SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 138 2026 – N. R.G. 00000584 2025 DEPOSITO MINUTA 20 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
– Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 584/2025 R.G., promossa
da
( cf: , nato a Sutrio il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Udine, INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, (cf: ), che lo rappresenta ed assiste come da mandato allegato all’atto di citazione (fax: NUMERO_TELEFONO pec: C.F. C.F.
ATTORE
contro
1)
in persona AVV_NOTAIO‘Ambasciatore
pro tempore ;
CONVENUTA CONTUMACE
2)
CF
in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale AVV_NOTAIOo Stato di Trieste (cod. fiscale (C.F , presso i cui uffici in Trieste, INDIRIZZO, domicilia per legge PEC P. P.
TERZO COSTITUITO
oggetto: responsabilità civile.
conclusioni AVV_NOTAIOe parti : all’udienza del 20.1.2026 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale
Con atto di citazione in riassunzione del 11.2.2025 1 ha agito in giudizio nei confronti AVV_NOTAIOa concludendo affinché ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l’umanità sopra meglio visti in parte narrativa per lesione di diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich, il 22.7.1944 in danno di
-Quindi, per l’effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. nonché il danno parentale subito dai suoi eredi diretti, in favore AVV_NOTAIO‘odierno ricorrente, nella misura che verrà opportunamente determinata in corso di causa, applicando i parametri, anche tabellari, meglio visti in parte motiva, ovvero all’occorrenza anche in via equitativa, anche mediante licenza di idonea CTU medico legale.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione AVV_NOTAIOe spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio .’ .
Rimaneva contumace la mentre si costituiva in giudizio il chiedendo ‘ Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva AVV_NOTAIOa , risultando passivamente legittimato il solo MEF, RAGIONE_SOCIALE III RAGIONE_SOCIALE
Reich; b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva AVV_NOTAIOa Repubblica tedesca e, per l’effetto, estrometterla dal giudizio; c) dichiarare l’inammissibilità AVV_NOTAIOe avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa; d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22; e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o -in subordine -rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi AVV_NOTAIO‘illecito civile; f) nella denegata ipotesi di non accoglimento AVV_NOTAIOe eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di
1 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l’art. 8, comma 11-ter) che “Al fine di consentire la concreta attuazione AVV_NOTAIOe disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l’esercizio AVV_NOTAIOe azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023. Nel caso in esame l’attore adiva originariamente il Tribunale di Udine con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.12.2023 e l’A.G. emetteva ordinanza di incompetenza territoriale n. 4268/2024.
prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell’an del diritto vantato, procedere alla quantificazione AVV_NOTAIOe poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell’ambito AVV_NOTAIOa presente comparsa; g) in via ancor più gradata, accogliere l’eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l’effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo incluse quelle comunque da detrarsi quali le somme ricevute dall’avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi AVV_NOTAIOa legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, AVV_NOTAIOa legge 18 novembre 1980, n. 791, AVV_NOTAIOa legge 29 gennaio 1994, n. 94 o, quali comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l’ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte. ‘.
Non necessitandosi di svolgere attività istruttoria il Tribunale fissava, per la rimessione AVV_NOTAIOa causa in decisione, l’udienza del 11.03.2026.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste AVV_NOTAIO‘8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l’8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e AVV_NOTAIOa delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice.
La causa era quindi anticipata per la discussione all’udienza del 13.1.2026 rinviata per mancata comparizione AVV_NOTAIOe parti.
All’udienza del 20.1.2026, a trattazione cartolare, il processo era definito.
Fatto e diritto
L’attore, nipote di (nato a Sutrio il DATA_NASCITA ed ivi deceduto in data 22.7.1944), ha agito rivendicando iure hereditatis il risarcimento del danno subito dal de cuius in ragione AVV_NOTAIO‘uccisione AVV_NOTAIO‘avo da parte dei soldati tedeschi in esecuzione di una rappresaglia.
Sinteticamente l’attore ha dedotto che:
-il 15.7.1944 si era verificato tra l’esercito tedesco e alcuni partigiani uno scontro armato;
-il 21.7.1944, presso la Malga Promosio, nei boschi sopra Paluzza militari AVV_NOTAIOe SS avevano organizzato una rappresaglia con l’eccidio di 14 civili;
-giunta a Sutrio la notizia dei rastrellamenti operati dalle SS tedesche, gli uomini del paese, al fine di evitare la deportazione in avevano cercato rifugio negli stavoli nel bosco;
-la mattina del giorno dopo, alcuni di loro, tra cui venivano trovati e uccisi con colpi di pistola;
-nel luogo AVV_NOTAIO‘avvenuto omicidio è stato posato un cippo alla memoria;
Queste, in estrema sintesi, le ragioni a sostegno AVV_NOTAIOa domanda.
Per completezza espositiva va evidenziato che il procedimento in esame si innesta all’interno di un filone contenzioso che ha visto gli eredi dei danneggiati (prigionieri
di guerra militari e civili, internati e deportati o RAGIONE_SOCIALE di atti di violenza financo di omicidio) agire nei confronti AVV_NOTAIOa Repubblica Federale di Germania per sentir dichiarare la sua responsabilità in ordine ai crimini commessi dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale con particolare riferimento ai trattamenti degradanti destinati ai deportati nei campi di concentramento.
Detto contenzioso, che risulta pendente anche innanzi all’intestato Tribunale, solleva alcuni aspetti pregiudiziali comuni (ancorchè ciascun procedimento mantenga, evidentemente, aspetti di specificità) e da tali questioni è quindi opportuno prendere le mosse.
Non pare doversi spendere un particolare onere motivazionale in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano, questione che merita un sintetico approfondimento perché rilevabile d’ufficio ancorchè la relativa eccezione, sollevata in precedenti analoghi, non sia stata riproposta dalla Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato nel presente procedimento.
In merito, infatti, gli elementi di estraneità che vengono in rilievo impongono di fare riferimento ai parametri del diritto processuale civile internazionale e segnatamente il disposto AVV_NOTAIO‘art. 3 AVV_NOTAIOa legge n. 218/1995 che consente di radicare il processo innanzi all’A.G. italiana se il convenuto, come nel nostro caso, ha una rappresentanza diplomatica stabile sul territorio nazionale.
La soluzione è suffragata in via pretoria alla luce AVV_NOTAIO‘indirizzo di Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 01) per cui: ‘ Il rispetto dei diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale AVV_NOTAIO‘ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento AVV_NOTAIOa immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile AVV_NOTAIOo Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti AVV_NOTAIOo Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto AVV_NOTAIOa dignità umana che trascendono gli interessi AVV_NOTAIOe singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti AVV_NOTAIOa Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito AVV_NOTAIO‘occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi
formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti AVV_NOTAIOa comunità internazionale ‘.
Ancora, e più recentemente: ‘ L’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti “iure imperii” costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Corte cost. n. 238 del 2014, per i “delicta imperii”, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi AVV_NOTAIOe singole comunità statali ‘ (Cass. Civ. Sez. U – , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 – 01).
Esaurite le questioni pregiudiziali vanno passate in rassegna quelle preliminari.
L’Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva AVV_NOTAIOa e tuttavia ritiene il Tribunale che non siano stati proposti elementi nuovi alla cui stregua discostarsi dall’indirizzo già seguito dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 518/2025 (non impugnata) che ha riconosciuto tale legittimazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE
In particolare la difesa erariale eccepisce due condizioni ostative.
La prima, di carattere sistematico, attiene al principio di diritto internazionale AVV_NOTAIO‘immunità che esclude la sottoposizione di uno Stato sovrano alla giurisdizione di altro Stato sovrano.
La seconda, di natura tecnica, prevede che con l” Istituzione del RAGIONE_SOCIALE per il ristoro dei danni subìti dalle RAGIONE_SOCIALE di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 ‘ ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 43 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, lo Stato Italiano h a ‘ assicurato continuità ‘ all’Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con cui a fronte AVV_NOTAIO‘impegno AVV_NOTAIOa Repubblica Germania a versare alla Repubblica italiana, a definizione AVV_NOTAIOe questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano si impegnava a tenerla indenne da altre rivendicazioni ed a dichiarare ‘definite’ tutte le questioni e le richieste AVV_NOTAIOa Repubblica Italiana oppure AVV_NOTAIOe persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti AVV_NOTAIOa Repubblica Federale di Germania o nei confronti AVV_NOTAIOe persone fisiche o giuridiche tedesche derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
La ratio AVV_NOTAIOe disposizioni sarebbe dunque chiara e cioè tenere esclusa dal contenzioso la Repubblica Federale di Germania anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni sul piano internazionale per la violazione del citato accordo.
La tesi non può essere accolta.
Quanto alla prima AVV_NOTAIOe questioni declinate basti richiamare l’indirizzo AVV_NOTAIOa già evocata Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 – 01) che ha precisato come ‘ Il rispetto dei diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale AVV_NOTAIO‘ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento AVV_NOTAIOa immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile AVV_NOTAIOo Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti AVV_NOTAIOo Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto AVV_NOTAIOa dignità umana che trascendono gli interessi AVV_NOTAIOe singole comunità statali ‘.
La seconda eccezione invece va respinta sulla base AVV_NOTAIOe seguenti argomentazioni. Innanzitutto l’art. 43 comma 3 decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36 stabilisce che: ‘ 3. In deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul RAGIONE_SOCIALE di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna AVV_NOTAIOa Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti’ con ciò limitando la tutela giurisdizionale sul piano esecutivo e non già in ordine al processo di cognizione.
Anzi si prevede espressamente che il danneggiato possa dotarsi di una ‘ sentenza avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni cfr. comma 2 del menzionato art. 43’ (tema su cui si è pronunciata anche la corte Cost. sent. 159 del 21/7/2023 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 AVV_NOTAIOa Costituzione).
In questi termini, quindi, non è precluso che la l’azione giurisdizionale volta all’ottenimento di una pronuncia dichiarativa e di accertamento AVV_NOTAIOa responsabilità e di liquidazione del danno sia indirizzata anche alla essendo preclusa, al contrario, solo una sentenza di condanna e l’azione esecutiva.
Neppure convince la ricostruzione elaborata al paragrafo 10 AVV_NOTAIO‘atto di comparsa di costituzione e risposta per cui ‘ Ricostruita in questi termini, la fattispecie introduce un’ipotesi peculiare di accollo, che trova fondamento espresso nelle menzionate disposizioni AVV_NOTAIO‘Accordo di Bonn, con cui l’Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti risarcitori contratti da quest’ultima verso le RAGIONE_SOCIALE del Terzo Reich (accollatari), secondo il paradigma delineato dall’arti colo 1273, comma 1, cod. civ. ‘.
Infatti il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 non prevede alcun coinvolgimento ‘negoziale’ AVV_NOTAIO‘accollatario in funzione liberatoria AVV_NOTAIO‘accollata, il MEF non ha assunto l’obbligazione di risarcire il danno bensì di concedere un indennizzo al ricorrere dei presupposti normativi di talché la posizione AVV_NOTAIO‘Amministrazione finanziaria sul piano sostanziale andrebbe assimilata più a quella del garante con la conseguenza tra l’altro che, sul piano processuale, essa può far valere tutte le eccezioni che il garantito avrebbe potuto opporre al creditore.
Ancora, sulla natura del provvedimento giurisdizionale che il Tribunale può emettere, va rilevato che il comma 4 AVV_NOTAIO‘art. 43 del decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36, nello stabilire che ‘ con decreto del AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE finanze, di concerto con il AVV_NOTAIO degli RAGIONE_SOCIALE esteri e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE internazionale e con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
la procedura di accesso al RAGIONE_SOCIALE;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi (…) ‘, esclude che nei giudizi di cognizione possa addivenirsi ad una condanna AVV_NOTAIO‘Amministrazione dovendosi l’attività giurisdizionale limitare all’accertamento e alla liquidazione del danno mentre gli aspetti esecutivi sono regolati dal DM 28 giugno 2023 ‘ Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del RAGIONE_SOCIALE per il ristoro dei danni subiti dalle RAGIONE_SOCIALE dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili AVV_NOTAIOa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 ‘.
Quanto all’eccezione in ordine al difetto di legittimazione passiva AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (cfr. conclusioni AVV_NOTAIOa comparsa di costituzione e risposta) si evidenzia che la difesa erariale è verosimilmente incorsa in un errore materiale poiché nell’odierno procedimento la non risulta tra le Amministrazioni citate in giudizio (a differenza di altri processi in cui il contraddittorio è invocato anche verso altre amministrazioni statali tra cui la ). RAGIONE_SOCIALE
Ad ogni modo basti evidenziare che il Legislatore, nell’attribuire al MEF la titolarità, la gestione e la competenza in ordine all’istituito RAGIONE_SOCIALE ha individuato uno specifico
contraddittore pubblico e quindi esclusivamente nei suoi confronti deve essere indirizzata l’azione civile.
In tal senso va accertata e dichiarata la legittimazione passiva del solo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘Economia e AVV_NOTAIOe Finanze.
Esaminando ora le altre eccezioni preliminari vanno respinte quelle di prescrizione e di rinuncia all’azione da parte de cuius .
Al riguardo giova evidenziare che l’atto di costituzione e risposta ripropone una ricostruzione AVV_NOTAIOa vicenda che non si attaglia alle peculiarità del caso di specie attinenti non alla prigionia e alla deportazione AVV_NOTAIO‘uomo bensì alla morte per mano dei militari AVV_NOTAIOe SS (si tratta evidentemente di elaborato difensivo declinato sulle vicende degli Internati RAGIONE_SOCIALE c.d. . Pers
In questi termini la ricostruzione giuridica, che pure di seguito sarà affrontata, relativa alla sussumibilità del fatto nell’ipotesi di riduzione in schiavitù rimane avulsa rispetto all’effettiva vicenda oggetto di giudizio.
Ad ogni buon conto rimane opportuno prendere posizione anche rispetto a tali eccezioni preliminari.
Quanto alla prima, la ricostruzione AVV_NOTAIO‘Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato che sussume il fatto nell’ambito AVV_NOTAIOa fattispecie delittuosa di cui all’art. 600 c.p. con conseguente termine estintivo AVV_NOTAIO‘illecito civile da calcolarsi in linea con la prescrizione del reato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 157 c.p. e 2947 c.c. non è condivisibile atteso che le dinamiche di deportazione dei prigionieri di guerra nei campi di concentramento tedeschi, per come verificatesi tra il 1939 e il 1945, integrano certamente i crimini di guerra in ragione AVV_NOTAIOa netta violazione degli obblighi internazionali già all’epoca vigenti (cfr. RAGIONE_SOCIALE di Ginevra).
Inoltre la RAGIONE_SOCIALE relativa alle leggi e agli usi AVV_NOTAIOa guerra terrestre, stipulata a l’Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato all’art. 52, stabiliva che servizi agli ‘abitanti’ potevano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità AVV_NOTAIO‘esercito di occupazione” escludeva pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi e quindi lo svolgimento di lavori forzati a servizio del Reich esulava dai confini del diritto internazionale pattizio.
L’eccezione (sollevata dalle difese degli imputati nell’ambito del processo di Norimberga) per cui la RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE‘Aia non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti venne superata dal Tribunale di Norimberga osservando che nel 1939 (e, quindi, prima AVV_NOTAIO‘inizio del conflitto) le ‘regole2 da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie.
Alla qualificazione giuridica dei fatti come ‘crimini di guerra’ segue la loro imprescrittibilità come convenzionalmente stabilito da una serie di Trattati
internazionali (alcuni, per vero, cui lo Stato Italiano non ha aderito) tra cui quello istituivo AVV_NOTAIOa Corte Penale internazionale del 1998 la cui retroattività deve ritenersi fondata alla luce AVV_NOTAIOa clausola aperta AVV_NOTAIO‘art. 10 comma 1 Cost. ‘ L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ‘.
La riproposta ricostruzione giuridica e la natura AVV_NOTAIOe fonti alla cui stregua è stato possibile configurare i fatti AVV_NOTAIOa deportazione e AVV_NOTAIO‘assoggettamento dei deportati al lavoro forzato e come “crimine internazionale” sancendone imprescrittibilità, come ribadita in più Risoluzioni del RAGIONE_SOCIALE di Sicurezza AVV_NOTAIOe Nazioni Unite nonché nei trattati istitutivi dei Tribunali Internazionali per l’ex Jugoslavia, per il Ruanda oltre che, come anticipato, AVV_NOTAIOa C.P.I., consente di affermare che si sia al cospetto di norme di diritto consuetudinario di portata generale e allora valide ed efficaci per tutti i componenti AVV_NOTAIOa comunità internazionale.
Peraltro la retroattività AVV_NOTAIOa imprescrittibilità sancita a livello internazionale, con riferimento alla questione civilistica di cui oggi si discute, neppure crea particolari problemi di frizione interna con il principio assoluto AVV_NOTAIO‘irretroattività AVV_NOTAIOa norma penale sfavorevole di cui all’art. 25 Cost. perché un conto è la responsabilità civile altro la responsabilità penale come chiarito dalla Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 2004 e Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 2024 ‘ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia moAVV_NOTAIOata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale AVV_NOTAIO‘istituto AVV_NOTAIOa prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto (…) ai fini civili, il disposto AVV_NOTAIO‘art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale AVV_NOTAIOa res ponsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale ‘.
Non rilevano neanche altre cause estintive del reato tra cui l’evocata morte del reo. In merito va rilevato, innanzitutto, che l’illecito di cui si chiede l’accertamento non ha carattere personalistico nel senso che non si muove l’azione nei confronti di un singolo soggetto persona fisica bensì di una serie di condotte realizzate nell’ambito di un criminale progetto politico.
In secondo luogo l’eccezione erariale, pur suggestiva, ben argomentata e non priva di allegazioni, volta a dimostrare la morte del reo sulla base AVV_NOTAIO‘aspettativa di vita, rimane, attualmente, ancora incerta e non soddisfa i parametri di precisione per consentire la formazione AVV_NOTAIOa prova sul fatto estintivo per presunzioni.
Anche le eccezioni sulla rinuncia abdicativa al diritto al risarcimento del danno da parte AVV_NOTAIOa persona offesa di cui ai paragrafi 70 ss AVV_NOTAIOa comparsa di costituzione e risposta AVV_NOTAIOa difesa erariale sono inconferenti atteso che la prospettazione AVV_NOTAIO”attore è tale per cui è ucciso in occasione di una
rappresaglia AVV_NOTAIO‘esercito tedesco e dunque non si ravvisano ipotesi analoghe a quelle degli IMI rimpatriati dopo la prigionia.
Venendo al merito AVV_NOTAIOa questione ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta per difetto di prova.
E’ dimostrata la qualità di erede AVV_NOTAIO‘attore dallo stato di famiglia (all. 1) e l’accettazione AVV_NOTAIOa delazione ereditaria è confermata, quantomeno implicitamente, dalla proposizione AVV_NOTAIO‘azione che ha originato il presente procedimento (Cass. Civ., Sez. III, ord. 13 gennaio 2025 n. 817).
Per il resto è documentalmente dimostrata l’apposizione di un cippo commemarito tra cui figura anche il nominativo di (all. 4).
La documentazione del Comune di Sutrio di cui all’allegato 3 contiene una ricostruzione degli eventi a firma del presidente del RAGIONE_SOCIALE che tuttavia presenta carattere narrativo ‘ L’invasore riuscì a catturare in località boschiva ‘MOLINUTS’ presso uno stavolo ove erano rifugiati (…) Condottili tra insulti e percosse alle sommità del ponte di Sutrio li freddarono con alcuni colpi di
rivoltella ‘.
Può ragionevolmente ritenersi che all’epoca AVV_NOTAIOa stesura AVV_NOTAIOa relazione il ricordo degli eventi e lo svolgimento dei fatti fosse vivido nella memoria comune in ragione AVV_NOTAIOa ridotta distanza temporale al punto tale da non apparire necessario precisare lo scritto con l’indicazione di testimoni oculari o quantomeno de relato.
Appare altresì verosimile che la vicenda del si innesti nell’ambito AVV_NOTAIOe atrocità commesse dall’esercito tedesco nella Valle del But e tuttavia non ritiene il Tribunale che per il caso di specie possa soccorrere l’istituto del fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c.
In tema di ‘comune esperienza’, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ricorso all’istituto attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e debba essere inteso come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. Civ. Sez. 3 – , Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109 – 01).
Ed invero la ripartizione AVV_NOTAIO‘onere probatorio nell’ambito del filone contenzioso del risarcimento danni per fatti illeciti compiuti in epoca bellica non sfugge alle regole ordinarie del processo civile ancorchè, la peculiarità del procedimento, abbia consentito il ricorso del notorio per ritenere assolto l’onere incombente su parte attrice in casi solo parzialmente analoghi.
Tuttavia dalla lettura integrale AVV_NOTAIOe citate pronunce non sfugge come i fatti giudicati in quei procedimenti fossero corredati da una serie di allegazioni recanti indici precisi in ordine alla data di cattura e di liberazione, al luogo AVV_NOTAIO‘internamento e all’attività svolta (foglio matricolare, encomi o onorificenze al merito,
documentazione sanitaria) anche fornendo supporto probatorio circa le specifiche dinamiche organizzative e modalità di detenzione nei luoghi indicati (letteratura storica, resoconti ufficiali, memoriali, riscontri numerici ecc.) per i deportati oppure in merito alle dinamiche, al tempo e alle modalità di esercizio di atti di violenza (articoli di giornale, testimonianze, ecc.).
Proprio così è avvenuto anche nel processo definito dall’intestato Tribunale con recente sentenza n. 1027 del 5.12.2025 in cui a pagina 25 si elencano gli elementi probatori che complessivamente valutati ed assistiti dall’istituto del notorio, permettevano di ritenere soddisfatto l’onere AVV_NOTAIOa prova (testimonianze dei sopravvissuti, certificati necroscopici).
Nel caso in esame non si ritiene che l’unica allegazione di parte attrice (relazione del abbia consentito di acquisire elementi sufficienti per complessivamente considerare assolto l’onere probatorio a suo carico.
Ebbene è certo verosimile ritenere che la vicenda umana del si sia svolta secondo la ricostruzione di parte attrice e tuttavia il giudizio di ragionevolezza e verosimiglianza non può sostituirsi, sul piano processuale, al riparto di cui all’art. 2697 c.c.
Diversamente ragionando si sovvertirebbe la regola processuale AVV_NOTAIO‘onere probatorio sostanzialmente obbligando parte convenuta a fornire la prova negativa di un fatto ritenuto provato in ragione AVV_NOTAIOe ‘atrocità compiute dal regime nazista tra gli anni ’41 e ’44’ e di una ‘realtà storica inoppugnabile’, considerazioni che tuttavia appaiono eccessivamente generiche per essere introdotte quale regola di giudizio probante alla stregua di un fatto notorio necessitandosi quantomeno di elementi individualizzanti e caratterizzanti la singola esperienza personale.
Le spese di lite vengono compensate stante la natura e la complessità AVV_NOTAIOa vicenda che ha comportato l’approfondimento e la soluzione di numerose e complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 20.1.2026.
il Giudice NOME COGNOME