Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
sul ricorso 14682/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE società pubblica per azioni di diritto russo, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1847/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 29/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal cons. NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 106/2016 il Giudice di Pace di Sorrento accolse la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE riconoscendo all’attore un risarcimento di 398,21 euro per il ritardo di due giorni con cui gli era stato riconsegnato il bagaglio imbarcato su un volo San Pietroburgo/Milano;
pronunciando sull’appello della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Torre Annunziata ha rideterminato il risarcimento in 391,28 euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza e spese processuali;
qualificata la domanda come «richiesta di risarcimento del danno per effetto della ritardata consegna del bagaglio maggiorata delle spese sostenute per sopperire alla situazione venutasi a creare» e ritenuta nella specie applicabile la Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 ( integrata dal protocollo dell’Aja del 28.9.1955 ), il Tribunale ha affermato che «in caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 17 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), circa 19,00 euro, per Kg di bagaglio in caso di compagnie che aderiscono, come nella fattispecie in esame, alla Convenzione di Varsavia»; ha aggiunto che, in assenza di prova circa l’effettivo peso del bagaglio consegnato, doveva presumersi un peso pari al limite massimo di imbarco consentito a titolo gratuito (20 Kg), con la conseguenza che spettava al danneggiato l’importo di 380,00 euro («pari a euro 19,00 X 20»), oltre a 11,28 euro «a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento»; ha escluso la possibilità di ritenere provato un danno maggiore «dovuto ad esborsi economici necessari per far fronte a specifiche esigenze del danneggiato», e quindi di poter riconoscere un «danno patrimoniale supplementare», in quanto gli scontrini prodotti dal COGNOME
costituivano «mere allegazioni silenti del tutto inidonee a dimostrare l’assunto attoreo»;
ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi; ad esso ha resistito il COGNOME con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 30 della Convenzione firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 come modificata dal protocollo dell’Aja del di 28 settembre 1955»: censura il Tribunale per aver «ritenuto che il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione di Varsavia costituisse una sorta di indennità dovuta per il solo fatto del ritardo, prescindente dal danno», mentre -assume«l’obbligazione risarcitoria del vettore prevista nella norma convenzionale indicata concerne i danni conseguenti al ritardo nella riconsegna del bagaglio, e non il semplice fatto del ritardo»;
col secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 1223, 2059 e 1226 c.c., rilevando che il vizio della sentenza «consiste nell’aver liquidato l’importo di euro 391,28 al di fuori dai parametri di cui all’art. 1223 c.c., prescindendo, non solo dalla prova, ma addirittura da un’allegazione circa l’esistenza di un danno tipologicamente riconducibile alle previsioni codicistiche, conseguente al ritardo nell’adempimento lamentato», «non potendosi ritenere sussistente in re ipsa ed identificarsi con la sola violazione contrattuale»;
col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul rilievo che la liquidazione dell’importo è avvenuta in assenza di prova alcuna, sull’«erroneo convincimento che non gravi sull’attore l’onere probatorio circa
l’esistenza di un danno conseguente al ritardo nella riconsegna del bagaglio»;
col quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., per assenza totale di motivazione in relazione all’esistenza del danno e alla sua quantificazione»;
Ritenuto che:
il ricorso ponga questioni di rilevanza nomofilattica che appare opportuno trattare alla presenza delle parti e del P.M. e che, pertanto, vada disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Roma, 15.11.2023