SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 376 2026 – N. R.G. 00001248 2021 DEPOSITO MINUTA 25 02 2026 PUBBLICAZIONE 26 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Sanremo INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Novara, giusta procura in atti P.
ATTRICE
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in TriesteINDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Trieste, giusta procura in atti P.
CONVENUTA
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Conclusioni delle parti
Parte attrice, nel termine ex art. 127 ter del 9/7/2025, ha così precisato le proprie conclusioni:
«Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reiecta.
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di per le motivazioni ampiamente esposte in atti, provate dai documenti prodotti e dall’istruttoria condotta, conseguentemente condannare la medesima al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da che vengono sin d’ora quantificati nella misura di €42.344,44 in relazione al danno patrimoniale e con quantificazione rimessa alla valutazione equitativa del Tribunale per il danno all’immagine come meglio illustrato in atti.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva come per legge.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze non ammesse con ordinanza del 26.10.2022:
Vero che in data 26/11/2020 il mezzo targato TARGA_VEICOLO munito di certificato sanitario per esportazione prodotti alimentari partiva da Sanremo diretto al porto di Trieste;
Vero che per il rientro di detto mezzo in data 02/12/2020 chiedeva la documentazione elencata nella mail che mi si rammostra (cfr. doc. 5);
Vero che nello scambio di mail immediatamente successiva al 02/12/2020 venivano evidenziati da a evidenti errori nella documentazione richiesta da quest’ultima;
Vero che , a fronte dei rilievi di cui al capitolo 6 mossili da in data 03/12/2020 chiedeva altri e diversi documenti di cui alla comunicazione che mi viene rammostrata (cfr. doc. 7);
Vero che evidenziava immediatamente a Top delle incongruenze sui prezzi applicati dalla medesima ed esibiti nelle fatture che mi vengono rammostrate (cfr. doc. 9 allegati alla mail) non corrispondenti ai valori riportati nella mail del 04/12/2020 che mi viene rammostrata (cfr. doc. 8);
Vero che il mezzo targato TARGA_VEICOLO giunto a Trieste in data 05/12/2020 senza carico veniva trattenuto da , nonostante esente da controlli doganali;
Vero che RAGIONE_SOCIALE (terminalista) aveva avuto disposizioni da di trattenere il mezzo in banchina sino al pagamento da parte di
Vero che si era rivolta a per il disbrigo delle pratiche amministrative prima delle spedizioni del 26/11/2020 e 27/11/2020;
Vero che prima delle spedizioni di cui al punto 11 non aveva effettuato pagamenti anticipati delle fatture emesse da per ottenere lo ‘svincolo dei camion’ da parte di quest’ultima;
Vero che in data 14/12/20 NOME otteneva da solo parziale documentazione doganale necessaria per uscire dal terminal RAGIONE_SOCIALE.»
Parte convenuta ha così precisato le proprie conclusioni:
«Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Trieste, reietta ogni contraria istanza, nel merito in via principale: respingere le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.»
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2021, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 42.344,44 a titolo di danno patrimoniale, oltre al danno all’immagine da liquidarsi in via equitativa, sul presupposto del mancato corretto adempimento, da parte della convenuta, delle pratiche doganali commissionate dall’attrice in relazione all’esportazione di merci verso la Turchia e alla successiva loro reimportazione in Italia.
Si costituiva contestando le pretese avversarie, affermando di non aver agito quale spedizioniere doganale, ma come mero transitario presso il porto di Trieste, negando ogni addebito di negligenza e contestando sia il nesso causale sia la quantificazione del danno.
All’udienza del 28 settembre 2021 il AVV_NOTAIO istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, su richiesta delle parti assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all’udienza del 10 febbraio 2022 per la discussione sui mezzi istruttori.
Mutato il AVV_NOTAIO venivano ammesse le prove orali di interrogatorio formale e testi e veniva ordin ata l’ esibizione di documenti.
Quanto alle prove orali si procedeva con l’interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, , e l’escussione dei testi , e
All’udienza del 13 giugno 2023, in esito alla produzione documentale dell’attrice ex art. 210 c.p.c. e alle relative note delle parti, veniva escusso il teste di parte convenuta .
Mutato nuovamente il AVV_NOTAIO , l’udienza di precisazione delle conclusioni veniva sostituita, ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c., dal deposito telematico di note
scritte contenenti le rispettive conclusioni nel termine del 9 luglio 2025. Le parti precisavano le conclusioni in epigrafe riportate e, con provvedimento del 10 luglio 2025, il AVV_NOTAIO tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento della domanda
1.1 La domanda di ha ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell’inadempimento di al contratto di spedizione doganale intercorso tra le parti.
1.2 Il fatto di inadempimento allegato dall’attrice può essere così sintetizzato :
ha gestito in prima battuta la spedizione da parte di di due camion verso la Turchia , in uscita dall’Italia dal confine doganale del porto di Trieste, uno dei quali era destinato a rifornire con generi alimentari deperibili uno Yacht ormeggiato in Turchia, battente bandiera Cayman Island. A seguito del respingimento del camion che trasportava generi alimentari da parte delle autorità turche (30 novembre 2020), avrebbe gestito in modo negligente e ostruzionistico la sola fase di reimportazione delle merci in Italia, cagionando un ritardo di tredici giorni (dal 5 al 17 dicembre 2020) nella riconsegna dei due automezzi (targati TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO), che venivano indebitamente trattenuti presso il terminal SAMER di Riva Traiana nel porto di Trieste.
1.3 Dalla lettura dell’atto di citazione nel suo co mplesso si può desumere che i fatti di inadempimento sono due : l’i ndebita ritenzione dei mezzi come strumento di
pressione per il pagamento dei compensi e la negligente gestione della pratica doganale di reimportazione delle merci alimentari.
1.4 In primo luogo, avrebbe ordinato alla terminalista di non svincolare i mezzi -incluso il camion TARGA_VEICOLO, privo di carico e non soggetto a controllo doganale -finché non avesse provveduto al pagamento di fatture il cui importo era peraltro contestato (pratica T2 fatturata a € 450 anziché € 300 come preventivato). Il pagamento interveniva solo l’11 dicembre 2020.
1.5 In secondo luogo, quanto alle pratiche doganali per la reimportazione degli alimenti, avrebbe formulato richieste documentali superflue e complesse, in particolare insistendo per l’ottenimento di un nuovo certificato sanitario presso il PIF di Trieste, laddove la prassi consentiva di far eseguire il controllo veterinario direttamente a Imperia, luogo di destinazione finale della merce.
1.6 Quanto alle conseguenze dannose di questi due fatti , l’attrice ha allegato di aver ‘ sostenuto ingenti spese derivanti dal trasporto delle merci in uscita e in ingresso a Trieste che possono quantificarsi, come da riepilogo spese allegato (doc. 17) per un totale di €42.259,02 ‘, nonché di aver ‘ subito un evidente danno all’immagine nei confronti della sua cliente estera, destinataria delle merci e controparte contrattuale proprietaria del RAGIONE_SOCIALE Datcha ‘ (atto di citazione, pagg. 11-12).
2. Ragione assorbente di rigetto: difetto di allegazione delle conseguenze dannose.
2.1. La domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale presuppone, quale fatto costitutivo del diritto azionato, non solo la deduzione dell’inadempimento e l’illustrazione del nesso causale, ma anche la specifica allegazione delle conseguenze negative, patrimoniali o non patrimoniali, che
dall’inadempimento o dal ritardo sarebbero derivate (art. 1223 c.c.). Trattandosi di fatti costitutivi del diritto al risarcimento, essi devono essere introdotti nel processo dall’attore in modo chiaro e preciso nell’atto di citazione o, al più tardi, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nel rispetto del principio dispositivo e delle preclusioni assertive. L’allegazione dei fatti non può essere supplita da un mero rinvio per relationem a documentazione allegata, tanto più ove questa consista in un fascicolo voluminoso e composito, il cui contenuto non sia stato analiticamente ricondotto, negli atti difensivi, alle specifiche circostanze fattuali poste a fondamento della domanda.
2.2. Nel caso in esame l’attrice ha quantificato il danno patrimoniale nella somma complessiva di € 42.344,44 (con una prima indicazione nel corpo dell’atto di citazione di € 42.259,02, già incongruente), rinviando integralmente al doc. 17. Tale documento consiste in una ‘Nota Spese Viaggio’ autoprodotta dall’attrice stessa (compilata dalla sig.ra in data 8 gennaio 2021), corredata di 51 pagine di documentazione giustificativa di varia natura.
2.3 Né nell’atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. le singole voci di spesa che compongono il doc. 17 sono state individualmente allegate, descritte e ricondotte causalmente al fatto di inadempimento contestato.
2.3 Con la seconda memoria istruttoria la parte si è limitata a rinviare nuovamente al medesimo riepilogo, suddividendolo in ulteriori sottodocumenti (docc. 2233), senza fornire l’analisi del nesso causale tra le singole voci e l’inadempimento. La comparsa conclusionale (pagg. 8 -9) ha tentato, solo alla chiusura del giudizio, una sommaria categorizzazione per macro-voci (rifornimento, distruzione merce, professionisti terzi, trasferte), senza poter tuttavia superare il difetto di una tempestiva allegazione.
2.4 La radicale genericità di tale allegazione emerge con evidenza anche da un esame solo sommario del contenuto del doc. 17 e della t utt’altro che immediata
riconducibilità delle ‘spese’ all’inadempimento dedotto in causa. In via meramente esemplificativa, tra le voci ivi incluse si rinvengono:
un asserito costo di € 12.500,00 per una spedizione di merci via aerea da Malpensa alle Seychelles (Unitransport), voce che non trova alcun riscontro né nell’atto di citazione né in alcun atto difensivo successivo, risultando del tutto priva di collegamento fattuale con la vicenda oggetto del giudizio e con il fatto di inadempimento dedotto;
proforma per noli di autocarri frigo sostitutivi per complessivi € 8.070,00, mai menzionati nell’atto di citazione né nell a prima memoria ex art. 183 c.p.c.;
fatture emesse dalla stessa per la propria attività (circa € 6.500,00 al netto delle note credito), la cui qualificazione come danno risarcibile non viene in alcun modo argomentata;
una fattura del sig. (€ 1.500,00) relativa ad attività svolte in date (23 ottobre, 27 ottobre, 28 novembre e 2 dicembre 2020) in parte precedenti all’inadempimento contestato e apparentemente attinenti alla fase turca della vicenda, come puntualmente eccepito dalla convenuta senza replica specifica dell’attrice;
il controvalore della merce distrutta (€ 4.814,25), rispetto alla quale la convenuta ha comunque eccepito -anche in questo caso senza replica puntuale da parte dell’attrice il difetto di legittimazione attiva di , la quale non sarebbe proprietaria della merce bensì mero trasportatore, essendo le merci destinate alla ;
spese di viaggio, pasti, pernottamenti e trasferimenti (complessivamente oltre € 2.000,00) relative a un arco temporale (24 novembre 18 dicembre 2020) che comprende indistintamente sia la fase di andata -pacificamente estranea agli addebiti -sia la fase di stallo imputata alla convenuta, senza che l’attrice
abbia operato distinzione alcuna tra costi che sarebbero stati comunque sostenuti e costi causalmente riconducibili all’inadempimento.
2.5 L’esame esemplificativo che precede evidenzia come l’attrice non abbia mai chiarito quali voci del doc. 17 siano specificamente riconducibili alla fase di reimportazione, quali costi sarebbero stati in ogni caso sostenuti anche in assenza dell’inadempimento e, in ultima analisi, in base a quale giudizio causale ciascuna voce possa essere ricondotta al fatto dannoso dedotto.
2.5 In conclusione, la conseguenza di tale radicale genericità dell’allegazione del danno è duplice. Da un lato, essa non consente al Tribunale di ricostruire il nesso eziologico tra il fatto di inadempimento contestato -il ritardo di tredici giorni nella riconsegna dei mezzi -e le singole poste di danno. Dall’altro, essa preclude alla convenuta la possibilità di articolare una difesa puntuale sulle singole voci, in violazione del principio del contraddittorio.
2.6 L’attrice , in definitiva, vorrebbe rimettere al Tribunale il compito di individuare, all’interno di un fascicolo documentale di 52 pagine, quali spese siano riconducibili all’inadempimento e in quale misura: operazione che , però, non gli è nemmeno consentita, in quanto finirebbe, in violazione del principio dispositivo, per integrare l’ allegazione fattuale del fatto costitutivo del diritto di credito, il cui onere grava in via esclusiva sulla parte che agisce in giudizio.
2.7 Per le medesime ragioni è infondata la domanda di risarcimento del danno all’immagine.
2.8 L’attrice ha dedotto, in termini del tutto generici, che l’inadempimento avrebbe causato una lesione della propria immagine ‘ nei confronti della sua cliente estera ‘ proprietaria del lo Yacht di destinazione delle merci, in ragione dell’apparente inid oneità a fornire il servizio.
2.9 Nessun fatto specifico che potesse integrare un pregiudizio di immagine è stato chiaramente affermato: non è stata dedotta la perdita del rapporto
commerciale con il cliente, né la ricezione di reclami o contestazioni formali, né una riduzione del fatturato o delle commesse, né alcun altro elemento concreto dal quale sia possibile inferire la sussistenza del danno lamentato. Senza contare che il ritardo nella consegna è chiaramente dipeso, in primo luogo, dal respingimento delle merci da parte delle autorità doganali turche per ragioni che non sono state in alcun modo imputate dall’attrice alla convenuta.
2.10 La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, pur ammissibile laddove si verta di danno all’immagine della persona giuridica, presuppone in ogni caso che l’ an del pregiudizio sia stato allegato e dimostrato in giudizio, non potendo il AVV_NOTAIO sopperire alla totale assenza di allegazione e prova sull’esistenza stessa del danno.
2.11 In conclusione la domanda attore va rigettata anche sotto tale profilo.
2.12 Il difetto di allegazione delle conseguenze dannose costituisce ragione da sola sufficiente per il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni questione relativa all’ an dell’inadempimento e alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti.
5. Sulle spese processuali
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’attrice ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
5.2 Esse vengono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.00 0,01 e € 52.000,00 , ai valori medi per tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta la domanda risarcitoria proposta da
nei confronti di
condanna
al pagamento, in favore di delle
spese di lite, che liquida in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Trieste, il 25/2/2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME