Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28815 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13757/2018 R.G . proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 202/2018 depositata il 14.2.2018.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Salerno con sentenza n.65 del 2008 ha accolto la domanda risarcitoria proposta il 21.6.1999 dai signori NOME e NOME COGNOME e coltivata successivamente da NOME COGNOME, anche quale erede del defunto NOME, condannando il Comune di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni provocati a seguito di lavori effettuati sulla loro proprietà in virtù di atti amministrativi illegittimi al pagamento della somma complessiva di € 101.019,74 oltre accessori.
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello il Comune di RAGIONE_SOCIALE a cui ha resistito NOME COGNOME, proponendo appello incidentale.
Con sentenza del 14.2.2018 la Corte di appello di Salerno ha rigettato sia l’appello principale, sia l’appello incidentale, compensando fra le parti le spese del giudizio.
La Corte d’appello, quanto all’appello principale, ha confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in tema di risarcimento del danno e lesione del neminem laedere; ha ribadito la legittimazione passiva anche del Comune di RAGIONE_SOCIALE e non solo della RAGIONE_SOCIALE, delegata al compimento delle attività di espropriazione; in punto quantificazione dei danni, ha respinto l’appello principale alla luce della documentazione in atti, della consulenza tecnica, ritenuta immune da vizi e meritevole di adesione, e delle sentenze penali intervenute a carico degli amministratori comunali dell’epoca.
Anche l’appello incidentale della signora COGNOME è stato ritenuto infondato perché la domanda in relazione alla quale era stato lamentato il vizio di omessa pronuncia (e cioè la richiesta di immediata retrocessione o restituzione del possesso del suolo espropriato) era stata da lei formulata solo in via subordinata.
Avverso la predetta sentenza del 14.2.2018, notificata in data 28.2.2018, con atto notificato il 27.4.2018 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 1.6.2019 ha proposto controricorso e ricorso incidentale NOME COGNOME, chiedendo la dichiarazione di inammissibili tà o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
Con controricorso notificato il 29.6.2018 il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso incidentale avversario.
Le parti hanno presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.132, n.4, cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. e lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare acriticamente la decisione di primo grado e a sorvolare fugacemente su tutti i motivi di impugnazione sollevati dal Comune.
Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.
In primo luogo, il vizio che asseritamente affliggerebbe la decisione avrebbe semmai dovuto essere denunciato ai sensi del n.4 dell’art.360 per error in procedendo e nullità della sentenza.
In secondo luogo, la censura non è specifica e puntuale rispetto al decisum che indica l’avvenuta formulazione da parte del Comune amalfitano di tre motivi di appello (in punto giurisdizione, in punto legittimazione passiva e in punto quantificazione dei danni) e, sia pure molto sinteticamente, ha dato conto, per ciascuno di essi,
delle ragioni del loro rigetto, rendendo intelligibile il percorso seguito dai giudici.
In terzo luogo, il ricorrente incorre in ulteriore pregiudizievole vizio di genericità, non riferendo il contenuto dei motivi di appello a cui la Corte salernitana avrebbe risposto inadeguatamente
Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2043 e 2697 cod.civ. e lamenta mancanza di prova del presunto danno biologico.
Il motivo è inammissibile perché il Comune si duole della liquidazione e quantificazione di un danno biologico alla sig.ra COGNOME senza riferire in alcun modo nel ricorso, e tantomeno con il necessario gradiente di specificità, il contenuto della domanda attorea, le sue difese, il decisum di primo grado e le specifiche censure al riguardo proposte con i motivi di appello.
Le ulteriori indicazioni fornite con la memoria illustrativa sono tardive, poiché non possono integrare il contenuto carente del ricorso e sono comunque largamente incomplete.
Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2947 cod.civ quanto alla prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento.
Il motivo è inammissibile perché dalla sentenza impugnata non risulta che il Comune avesse proposto un motivo di appello al riguardo e il ricorrente neppure riferisce di averlo fatto, tantomeno dandone conto in modo puntuale e specifico.
Il che, semmai, avrebbe viziato la decisione per omessa pronuncia.
Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3 e 4, cod.proc.civ., la ricorrente NOME COGNOME denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 51 della legge 457 del 1978, agli artt. 60,61,62,63 della legge 2359 del 1865, agli articoli 46 e 48 del d.P.R. 327 del 2001, all’articolo 2043 e seguenti
cod.civ., all’articolo 42 della costituzione, agli articoli 99,112,115,116 cod.proc.civ. e agli articoli 1362 e 1367 cod.civ. Secondo la ricorrente incidentale, la decisione della Corte di appello in ordine alla sua doglianza di omessa pronuncia in ordine al capo della domanda con la quale in primo grado aveva chiesto la immediata retrocessione e restituzione del possesso del suolo espropriato sarebbe erronea perché la domanda in questione, solo formalmente indicata come subordinata nell’atto introduttiv o, era stata poi trattata in tutti gli scritti successivi come autonoma domanda di pari livello a quella risarcitoria.
11. Il motivo è inammissibile.
Al di là dell’evocazione, palesemente inconferente ed ultronea, delle plurime norme sostanziali sopra cita te, e dell’erronea qualificazione del mezzo con riferimento al n.3 e non già, correttamente, al n.4 dell’art.360 cod.proc.civ., occorre ricordare che in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc.civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc.civ. (Sez. 6 – 1, n. 31546 del 3.12.2019). La rilevazione e l’ interpretazione del contenuto della domanda è infatti attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda
determina un vizio attinente alla individuazione del petitum , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la ‘qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando , in base all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., o al vizio di error facti , nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (Sez. 3, n. 11103 del 10.6.2020).
In ogni caso è la stessa ricorrente a riconoscere di aver proposto la domanda in questione in via subordinata nell’atto introduttivo, il che vizia evidentemente di inammissibilità la successiva mutatio libelli asseritamente posta in essere negli atti successivi trasformandola in domanda principale pari-ordinata.
Infine il ricorso non è neppure autosufficiente poiché non riferisce specificamente il contenuto degli atti successivi che avrebbero trasformato, sia pur irritualmente, la domanda subordinata in equiordinata.
Debbono quindi essere dichiarati inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione