Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 258 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 258 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA
sul regolamento di giurisdizione n. R.G. 6818/2023 proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ORDINANZA n. 1023/2023 depositata il 27/03/2023 nella causa tra
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME DI CATANIA, ricorrente, non costituito in questa fas, e RAGIONE_SOCIALE, esistente, non costituita in questa fase.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Condominio NOME 2, sito in Gravina di Catania, con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c., convenne innanzi al Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, RAGIONE_SOCIALE chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei
danni all’impianto ascensore dell’edificio condominiale, che la ricorrente assumeva cagionati da un forte sbalzo di tensione nella fornitura dell’energia elettrica.
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 16 dicembre 2010, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Esso ha rilevato che la trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica sono servizi pubblici essenziali, affidati in concessione dallo Stato al gestore della rete. Conseguentemente, secondo il Tribunale, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione della previsione dell’art. 33 de. d. lgs. n. 89 del 1998, nel testo all’epoca vigente.
Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia il Lazio, Sezione distaccata di Catania, con ordinanza del 27 marzo 2023, n. 1023, è stato sollevato conflitto negativo di giurisdizione, dubitando a sua volta il TAR della propria giurisdizione.
Il Tribunale amministrativo confliggente evidenzia che, in tale materia, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto quando la pubblica amministrazione eserciti poteri autoritativi di organizzazione ed attuazione del servizio, mentre nella specie le pretese sono solo a carattere patrimoniale, derivando il danno lamentato da un supposto disservizio nell’esecuzione di un contratto, il quale, pur attenendo allo svolgimento di un servizio essenziale, ha per definizione natura privatistica.
Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Le parti non hanno svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se essa si avvale di tale facoltà, il cui esercizio, tuttavia, presuppone l’esistenza del potere autoritativo (Cass., S.U., n. 23745/2004). È stato pertanto precisato che «ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici -siano essi dati o meno in concessione -occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza. Ne consegue che, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell’ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall’utente è il riflesso dell’organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (ai sensi delle lettere “c” ed “o” dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, e l’utente proponga l’azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell’inconveniente» (Cass., S.U., n. 7043/2013; in senso conforme Cass., S.U., n. 24467/2013; S.U., n. 32780/2018; S.U., n. 9837/2023).
Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo e di un provvedimento autoritativo, che abbia inciso sulla posizione
del privato. Invero, il pregiudizio subito non è conseguenza dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di un comportamento mediamente riconducibile all’esercizio di tale potere tenuto da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, discutendosi di danni derivanti dalla difettosa erogazione del servizio. In una siffatta ipotesi, l’attività di programmazione e organizzazione del servizio resta confinata fra i presupposti del non esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., n. 32780/2018 cit.).
Sulle conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2023.