Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18527 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7277/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 938/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno ottenuto dal Comune di Carovigno l’autorizzazione a demolire un loro edificio, ma non hanno potuto provvedere in tempo in quanto sulle mura dell’immobile erano presenti cavi dell’elettricità che solo l ‘Enel avrebbe potuto rimuovere.
Le due proprietarie hanno più volte sollecitato l’ente, che ha infine provveduto alla rimozione.
Il ritardo con cui l’Enel ha rimosso i cavi ha provocato ai ricorrenti una serie di danni, ed in particolare, il fatto che nel frattempo il prezzo è lievitato e che sono state necessarie nuove ed ulteriori spese per ottenere la licenza a demolire, nel frattempo scaduta.
Hanno agito in giudizio verso l’Enel NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME per ottenere un risarcimento pari a 25 mila euro.
Sia il Tribunale, in primo grado, che la Corte di Appello in secondo, ne hanno riconosciuto uno inferiore.
In particolare, la Corte di Appello ha negato il danno dovuto all’aumento dei prezzi, con l’argomento che non era stata data prova dell’effettivo esborso, ed ha altresì negato il danno per avere dovuto incaricare un tecnico della redazione di un nuovo progetto in adeguamento alle nuove norme, con l’argomento che le nuove norme erano entrate in vigore dopo.
2.- NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME ricorrono per cassazione con due motivi. L’intimato non si è costituito.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo si prospetta nullità per difetto di motivazione e violazione degli articoli 1223 e ss. c.c.
La censura attiene alle due voci di danno non riconosciute dalla Corte di Appello: quella relativa all’aumento dei costi, maturato nel frattempo, in attesa che Enel provvedesse alla rimozione dei cavi e consentisse i lavori; quello dovuto alla necessità di richiedere nuovamente l’autorizzazione scaduta, incaricando un tecnico che ha dovuto altresì provvedere all’adeguamento dei lavori alle nuove norme.
La tesi dei ricorrenti è che quei danni risultavano dalla CTU, che invece è stata immotivatamente disattesa dai giudici.
Inoltre, quanto all’aumento dei prezzi, il danno è nel fat to stesso di essere obbligati a corrisponderlo e non occorre prova dell’effettivo esborso.
Infine, quanto al maggiore aggravio dovuto alla parcella del tecnico incaricato, essi osservano che ha causa nel ritardo, che ha fatto scadere la licenza, e dunque deve ritenersi danno conseguente.
Il motivo è fondato.
E’ principio di diritto che ‘ la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non pu ò essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali gi à materialmente intervenuti ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce gi à una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare ‘ (Cass. 21729/ 2021 p. 5 dei motivi, che adde a Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, a Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Con la conseguenza che non si può negare il risarcimento di un danno semplicemente osservando che manca la prova che la somma (il cui esborso è, per l’appunto, il danno stesso) non è stata
effettivamente corrisposta, poiché il danno è non solo nell’effettivo esborso, ma altresì nell’obbligo di esso.
Quanto alla seconda voce di danno, le ricorrenti sostengono che il ritardo dell’Enel ha fatto scadere l’autorizzazione obbligandole ad ottenerne una nuova secondo le nuove prescrizioni.
La Corte di Appello ha obiettato che le spese sostenute per adeguare l’immobile alla nuova normativa hanno causa soltanto in quest’ultima: ‘ la spesa per progettare l’adeguamento dell’intero fabbricato alla normativa antisismica, pertanto, non è causalmente riconducibile ratione temporis al ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni, accertato dal Tribunale a carico della convenuta ‘.
Inoltre, secondo i giudici di appello, le ricorrenti erano comunque in tempo nel momento in cui Enel ha liberato l’edificio dai suoi cavi , e quindi il ritardo dell’ente non può avere inciso sulla nuova spesa.
La tesi delle ricorrenti era che non si doveva discutere di una possibilità materiale, ossia non si discuteva del fatto che dopo l’intervento dell’Enel c’era del tempo per demolire comunque (la nuova normativa essendo di qualche mese successiva). Ma che si trattava di una impossibilità giuridica: pur essendoci tempo, l’autorizzazione era scaduta e dunque non poteva che essere rinnovata secondo le nuove prescrizioni.
Su questo fatto la decisione è priva di motivazione, o meglio, è resa tenendo conto della possibilità materiale senza farsi carico di quella giuridica e dunque senza argomentare sul nesso di causa tra il ritardo dell’Enel e la scadenza della autorizzazione, che era il punto messo in luce dalle ricorrenti.
2.Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.
La tesi è che i danni di cui si è detto prima erano comunque provati in quanto i documenti su cui si basavano non erano stati specificamente contestati da Enel.
Il motivo è assorbito dal precedente.
Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio anche quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 8/05/2025.