SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 258 2026 – N. R.G. 00000294 2025 DEPOSITO MINUTA 05 03 2026 PUBBLICAZIONE 06 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ha emesso la seguente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO
Giudice ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n . 294/2025 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 352 cpc, all’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(p iva ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
COGNOME del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Silvi Marina presso il suo studio, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(p iva ) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in Atri presso il suo studio, giusta procura in atti; APPELLATA P.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 345 pubblicata il 16 marzo 2025 in tema di risarcimento danni conclusioni : i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare alle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da condannato al pagamento della somma complessiva di € 60.000,00 quale ristoro dei danni riscontrati su due macchinari custoditi all’interno del capannone industriale, sito in Pineto ed identificato al fg 2 p.lla 80 sub 2.
E’ doveroso, sin da subito, precisare che la suddetta condanna è giunta dopo che lo stesso tribunale (la sentenza è stata peraltro confermata all’esito del gravame e non risulta essere stato interposto ricorso per cassazione sicchè sul punto deve ritenersi oramai formatosi il giudicato) ha accolto l’azione, proposta da ed avente
ad oggetto la risoluzione per inadempimento (derivante dal mancato pagamento del saldo, pari ad € 95.000,00 ) di ordinando, allo stesso, la restituzione del l’opificio unitamente alla somma, pari ad € 5.000,00, dell’acconto.
La causa è stata rimessa sul ruolo, al fine di meglio istruire la domanda di risarcimento danni ed a tal fine è stato disposto l’espletamento di una CTU .
All’esito dell’accertamento, oltre alla condanna al ristoro dei danni, nei confronti di è stata riconosciuta la responsabilità aggravata (art 96 comma 3 cpc) per aver, come meglio si dirà, modificato lo stato dei luoghi, con conseguente ulteriore condanna al pagamento della somma equitativamente liquidata in € 10.000 ,00 oltre alla rifusione delle spese di lite.
1.2.Sul versante della pretesa risarcitoria, invero, la sentenza di primo grado non ha dato atto delle prospettazioni iniziali delle parti che, tuttavia ed ai soli fini di una migliore comprensione della vicenda, devono essere così riportate.
Secondo all’interno del capannone industriale sono stati ricoverati due macchinari funzionali all’esercizio della propria attività commerciale, consistente nella lavorazione di profilati in legno .
Trattasi di una macchina, marca fora inseritrice matricola TARGA_VEICOLO ed una macchina pulitrice, marca n. TARGA_VEICOLO.TARGA_VEICOLO che, a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura (che la proprietaria si era peraltro espressamente impegnata ad eliminare mediante interventi di riparazione), hanno riportato danni ingenti tanto da risultare di fatto inservibili ed imponendo il compimento di interventi di smontaggio, spostamento presso un centro specializzato e successivo ricollocamento.
La ditta ha, al contrario, fornito una rappresentazione dei fatti diametralmente opposta contestando la fondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum (in difetto della prova del danno sofferto).
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere di seguito sintetizzate:
il CTU ha provveduto ad effettuare un’ispezione dei luoghi rilevando la presenza di ruggine a vista sui macchinari ricoverati;
quanto alla genesi di tale situazione, sono state individuate almeno tre cause; una prima, costituita dalle infiltrazioni provenienti dal tetto (risultando tuttavia visibili le riparazioni eseguite nel frattempo); una seconda, rappresentata da un non corretto ed adeguato immagazzinamento dei macchinari in assenza di un sistema idoneo a prevenirne il deterioramento; una terza ed ultima ipotesi data dalle particolari condizioni della zona caratterizzate dalla presenza di umidità;
-la soluzione del problema può essere conseguita mediante un’attività di re vamping (mediante trasferimento dei macchinari presso la sedi operative delle ditte pr oduttrici) con costi che renderebbero l’operazione di fatto antieconomica;
sul versante della quantificazione del danno, occorre tener conto delle seguenti circostanze: i macchinari erano funzionanti al momento del ricovero, non è stato possibile accertare il prezzo del loro acquisto, tuttavia il prezzo di listino deve stimarsi pari ad € 230.000,00 ;
a tale importo vanno detratti sia il credito vantato da che la perdita di valore nel tempo, da stimarsi pari ad € 100.000,00, ed infine la percentuale, quantificata in € 15.000,00, a titolo di concorso di colpa, e di conseguenza la somma dovuta alla ammonta ad € 60.000,00;
dalla conAVV_NOTAIOa dolosa (accertata in sede penale con emissione del decreto penale di condanna) di alterazione dello stato dei luoghi, deve discendere la condanna della al pagamento, a di responsabilità aggravata, della somma di € 10.000;
le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza.
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata da mediante l’articolazione di quattro motivi.
La prima doglianza ha riguardato l ‘ erronea valutazione delle risultanze istruttorie quanto all ‘ an della domanda risarcitoria principale non avendo potuto l’ausiliario determinare la preesistenza del danno in difetto di evidenze circa lo stato delle apparecchiature al momento del ricovero nel capannone.
I due macchinari, inoltre, oltre ad essere particolarmente vetusti, sono risultati già palesemente non avviabili anche per l’assenza di alcuni necessari collegamenti ed applicativi.
Inoltre, è stata evidenziata l’assenza di qualsiasi opera di manutenzione ordinaria (porta d’ingresso divelta, finestre rotte, fessurazione tra le due pareti ortogonali lato collina), conAVV_NOTAIOa che ha sicuramente aggravato il processo di ossidazione delle parti metalliche.
Infine, è stato chiarito che all’atto della sottoscrizione del contratto esisteva una sola infiltrazione sul tetto del capannone e non anche le fessurazioni sulle due pareti ortogonali lato collina manifestatesi dopo l’immissione in possesso.
Con il secondo motivo, l’appellante ha contestato la quantificazione del danno operata mediante il richiamo all’attuale prezzo di listino dei macchinari, oramai fuori produzione e dunque privi di valore commerciale, anche in assenza delle fatture di acquisto.
In estrema sintesi, tale metodo è stato ritenuto arbitrario anche con riguardo alla detrazione di € 100.000,00 a titolo di presunto ammortamento della spesa ed alla somma di € 15.000,00 a titolo di concorso di colpa.
Il terzo profilo di censura ha investito il capo relativo alla condanna ex art 96 cpc in quanto l’intralcio all’indagine tecnica è solo presunto avendo il CTU facilmente individuato il danno oggetto della domanda risarcitoria dalla documentazione proAVV_NOTAIOa da controparte che, al contrario, rifiutandosi di partecipare alla mediazione, ha provocato inevitabilmente l’azione giudiziaria.
Con l’ultimo motivo è stata contestata la r egolamentazione delle spese di lite operata senza tener in debito conto dell’esito complessivo del giudizio e quindi dell’avvenuto accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita.
La società appellata ha resi stito all’impugnazione deducendone l’infondatezza nel merito e così insistendo per il suo rigetto.
Accolta l’istanza di inibitoria ante causam (per le ragioni meglio esplicitate nell’ordinanza che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta), i l giudizio di appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d’ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all’art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introAVV_NOTAIOo dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
I motivi, in quanto diversi fra loro, vanno esaminati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
L’essenza della lite risiede essenzialmente nello stabilire la fondatezza della domanda risarcitoria sia in pun to di an che di quantum debeatur .
3.1.1.Ai fini della disamina del primo profilo occorre procedere innanzitutto ad una preventiva ricostruzione del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
Non è in contestazione, trattandosi peraltro di circostanza agevolmente riscontrabile anche dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi proAVV_NOTAIOe, l’esistenza di fessurazioni nella sagoma dell’opificio industriale così come l’esistenza di fenomeni di scolo di acqua piovana .
Ad eliminare, tuttavia, ogni possibile ulteriore dubbio vi è quanto riportato nella proposta di acquisto del 5 febbraio 2015 in cui per il tramite del proprio legale rappresentante, , ha dichiarato di voler procedere all’acquisto del capannone industriale trovandolo di suo gradimento fatta eccezione per un” infiltrazione d’acqua che la proprietà si impegna a far riparare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente’ .
Allo stesso tempo, non può sussistere alcun dubbio sull’avvenuto ricovero all’interno del predetto capannone dei macchinari costituiti da macchina fora inseritrice matr 06110 e macchina pulitrice matr 010513.00.
D all’ulteriore materiale documentale proAVV_NOTAIOo da è risultato:
-Il preventivo del 10 novembre 2017 della di tta per la riparazione e l’acquisto dei ricambi ;
-Per la macchina invece non è stato possibile, come dichiarato dalla stessa ditta nella nota priva di data certa, procedere ad una stima dei danni essendo indispensabile il ricovero (con conseguente esborso di ulteriori somme di denaro per il trasporto) presso la sede della suddetta società;
-Nella relazione danni del 2018, la ha confermato la presenza di ruggine sulle superfici metalliche , l’indispensabilità di procedere all’esecuzione di interventi senza una stima
complessiva (probabilmente perché non possibile se non dopo una verifica delle condizioni delle varie componenti) del danno;
All’interno di tale quadro, si inseriscono le risultanze della CTU espletata in corso di causa.
L’esperto, come in effetti riportato anche nella sentenza impugnat a, ha, in estrema sintesi, accertato che:
-‘ i macchinari, per il loro precario stato di conservazione in cui sono stati trovati, non potevano essere messi in funzione al fine di verificarne l’eventuale operatività totale o parziale, non potevano essere collegati alla presa elettrica (fornitura di rete peraltro assente) in quanto palesemente non avviabili sia per l’assenza di alcuni collegamenti con le schede di controllo che per i relativi applicativi di gestione attraverso Personal Computer dedicati, non potevano essere spostati per ispezionare la sezione a contatto con il pavimento, non potevano essere smontati in quanto sarebbe stato necessario, come sarà palesato più avanti nel documento, l’intervento del costruttore c/o propria sede per opportuna competenza e perizia ‘ (cfr pag. 6);
-All’esito dell’ispezione ‘… si è rilevata una cospicua presenza di ossido idrato di ferro (ruggine) sulla maggior parte delle parti meccaniche a vista (quasi tutte le bullonerie di fissaggio, azionamenti, parti di carter interne ed esterne, rulli, cuscinetti, barre, pianali, guide di scorrimento, mandrini, utensili accessori’ (cfr pag 7);
-Ed ancora ‘… la presenza della ruggine allo stato attuale costituisce un danno, che è divenuto tale in quanto nel corso del tempo i macchinari sono andati incontro al degrado di parti fisiche, e che la sua larga diffusione impedirebbe sicuramente non solo il corretto funzionamento dei macchinari ma addirittura anche il loro stesso avvio. E’ comunque da registrare anche la sommaria copertura dei macchinari attraverso dei teli impermeabili che non proteggevano l’interezza del loro volume occupato bensì solo una parte, così come lo stato di conservazione degli stessi che, per ritenere di essere stoccati (come di seguito riportato) al fine di poterli conservare per futuri impieghi o rivendita, non è da ritenersi idoneo, vista la presenza di scarti di lavorazione, accumulo eccessivo di polvere con tracce di emulsione oleosa, parti smontate con olio a vista, incuria nella conservazione dei beni ‘ (cfr pag 7);
-‘ Dalle foto sopra annoverate risulta evidente il contrasto tra le diverse zone del solaio, quelle ad est, a sud ed a nord non si presentano come quella ad ovest, interessata dall’azione dell’acqua che ha generato evidenti postumi segni di ammaloramento ‘ (cfr pag 8);
-‘… si ritiene che tra la presenza dell’ossido idrato di ferro (ruggine) sui macchinari ricoverati nello stabile e l’esposizione dei medesimi ad un’ambiente in cui si è creata umidità, a causa non solo delle infiltrazioni di acque meteoriche (accertato dall’ev idenza oggettiva di ammaloramento della muratura della zona est di cui sopra) ma anche per l’esposizione (a causa della documentata intercapedine in passato esistente) agli agenti atmosferici del luogo in cui si trova lo stabile, tipicamente zona umida e soggetta a nebbie saline in quanto in prossimità del mare ma anche non lontano dal fiume, esista un forte nesso di causalità in quanto è noto che il processo di formazione della ruggine è per ossidazione
del ferro esposto all’aria in presenza di acqua e/o di forte umidità. E’ da aggiungere doverosamente che l’incuria nello stoccaggio dei beni materiali, per i fini sopra esposti, ha sicuramente contribuito ad aggravare l’entità del problema ‘ (cfr pag 8);
-La condizione dei macchinari è risultata peggiorata rispetto alla situazione accertata, seppur circoscritto al solo macchinario della ditta nel 2017;
-Dall’interlocuzione con le ditte costruttrici, la soluzione è il compimento di un’operazione di revamping da ritenersi, tuttavia, anti economica;
-Non è stato possibile accertare il valore dei macchinari al momento del verificarsi del danno;
3.1.2. A tali considerazioni in fatto, occorre svolgere alcune indispensabili riflessioni in punto di diritto destinate ad orientare la decisione della lite.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità ‘ E’ nota la giurisprudenza di questa Corte sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quel l’evento non sia causa dell’altro): il che si esprime con la formula del ‘più probabile che no’. Nel caso di concorso di caus e…….ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all’evento insieme ad altre concause, quel principio di diritto è specificato nel modo seguente: ‘qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, as sumendo così la veste di probabilità prevalente’. (Cass. 25885 del 2022). Naturalmente la probabilità riguarda il grado dell’inferenza, ossia: dai determinati indizi è probabile (più probabile che no) che la causa sia quella indicata dal danneggiato, ma non riguarda la rilevanza degli stessi indizi, che invece devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l’ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti. Non serve dunque né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la lo ro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l’altra al 40%, ad
esempio). Ciò accade perché c’è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Cosi che, scartate queste ultime (come indicato da Cass. 25885/ 2022), può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sost enuta dall’attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l’una il 30% e l’altra il 20%: la regola del più probabile che no, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore dell’altra ipotesi . ‘ (cfr Cass Civ, Sez III, 30.3.2023 n. 10978).
Facendo buon governo dei principi di diritto sopra enunciati, è possibile affermare che:
-Il criterio del più probabile che non è il metro di valutazione dell’esistenza del nesso di causa tra una conAVV_NOTAIOa e l’evento;
-In questa operazione ermeneutica, risulta prioritario accertare, in presenza di una possibile pluralità di fattori eziologici, l’incidenza, in termini di probabilità maggiore, di un fatto sul verificarsi del danno;
-Allorquando tale operazione dia esito negativo, allora, subentra il criterio del concorso di colpa che pertanto rappresenta una modalità di ripartizione della responsabilità;
3.1.3.Orbene, da quanto sin qui esposto è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
i macchinari sono stati ricoverati nel capannone industriale nel 2015 ed a tale conclusione deve pervenirsi in ragione del fatto che con la sottoscrizione della proposta di acquisto stata immessa immediatamente nel possesso del bene;
già a distanza di due anni, sui due macchinari risultavano presenti fenomeni di ruggine tanto da richiedere alle ditte produttrici di valutare l’ipotesi di una riparazione;
non può escludersi (su tale circostanza si è anche espressa la sentenza non definitiva al par. 7 ed anche quella impugnata) che vi sia stato un utilizzo dei macchinari, tuttavia risulta altrettanto indubbio che esso è stato certamente limitato tant’è vero avendo accertato anche il CTU l’assenza di collegamenti con la scheda di controllo;
senza quindi addentarsi nella questione del loro funzionamento, resta il fatto non è stata fornita la prova delle condizioni degli stessi al tempo della collocazione all’interno del capannone industriale (necessaria alla luce della loro immatricolazione di gran lunga anteriore rispetto al verificarsi dei fatti oggetto di causa) né se il loro posizionamento abbia riguardato la parte ovest dello stesso pacificamente interessata da fenomeni di infiltrazione;
le modalità di immagazzinamento dei macchinari si sono rivelate inadeguate;
-era a conoscenza dell’esistenza di un’infiltrazione d’acqua (non specificata quanto alla sua localizzazione) e quindi avrebbe dovuto e potuto assumere, ove impattante sulle condizioni dei macchinari, ulteriori iniziative per una migliore custodia degli stessi;
risulta a tale riguardo oltremodo disagevole pensare che non vi sia stata alcuna richiesta di eliminazione delle cause dell’infiltrazione e che tale circostanza sia emersa soltanto con l’instaurazione, da parte di del giudizio per la risoluzione dell’accordo preliminare; ed infatti, la prima volta in cui è stata introAVV_NOTAIOa la
questione è rappresentata dalla nota del 13 settembre 2016 in riscontro alla diffida ad adempiere del maggio dello stesso anno;
a seguito del rigetto del gravame proposto avverso la sentenza non definitiva ed al passaggio in giudicato conseguente, deve ritenersi acclarato che il rapporto negoziale tra le parti è stato inquadrato all’interno dello schema del preliminare di vendita ; nell’attesa della redazione del rogito, immessa immediatamente nel possesso del capannone, ha assunto gli stessi obblighi del comodatario e quindi all’esercizio delle prerogative di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia tra cui rientra certamente la richiesta di interventi al proprietario laddove vi fosse anche soltanto il timore che le condizioni dell’immobile fossero tali da impedirne un suo corretto utilizzo;
-l’esistenza di un concorso di colpa va accertato nella fase genetica del verificarsi del danno e non piuttosto in un momento successivo (ipotesi che, a voler tutto concedere, si è verificata nel caso di specie);
la sentenza di primo grado, non ha operato una valutazione di tali aspetti pervenendo, al contrario, ad un giudizio di responsabilità (peraltro assolutamente prevalente di sulla scorta delle risultanze della CTU;
pur nella consapevolezza del carattere tecnico della fattispecie, resta tuttavia l’ulteriore dato che alla consulenza non può attribuirsi, proprio perché non mezzo di prova, una valenza tale da sopperire all’inerzia probatoria della parte;
le istanze istruttorie (sebbene ritualmente reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado e circoscritte ai capitoli 8,9,10,11, 12,13) non possono trovare accoglimento in quanto in gran parte vertenti su circostanze che sono state accertate nel corso della CTU ed altre (è il caso dei capitoli 12 e 13) riguardano, al contrario, circostanze documentate (esempio, quella sul preventivo delle spese di trasporto) o comunque da provarsi per tabulas (è il caso della necessità di reperimento di un altro capannone industriale da parte di ); Cont
per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno, si appalesa infondata nell’an;
ed il tratto palesemente assorbente delle considerazioni sin qui svolte, esonera dall’esa me della questione, introAVV_NOTAIOa invero da unicamente in sede di note di trattazione scritta del 24 giugno 2025 (già quindi pendente l’appello), sul difetto di legittimazione attiva della controparte essendo stato lo smaltimento dei beni effettuato a nome della ditta individuale ;
3.2. Anche laddove si volesse opinare diversamente, l ‘azione proposta da deve ritenersi infondata in ordine al profilo del quantum per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Innanzitutto, giova evidenziare che nella comparsa di costituzione in primo grado, la predetta società si è limitata a rappresentare di aver subito gravi danni ai macchinari ‘ necessitando di essere smontati, spostati e rimontati altrove con enormi costi aggiuntivi’ (cfr pag. 10).
Quindi, la pretesa risarcitoria è stata circoscritta al solo danno emergente per il quale il giudice di prime cure, in assenza di ulteriori elementi, ha fatto ricorso al criterio equitativo muovendo da una stima dei macchinari (loro valore di mercato) detraendo una riduzione derivante dal lasso di tempo trascorso.
Non è superfluo ricordare che la valutazione equitativa del danno rappresenta una modalità di risarcimento esperibile laddove, ferma la prova di un pregiudizio comunque sofferto, risulti non altrimenti possibile addivenire ad una liquidazione pecuniaria.
Nel caso di specie, è certo che non è stata fornita la dimostrazione dell’importo corrisposto da per l’acquisto dei macchinari (circostanza che al contrario avrebbe costituito un essenziale base di partenza per la liquidazione del danno emergente).
Deve escludersi che una siffatta prova non potesse essere fornita dalla suddetta società rientrando, al contrario, nel perimetro del proprio onere probatori o, dimostrare l’esborso sostenuto.
Allo stesso tempo, non è stato provato (anche in tal caso vi avrebbe dovuto provvedere sempre il valore di mercato dei macchinari al momento del verificarsi del danno.
Mancando tali criteri di partenza, tutte le ulteriori voci ivi compreso anche la quota parte per il concorso di causa, non risultano ancorate a criteri agevolmente verificabili né la sentenza ha dato contezza delle ragioni che hanno conAVV_NOTAIOo alla somma liquidata.
Ne deriva, per tale ragione, il rigetto della domanda di risarcimento danni.
Anche il terzo motivo di gravame, relativo alla condanna per responsabilità aggravata è fondato e dunque meritevole di trovare accoglimento.
Il giudice di prime cure ha, in buona sostanza, ancorato la decisione alla conAVV_NOTAIOa tenuta da che successivamente ed al fine di ostacolare l’attività del CTU, ha mutato lo stato dei luoghi provvedendo all’esecuzione di lavori per l’eliminazione dei fenomeni infiltrativi all’interno del capannone industriale.
Per tali fatti, nei confronti di è stato emesso dal GIP del Tribunale di Teramo un decreto penale di condanna.
Pur risultando non contestabile la conAVV_NOTAIOa tenuta dal titolare della società appellante e quindi anche l’emissione del decreto penale di condanna, resta tuttavia che la responsabilità aggravata è un istituto che si connota per una sua indubbia finalità sanzionatoria essendo preordinato a punire la parte che con dolo o colpa grave abbia agito o comunque resistito in giudizio.
Orbene, anche volendo prescindere dall’esito della domanda risarcitoria, occorre rilevare che nel corso del giudizio non ha negato l’esistenza dei fenomeni di infiltrazione né tanto meno ha fatto cenno all’avvenuta esecuzione dei lavori nei termini assunti con la firma della proposta di acquisto, mentre al contrario ha deAVV_NOTAIOo l’irrilevanza di tali fenomeni sull’esito del giudizio non essendo stata fornita la prova della derivazione eziologica della ruggine sui macchinari da comportamenti direttamente ad essa ascrivibili.
Soltanto laddove fosse stata sostenuta tale tesi allora sì che si sarebbe potuta configurare la particolare ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 96 comma 3 cpc. .
Inoltre, i lavori eseguiti nelle more del giudizio, come peraltro specificato anche in sede di CTU, hanno riguardato essenzialmente la congiunzione strutturale ad angolo oggetto della realizzazione di un’intercapedine di qualche centimetro.
4.1. L’esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado che, anche alla luce dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
valore e natura della pratica;
importanza, difficoltà, complessità della pratica;
condizioni di urgenza per l’espletamento dell’incarico;
risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
pregio dell’opera prestata;
Tenuto conto dell’opera prestata e delle attività svolte dall’avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 759,00 per spese e di € 14.103,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000,00 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta ) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
4.2. Seguono analogamente la soccombenza, per essere liquidate come da dispositivo, le spese del presente grado attenendosi allo stesso scaglione con applicazione dei valori medi.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di
P.Q.M .
La Corte di Appello di L’Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 345/25 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
In accoglimento dell’appello, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nonché quella di condanna di ai sensi dell’art. 96 comma 3 cpc; Cont
Condanna lla rifusione delle spese del primo grado che liquida in € 759,00 per spese ed in € 14.103,00 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Condanna lla rifusione delle spese del presente grado che liquida in € 1.165,50 per spese ed in € 14.317,00 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME