Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5684 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5684 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24609/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza non definitiva n. 531/2023 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 15/3/2023, nonché avverso la sentenza definitiva n. 1557/2024 della medesima CORTE D’APPELLO DI FIRENZE depositata il 12/9/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza non definitiva resa in data 15/3/2023, la Corte d’appello di Firenze, pronunciando quale giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di cassazione in sede penale (sentenza n. 25073/2019), ha accertato la responsabilità di NOME COGNOME per gli atti persecutori di molestia, minaccia ed offesa posti in essere in danno di NOME COGNOME, contestualmente disponendo la prosecuzione della causa in sede istruttoria per la liquidazione del danno;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio penale, fosse risultata adeguatamente comprovata la conAVV_NOTAIOa illecita contestata a carico del COGNOME, sì da giustificarne l’affermazione della responsabilità risarcitoria nei confronti della COGNOME;
con successiva sentenza definitiva emessa in data 12/9/2024, la medesima Corte d’appello ha provveduto alla liquidazione, in favore della COGNOME, del danno dalla stessa concretamente subito, segnatamente consistito nei pregiudizi alla salute e nel danno morale dalla stessa sofferti in conseguenza dei comportamenti illeciti della controparte;
avverso entrambe le sentenze del giudice del rinvio, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, sulla base di tre motivi d’impugnazione;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi connessi alla violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di rinnovare l’istruttoria orale già disposta in sede penale, nonché per aver trascurato di ammettere la necessaria consulenza tecnica d’ufficio volta all’analisi dei
telefoni cellulari del COGNOME, finendo col fondare la propria decisione sulla base delle stesse prove orali già ritenute insufficienti dal giudice di legittimità in sede penale;
ciò posto, secondo la ricostruzione del ricorrente, pur essendo vero che il giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. non è vincolato agli accertamenti conAVV_NOTAIOi in sede penale, tale autonomia non può tradursi nell’esercizio di una discrezionalità immotivata, imponendosi piuttosto l’elaborazione di una motivazione rafforzata, segnatamente nei casi in cui, come in quello di specie, il giudice del merito abbia inteso discostarsi dalle indicazioni della Corte di legittimità;
in breve, la Corte d’appello di Firenze si sarebbe limitata ad affermare astrattamente la propria autonomia valutativa senza offrire alcuna spiegazione circa l’attendibilità delle prove orali già precedentemente censurate dalla Corte di cassazione, e senza confrontarsi con le specifiche criticità evidenziate in sede di legittimità penale con riguardo alle testimonianze utilizzate, pervenendo all’elaborazione di una motivazione sostanzialmente apparente, come tale inidonea a consentire la ricostruzione dell’ iter logicogiuridico seguito, oltre all’omesso esame di fatti decisivi già oggetto di discussione tra le parti;
il motivo è infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come debbano essere giudicate inammissibili tutte le argomentazioni elaborate dal ricorrente con riguardo alla contestata infedeltà della motivazione elaborata dalla corte d’appello rispetto ai contenuti delle fonti di prova acquisite nel corso del giudizio, dovendo trovare applicazione, sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inammissibile l’evocazione del vizio concernente la violazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i
criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01);
ciò posto -e pervenendo alla contestazione della congruità logica e argomentativa del testo motivazionale in sé considerato -varrà rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;
in particolare, il giudice del rinvio ha correttamente spiegato come, a seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile non sia affatto tenuto a rinnovare l’istruttoria, evidenziando correttamente che « tale obbligo trova fondamento nella regola di giudizio “al di la di ogni ragionevole dubbio” e nella garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., comma 2, che non sono applicabili ai giudizi risarcitori civili, governati dalle regole civilistiche. Il giudice civile, in sede di rinvio, nell’apprezzare integralmente l’istruzione probatoria compiuta in sede penale, può porla a fondamento della propria decisione quale prova atipica – sia se raccolta in contraddittorio tra le stesse parti in virtù del principio dell’unità della giurisdizione (ad esempio, la deposizione di un testimone ovvero le risultanze di una consulenza tecnica assunte in dibattimento) – sia allorquando il dibattimento sia mancato, ponendo in tal caso come condizione la rituale acquisizione in giudizio della relativa documentazione al fine di trarne oggetto di valutazione delle parti » (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);
ciò posto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato come la necessità della rinnovazione dell’istruttoria non sussista per il giudice civile investito ex art. 622 c.p.p., poiché in tale ipotesi « si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile (v. anche Cass., civ., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16916) » (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);
in forza di tali premesse, il giudice del rinvio ha correttamente evidenziato, con riguardo alla richiesta del COGNOME volta all’ammissione di una perizia sui propri telefoni cellulari, come, nel caso concreto, detta c.t.u. « appare inammissibile, posto che il COGNOME, lungi dall’avere depositato in questo o in altri gradi i propri telefoni cellulari, da sottoporre ad un consulente della corte, ha proAVV_NOTAIOo soltanto un CD, che asseritamente costituirebbe trascrizione dei messaggi ivi contenuti, ma che, appunto, non può essere esso stesso l’oggetto della perizia. Non solo, essa appare anche superflua , al pari dell’interpello della COGNOME » avuto riguardo allo specifico contenuto degli ulteriori elementi di prova già acquisiti e specificamente richiamati ed analizzati dal giudice a quo (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata);
la stessa richiesta di ammissione della prova orale avanzata dal COGNOME è stata adeguatamente esaminata dal giudice del merito, il quale ha ritenuto di non ammetterla rilevando che « l’unica richiesta del COGNOME di prova testimoniale astrattamente, ma solo apparentemente, rilevante, ovvero quella sui capitoli r, s, t ed u, volta a dimostrare che la sera del 22.4.2009 -quando poi secondo le deposizioni testimoniali il medesimo suonò innumerevoli volte il citofono urlando alla COGNOME, in compagnia della sorella, del di lei fidanzato, COGNOME, e di un amico, COGNOME, che gli aprissero la porta, seguendo successivamente il COGNOME (una volta che questi era uscito), fino ad indurlo a chiamare la polizia -la ricorrente aveva
telefonato al resistente, proponendogli di passare a prendere un caffè da lei dopocena. Benvero, da parte il fatto che non è chiaro chi avrebbe dovuto deporre al riguardo (a p. 28 della comparsa di costituzione in giudizio è indicata tale NOME COGNOME, a p. 53 tale NOME COGNOME), e che sarebbe davvero incredibile che un teste ricordasse (genuinamente) a distanza di 14 anni una circostanza tanto marginale, ciò non avrebbe comunque legittimato il complessivo contegno aggressivo e molesto del convenuto » (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);
quanto, infine, al confronto con i contenuti della sentenza penale emessa in sede di legittimità, la corte territoriale -dopo aver correttamente ribadito di non soffrire di alcun vincolo, rispetto al pregresso giudizio penale, sotto il profilo dei criteri di valutazione dei contenuti del compendio probatorio acquisito ha proceduto all’esame della documentazione concernente i messaggi telefonici scambiati dalle due parti, nonché delle deposizioni testimoniali acquisite, evidenziando le ragioni della relativa attendibilità sulla base di criteri sufficientemente comprensibili e legittimi sul piano giuridico, elaborando un discorso giustificativo pienamente idoneo a render conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta;
con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, con la sentenza non definitiva impugnata in questa sede, recepito integralmente i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio medico -legale redatta dal AVV_NOTAIO. COGNOME e dal prof. COGNOME, nonostante la nullità assoluta della stessa consulenza, tempestivamente eccepita dal COGNOME;
osserva, in particolare, il ricorrente come la sentenza non definitiva avesse accertato la responsabilità del COGNOME in relazione ai soli fatti commessi successivamente al 25 febbraio 2009, escludendo in via definitiva i fatti commessi nel periodo anteriore;
ciò posto, a dispetto di tale premessa (e in contrasto con il dettato del quesito peritale con il quale era stata sollecitata la valutazione del danno pretesamente subito dalla COGNOME esclusivamente in relazione a fatti successivi a tale data), i consulenti dell’ufficio avrebbero illegittimamente fondato le proprie conclusioni anche su episodi anteriori al 25 febbraio 2009 (addirittura risalenti al 2008), correggendo successivamente la propria impostazione sulla base di chiarimenti contraddittori e incoerenti, nonché attraverso l’introduzione di fatti nuovi (episodi del 28 febbraio 2009, 31 marzo 2009 e maggio 2009) neppure allegati dalla parte attrice e conosciuti solo tramite dichiarazioni della COGNOME rese in sede peritale;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, con riguardo alla pretesa imparzialità dei consulenti tecnici d’ufficio, varrà richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere, mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c., gli eventuali dubbi circa la obiettività e l’imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l’istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019, Rv. 652615 -02; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 6039 del 11/05/2000, Rv. 536406 -01, secondo cui non sono deducibili in sede di legittimità le cause di incompatibilità del c.t.u. qualora le stesse non siano state fatte valere mediante tempestiva istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 cod. proc. civ.);
quanto agli eventuali vizi della consulenza tecnica d’ufficio in ipotesi consistiti nel richiamo ad episodi anteriori al 25 febbraio 2009 e ai pretesi fatti nuovi costituiti dagli episodi del 28 febbraio 2009, 31 marzo 2009 e maggio 2009), è appena il caso di considerare come la corte territoriale non si sia affatto limitata a dedurre, nel proprio tessuto motivazionale,
fatti anteriori al 25 febbraio o gli episodi del 28 febbraio 2009, del 31 marzo 2009 e del maggio 2009 (asseritamente non deAVV_NOTAIOi dalla parte interessata nel processo), avendo bensì richiamato una cospicua e numerosa quantità di fatti ulteriori e diversi (successivi al 25 febbraio 2009 e ritualmente acquisiti al giudizio e non contestati dall’odierno istante), nella specie consistiti negli episodi di cui al: 4.3.2009; 12.3.2009; 22.3.2009; marzo 2009 (di ritorno da un concerto di NOME); 22.4.2009; 29.5.2019; 4.6.2009; giugno 2009; 28.7.2009; agosto 2019 e del settembre 2019 (cfr. pagg. 14-20 della sentenza impugnata);
si tratta, quanto all’odierna contestazione del ricorrente, del riferimento ad aspetti che appaiono totalmente insufficienti a disarticolare il solido impianto motivazionale elaborato dal giudice a quo , di per sé perfettamente idoneo, pur depurato dagli episodi denunciati dall’odierno ricorrente, a sorreggere, sul piano logico-giuridico, la decisione assunta dal giudice del rinvio;
con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disatteso l’istanza avanzata da COGNOME per la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in considerazione dei rapporti tra il c.t.u. COGNOME con il consulente di parte della COGNOME tali da pregiudicarne l’imparzialità; e tanto, sulla base di una motivazione del tutto apodittica, inidonea a rendere comprensibile l’ iter logico seguito;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, sulla base di quanto già indicato a proposito della decisione del secondo motivo, la scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l’imparzialità del consulente stesso,
dubbi che, ove l’istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione (cfr. i riferimenti indicati in corrispondenza alla decisione del secondo motivo);
da tale premessa deriva la sostanziale irrilevanza di ogni contestazione concernente la motivazione delle ragioni indicate dal giudice a quo a fondamento della ritenuta persistente imparzialità del consulente tecnico d’ufficio, trattandosi, in ogni caso, di un ausiliario non toccato da alcuna istanza di ricusazione della parte interessata;
con il primo motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, la COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente accertato un inesistente giudicato interno civilistico a seguito della assoluzione dell’imputato per i fatti anteriori al 25/2/2009;
con il secondo motivo, la ricorrente incidentale si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo omesso di dettare alcuna motivazione in ordine al rigetto ‘di ampie porzioni della domanda risarcitoria di NOME COGNOME, con particolare riguardo al mancato riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa, nonché da altre lesioni di prerogative di natura costituzionale (dignità della persona, estrinsecazione della personalità, anche lavorativa, libertà di movimento, privacy delle conversazioni, inviolabilità del domicilio, ecc.);
con il terzo motivo, la ricorrente incidentale si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, omesso di aAVV_NOTAIOare alcuna pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per lesione del diritto all’immagine;
il ricorso incidentale, in quanto proposto come condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, deve ritenersi assorbito dall’avvenuto riscontro dell’integrale infondatezza di quest’ultimo;
sulla base di tale premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure illustrate dal COGNOME, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principale;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME