Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17670 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17670 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22584/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata presso il domicilio digitale del suo difensore, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SCIACCA n. 83/2022 depositata il 21/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016, NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni materiali, oltre il fermo tecnico, subiti dalla propria autovettura in conseguenza del sinistro verificatosi lungo l’autostrada ‘INDIRIZZO 29 Palermo -Mazara del Vallo’, a causa dell’improvviso attraversamento della corsia stradale da parte di un cane che impattava violentemente contro il veicolo.
Il Giudice di Pace di Partanna, con sentenza n. 33/2017, rigettava la domanda attorea perché riteneva non raggiunta la prova della riconducibilità dell’evento alla condotta omissiva del custode.
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 83/2022 del 21 febbraio 2022, rigettava la domanda ritenendo, sulla base della ragione più liquida, non provato il danno asseritamente subito.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi. Ha depositato memoria.
3.1. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 276, comma 2, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio della ragione più liquida, decidendo la questione di merito relativa al danno, quando invece non era stata oggetto di specifica contestazione in appello e quindi non più controversa tra le parti.
La decisione, inoltre, sarebbe affetta da nullità per carenza del criterio logico con cui il giudice di appello ha formato il proprio convincimento, anche in relazione all’applicazione del suddetto principio.
4.1. Con il secondo motivo, il COGNOME si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., in relazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale, in funzione di giudice del gravame, respinto la sua richiesta risarcitoria per mancanza di prova del danno subito.
L’esistenza di tale danno, a suo dire, sarebbe dimostrata dal verbale di incidente stradale, che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare, dal preventivo di riparazione del veicolo e dalla testimonianza raccolta in atti. Danno che, relativamente al quantum, avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa, trovando l’art. 1226 c.c. applicazione non soltanto quando il suo ammontare sia impossibile, ma anche quando, come nel caso, sia particolarmente difficoltoso determinarlo.
4.2. Con il terzo motivo di ricorso, il COGNOME prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo provato il nesso di causalità tra la strada e il danno dallo stesso subito, attraverso la produzione del rapporto di incidente stradale e la prova testimoniale raccolta, attesa la natura oggettiva della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima non avrebbe dimostrato l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva di custodia, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale.
5. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c..
Innanzitutto, è stato formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del
ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680;
Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Nel caso di specie, il ricorrente si limita a riferimenti generici e non puntuali senza indicare specificatamente gli atti e le censure denunciate (cfr. pag. 6 ricorso).
5.1. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Occorre precisare che la ‘perdita subita’, con la quale l’art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris , nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718)
Si è, sotto altro profilo, posto in rilievo (v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n. 2831) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l’arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da
un soggetto all’altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814).
Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste ‘categorie’ o ‘sottocategorie’ è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi , i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l’ammontare
dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v., con riferimento al danno patrimoniale, Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211).
Pertanto, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito dove ha ritenuto che ‘non può essere riconosciuta a parte appellante la somma di euro 3509,85, non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa per le riparazioni dell’auto. Né la prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria che ha visionato il veicolo, chiamato a confermare di aver redatto il preventivo, può essere utile a fondare la domanda (cfr. sentenza impugnata pag.3).
5.2. Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l’esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo -piuttosto -al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell’attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l’ipotesi e nella misura -in cui reputi
raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è -in genere -il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all’esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell’uno e delle altre).
5.3. Le argomentazioni svolte nel secondo motivo di ricorso rendono superflua l’analisi del terzo motivo, che resta da esse assorbito.
Per l’infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo (con assorbimento del terzo), il ricorso va accolto per quanto di ragione, con cassazione della gravata sentenza e rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Sciacca in diversa composizione personale.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo, come in motivazione, dichiarato assorbito il terzo; per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Sciacca in diversa composizione personale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza