Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4679/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC de l proprio difensore
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-resistenti –
Avverso la sentenza n. 2750/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 9 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME invoca la cassazione della sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui lo ha condannato, nella qualità di conduttore ad uso diverso dall’abitazione dell’immobile sito in FirenzeINDIRIZZO INDIRIZZO, al pagamento in favore dei locatori, NOME e NOME COGNOME, di somme a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi manutentivi ex art. 1590 cod. civ. e a titolo di indennizzo per ritardata restituzione del bene ex art. 1591 cod. civ.;
NOME e NOME COGNOME depositano procura speciale per la costituzione in giudizio;
Considerato che
preliminarmente, è inammissibile la costituzione nel presente giudizio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, siccome avvenuta in forme irrituali, diverse dalle modalità ad hoc previste dal codice, e comunque tardivamente;
detti intimati, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., hanno depositato unicamente una procura speciale (idonea, al più, a consentire di partecipare alla discussione orale in un’ipotetica pubblica udienza) ma non il controricorso prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, con « l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente » ( ex multis , da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049; Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030);
con il primo motivo, per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1590 e 2696 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’impugnante deduce che l’accoglimento della avversa domanda risarcitoria per i danni arr ecati all’immobile è avvenuto sulla base « di tre documenti prodotti unilateralmente » dai locatori (verbale di riconsegna dell’immobile, foto e fatture), contestati e non riscontrati da (anzi in contrasto con) altre fonti probatorie;
la doglianza è inammissibile;
r.g. n. 4679/2023 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
inconferente è, in primis , l’evocazione de ll’art. 116 del codice di rito: la violazione di tale disposizione, infatti, legittima la proposizione dell’impugnazione di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime ( ex aliis, Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892);
ancora, a dispetto dell’invocata inosservanza di norme di diritto, il motivo si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di merito finalizzata ad una ricostruzione della quaestio facti in termini differenti da quella operata dal giudice di merito: attività, tuttavia, del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità;
è invero sottratta al sindacato della Corte di Cassazione la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229);
con il secondo motivo, rubricato « mancata ammissione dei mezzi di prova » e formulato « ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1591 e 2696 cod. civ. », si assume l’erroneità del capo di pronuncia avente ad oggetto l’indennità di cui all’art. 1591 cod. civ., per aver disposto il pagamento di detta
indennità senza previa costituzione in mora della parte conduttrice e poiché con la riconsegna delle chiavi (avvenuta il 16 giugno 2016) la stessa non era dovuta, non essendovi « prova che l’asportazione della conduttura interna dell’aria condizionata abbia condizionato pesantemente la tempistica degli interventi di riparazione »;
il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;
infondato perché, per fermo convincimento del giudice della nomofilachia, in materia di locazione, pur quando il rapporto venga risolto – sia contrattualmente, sia giudizialmente -, l’ obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell ‘ art. 1591 cod. civ., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell ‘ effettiva riconsegna (da ultimo, Cass. 08/05/2023, n. 12213; Cass. 07/05/2018, n. 10926);
nella specie, la Corte d’appello fiorentina ha accertato che dopo la riconsegna delle chiavi i locatori non potettero rientrare nella piena disponibilità dell’immobile a causa della necessità di rimuovere l’impianto di areazione di cui il conduttore aveva dotato il bene;
detto accertamento, corretto nella premessa in iure (cfr. Cass. 30/07/2018, n. 20146; Cass. 04/04/2017, n. 8675), esprime una valutazione di fatto, tipicamente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità: e tanto rende inammissibile in parte qua il motivo il quale, ad onta della formulazione della rubrica evocante mancata ammissione di mezzi di prova, si risolve in un’inammissibile istanza alla Corte di legittimità di un nuovo apprezzamento degli elementi istruttori acquisiti nel giudizio di merito;
il ricorso è rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’inammissibilità della costituzione d i parte intimata;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione