Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U   Num. 4929  Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9723-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COMUNE  RAGIONE_SOCIALE BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– controricorrente –
per  regolamento di giurisdizione  in  relazione  al  giudizio  pendente  n. 11972/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministro, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME  COGNOME,  il  quale  ha  concluso  chiedendo  di  dichiarare  la
Oggetto
Regolamento
preventivo di giurisdizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
giurisdizione  dell ‘ autorità  giudiziaria  ordinaria,  rimettendo  le  parti dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per il prosieguo.
RILEVATO CHE
La vicenda processuale, sviluppatasi nell’arco di circa quindici anni,  trae  origine  dalla  erronea  ed  eccessiva  quantificazione, reiteratamente  operata  dal  RAGIONE_SOCIALE,  della  sanzione pecuniaria  irrogata  ai  signori  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME per un abuso edilizio compiuto su un immobile di loro proprietà,  nell’ambito  di  interventi  attuativi  di  un  incarico  di progettazione e direzione dei lavori affidato agli architetti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nonostante si trattasse – ad avviso dei COGNOME – di un abuso marginale che avrebbe potuto essere regolarizzato mediante pagamento di una modesta somma e le numerose diffide e istanze proposte, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE quantificò la sanzione dovuta dai proprietari COGNOME e COGNOME, prima, nell’importo abnorme di € 295845,47 con provvedimento del 2007 che fu annullato dal TAR Emilia-Romagna con sentenza n. 951/2009; poi, nell’importo ugualmente abnorme di € 243.532,97 con provvedimento del 2009 che fu annullato dal TAR con sentenza n. 975/2014 che indicò i criteri di stima della sanzione e, poi, nell’importo eccessivo di € 157.860,00 con provvedimento del 2015 che fu annullato, in sede di ottemperanza, dal TAR con sentenza n. 1041/2015. Quest’ultima, evidenziando il ritardo dell’amministrazione nella ottemperanza alle precedenti decisioni e la arbitrarietà e insostenibilità delle elaborazioni contenute nel nuovo calcolo della sanzione, puntualizzò il modo in cui il comune avrebbe dovuto determinarla. Tuttavia – proseguono NOME COGNOME (vedova ed erede di NOME COGNOME) e NOME COGNOME in sede di regolamento preventivo di giurisdizione – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE negli anni successivi pervicacemente continuò ad emettere provvedimenti sanzionatori sovrastimati e illegittimi nei confronti
dei proprietari che furono annullati dal giudice amministrativo (anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4824/2016), l’ultimo dei quali nel 2016 (che quantificò la sanzione in € 91190,00) fu definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2116/2022 che si espresse in termini di «palese elusione di ogni precedente statuizione» e «violazione delle norme vigenti sulla determinazione della sanzione paesaggistica». Infine, a ottobre 2022, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si adeguò ai criteri di legge e alle sentenze dei giudici amministrativi, quantificando la sanzione pecuniaria in un importo (di € 12.000,00) incomparabilmente inferiore a quello preteso e persino a quello (di € 17.000,00) indicato dai proprietari come sanzione massima possibile; i proprietari ottennero la restituzione di € 250.000,00 che erano stati costretti a pagare al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I proprietari COGNOME e COGNOME, attinti dalle gravose ingiunzioni di pagamento emesse dal RAGIONE_SOCIALE, agirono in sede civile nei confronti dei COGNOME, ai quali imputarono l’inadempimento del contratto avente ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori relativi all’intervento edilizio sanzionato. Ne scaturì la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1889/2013 che condannò gli architetti al risarcimento dei danni per un totale di € 370.000,00, cui fecero seguito azioni esecutive e gravose conseguenze (pignoramenti, blocco dei conti correnti ecc.) per gli architetti, che riuscirono ad evitare la vendita forzata della casa familiare solo per mezzo di una onerosa transazione che comportò il versamento di circa € 206.000,00 ai proprietari.
Tanto  premesso,  la  COGNOME  e  NOME  COGNOME  convennero  in giudizio,  dinanzi  al  Tribunale  civile  di  RAGIONE_SOCIALE,  il  RAGIONE_SOCIALE  di RAGIONE_SOCIALE e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa delle azioni di rivalsa ed esecutive esperite dai proprietari dell’immobile:  danni  patrimoniali  quantificati  nell’importo  di  € 206.000 corrispondente alla somma versata ai proprietari a titolo
transattivo  e  danni  non  patrimoniali  da  determinare  in  via equitativa.
A fronte dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in esame, ex art. 41 c.p.c., con cui hanno chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
Il  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso con cui ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.
I ricorrenti hanno presentato una memoria illustrativa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERATO CHE
Ad avviso dei ricorrenti, la giurisdizione del giudice ordinario si giustifica, nella fattispecie, in considerazione del fatto che i danni di cui è chiesto il risarcimento sarebbero conseguenza solo indiretta e derivata di illegittimi provvedimenti sanzionatori emessi (e quindi lesivi) nei confronti dei proprietari dell’immobile, essendo gli architetti COGNOME e la COGNOME soggetti terzi rispetto a tali provvedimenti, in quanto pregiudicati dall’azione vittoriosamente espletata nei loro confronti dai proprietari che ne avevano chiesto e ottenuto la condanna al risarcimento parametrato agli effetti negativi prodotti dalle sanzioni comunali, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale all’incarico di prestazione professionale.
Nella  stessa  direzione  si  è  espresso  il  AVV_NOTAIO, secondo il quale «l’elemento discriminante per l’attrazione della tutela  risarcitoria  dinanzi  al  giudice  amministrativo    proprio, come  prospettano  i  ricorrenti,  in  funzione  della  qualifica  del soggetto che promuove l’azione, destinatario piuttosto che terzo rispetto  al  provvedimento  impugnato,  in  quanto    solo  con riguardo  a  esso  emerge  quell’esigenza  di  concentrazione  della
tutela giurisdizionale che giustifica il radicamento innanzi al plesso giurisdizionale  amministrativo.  Tale esigenza,  invece, non  si manifesta per il terzo, destinatario di effetti dannosi ricollegabili solo in via derivata alla condotta illegittima dell’amministrazione, nei cui confronti l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, non essendone, appunto, il diretto destinatario ».
In senso opposto si è espresso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo il  quale  l’elemento  discriminante  per  l’attrazione  della  tutela risarcitoria  dinanzi  al  giudice  amministrativo  non  sarebbe  la qualifica del soggetto che promuove l’azione (destinatario o terzo rispetto  al  provvedimento),  quanto  il  fatto  che  il  danno  sia comunque conseguenza immediata e diretta dell’illegittimità di un provvedimento lesivo della sfera giuridica del privato che agisce in giudizio.
La questione di giurisdizione in esame va regolata, alla luce di un corretto scrutinio del petitum sostanziale insito nella domanda dei signori COGNOME e COGNOME, nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Com’è noto, la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’illegittimità dell’atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno una materia di giurisdizione esclusiva ( ex art. 103, comma 1, Cost.) ma solo uno strumento di tutela ulteriore, e di completamento, rispetto a quello demolitorio richiesto dal privato che agisca per ottenere l’annullamento del provvedimento ( ex plurimis , Cass. SU n. 30147/2022), coerentemente con la giurisprudenza costituzionale che ha giudicato conforme a Costituzione la scelta del legislatore di superare la regola che imponeva al privato, ottenuta la tutela demolitoria davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i
diritti patrimoniali consequenziali e l’eventuale risarcimento del danno (v. Corte cost. n. 204/2004, p. 3.4.1).
Pertanto, come rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è la vittima di un danno immediatamente e direttamente causato dal provvedimento impugnato, cioè colui che si è visto, a seguito di una fondata richiesta, ingiustamente negare o adottare con ritardo il provvedimento amministrativo invocato; qualora si tratti di un provvedimento amministrativo rispetto al quale – come nella fattispecie in esame – l’interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è soltanto colui che è portatore dell’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio ovvero, in generale, della propria integrità patrimoniale che viene direttamente pregiudicata dal provvedimento amministrativo impugnato. Soltanto in queste situazioni la tutela risarcitoria si pone come consequenziale e comporta la concentrazione della fase del controllo di legittimità dell’azione amministrativa e della riparazione per equivalente dinanzi al giudice amministrativo.
Ne deriva che la tutela risarcitoria di cui si tratta, a completamento della tutela demolitoria, vive nell’ambito del rapporto amministrativo tra l’amministrazione che, nella specie, ha emesso i provvedimenti sanzionatori illegittimi e i destinatari degli stessi che ne hanno subito le conseguenze lesive, vale a dire i proprietari COGNOME costretti a promuovere plurimi giudizi impugnatori. A tale rapporto sono estranei i ricorrenti COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno agito nel giudizio a quo quali danneggiati, allo scopo di ripristinare la loro integrità patrimoniale compromessa, in tesi ingiustamente ex art. 2043 c.c., dall’agire illegittimo dell’amministrazione comunale che
costituisce fattore causale dell’esposizione debitoria dei medesimi nei confronti dei proprietari dell’immobile, per il tramite del diverso e collegato rapporto privatistico di prestazione professionale con questi ultimi. Anche in questo caso (come in quello del danno da lesione dell’incolpevole affidamento del privato, ex plurimis Cass. SU n. 3496/2023) il pregiudizio lamentato si pone quale effetto di un comportamento della pubblica amministrazione rispetto al quale il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria) ma come mero fatto, cioè come antecedente logico che ha dato causa all’evento dannoso .
Né varrebbe valorizzare, in senso contrario, la estensione della giurisdizione del giudice amministrativo agli atti, provvedimenti e comportamenti «anche mediatamente» riconducibili all’esercizio del potere amministrativo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a. che è disposizione non attributiva o ampliativa in senso proprio della giurisdizione esclusiva, ma « meramente ricognitiva», in generale, delle attribuzioni del giudice amministrativo già desumibili dalle norme costituzionali e ordinarie (cfr. Cass. SU n. 32728/2018). A confermarlo è la interpretazione delle norme sulla giurisdizione contenute nel codice del processo amministrativo in senso conforme sia ai criteri direttivi della legge n. 69 del 2009 (art. 44, comma 1) -che, delegando il Governo ad emettere uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo, escludeva interventi innovativi in materia di giurisdizione -sia all’art. 103 Cost. che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui diritti soggettivi nelle materie «particolari» (da intendersi secondo la giurisprudenza costituzionale) «rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità», in quanto «devono partecipare della loro medesima natura, che è
contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata  tutela  al  cittadino  davanti  al  giudice  amministrativo» (Corte cost. n. 204/2004, p. 3.2, e n. 191/2006, p. 2).
Alla luce di queste coordinate, l ‘indagine avente ad oggetto il petitum sostanziale offre una conferma della conclusione raggiunta in punto di giurisdizione, non avendo i signori COGNOME e COGNOME convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE quale autorità, cioè per contestare l’esercizio d i un potere amministrativo, la cui illegittimità non è più in discussione, avendo il giudice amministrativo definitivamente annullato le sanzioni pecuniarie inflitte in misura abnorme ai proprietari e avendole infine il RAGIONE_SOCIALE quantificate correttamente in un importo incomparabilmente inferiore a quello preteso per circa quindici anni nei confronti dei proprietari.
Resta sullo sfondo, alla luce delle argomentazioni svolte e, quindi, priva di rilievo pratico, la questione riguardante la natura dell’attività sanzionatoria del comune in materia edilizia: se questa sia espressione di un potere amministrativo in senso proprio, in quanto tale rilevante per gli effetti di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. (cfr . Cass. SU n. 4607/2023, n. 12429/2021), ovvero di una funzione accertativa di carattere vincolato rispetto alla quale assuma rilievo preminente il diritto soggettivo a non vedersi inflitte prestazioni pecuniarie nei casi non previsti dalla legge (cfr. Cass. SU n. 22426/2018, n. 1518/2014).
In conclusione, il dubbio posto a base del regolamento preventivo è risolto nel senso che la giurisdizione è del giudice ordinario;  di  conseguenza,  le  parti  sono  rimesse  dinanzi  al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per la prosecuzione del giudizio, nonché per la determinazione delle spese del presente procedimento .
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre