Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30822 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 34942-2018 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 731/2018 della CORTE D ‘ APPELLO di MESSINA, depositata il 17/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, premettendo:
che, con sentenza n. 37/2006, il Tribunale di Patti aveva condannato NOME COGNOME al risarcimento del danno nei suoi confronti pari a euro 3.000,00, per averlo indotto a confidare nella validità di una scrittura privata che era stata contestualmente dichiarata nulla per difetto dei poteri rappresentativi della detta NOME COGNOME;
che la Corte di Appello di Messina aveva accolto il gravame incidentale di quest ‘ ultima, riformando la pronuncia con l ‘ affermazione che nell ‘ occasione anche il COGNOME aveva agito senza essere munito di procura dei propri genitori;
che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21455/2015, aveva cassato la sentenza di secondo grado, ritenendo che COGNOME NOME non avesse titolo a far valere il difetto di rappresentanza del COGNOME, spettando tale azione solo al falso rappresentato (ossia ai genitori dello stesso).
Ciò premesso, riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina, chiedendo la conferma della statuizione di condanna al risarcimento di cui alla sentenza del Tribunale di Patti, una nuova regolamentazione delle spese di appello, la condanna della COGNOME alle spese del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio.
Con separato atto di citazione anche COGNOME NOME procedeva alla riassunzione del giudizio e chiedeva il rigetto della medesima domanda risarcitoria.
Previa riunione dei due procedimenti, la Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da COGNOME, confermando la regolamentazione delle spese, salvo quelle di CTU, che venivano poste a totale definitivo carico del medesimo;
compensava le spese del giudizio di Cassazione, condannava COGNOME alle spese dell ‘ appello e del giudizio di rinvio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
In prossimità dell ‘ udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (proposto in relazione all ‘ art. 360 comma 1. n. 3 c.p.c.) si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la decisione impugnata violato il giudicato formatosi sull ‘ accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Patti, non impugnata dalla COGNOME quanto alla sussistenza del danno e del correlato diritto al risarcimento e per avere accolto la domanda relativa alla mancata prova del danno, nonostante fosse nuova perché proposta in sede di rinvio, con violazione dell ‘ art. 394 comma 3 c.p.c.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all ‘ art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell ‘ art. 132 n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente e contradditoria, per avere la Corte di Appello affermato l ‘ insussistenza e la mancata prova del danno assumendo, in palese contrasto con gli atti di giudizio, che non vi sarebbe neppure stata allegazione, in primo grado, del concreto pregiudizio subito dal ricorrente COGNOME in conseguenza della nullità della scrittura privata.
Con il terzo motivo (così rubricato: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336 c.p.c.; violazione dell ‘ art. 132 n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione all ‘art. 360 comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.’ ) si lamenta il non corretto governo
della compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, per non essere stata la COGNOME totalmente vittoriosa, come sostenuto dalla Corte territoriale. Si deduce inoltre l ‘ erroneità dell ‘ addebito delle spese del giudizio di primo grado relative alla CTU e delle spese del giudizio di appello, mancando -a dispetto del dispositivo della impugnata sentenza – la riforma della pronuncia di primo grado.
-Preliminarmente va respinta l ‘ eccezione avanzata dalla controricorrente di improcedibilità del ricorso ai sensi dell ‘ art. 369 c.p.c. per essere il ricorso, notificato a mezzo pec in data 20.11.2018, stato iscritto a ruolo in data 12.12.2018, in quanto lo stesso risulta spedito a mezzo posta in data 7.12.2018.
La controricorrente ha altresì eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso principale per carenza di procura, posto che nel ricorso notificato si legge che il ricorrente sarebbe rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso, ma il ricorso è stato notificato alla medesima mediante notifica tematica in originale informatico sottoscritto digitalmente e privo di procura. La relata di notifica è altresì priva di attestazione di conformità della copia notificata al suo originale.
Nella memoria difensiva la controricorrente ha receduto dall ‘ eccezione di mancanza di attestazione di conformità del ricorso notificato, trattandosi di documento informatico (nativo digitale) sottoscritto con firma digitale.
Anche la seconda eccezione va rigettata: nel caso de quo , la procura speciale risulta rilasciata al difensore del ricorrente in pari data di quella apposta al ricorso e compare nell ‘ originale dell ‘ atto. Alla stregua di quanto affermato da questo Giudice (Cass. n. 35466/2021) ‘ non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l ‘ eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia
notificata, essendo sufficiente, per l ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell ‘ atto originale ‘ (il passaggio è stato condiviso da Cass. S.U. n. 36057/2022).
5. Il primo motivo è infondato e va disatteso.
Posto che la decisione impugnata è stata adottata all’esito del giudizio di rinvio a seguito di Cass. n. 21455/2015, è necessario prendere le mosse dalle ragioni dell ‘ annullamento della decisione di appello e dal principio di diritto posto da questa Suprema Corte.
Come si legge nello svolgimento del processo riportato a pag. 3 di Cass. n. 21455/2015, la Corte di Appello messinese, ‘ nel riportarsi alle argomentazioni svolte dal primo giudice riguardo alla invalidità della scrittura privata del 1986, rilevava che tale invalidità sussisteva anche per il fatto che anche il COGNOME nell ‘ occasione aveva agito senza potere, avendo dichiarato di agire in nome per conto dei genitori proprietari senza essere fornito di procura. Conseguentemente, secondo il giudice di appello, dovendosi riconoscere la responsabilità non solo della COGNOME ma anche del COGNOME, andava riformata la condanna degli attori al risarcimento dei danni per euro 3.000,00 ‘. In accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione proposto da COGNOME (rimanendo assorbite le altre questioni sollevate), ha ritenuto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la nullità ( rectius , inefficacia) della scrittura del 1986 per il fatto che anche COGNOME avesse agito senza poteri, posto che l ‘ unico soggetto legittimato a chiedere l ‘ inefficacia dell ‘ atto per difetto dei poteri rappresentativi di quest ‘ ultimo era il pseudo-rappresentato (nella specie, la di lui madre) e non già gli attori COGNOME e COGNOME.
Di conseguenza, dipendendo la condanna risarcitoria dall ‘ inefficacia della scrittura, la Corte di legittimità ha cassato la decisione impugnata
con rinvio alla Corte di Appello di Messina, affinché il nuovo giudice, attenendosi ai principi enunciati, riesaminasse la stessa.
Come correttamente affermato dal giudice del rinvio, l ‘ unica questione da decidere nel giudizio rescissorio riguardava ‘ il merito della domanda risarcitoria’, ossia la conferma o la riforma sul punto della statuizione di accoglimento e condanna emessa dal Tribunale di Patti. Contrariamente a quanto sostenuto dal COGNOME, la sentenza rescindente non ha ‘ sancito irreversibilmente il diritto dell ‘ odierno ricorrente al risarcimento del danno ‘.
La Corte distrettuale , sul presupposto che ‘ la conferma di tale statuizione non può essere automatica, in quanto occorre tenere presente che la COGNOME avverso tale capo di sentenza aveva proposto appello incidentale per due motivi, la cui valutazione è stata pretermessa, in quanto assorbiti dal motivo … che aveva portato alla riforma totale del capo condannatorio de quo ‘, sulla scorta del motivo n. 8 dell ‘ appello incidentale, è pervenuta alla revoca della condanna al risarcimento, anche se per ragioni diverse da quelle poste a base della prima sentenza di appello, ossia perché ‘ nessun danno è stato provato, e ciò era impossibile, atteso che non vi era stata neppure allegazione in primo grado – del concreto pregiudizio subito dal COGNOME in conseguenza della nullità della scrittura privata ‘ .
La decisione impugnata ha fatto puntuale applicazione di quanto affermato in tema di risarcimento del danno da questa Corte di legittimità, la quale ha escluso che la domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall ‘ allegazione e dalla prova del danno, posto che il danno-conseguenza deve essere allegato e provato (Cass. n. 31233/2018); né il principio può ritenersi superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte -Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, che -in tema di occupazione senza titolo di bene
immobile da parte di un terzo -ha definito il contenuto del fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita (‘ la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento ‘ ) e del danno da mancato guadagno (‘ lo specifico pregiudizio subito ‘ ).
5.1. Alla luce di quanto precisato, non risulta fondata la doglianza del ricorrente secondo la quale il giudice a quo avrebbe violato il giudicato formatosi sull ‘ accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale non impugnata in parte qua dalla ricorrente intimata in ordine alla sussistenza del danno e del correlato diritto al risarcimento, liquidato in via equitativa, attenendo di contro il motivo n. 8 dell ‘ appello incidentale della COGNOME non all ‘ an del risarcimento, ma al diverso profilo del quantum debeatur e all ‘ applicazione del criterio equitativo adottato.
Entrambe le parti riportano come segue il contenuto del motivo n. 8 dell ‘appello incidentale della COGNOME: ‘ il Tribunale non poteva condannare i coniugi COGNOME a pagare al COGNOME euro 3.000,00 senza che tale somma fosse stata né quantificata né rigorosamente provata dal COGNOME né accertata tecnicamente, né il Tribunale poteva ricorrere al criterio equitativo, non avendo la legge concessa nella specie tale facoltà ‘ e la controricorrente precisa ulteriormente (pag. 13 del controricorso) che le conclusioni della COGNOME contenute a pag. 4 della comparsa di costituzione contenente l ‘ appello incidentale, si chiudevano con la seguente richiesta: ‘ Ritenere e dichiarare carente di titolo e di prova la domanda di risarcimento danni proposta dal COGNOME, annullando la condanna a favore dello stesso al pagamento di euro 3.000,00 ‘.
L ‘ appello incidentale aveva dunque riguardato anche l ‘ an della responsabilità (i n ogni caso ‘ L ‘ impugnazione, sotto il profilo del “quantum
debeatur”, … determina la devoluzione al giudice del gravame anche del capo relativo all ‘ “an” della responsabilità, che del primo costituisce il necessario antecedente logicogiuridico.’ : Cass. n. 36533/2021). Ne consegue che nessun giudicato si era formato sul punto e nessuna violazione dell ‘ art. 394 c.p.c. è dato ravvisare, nel caso di specie, posto che la controricorrente non risulta avere formulato conclusioni diverse nel giudizio di rinvio.
Nella memoria difensiva il ricorrente si dilunga sul richiamo alla violazione della specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. (nella versione ante riforma del 2012), ma ciò costituisce una deduzione formulata ex novo, come tale inammissibile, posto che le memorie delle parti hanno la funzione solo di chiarire le ragioni giustificative dei motivi già debitamente enunciate nel ricorso (cfr., per tutte, Cass. n. 6222/2012).
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la richiesta risarcitoria era stata formulata e articolata in primo grado sotto più profili, avendo il medesimo richiesto la condanna della controricorrente al risarcimento integrale di tutti i danni per grave inadempimento contrattuale, ed altresì di quelli derivanti dalla distruzione di un cordolo in cemento e dei paletti con rete metallica apposti sul confine, ossia di quei manufatti creati in esecuzione della scrittura privata del 7.4.1986. La decisione, in contrasto con le risultanze processuali, avrebbe escluso la stessa allegazione del pregiudizio.
Il motivo, che ripropone parte degli argomenti già esposti con riguardo al primo mezzo di gravame, deve considerarsi assorbito dall ‘ esame del primo.
In ogni caso, anche qualora potesse sostenersi, contrariamente a quanto rilevato dal giudice a quo , la sussistenza di una specifica allegazione, il danno (nella specie, derivante dall ‘ avere confidato nella
validità di un contratto concluso dal falsus procurator ) deve essere non solo allegato ma anche provato in giudizio.
La sentenza impugnata esclude poi la sussistenza di danno ulteriore rispetto a quello derivante dall ‘ inefficacia della scrittura privata che possa legittimare il risarcimento, posto che ‘ nessuno sconfinamento degli attori (COGNOME) è stato accertato, che legittimasse un risarcimento anche per tale voce ‘ (cfr. pag. 5).
7. Anche il terzo motivo va disatteso.
È consolidata giurisprudenza di legittimità che ‘ In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all ‘ esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all ‘ esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte’ (Cass. n. 32906/2022; n. 40102/2021; Cass. n. 38541/2021).
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell ‘ art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano comunque nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un ‘ esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. nn. 30592/2017; 14459/21).
L ‘ esito finale della regolazione delle spese di lite operato dalla Corte territoriale risulta anche conforme a quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di compensazione delle spese, secondo la quale vi è censurabile violazione dell ‘ art. 91 c.p.c. solo quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. SS.UU. n. 32061/2022); e certamente il ricorrente non può dirsi tale.
-Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente e per essa al suo procuratore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dichiaratasi anticipataria, come da richiesta avanzata in sede di memoria illustrativa (per la legittimità della richiesta di distrazione contenuta nella memoria: Cass. n. 2455/1972; n. 12111/2014).
-Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell ‘ impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda