Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36297 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36297 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23445/2020 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
A
NOME
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-resistente- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 335/2020 depositata il 31/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME, il 16 marzo 2009, ha stipulato un contratto con la società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il diritto di godimento, fino al 2059, di un immobile, già esistente, e di un box auto invece da costruire.
1.1- La società RAGIONE_SOCIALE non ha mai costruito il box, e ciò ha indotto la COGNOME a convenirla in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, pari a 40 mila euro: costei infatti aveva corrisposto per entrambi i beni immobili un prezzo totale di 254.480,00 euro.
2.-La società RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha eccepito di non essere passivamente legittimata, avendo retrocesso la concessione alla società RAGIONE_SOCIALE, da cui l’aveva a suo tempo ricevuta, ed ha chiesto di poter citare in giudizio quest’ultima.
2.1.- RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha, a sua volta, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre a chiedere il rigetto della domanda nel merito, sul presupposto che la COGNOME aveva accettato in cambio del box, mai costruito, un posto auto sostitutivo.
3.-Il Tribunale di Imperia ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno, era da intendersi come domanda di risoluzione per inadempimento, o comunque conseguenza di questa; che però, poiché il box auto doveva considerarsi pertinenza dell’immobile, la risoluzione della sola pattuizione relativa al box doveva intendersi come risoluzione parziale, che però non era ammissibile, nel caso concreto.
3.1.- Questa decisione è stata riformata in appello, dalla Corte di Appello di Genova, la quale ha osservato che, intanto, l’attrice aveva chiesto il risarcimento del danno, che ben poteva disporsi senza pronunciare la risoluzione; che comunque la questione del
vincolo di pertinenza non era mai stata sollevata dalle parti, ma rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto stimolare su di essa il contraddittorio. Ed infine che la domanda di manleva o di responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE non poteva accogliersi in quanto quest’ultima non aveva assunto alcun obbligo nei confronti della società concessionaria, ossia RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, la Corte di Appello ha riconosciuto alla COGNOME 40 mila euro di risarcimento del danno a carico della sola RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
4.-Contro questa decisione ha proposto ricorso principale NOME COGNOME, con tre motivi e memoria, e ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Considerato che
5.Nella sentenza impugnata la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è chiamata RAGIONE_SOCIALE, salvo che nella intestazione, dove la denominazione è corretta, ma si capisce evidentemente che si tratta della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e non altra.
Ciò detto, i primi due motivi del ricorso incidentale impongono un preliminare esame, essendo logicamente pregiudiziali.
6.I primi due motivi del ricorso incidentale .
6.1- Il primo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione dell’articolo 345 c.p.c., e si impone come di preliminare valutazione in quanto postula che, nel concedere il risarcimento del danno, la Corte di Appello abbia pronunciato su una domanda -quella, per l’appunto di risarcimento – proposta tardivamente in secondo grado e dunque inammissibile.
Secondo la ricorrente incidentale, infatti, in primo grado era stata proposta soltanto domanda di risoluzione per inadempimento, correttamente intesa dal giudice di quella fase, mentre quella di risarcimento è stata formulata in appello per la prima volta.
Il motivo è infondato.
I giudici di appello, infatti, hanno osservato che il giudice di primo grado, a fronte di una domanda di risarcimento, (che dunque è intesa come proposta), ha ritenuto che quest’ultima non si potesse formulare senza chiedere altresì la risoluzione, ed hanno osservato, correttamente, in base ad una giurisprudenza di questa Corte (da ultimo 22277/ 2023), che invece può chiedersi l’una senza che si debba chiedere l’altra.
A fronte della qualificazione della domanda come di risarcimento, fatta dal giudice di appello, la censura della ricorrente incidentale è del tutto generica ed apodittica: non adduce alcun elemento per dimostrare che non vi era stata alcuna domanda di risarcimento in primo grado o che comunque, quale che fosse la domanda fatta, non era qualificabile in quei termini.
6.2- Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta invece violazione dell’art. 112 c.p.c.
La tesi è la seguente.
La Corte di Appello ha ritenuto che il giudice di primo grado, nel sollevare la questione del rapporto di pertinenza tra il box e l’appartamento, avrebbe dovuto sottoporla alle parti, ex art. 101 c.p.c.
Secondo la società ricorrente invece non era necessario farlo in quanto il giudice di primo grado ha operato nient’altro che una diversa qualificazione della domanda, attività sulla quale non deve essere stimolato previamente il contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione dovesse estendersi anche alla abitazione, in quanto il box era pertinenza di quest’ultima, e dunque ha ritenuto di dover decidere la causa, escludendo che si potesse pronunciare di conseguenza una risoluzione, sulla base di un fatto non emerso prima (il rapporto di pertinenza) e dunque su una questione che lui ha rilevato d’ufficio.
Non si è trattato di una diversa qualificazione della domanda, bensì è emersa una questione (il rapporto di pertinenza tra due beni oggetto del contratto) suscettibile di definire il giudizio.
Ciò senza tacere del fatto che il ragionamento fatto dalla Corte di Appello sul punto non costituisce ratio decidendi, poiché i giudici di secondo grado non hanno riformato la decisione su questo aspetto, ma sulla base degli argomenti illustrati al motivo precedente.
7.- Atteso, dunque, che la domanda di risarcimento era ammissibile e non tardiva, si può ora considerare il ricorso principale, che quella domanda di risarcimento presuppone, salvo tornare in seguito sui motivi residui di quelli incidentale.
7.1Il ricorso principale
8.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 342 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto rilevante e controverso. La questione è la seguente.
La Corte di Appello ha escluso un coinvolgimento di RAGIONE_SOCIALE, ossia la società che inizialmente aveva ceduto la concessione a costruire a RAGIONE_SOCIALE, ed a cui la medesima concessione è stata restituita.
Secondo la ricorrente questa ratio non ha tenuto conto del fatto che l’atto pubblico, quello con cui la stessa ricorrente ha acquistato i diritti sui beni immobili, stipulato, si, con RAGIONE_SOCIALE, conteneva però una clausola con al quale si estendeva l’efficacia anche a RAGIONE_SOCIALE, e non ha tenuto conto del fatto che il contratto è stato trascritto, con conseguente effetto di pubblicità.
Non solo, ma nell’atto erano indicati i beni sui quali la ricorrente aveva acquistato i diritti, e tali beni erano da intendersi sia come quelli presenti sia quelli futuri da costruire.
Pur avendo tenuto in conto tale atto, la Corte di Appello, ha apoditticamente ritenuto che la clausola che lo rendeva efficace anche verso la concedente RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE era limitata ‘al
diritto di godimento dei beni già esistenti all’atto della stipula del contratto medesimo’ (p.8).
La ricorrente ritiene che tale asserzione sia apodittica, ossia non dà conto del perché di quella limitazione e comunque non è corretta, dal momento che nell’atto sono menzionati sia i beni presenti che quelli futuri, e non solo i primi dei due.
8.1.- Con il secondo motivo questa censura viene riproposta come violazione dell’articolo 115 c.pc.
Ritiene la ricorrente che l’esistenza di quella clausola, e comunque la circostanza che il contratto in cui era contenuta è stato trascritto, non era contestata e dunque il fatto della sua efficacia avrebbe dovuto essere ammesso come non contestato.
8.2.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 1458 c.c.
La censura attiene sempre alla medesima questione.
Si osserva che nell’affermare che la subconcessione era opponibile al concedente RAGIONE_SOCIALE, ma solo limitatamente ai beni in quel momento presenti, si è violato l’articolo 1458 c.c, il quale prevede che la risoluzione possa pregiudicare anche i diritti dei terzi, se la domanda di risoluzione è trascritta, senza distinguere tra beni presenti e futuri.
9.- Questi tre motivi attengono ad una questione comune, come si è visto: quella della responsabilità, per inadempimento, anche della società cedente, alla quale il contratto tra la RAGIONE_SOCIALE e la società concessionaria era stato espressamente esteso per via della clausola in esso contenuta e per via della trascrizione dell’atto pubblico.
I motivi sono fondati, nei termini che seguono.
La Corte di appello ha preso atto di tale clausola ma l’ha intesa restrittivamente, come finalizzata a rendere opponibile il contratto di subconcessione alla cedente limitatamente ai beni presenti e non a quelli futuri.
La ratio è giustamente censurata, sotto due profili: intanto in quanto apodittica, nel senso che consiste nella sola asserzione della tesi (l’opponibilità è limitata ai beni presenti), ma senza una sua di giustificazione (perché dovrebbe esser limitata ai beni presenti).
Sappiamo che la motivazione di una decisione consiste nelle ragioni che la giustificano, che qui difettano del tutto.
Sotto il secondo profilo, dal tenore dell’atto, come riportato in ricorso, si deduce chiaramente che la subconcessione ha riguardato sia i beni presenti che quelli futuri
10.-Ritenuta, dunque, la fondatezza del ricorso principale, si può riprendere l’esame dei restanti motivi del ricorso incidentale.
11.- I restanti motivi del ricorso incidentale
11.1.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Si contesta alla Corte di Appello di avere liquidato come risarcimento la somma di 40 mila euro, senza però indicare le ragioni di quell’ammontare e soprattutto senza tenere conto del fatto che proprio quell’ammontare era stato contestato dalla società a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, i giudici di merito hanno stimato come generica la contestazione della somma, non già come del tutto assente: hanno osservato che la società si è limitata a contestare l’ammontare senza però indicare le ragioni della contestazione, ossia senza dire perché la somma era errata e quale avrebbe dovuto essere.
Ed in tal senso, la ratio decidendi risulta corretta, posto che, anche come risulta dal motivo di ricorso, la contestazione appare generica, priva della indicazione di un criterio di giudizio alternativo.
Per il resto, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che a quella somma si è arrivati mediante criteri espressi in sentenza: caratteristiche e collocazione, in zona turistica, prezzo
complessivamente corrisposto e percentuale del valore del box rispetto ad esso (p.8).
La decisione è dunque motivata e non è censurabile per l’apprezzamento di fatto del valore del bene.
11.2.- Il quarto motivo prospetta omessa pronuncia e violazione dell’articolo 115 c.p.c.
Il motivo contiene in realtà due censure: la prima è di non avere pronunciato sul difetto di legittimazione passiva della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ossia del ricorrente incidentale, che pure era stato eccepito; la seconda è di avere escluso un diritto di quest’ultima verso la concedente ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Dunque, quanto alla prima censura, l’omessa pronuncia è da escludersi, dal momento che avendo i giudici condannato al risarcimento la ricorrente, implicitamente, se non altro, l’hanno ritenuta passivamente legittimata.
Del resto, i giudici di merito hanno deciso sulla base del fatto che il contratto era stato stipulato proprio con RAGIONE_SOCIALE, e che quest’ultima si era obbligata alla costruzione del box, irrilevante essendo la circostanza che la società si era poi privata della concessione restituendola alla concedente: ognuno vede come l’impedimento a costruire (restituzione della concessione) non consiste in un fatto estraneo alla sfera dell’obbligato e tale da escludere la sua responsabilità.
La seconda censura è fondata, per quanto invece detto nell’esame dei motivi di ricorso principale: il contratto originario era, per clausola espressa, opponibile alla concedente e dunque la motivazione della sentenza impugnata è errata (‘non è agli atti nessun documento dal quale desumere che, all’atto della risoluzione del rapporto di concessione tra marina di San RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, la prima società abbia assunto alcun obbligo nei confronti dei sub concedenti’): si è visto come, alla luce della
fondatezza dei motivi di ricorso, l’obbligo della società concedente, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, vada rivalutato e riconsiderato.
E ciò senza prescindere dagli effetti che scaturiscono da un subcontratto, quale era quello intercorso tra le due società, e dalle responsabilità del subcontraente rispetto al concedente.
12.- Il quinto motivo attiene alla liquidazione delle spese, ma può dirsi assorbito in quanto queste ultime vanno rimesse nuovamente al giudice di merito, a seguito del rinvio qui disposto.
Va dunque accolto il ricorso principale, ed altresì accolto il quarto motivo del ricorso incidentale, in parte qua, e la decisione cassata con rinvio. Spese dunque rimesse al merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale. Accoglie altresì, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta primo secondo e terzo, e dichiara assorbito il quinto.
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 30.11.2023
Il Presidente