Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3305  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
sul ricorso 14682/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE società pubblica per azioni di diritto russo, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1847/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 29/11/2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 15/11/2023 dal cons. NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 106/2016 il Giudice di Pace di Sorrento accolse la  domanda  proposta  da  NOME  COGNOME  nei  confronti  della  RAGIONE_SOCIALE  riconoscendo  all’attore  un  risarcimento  di  398,21 euro per il ritardo di due giorni con cui gli era stato riconsegnato il bagaglio imbarcato su un volo San Pietroburgo/Milano;
pronunciando sull’appello della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Torre  Annunziata  ha  rideterminato  il  risarcimento  in  391,28  euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza e spese processuali;
qualificata la domanda come «richiesta di risarcimento del danno per effetto della ritardata consegna del bagaglio maggiorata delle spese sostenute per sopperire alla situazione venutasi a creare» e ritenuta nella specie applicabile la Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 ( integrata dal protocollo dell’Aja del 28.9.1955 ), il Tribunale ha affermato che «in caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 17 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), circa 19,00 euro, per Kg di bagaglio in caso di compagnie che aderiscono, come nella fattispecie in esame, alla Convenzione di Varsavia»; ha aggiunto che, in assenza di prova circa l’effettivo peso del bagaglio consegnato, doveva presumersi un peso pari al limite massimo di imbarco consentito a titolo gratuito (20 Kg), con la conseguenza che spettava al danneggiato l’importo di 380,00 euro («pari a euro 19,00 X 20»), oltre a 11,28 euro «a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento»; ha escluso la possibilità di ritenere provato un danno maggiore «dovuto ad esborsi economici necessari per far fronte a specifiche esigenze del danneggiato», e quindi di poter riconoscere un «danno patrimoniale supplementare», in quanto gli scontrini prodotti dal COGNOME
costituivano «mere allegazioni silenti del tutto inidonee a dimostrare l’assunto attoreo»;
ha  proposto  ricorso  per  cassazione  la  RAGIONE_SOCIALE, affidandosi  a  quattro  motivi;  ad  esso  ha  resistito  il  COGNOME  con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 30 della Convenzione firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 come modificata dal protocollo dell’Aja del di 28 settembre 1955»: censura il Tribunale per aver «ritenuto che il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione di Varsavia costituisse una sorta di indennità dovuta per il solo fatto del ritardo, prescindente dal danno», mentre -assume«l’obbligazione risarcitoria del vettore prevista nella norma convenzionale indicata concerne i danni conseguenti al ritardo nella riconsegna del bagaglio, e non il semplice fatto del ritardo»;
col secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 1223, 2059 e 1226 c.c., rilevando che il vizio della sentenza «consiste nell’aver liquidato l’importo di euro 391,28 al di fuori dai parametri di cui all’art. 1223 c.c., prescindendo, non solo dalla prova, ma addirittura da un’allegazione circa l’esistenza di un danno tipologicamente riconducibile alle previsioni codicistiche, conseguente al ritardo nell’adempimento lamentato», «non potendosi ritenere sussistente in re ipsa ed identificarsi con la sola violazione contrattuale»;
col  terzo  motivo,  la  ricorrente  denuncia  la  violazione  e  la  falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul rilievo che la liquidazione dell’importo  è  avvenuta  in  assenza  di  prova  alcuna,  sull’«erroneo convincimento  che  non  gravi  sull’attore l’onere probatorio circa
l’esistenza  di  un  danno  conseguente  al  ritardo  nella  riconsegna  del bagaglio»;
col quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza,  ex  art.  132  c.p.c.,  per  assenza  totale  di  motivazione  in relazione all’esistenza del danno e alla sua quantificazione»;
Ritenuto che:
il  ricorso  ponga  questioni  di  rilevanza  nomofilattica  che  appare opportuno trattare alla presenza delle parti e del P.M. e che, pertanto, vada disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La  Corte  rinvia  il  ricorso  a  nuovo  ruolo  per  la  trattazione  in pubblica udienza.
Roma, 15.11.2023