NOME COGNOME non aveva assistito all’impatto tra il cane e l’auto), si ribadisce che «Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine , per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di ‘ piena prova ‘ delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell’immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).» (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10376, Rv. 67078101);
-pertanto, in contrasto con quanto sostenuto nel ricorso, si deve rilevare che il verbale gode di fede privilegiata in relazione alle dichiarazioni rese dalla Summa ai verbalizzanti, ma non fa certo fede fino a querela di falso della veridicità delle circostanze percepite dalla testimone e poi soltanto riportate agli agenti;
-col terzo motivo la ricorrente deduce «Violazione dell’art. 360, c.p.c., comma I°, n. 5, vizio di motivazione sul travisamento della prova in quanto
l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale»;
-o ltre che per il disposto dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (che impedisce di dedurre il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. in caso di ‘doppia conforme’), il motivo è inammissibile perché, come già osservato in relazione al primo motivo, mira a censurare la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito;
-in proposito si osserva che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391-01) e che le deduzioni della ricorrente non individuano affatto un travisamento, ma si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie (è emblematica la frase a pag. 16 del ricorso: «Rilevante, ai fine della prova della fondatezza del diritto azionato in primo grado da parte della ricorrente, sono le dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra COGNOME Rosa e dagli Agenti della Polizia Locale U.O. Tutela Ambientale (doc. n. 7 ed 8 allegati al fascicolo di primo grado) erroneamente interpretati dal Giudice di merito.»);
-l ‘ulteriore affermazione secondo cui «Il comune di Potenza che non ha contestato né disconosciuto la produzione documentale della ricorrente si è limitato nel corso del giudizio di primo grado a contestare in modo generico i fatti oggetto di causa» -è ap odittica (in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) e, comunque, nell’esposizione del fatto processuale mancano (in
violazione dell’art. 366, comma 1, n.3, c.p.c.) gli elementi indispensabili e vagliare la censura;
-col quarto motivo la ricorrente deduce «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma I°, n. 3, in relazione all’art. 2043, 2697 cod. civ. e Legge Regione Basilicata n. 46 del 30.11.2018, art. 5, lett. g, per avere il Tribunale erroneamente escluso la responsabilità dell’Ente locale convenuto in relaz ione al fatto dannoso dedotto in giudizio, non avendo quest’ultimo fornito la prova di aver svolto tutti i compiti di vigilanza e di controllo dei cani randagi o vaganti»;
-c ome dimostra l’ incipit dell’illustrazione del motivo -«Parte ricorrente, per le ragioni che precedono, ritiene di aver fornito la prova del danno ingiusto e della responsabilità omissiva del Comune di Potenza quale Ente responsabile» -la censura prende le mosse dalla pretesa di aver dimostrato le circostanze fattuali sulle quali si fonda la responsabilità dell’ente convenuto;
-l ‘inammissibilità dei primi tre motivi rende superfluo l’esame della censura de qua ;
-in definitiva, il ricorso è inammissibile;
-non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio del Comune intimato;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,