Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22377 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21523/2023 R.G. proposto da
:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; pec:
), che lo rappresenta e
difende
Civile Ord. Sez. U Num. 22377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
-ricorrente-
ALFA AGROENERGIA SOCIETA’ AGRICOLA DI COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), NOME COGNOME (C.F CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 116/2023 depositata il 19/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, già titolare dell’azienda ittica sita in Cantalupo Ligure (Alessandria), INDIRIZZO in prossimità del INDIRIZZO, conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ.
Deduceva, in particolare, che
nel settembre 2016 la società convenuta aveva presentato istanza per il rilascio di una concessione di derivazione idroelettrica situata a monte del suo impianto di troticoltura;
in conseguenza di tale istanza era sfumata una vantaggiosa opportunità di vendita dell’impianto a favore della Società RAGIONE_SOCIALE Masone Genova;
prevedeva, pertanto, di non poter più riuscire a cedere l’impianto per il valore di mercato poiché la presenza della centralina avrebbe causato gravi danni all’attività per la diminuzione della portata e l’aumento della temperatura dell’acqua.
La convenuta, nel costituirsi, chiedeva il rigetto della domanda posto che, all’epoca, non era stata rilasciata alcuna concessione, l’azienda ittica era cessata e, in ogni caso, non sussistevano i paventati pericoli, investendo le censure -perdita della portata e innalzamento della temperatura dell’acqua profili oggetto di valutazione tecnica da parte dell’amministrazione, sicché non era configurabile alcun illecito.
Il giudizio, instaurato innanzi al Tribunale di Alessandria, che declinava la propria competenza, era riassunto innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (di seguito, TRAP) della Corte d’Appello di Torino, che rigettava le domande atteso il m ancato rilascio di alcun provvedimento autorizzativo a favore della società convenuta, l’assenza di un evento pregiudizievole e la stessa configurabilità di un fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.
La decisione, sull’appello proposto dal sig. COGNOME NOME, era confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito, TSAP), che evidenziava l’insussistenza della concessione o autorizzazione a favore della società convenuta, risolv endosi l’unico atto adottato (l’ordinanza n. 46/2016) in un provvedimento endoprocedimentale di natura istruttoria, da cui l’inesistenza di pregiudizi materiali sofferti dal COGNOME.
In ogni caso, a fronte di un eventuale provvedimento legittimo, la condotta non era configurabile come contra ius , sicché non era suscettibile di generare un obbligo di natura risarcitoria ma solo,
eventualmente, una pretesa indennitaria ex artt. 45 e 46 r.d. n. 1775 del 1933, condizione di cui non sussistevano i presupposti per l’assenza di attività di derivazione.
Infine, era carente, in capo al COGNOME, la prova dell’esistenza di un titolo per la legittima utilizzazione delle acque del torrente.
Avverso detta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
8 . In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per non aver il TSAP considerato il comportamento degli enti pubblici, interessati alla realizzazione dell’opera, che non avrebbero esaminato la domanda del sig. COGNOME ferma in istruttoria per 16 anni, e, per contro, non avevano informato il medesimo della richiesta di concessione ad uso idroelettrico a monte dell’impianto ittico presentata dalla società convenuta.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per non aver il TSAP considerato gli effetti dell’ordinanza emessa dalla Provincia di Alessandria (ordinanza n. 49/2016), nonché la lettera di recesso dalla compravendita dell’impianto ittico da parte della SPSD Masone Genova e la successiva proposta di acquisto, di importo di gran lunga inferiore al valore di mercato, del Signor NOME COGNOME
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per non aver il TSAP considerato la documentazione relativa alla regolarità dell’attività del Signor NOME COGNOME richiama, in particolare, la convenzione e la documentazione contabile relativa ai rapporti con la Provincia di Alessandria; la sentenza n. 116/2021 del TSAP che aveva annullato il provvedimento di diniego a derivare emesso nei suoi confronti dalla Provincia di Alessandria nel 2018; la dichiarazione del Presidente della Arci Pesca Fisa, per il quale l’attività era stata regolarmente autorizzata; la relazione tecnica dell’Ittiologo COGNOME, per cui l’impianto ittico ha ‘4 punti di presa autorizzati dalla Provincia’ ; il verbale di sopralluogo dei Carabinieri Forestali, che avevano accertato la regolarità dell’attività.
Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per non aver il TSAP considerato la relazione tecnica dell’Ittiologo COGNOME relativa alle problematiche arrecate all’impianto di troticoltura dalla costruzione della centralina.
I motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono tutti inammissibili e per più ragioni.
5.1. Le doglianze, in primis , incontrano il limite alla loro proposizione nel disposto di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , avendo il TSAP deciso in base alle medesime ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado (v. con riguardo alle decisioni del TSAP quale giudice d’appello, Sez. U, n. 22430 del 21/09/2018).
5.2. In secondo luogo, anche a non considerare che le dedotte circostanze non sono fatti ma valutazioni (il quarto motivo) ovvero investono elementi istruttori (il secondo e il terzo motivo), è dirimente che non sussiste alcun omesso esame avendo il TSAP preso in
considerazione tutte le richiamate circostanze, che ha ritenuto ininfluenti ed irrilevanti perché ‘non indicative di violazioni di legge (neppure precisate) riferibili alla sentenza impugnata, né essendo percepibile la loro rilevanza ai fini dello scrutinio in esame’, con una dettagliata e specifica disamina tra l’altro -dell’ordinanza n. 46/2016 e della sentenza n. 116/2021 del TSAP, evidenziando che le circostanze dedotte lasciavano comunque inalterato l’accertamento fattuale della ‘insussistenza della concessione o autorizzazione a favore della società convenuta’, sì da far venire meno ‘il presupposto necessario per configurare, già in astratto, l’esistenza di pregiudizi materiali sofferti dal sig. COGNOME.
5.3. Rispetto a tale ultima indicazione, infine, il ricorso risulta ulteriormente inammissibile poiché non si rapporta al l’effettiva ratio della decisione impugnata, che ha radicalmente escluso, anche a voler ipotizzare la sussistenza di un provvedimento legittimo ampliativo -nella specie non venuto ad esistenza -, che lo stesso avrebbe potuto comportare l’insorgere di un obbligo di natura risarcitoria, anche sotto il versante della perdita di chances, riconducibile all’art. 2043 cod. civ., potendosi prefigurare, in ipotesi, solo una pretesa indennitaria.
Tale statuizione non viene censurata, né attinta, anche in via solo indiretta, dalle doglianze, che trascurano il fondamento giuridico della decisione impugnata.
6. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
La richiesta di sospensiva, avanzata in via preventiva e cautelare, resta assorbita dalla decisione di merito.
Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore
della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE , in complessive € 6.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025.