Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16218 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16923/2022 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 43/2022 depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere dr NOME COGNOME
Svolgimento del processo
NOME COGNOME ha esposto di avere acquistato un immobile da RAGIONE_SOCIALE in data 28 aprile 2009 e che l’appartamento non possedeva i requisiti acustici passivi previsti dalla legge. La circostanza era stata appurata dal consulente del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Mantova incaricato di valutare il bene sottoposto a pignoramento da parte della banca Monte dei Paschi di Siena. Lamentava di avere denunziato tali vizi con p.e.c. del 13 maggio 2015 aggiungendo che la venditrice aveva stipulato una polizza decennale con RAGIONE_SOCIALE a copertura dei danni derivanti da difetti costruttivi dell’immobile. Chiedeva pertanto al Tribunale di Verona la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1669, 1667 o 1490 c.c., quantificati in euro 25.500.
Sia la società venditrice che l’assicuratore si erano costituiti contestando la fondatezza della pretesa; la prima, aveva chiesto di chiamare in causa il direttore dei lavori NOME COGNOME che a sua volta aveva chiesto di essere garantito dalla propria assicurazione, Unipol Sai. In corso di causa l’attore aveva rinunziato alle domande proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed il giudizio era proseguito soltanto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice dichiarava l’estinzione del giudizio nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e tra quest’ultima e il COGNOME e tra il professionista e l’assicuratore Unipol Sai.
Il Tribunale di Verona, con sentenza del 5 ottobre 2019, superate tutte le eccezioni relative alla legittimazione attiva dell’attore, nonostante il bene nelle more fosse stato venduto all’asta e ritenuta, altresì, l’operatività della polizza (che pure non comprendeva il vizio
lamentato), rigettava comunque la domanda per mancanza di prova del danno, ritenendo che l’attore avrebbe dovuto depositare il progetto di distribuzione o quanto meno il precetto e gli atti di intervento.
Avverso tale decisione proponeva appello NOME COGNOME ritenendo irrilevanti gli eventi successivi alla verificazione del danno, che avrebbe dovuto essere liquidato nella misura indicata nella relazione del consulente nominato in sede di esecuzione. Lamentava, altresì, la mancata applicazione degli articoli 4 e 7 della polizza, la violazione del principio del contraddittorio e di quello di non contestazione. Depositava comunque l’atto di pignoramento dell’immobile per dimostrare di non avere percepito nulla dalla distribuzione del ricavato.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 17 gennaio 2022, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME che condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, COGNOME affidandosi a sette motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1223 c.c. e 2058 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente il danno si concretizza nel momento dell’evento dannoso, rispetto al quale gli accidenti successivi non possono elidere gli effetti pregiudizievoli, per cui la successiva vicenda traslativa non avrebbe dovuto influenzare la risarcibilità del danno.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di articoli 1905 e 2702 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. e l” omessa motivazione per omesso esame su fatti decisivi oggetto di discussione ‘ , rappresentati dagli articoli 4 e 7 della polizza e dalla relazione del geometra NOME COGNOME in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c.,
nonché violazione dell’articolo 115 c.p.c. per non avere il giudice fondato la propria decisione sulle prove proposte dalle parti, in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c.
In particolare, l’articolo 4 della polizza prevede che l’importo da corrispondere sarà pari al valore di riparazione dell’immobile e ciò è ribadito dall’art. 7 . Inoltre, secondo il ricorrente, il danneggiato avrebbe diritto all’indennizzo assicurativo anche nel caso in cui non intenda eliminare i vizi, così come avviene in materia di infortunistica stradale.
Sotto altro profilo la Corte veneziana non avrebbe valutato la relazione del geometra COGNOME che indicava le opere da eseguire per adeguare l’immobile ai requisiti acustici passivi richiesti dalla legge. In definitiva, nella decisione impugnata non sarebbero state poste a fondamento della sentenza le prove costituite dalle clausole della polizza e dal contenuto della consulenza tecnica.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Come rilevato dal ricorrente, questi aveva acquistato un immobile dalla venditrice RAGIONE_SOCIALE in data 28 aprile 2009 e, nell’ambito della procedura esecutiva conseguente al pignoramento dell’immobile , il consulente incaricato dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Mantova, aveva evidenziato che l’immobile non rispettava i requisiti di insonorizzazione previsti dalla legge.
Sulla base di tali premesse aveva chiesto al Tribunale di Verona la condanna della venditrice al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1669, 1667 o 1490 c.c., quantificati in euro 25.500.
Nel caso di specie poiché l’immobile è stato venduto a terzi, il danno (che è comunque danno conseguenza) cui parametrare l’indennizzo consiste nella differenza di valore che l’immobile avrebbe subito a causa dei vizi riscontrati rispetto all’ipotesi di assenza di tali problematiche. Così correttamente intesa, in sostanza, la nozione di
indennizzo, la Corte territoriale, sulla base di una valutazione di merito che non presenta profili di evidente illogicità o irragionevolezza, ha escluso la indennizzabilità sulla base di tre valutazioni concorrenti: il bene non è stato mantenuto nel patrimonio dell’attore; non è stato ceduto per un prezzo inferiore a quello che il venditore avrebbe potuto ricavare se non ci fosse stato il vizio; il prezzo di aggiudicazione è stato così modesto (euro 25.000) rispetto al valore di mercato (euro 93.000) e a quello di acquisto (euro 100.000) che anche impiegando la somma necessaria per i eliminare i vizi, secondo la Corte, l’attore non avrebbe ottenuto alcun vantaggio reale.
Per il resto le doglianze relative all’omesso esame di alcune clausole della polizza e della relazione del geometra, per come prospettate sono inammissibili trattandosi di censure formulate ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. nell’ipotesi di doppia con forme.
In ipotesi di cosiddetta. “doppia conforme” in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter , quarto comma, cod. proc. civ, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili. (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, Rv. 633883)
Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ. il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014, Rv. 630359). Tali elementi difettano del tutto nel caso di specie.
Con il terzo motivo si deduce la violazione l’articolo 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. La sentenza presenterebbe una motivazione meramente apparente e sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui afferma che alcun danno concreto sarebbe derivato all’acquirente non avendo egli mantenuto nel proprio patrimonio il bene presso il quale eseguire gli interventi indicati dal consulente. Inoltre, sarebbe perplessa, non indicando il quadro probatorio da utilizzare e incomprensibile nella parte in cui non considera dimostrato il danno, perché l’acquirente non avrebbe ceduto il bene a terzi per un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto realizzare se l’insonorizzazione fosse stata corrispondente alle norme di legge. Sotto altro profilo la censura non sarebbe comprensibile nella parte in cui fa riferimento al prezzo di aggiudicazione talmente modesto che ‘neppure tenuto conto della somma necessaria per eliminare i vizi gli avrebbe consentito di realizzare alcunché’.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
È inammissibile con riferimento alle doglianze formulate ex art. 360 n. 5 c.p.c. trattandosi di censure formulate nell’ipotesi di doppia conforme.
Come si è detto per i precedenti motivi, nell’ipotesi di cosiddetta. “doppia conforme” in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, Rv. 633883).
Nel caso di specie, come si è detto con riferimento ai precedenti motivi, la motivazione sussiste e non è intrinsecamente contraddittoria.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione l’articolo 111 della Costituzione, dell’articolo 101 c.p.c., 183, comma quarto c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. Il giudice di prime cure non avrebbe segnalato alle parti, ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., la questione riguardante la mancata esistenza del danno con conseguente nullità della sentenza.
Con il quinto motivo si lamenta la violazione l’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c. Il Tribunale avrebbe deciso su una questione che non era stata sollevata dalle parti pervenendo all’affermazione della mancanza di danno nonostan te la non contestazione in ordine all’ammontare delle spese necessarie per ripristinare la regolarità dell’immobile.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione di articoli 167 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. L’assicuratore non aveva mai contestato la misura del danno patrimoniale limitandosi ad eccepire la non operatività della polizza e il difetto di legittimazione attiva dell’attore. La Corte non avrebbe applicato correttamente il principio di non contestazione, ritenendo che le due eccezioni preliminari riguardanti l’ an della pretesa risarcitoria producessero effetti anche riguardo alla non contestazione sulla quantificazione delle spese.
I motivi vanno trattati congiuntamente poiché riguardano la medesima questione e sono infondati.
Il tema relativo alla esistenza del danno costituisce un fatto principale il cui onere incombe comunque sull’attore; sotto tale profilo non sussiste l’ipotesi della decisione della terza via ex articolo 101 c.p.c.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha già esaminato tale profilo e rispetto alle considerazioni della Corte l’odierno ricorrente si è limitato a ribadire le stesse censure formulate in secondo grado. Sotto tale profilo, pertanto, il motivo si appalesa anche non specifico perché non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha evidenziato che, se effettivamente la quantificazione del danno, inteso quale somma necessaria per la eliminazione dei vizi, non era stato oggetto di contestazione, parte convenuta aveva censurato le ragioni a monte della pretesa. Infatti, aveva eccepito, sia la non operatività della polizza, sia il difetto di legittimazione att iva dell’attore giacché il bene era stato oggetto di pignoramento e la proprietà non sarebbe stata poi recuperata da NOME COGNOME. Il Tribunale, con decisione ritenuta corretta dalla Corte territoriale, ha escluso il pregiudizio concretamente subito dall ‘attore, proprio in considerazione delle vicende traslativa dell’immobile.
Le censure ex art. 360 n.5 c.p.c. sono inammissibili per quanto già detto.
Con il settimo motivo si deduce la violazione l’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. poiché in materia contrattuale l’assicurato deve fornire solo la prova del fatto costitutivo della domanda, spettando invece all’assicuratore la dimostrazione del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’insorgenza del diritto all’indennizzo. Al contrario la Corte territoriale avrebbe addossato all’attore l’onere di dimostrare di avere partecipato alla distribuzione del ricavato della vendit a dell’immobile.
Il motivo è infondato giacché la prova del fatto costitutivo della domanda riguarda, secondo la condivisibile prospettazione della Corte territoriale, anche la dimostrazione di avere subito un pregiudizio concreto, rappresentato dal minor importo derivato dalla distribuzione del ricavato della vendita in sede di esecuzione ovvero la prova di avere percepito dalla vendita a terzi un prezzo inferiore a
causa dei vizi presenti nell’immobile ovvero di avere mantenuto la proprietà dello stesso con conseguente interesse ad eseguire le modifiche individuate dal consulente tecnico per adeguare l’immobile alla disciplina in materia.
In definitiva il ricorso va rigettato e nessun provvedimento va adottato riguardo alle spese di lite poiché la parte intimata (RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte