SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 5552 2026 – N. R.G. 00002721 2024 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratico nella persona della AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721 del 2024 promossa da:
(
) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
-contro-
) + 2 ;
RESISTENTI CONTUMACE
-contro-
con sede legale in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di assicuratrice della responsabilità civile del defunto rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME presso cui elettivamente domicilia.
C.F.
C.F.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate all’udienza del 5.3.2026 riportandosi alle note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio
e quali eredi del defunto nonché , chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14 gennaio 2021 all’interno del mercato coperto di San Michele in Mestre, allorché l’attrice sarebbe stata investita da uno scooter el ettrico condotto dal de cuius
L’attrice deduceva che, a seguito dell’urto, riportava un trauma contusivo all’arto inferiore destro, con successiva sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale del ginocchio, che la costringevano a un lungo e complesso iter terapeutico, culminato, nel dicembre 2022, in un intervento di artroprotesi del ginocchio destro. Assumeva, altresì, di aver riportato una sindrome depressiva reattiva e di aver sostenuto rilevanti spese mediche. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro 250.000,00, oltre al rimborso delle spese mediche.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e deducendone l’infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, pur riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro e l’avvenuto pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 8.840,00, la compagnia eccepiva che tale importo rappresentava integrale ristoro dei danni effettivamente riconducibili all’evento. Contestava, inoltre, il nesso causale tra il sinistro e l’intervento di protesizzazione de l ginocchio, evidenziando la sussistenza di un pregresso quadro artrosico degenerativo, nonché l’assenza di prova in ordine ai danni lamentati e alla loro entità.
Non si costituivano i convenuti
e
Ammessa la prova per testi richiesta dall’attrice, venivano escussi i testi e ritenuta la causa matura per l’istruzione tecnica, il giudice disponeva consulenza tecnica d’ufficio medico -legale, conferendo incarico ai AVV_NOTAIO e
La CTU veniva regolarmente espletata ed esaurita l’istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con provvedimento successivo, il giudice subentrato con applicazione da remoto disponeva la decisione mediante deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c., rinviando per la decisione all’udienza del 5.3.2026 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Sulla dinamica del sinistro
In data 14 gennaio 2021, si trovava all’interno del mercato coperto ‘San Michele’ di Mestre, ferma davanti al banco della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, intenta ad osservare la merce, in compagnia del marito e nel contempo il sig . accedeva all’area del mercato a bordo di uno scooter elettrico per disabili. Dopo aver chiesto di passare tra i presenti, il conducente perdeva il controllo del mezzo, che procedeva autonomamente in avanti, deviando la propria traiettoria nello spazio ristretto del mercato.
Lo scooter urtava prima altri ostacoli e persone presenti, creando allarme tra i clienti, e quindi andava a collidere frontalmente con la sig.ra , che era ferma e di spalle rispetto alla direzione di provenienza del mezzo. L’impatto interessava l’arto inferiore destro della vittima, che rimaneva schiacciato tra la parte anteriore dello scooter e un paletto metallico posto lateralmente al banco della RAGIONE_SOCIALE. Il mezzo restava in trazione, continuando a esercitare pressione sulla gamba della donna rendendo necessaria per la liberazione della attrice l’intervento del marito, nonché dei commercianti e che spingevano manualmente lo scooter all’indietro, riuscendo infine ad arrestarne il movimento e a liberare l’arto incas trato.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro è emersa infatti, all’esito dell’istruttoria ed in particolare, il teste presente al momento del sinistro ha riferito che il conducente della carrozzina elettrica perdeva il controllo del mezzo e colpiva la ricorrente ‘quel giorno ero presente al mercato nel nostro negozio avanti a quello di mia madre; se non ricordo male l’accesso al mercato in quel periodo era contingentato covid per cui non era molto affollato; ho visto quindi l’accaduto per l a precisione ho visto che il signore che guidava la carrozzina elettrica perdeva il controllo e andare addosso alla signora ; il mezzo era come quello che vedo nella foto la persona non sono in grado di riconoscerla nella foto anche perché indossa la mascherina; so però che è morto da notizie che ho appreso al mercato; all’epoca non c’erano tanti anziani che entravano con la mascherina; sub 2) è vero che si è scusato; sui guanti posso dire che li indossava; sicuramente ha perso il controllo del m ezzo non dire però perchè; è rimasto per un po’ a vedere; io personalmente le ho dato del ghiaccio e del disinfettante; ricordo che la signora aveva un’abrasione; le ho chiesto se ave va bisogno di altro ma lei ha detto di no; sub 3) posso dire che il mezzo ha perso il controllo e ha cambiato direzione andando addosso alla signora; è vero che ho visto la signora (la RAGIONE_SOCIALE siamo noi); non ricordo se fosse presente anche il marito; posso dire però che di solito sono sempre insieme; sub 4) non è vero; andava ad andatura normale per quel tipo di mezzo; sub 5) mio papà ha sicuramente aiutato; del marito della ho già detto che nulla ricordo; sub 6) io ricordo che aveva un’abrasione; che io sappia non si era gonfiato; ricordo che la signora s i lamentava di essere stata colpita sulla gamba dove aveva già precedenti fastidi; sub 7, 8, 9, 10, 11) nulla so; non l’ho più vista se non a distanza di tempo; ricord o di averla vista a distanza di mesi, su una stampella; ora saranno due anni che non la ved o;’ e così anche il teste
marito della attrice: ‘ quel giorno io ero con mia moglie al mercato; è vero che si è scusato perchè si era incastrato il guanto sui comandi del manubrio; sub 2) ricordo che prima del fatto aveva chiesto con fare quasi imperioso di passare; io anche per rispetto dell’handicap l’h o fatto passare; appena mi ha passato, il mezzo, che riconosco nella foto così
come riconosco la persona nella foto che mi viene rammostrata (doc. 56), ha urtato un’altra persona che è quasi caduta, ha colpito dei paletti con catenella lì presenti allarmando i presenti nel negozio e poi è andato a colpire mia moglie sotto la gamba de stra, sotto il ginocchio; ricordo che dietro c’era un paletto che ha bloccato la gamba che è rimasta pressata dal mezzo ancora in funzione finchè sono arrivati i signor padre e figlio (l’ho riconosciuto qui stamattina in Tribunale) che a fatica son riusciti a spostare il mezzo con il mio aiuto; ad un certo punto il macchinario si è fermato, forse perché è stato tolto il guanto (questo però io non l’ho visto) e sono riusciti a liberare mia moglie; sub 3) è vero che in quel momento mia moglie era ferma al banco della RAGIONE_SOCIALE; sub 4) io non ho visto nulla di preciso quel giorno perché quando è passato gli davo le spalle; in seguito parlando con amici mi è stato detto che era solito andare con questo scooter in mezzo alla gente anche a velocità; adesso che ci penso, l’avevo notato prima in strada lì intorno; quando poi mi ha chiesto di passare ero stupito anche perché c’era tanta gente; sub 5) ho già risposto; sub 6) è vero; tanto che i signori sono arrivati con ghiaccio e disinfettante; è v ero che si era anche gonfiato; sub 7) è vero; il giorno dell’incidente mia moglie aveva male ma avevamo un impegno per andare a prendere i nipoti a scuola e non c’era nessun altro che potesse andare al nostro posto. Abbiamo chiamato il medico di base che c i ha detto di andare appena possibile e così il giorno dopo l’ho accompagnata al pronto soccorso; sub 8) è vero; anche perché abbiamo una roulotte; esibisco foto di mia moglie del 2022 al rifugio Sennes 2126 metri; adesso non riesce proprio più e a volte piange; sub 9) è vero che ora cammina con i bastoni o con la stampella o con il deambulare’.
Tale ricostruzione del sinistro è dunque, confermata all’esito dell’istruttoria ed in ogni caso è pacifica tra le parti, non avendo parte resistente contestato la dinamica ma l’intensità del danno, riferendo unicamente che la ricorrente dopo l’urto si allontanava in autonomia e si recava al Pronto soccorso solo il giorno successivo ove le veniva refertata ‘la contusione al ginocchio e alla gamba destra con prognosi di 10 giorni ‘ e che dunque, l’urto doveva considerarsi lieve e non era stato idoneo a cagionare il danno patito così come prospettato dalla ricorrente.
La responsabilità del sinistro va imputata quindi esclusivamente alla condotta di guida di il quale, alla luce di quanto riscontrato in sede di istruttoria e non contestato dalla parte resistente, perdeva il controllo del veicolo cagionando la lesione lamentata.
Sul danno patito dalla parte ricorrente
Sul punto i consulenti tecnici d’ufficio hanno esaminato , in sede di operazioni peritali, previa perizia della ricorrente ed esame della documentazione sanitaria depositata, la sussistenza del nesso causale tra il sinistro del 14.1.2021, all’esito del quale la ricorrente subiva un t rauma contusivo ginocchio destro e le conseguenti menomazioni prospettate ovvero discreti esiti algodisfunzionali in protesi tricompartimentale ginocchio destro .
Orbene, i C.T.U hanno ridimensionato, all’esito della consulenza espletata, i danni subiti dalla parte ricorrente in conseguenza del sinistro, avendo escluso la riconducibilità causale dell’artrosi al sinistro per cui vi è causa ‘ sussistendo compatibilità tra la data del trauma e la data di insorgenza della sintomatologia che ha reso necessaria la valutazione da parte dei sanitari il giorno successivo -criterio cronologico. Vi è inoltre corrispondenza tra la sede in cui ha agito il trauma contusivo (gamba destra) e la sede in cui si sono verificate le lesioni (contusione ginocchio destro) -criterio topografico. Per quanto attiene la successiva evoluzione del quadro, si ritiene che l’analisi comparata della documentazione agli atti con i dati di letteratura sopra riportati, congiuntamente a quanto emerso alla revisione delle indagini radiografiche, consenta di escludere una riconducibilità degli esiti dell’intervento di artroprotesi del ginocchio destro con i fatti per cui è causa ‘ , essendo invece il frutto di una patologia preesistente: ‘ il quadro degenerativo della femororotulea è da considerarsi una artrosi di grado 1-2 di vecchia data che non ha subito modifiche nel tempo stante le caratteristiche del tutto sovrapponibili rilevate al raffronto delle indagini strumentali a cui si è sottoposta la paziente nel tempo (mancato soddisfacimento del criterio di esclusione di altre cause). Ne deriva che l’ipotesi dello sviluppo di una artr osi post-traumatica meritevole di intervento di artr oprotesi di ginocchio risulta poco probabile’ .
Invece i consulenti tecnici hanno invece accertato la sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 3 o 4% :’ Per quanto riguarda la valutazione del danno permanente secondo i parametri civilistici, in sede di visita medicolegale sono stati rilevati postumi stabilizzati, suscettibili di quantificazione medico-legale secondo i baremés di riferimento rappresentati da discreti esiti algo-disfunzionali a carico della caviglia destra che incidono sulla validità biologica del soggetto configurando un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del 3-4% (tre-quattro per cento). Sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti è possibile ritenere che la sintomatologia algo-disfunzionale conseguita alle lesioni riportate a seguito della caduta possa aver comportato una Inabilità Temporanea Totale di 10 giorni ed a Parziale al 50% di ulteriori 90 giorni nello svolgimento dell’attività di casalinga , e hanno escluso la perdita della capacità lavorativa essendo la ricorrente casalinga e limitando la congruità delle spese mediche sostenute a quelle riferite esclusivamente alla sintomatologia e ai danni riconosciuti in sede di consulenza.
Alla luce di quanto chiarito in tema di an , si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
L’attrice ha chiesto il ristoro, del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro e patrimoniale. Quanto al danno non patrimoniale, in citazione esso veniva quantificato in euro 250.000,00 richiesta poi ridotta in sede di nota di trattazione scritta ad euro 56.392,00.
La convenuta, pur dando atto di aver corrisposto, ante causam, 8.840,00 di acconto, ha contrastato tali richieste e chiesto il rigetto della domanda.
Per quanto riguarda il danno alla persona, va premesso che nella fattispecie si tratta di danno da cd microlesioni e per le quali si applica il D.lgs. 07/09/2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – che, all’art. 139 n. 2, (articolo modificato dall’art. 32, comma 3-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 19, L. 4 agosto 2017, n. 124.) il quale stabilisce che ” In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
La giurisprudenza, anche di legittimità, in un primo momento aveva dato una interpretazione rigorosa della norma affermando che ” In materia di danni biologici da sinistro stradale, la disciplina introdotta dall’art. 32, commi 3-ter e 3 – quater del D.L. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, limitativa del risarcimento dei danni di lieve entità (quelli permanenti solo se “suscettibili di accertamento clinico strumentale”; quelli temporanei se dal riscontro medico legale risulti “visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione “,v Cass. civ. Sez. III, 26-092016, n. 18773).
Tale orientamento è stato successivamente superato, affermandosi che ” In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell’art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una “norma in senso lato”, a cui può essere data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 16/10/2019, n. 26249 (rv. 655820-01).
Sulla base delle risultanze della C.T.U espletata, tenuto conto delle indicazioni delle tabelle medico-legali, l’invalidità permanente può stabilirsi nella misura dell’3, nonché una inabilità temporanea totale di 10 giorni ed una parziale al 50% di ulteriori 90 giorni con una liquidazione del danno, in euro 7.657,28, comprensiva della personalizzazione del danno biologico per la sofferenza morale subita in conseguenza del sinistro.
È opportuno ricordare, a livello generale, che il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico ‘puro’, permanente e/o temporaneo) e l’ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto anche di recente dalla Suprema Corte, per cui ‘In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico).’ (Cass. Sez. III, ord. n. 9006 del 21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022; Cass. Sez. III, sent. n. 25164 del 10/11/2020), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l’invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, eventualmente anche tramite presunzioni ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc quanto al morale).
Quanto invece al ‘ danno Biologico Temporaneo Parziale quantificabile in 10 giorni al 75% (periodo in cui ha osservato riposo funzionale), 30 giorni al 50% ed ulteriori 60 giorni al 25’ questo accertamento è da disattendere, atteso che il C.T.U fa riferimento ad un ipotetico ed ulteriore danno biologico di natura temporanea e non ad una mera invalidità provvisoria.
La liquidazione di un danno biologico temporaneo è infatti, ontologicamente è incompatibile con la menomazione connotata dai caratteri della temporaneità, essendo peraltro incongruenti le risultanze di tale tipologia di danno, con quanto accertato dal consulente in punto di invalidità temporanea.
All’importo così come liquidato a titolo di danno biologico si aggiunge la liquidazione del danno patrimoniale riconosciuto in sede di consulenza tecnica pari ad euro 6.429,82 derivante dalle spese mediche sostenute dalla parte ricorrente e riconducibili al sinistro per cui vi è causa.
Sicché complessivamente i danni subiti dalla ricorrente possono essere liquidati in euro 14.087,1 e, considerato che la società assicuratrice ha esborsato euro 8.840,00, le parti convenute devono essere condannate in solido al pagamento della ulteriore somma di euro 5.247,1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
Stante l’accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria le spese di lite e di C.T.U sono da dichiararsi integralmente compensate tra le parti costituite.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2721 del 2024 R.G., così provvede:
Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l’effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di € 5247.1 oltre interessi legali dalla domand a al saldo;
Compensa integralmente le spese di lite e di C.T.U tra le parti.
Così deciso in Venezia il 1.4.2026
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Il AVV_NOTAIO COGNOME