SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6335 2025 – N. R.G. 00003331 2022 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
nella composizione seguente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice relatore
AVV_NOTAIO. Ing. NOME COGNOME
Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 3331/2022 del RAGIONE_SOCIALE contenziosi, avente ad oggetto ‘risarcimento danni’ , riservato in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione scritta del 5.11.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato a l ricorso, dall’AVV_NOTAIO (c.f.: presso il cui studio sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO elettivamente domicilia. RAGIONE_SOCIALE.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall’AVV_NOTAIO (c.f.: ) dell’Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in Bari al INDIRIZZO. P. C.F.
Resistente
E
RAGIONE_SOCIALE (c.f.: ), in persona del presidente, rappresentato e difeso, in virtù di determinazione presidenziale n. 275 del 16.11.2023 e giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in atti, dagli AVV_NOTAIO (c.f.: ) e (c.f.: ) presso il cui studio in Napoli alla INDIRIZZO elettivamente domicilia. P. C.F. C.F.
Terzo chiamato in causa
E
(c.f.: -p. i.v.a. , in persona di nella sua qualità di rappresentante generale per l’Italia, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in atti, dall’AVV_NOTAIO (c.f.: ) presso il cui studio in Napoli alla INDIRIZZO elettivamente domicilia. P. P. C.F.
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 18.07.2022, la parte attrice ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sua piena ed esclusiva responsabilità per i danni provocati al fondo di sua proprietà dal , venga condannata a risarcirle i danni subiti, nella misura complessiva di € 25.600,00, ovvero ‘ nella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta all’esito RAGIONE_SOCIALE espletanda CTU, nonché, a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi ‘ (così pagina 7 del ricorso).
In punto di fatto il ricorrente ha esposto:
–di essere proprietario dell’appezzamento di terreno sito nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (FG), loc alità ‘Giardinetto’, riportato in catasto terreni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio n. 4, particella n. 301, con superficie di ha. 8.50.59;
N. 3331/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pagina 2 di 16
–che con pec del 20.03.2021, reiterata il 27.04.2021, inviata alla ed al RAGIONE_SOCIALE, ha rappresentato che il suddetto fondo era interessato da ‘ un’importante azione di erosione RAGIONE_SOCIALE acque del , che deviando dal suo alveo naturale, aveva provocato ingenti danni alla proprietà , tanto da creare un dislivello di diversi metri rispetto al letto del corso stesso, ‘, invitando gli enti ‘ a porre in essere quanto necessario al fine di impedire azioni erosive e riportare la situazione allo status quo ante ‘ (così pagina 1 del ricorso);
–che in data 7.06.2021, a seguito di sopralluogo espletato in presenza dei rappresentanti RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE nonché del consulente tecnico di parte, dottor , è emerso che ‘ le sponde del torrente in sinistra idraulica sono ormai verticali a causa dell’erosione del flusso d’acqua alla base del fondo alveo, verosimilmente per uno squilibrio nei processi di deposito e trasporto dei sedimenti che affligge il torrente nel tronco d’interesse ‘, che ‘ un accumulo di sedimenti in destra idraulica alimenta una deviazione contro la sponda di sinistra inducendo movimenti vorticosi che aumentano i fenomeni erosivi alla base dello stesso ciglio pregiudicando la stabilità dello stesso che di fatto ha assunto un aspetto verticale con un fronte di circa 10 metri dalla sua base con inevitabili risvolti nella sicurezza del transito di mezzi e personale in testa allo stesso ciglio ‘ (così pagina 2 del ricorso);
–che, sempre da sopralluogo e come confermato da verbale del 7.06.2021, il torrente , nella parte d’interesse, mostra un danneggiamento RAGIONE_SOCIALE protezione spondale in gabbioni, eretta in sinistra idraulica in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE foce del suo affluente, il torrente Lavella, il quale presenta – a sua volta – un dissesto nella parte terminale a causa del processo erosivo in atto (così pagina 2 del ricorso);
–che nessun riscontro ha ricevuto la pec inoltrata in data 13.10.2021 con oggetto ‘ richiesta di intervento urgente ‘;
–che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE superficie complessivamente erosa (circa Ha 0.80.00), i danni ammontano complessivamente ad € 25.600,00 come quantificati nella propria perizia tecnica, in atti;
su questi presupposti in fatto, ed esposta, altresì, in punto di diritto, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE con particolare riferimento all’art. 2051 c.c., ha concluso chiedendo all’adito Tribunale di:
‘1) Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALE per i danni provocati dal torrente Cervaro al terreno di proprietà del ricorrente sito in agro di RAGIONE_SOCIALE, in località ‘Giardinetto’, catastalmente identificato con la particella n. 301 del Foglio n. 4, superficie catastale di ha. 8.50.59;
per l’effetto condannare la al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in € 25.600,00, ovvero, nella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta all’esito RAGIONE_SOCIALE espletanda CTU, nonché, a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ‘ (così pagina 7 del ricorso) .
Con comparsa depositata in data 20.09.2022, si è costituita la la quale, preliminarmente, eccepito il difetto di competenza dell’adito tribunale in favore del giudice ordinario, ha chiesto di disporre la chiamata in causa, come garante ai sensi dell’art. 174 del r.d. n. 1775/1993 e dell’art. 106 c.p.c., del RAGIONE_SOCIALE, in quanto il torrente ricade nel perimetro consortile di sua competenza (area n. 14 del Piano di Classifica del RAGIONE_SOCIALE) e, dunque, ‘ quale gestore RAGIONE_SOCIALE tratta fluviale, ha la responsabilità RAGIONE_SOCIALE opere di sistemazione e RAGIONE_SOCIALE manutenzione idraulica, in ragione di quanto disposto dalla L.R. n. 4 del 13.03.2012 e in particolare dall’art. 2 comma 1) RAGIONE_SOCIALE succitata norma la quale prevede che tutto il territorio è classificato di RAGIONE_SOCIALE ‘ (così pagine 4-5 RAGIONE_SOCIALE comparsa).
Ha infine affermato che i suoli oggetto di causa, in quanto parte di un ‘alveo in moRAGIONE_SOCIALEmento attivo’ secondo la definizione di cui all’art. 36 RAGIONE_SOCIALE N.T.A del P.A.I. , sono sottoposti a specifico vincolo di utilizzo per cui è fatto assoluto divieto di impianto di colture agricole ad eccezione del prato permanente (art. 6, comma 3, RAGIONE_SOCIALE N.T.A. in allegato al P.A.I.).
Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
N. 3331/2022 r.g.a.c.c. Sentenza pagina 4 di 16
‘ dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale Civile di RAGIONE_SOCIALE;
in via subordinata, qualora il Tribunale adito si riconosca competente, autorizzare la chiamata in causa in garanzia del RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore, previo differimento dell’udienza di prima comparizione e fissazione del termine per la citazione del terzo;
nel merito: accertare e dichiarare infondato ed inammissibile il ricorso proposto da parte attrice e per l’effetto rigettare ciascuna RAGIONE_SOCIALE domande proposte; nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata la domanda di risarcimento dei danni e determinata la somma dovuta, a tale titolo, da parte RAGIONE_SOCIALE in favore di parte attrice, condannare il RAGIONE_SOCIALE a manlevare la convenuta , per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore del ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio ‘ (così pagina 18 RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione).
Il giudice delegato, all’esito dell’udienza del 9.11.2022, ha autorizzato la alla chiamata in causa e, con citazione notificata a mezzo EMAIL in data 22.12.2023, la stessa ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito con comparsa in data 1.12.2023, eccependo:
–la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il corso d’acqua naturale in questione è iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 33, trattandosi di bene demaniale rispetto al quale non ha alcun potere di gestione diretta, né dovere di manutenzione o custodia, essendo rispetto a tale bene solo eventualmente delegato di volta in volta dall’Amministrazione Regionale per gli interventi di manutenzione senza mai diventarne custode;
–in via subordinata, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda attorea e comunque l’ingiustificata stima dei danni lamentati.
Infine, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE
in virtù RAGIONE_SOCIALE polizza assicurativa n. 04 110081 JAS 312 / Certificato no. NUMERO_DOCUMENTO del 6.2.2018, avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi, per RAGIONE_SOCIALE
essere manlevato da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dalla odierna controversia, chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE seguenti conclusioni:
‘ In via preliminare:
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità del RAGIONE_SOCIALE;
rigettare, per l’effetto ed in ogni caso, le domande formulate, poiché infondate;
-in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande svolte, il resistente RAGIONE_SOCIALE chiede, ai fini dell’azione di regresso nei confronti dei resistenti tutti, che l’adito Tribunale ne effettui graduazione e determinazione nella misura RAGIONE_SOCIALE rispettive colpe e RAGIONE_SOCIALE entità RAGIONE_SOCIALE conseguenze da essa derivanti, ritenendo in ogni caso e sin d’ora il concorso del tutto residuale del RAGIONE_SOCIALE, per i motivi di cui in premessa.
-in via subordinata, nella assurda e denegata ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande di risarcimento danni, il RAGIONE_SOCIALE chiede che l’adito Tribunale condanni, in via diretta e/o di rivalsa, la chiamata come da domanda formalizzata in atti, a risarcire gli stessi.
Con vittoria di spese come per legge ‘ (così pagine 8 -9 RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione).
Il giudice delegato, all’esito dell’udienza del 5.12.2023, ha autorizzato il RAGIONE_SOCIALE alla chiamata in causa e, con citazione notificata a mezzo EMAIL in data 22.12.2023, lo stesso ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima si è costituita con comparsa del 22.03.2024, eccependo l’inoperatività RAGIONE_SOCIALE garanzia assicurativa, atteso che l’art. 27 RAGIONE_SOCIALE Condizioni di Assicurazione esclude i danni causati da interruzione, deviazione o impoverimento di sorgenti e corsi d’acqua e l’assenza, ex art. 25 RAGIONE_SOCIALE C.D.A. di qualsivoglia obbligo assicurativo rispetto all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere necessarie ad evitare la ripetizione RAGIONE_SOCIALE eventi dannosi lamentati; ha poi indicato l’esistenza di una franchigia di € 9.500,00 sulle somme eventualmente da rimborsare al proprio assicurato; ha contestato le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE circa la
responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, in difetto di un formale atto di affidamento al RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche; ha infine contestato la sproporzionata valutazione dei danni. Ha concluso chiedendo al Tribunale di:
‘ 1) rigettare la domanda di garanzia avanzata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di per le motivazioni suesposte, disponendone l’estromissione dal presente giudizio con ogni conseguente condanna alle spese sostenute per la costituzione e difesa RAGIONE_SOCIALE stessa;
in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda, laddove infondata e sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di causa ‘ (così pagina 8 RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione).
Con ordinanza del 2.04.2024 il giudice ha delegato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., all’espletamento RAGIONE_SOCIALE CTU il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, assegnando termine fino al 30 ottobre 2024 per il completamento RAGIONE_SOCIALE operazioni. In data 30.10.2024, nell’ambito del procedimento delegato, dinanzi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE, è stata depositata la CTU, poi rimessa al TRAP a marzo 2025.
5.1. Acquisiti i verbali relativi all’espletamento RAGIONE_SOCIALE prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione, tempestivamente depositate dai ricorrenti, all’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione scritta del 5.11.2025, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sollevata dalla .
La prospettazione RAGIONE_SOCIALE domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria le colpevoli omissioni in fase di manutenzione dell’alveo del corso d’acqua in questione, che avrebbero provocato la progressiva variazione RAGIONE_SOCIALE sede di scorrimento naturale del Torrente Cervaro per il tratto d’interesse, causando un’erosione RAGIONE_SOCIALE sponda in sinistra idraulica lungo il confine con il terreno di proprietà del ricorrente
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(cfr. pag. 4 RAGIONE_SOCIALE perizia di parte ); questa prospettazione radica senz’altro la competenza per materia del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che in data 20.03.2025 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rimesso a codesto Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la relazione di consulenza tecnica d’ufficio, comprensiva di tutti gli allegati, dunque dopo l’udienza di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al Collegio.
La relazione peritale definitiva era stata depositata in data 30.10.2024 dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; certamente il suo contenuto era noto alle parti per essere stato ad esse comunicato già nell’ambito del procedimento istruttorio delegato, in prima battuta con l’inoltro RAGIONE_SOCIALE bozze, a cui le parti hanno risposto inviando le loro osservazioni critiche ;
in sede di controdeduzioni alla bozza ha svolto osservazioni critiche sulle valutazioni del perito in merito alle attività di ripristino da intraprendere, alla corretta definizione RAGIONE_SOCIALE cd ‘fascia di distanza’ , alla corretta quantificazione dell’eventuale danno.
Ad ogni modo nella comparsa conclusionale in data 15.10.2025 il ricorrente ha formulato le sue difese ampiamente commentando le risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU in particolare criticandone le conclusioni, a cui il perito è pervenuto dopo aver risposto alle osservazioni RAGIONE_SOCIALE parti.
Anche le altre parti hanno svolto difese a margine RAGIONE_SOCIALE CTU.
In particolare, ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, questo Tribunale, al fine di accertare l’ an del risarcimento rivendicato dal ricorrente, ha affidato al CTU il quesito circa la ‘ verifica se le particelle indicate in ricorso sono effettivamente in proprietà del ricorrente sulla base dei titoli allegati in atti e se confinano con l’attuale corso del fiume ‘.
Tanto si è disposto, in quanto il ricorrente, per dimostrare la sua legittimazione attiva, ha depositato nel suo fascicolo di parte, allegato all’atto introduttivo, esclusivamente una visura estratta dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio ( peraltro la certificazione non è stata depositata nella sua versione completa, essendo in atti di essa solo le pagine 4 e 5), da cui risulta che sulla particella oggetto di domanda giudiziale c’è stato un frazionamento nel 2012 e un atto di divisione nel 2014, indicato nell’ultima annotazione che riporta un atto notarile per notaio del 2014.
Il CTU ing. effettuati gli accertamenti e rispondendo all’apposito quesito formulato dal tribunale, sul punto, ha accertato quanto segue: ‘ In merito all’accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE particella 301 del foglio n. 4 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lo scrivente ha effettuato una verifica dalla quale risulta che la particella n. 301 del foglio n. 4 risulta catastalmente di proprietà piena del sig. nato ad Accadia il DATA_NASCITA‘. In particolare, ‘ la proprietà del terreno è stata acquisita dal in seguito alla stipula dell’atto di divisione (allegato alla presente relazione -Allegato 5), Repertorio N.49.510 Raccolta N.30.737, stipulato dal AVV_NOTAIO. , notaio iscritto nel RAGIONE_SOCIALE, residente in Roccaraso con studio al INDIRIZZO e registrato a Castel di Sangro il 01/08/2014 al n. 635 Serie 1T. allegata alla pre sente’ (così pagina 67 RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio). Dall’atto notarile di divisione risulta che era contitolare in ragione di un mezzo RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE immobili ivi elencati, tra cui la particella n. 301, foglio n. 4, oggetto di causa e che a seguito di atto di divisione del 23.07.2014 ne è divenuto pieno ed esclusivo proprietario; nell’atto notarile di divisione le parti per il titolo di provenienza RAGIONE_SOCIALE immobili ‘ si riportano all’atto per AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 31 dicembre 1972, registrato a RAGIONE_SOCIALE il 17 gennaio 1973 al n. NUMERO_DOCUMENTO e trascritto a Lucera il 23 gennaio 1973 al n. 297841 R.P. ‘ sul cui contenuto, tuttavia, nulla è stato chiarito né documentato al fine di risalire ai precedenti intestatari nonché alle relative variazioni nel tempo.
Dunque, solo in data 23.07.2014, ovvero a seguito dell’atto notarile di divisione del 2014 è diventato esclusivo proprietario del terreno di causa, esteso 289.322 mq individuato nel Catasto Terreni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al foglio 4, particelle nn. 301 et 312, un fondo del quale egli stesso dinanzi al notaio si è dichiarato fino a quel momento comproprietario.
Tanto è il presupposto per attribuire il danno spettante nei termini di seguito illustrati.
9.
Il CTU, nell’analizzare l’evoluzione temporale dell’andamento planimetrico del Torrente al fine di certificare la dinamica erosiva in atto, in mancanza di qualunque documento reso disponibile dal ricorrente, ha fatto uso di ortofoto reperite sulle cartografie del PPRT dal 1997 al 2024 (pagine 70-74 RAGIONE_SOCIALE CTU), accertando che quantomeno a partire
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dall’anno 1997, cioè ben prima che il ricorrente (in causa egli agisce solo quale proprietario) divenisse proprietario esclusivo del fondo, si è modificato il corso del Torrente , con la deformazione RAGIONE_SOCIALE antistanti barriere naturali, in particolare la sponda sinistra che si trova a lato RAGIONE_SOCIALE proprietà di
L’accertamento del CTU che vi sia stata una porzione di fondo eroso riguarda la modifica dello stato dei luoghi stratificata nel tempo dal 1997 al 2019, un tempo nel quale deve ritenersi che il ricorrente fosse mero comproprietario insieme al fratello del fondo, secondo quanto egli stesso dichiara nell’atto notarile di divisione.
10. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati dal Torrente Cervaro consistenti, a suo dire, nella perdita di una porzione di terreno di circa 8000 metri quadrati, il cui valore venale è stato quantificato, come da perizia redatta il 24.03.2022 dal suo perito, il geologo , in € 25.600,00; inoltre, il ricorrente ha chiesto che la venga condannata ‘ a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi ‘ (così pagina 5 del ricorso), prospettando la generica possibilità di un danno futuro legato all’ulteriore avanzamento dei fenomeni erosivi in corso.
Nel caso di specie, la circostanza che il fondo del ricorrente abbia subito una perdita superficiale, oltre a non essere contestata, è confermata dalla CTU secondo cui: ‘ ad oggi, la porzione di terreno di proprietà del ricorrente persa per effetto dell’azione erosiva RAGIONE_SOCIALE corrente è stimata in mq 7.700. Tale stima è stata effettuata mediante la sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE particella catastale sulla ortofoto del 2024 e considerando il fatto che originariamente il perimetro RAGIONE_SOCIALE particella catastale coincideva con la sponda sinistra dell’alveo del Torrente Cervaro come indicato nella planimetria IGM 1:25.000 ‘ (così pagina 83 RAGIONE_SOCIALE CTU).
La prova delegata dà, inoltre, atto dell’attuale erosione basale RAGIONE_SOCIALE sponda sinistra del Torrente Cervaro, ‘ probabilmente a causa dell’accumulo dei sedimenti depositati all’interno dell’alveo in destra idraulica ‘, analizzata attraverso lo studio di ortofoto reperite sulle cartografie del PPTR dal 1997 al 2019 (così pagine 69-74 RAGIONE_SOCIALE CTU).
Dal canto suo, la , egualmente il RAGIONE_SOCIALE chiamato in causa, non ha dato nessuna prova di aver svolto le necessarie attività manutentive, al contrario confermando,
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anche richiamandosi al verbale redatto in data 7.06.2021, la dinamica erosiva in atto e l’avvenuta perdita di suolo dei terreni di proprietà del ricorrente (cf 10 -14 RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione RAGIONE_SOCIALE ).
Il cattivo stato di manutenzione del torrente, parimenti la circostanza che fosse invaso da detriti e sedimenti, emergono dal ‘verbale incontro e visita dei luoghi’ del 7.06.2021 RAGIONE_SOCIALE
dalla relazione tecnica redatta dal geologo nonché dalla
CTU dell’ingegnere
In particolare, nel verbale incontro e visita dei luoghi del 7.06.2021 RAGIONE_SOCIALE è certificata la presenza in sinistra idraulica di ‘processi di deposito e trasporto dei sedimenti che affligge il corso d’acqua in questione’ nonché ‘un accumulo di sedimenti in destra idraulica’ che alimenta, anzi aumenta, i fenomeni erosivi alla base RAGIONE_SOCIALE sponda di sinistra, ormai verticale (cf. pagina 1 del verbale).
Analogamente, circa le cause dell’erosione il CTU afferma che ‘Nell’ alveo è presente una grande quantità di detriti depositati. La sponda sinistra del Torrente Cervaro risulta visibilmente erosa alla base dal passaggio RAGIONE_SOCIALE corrente, probabilmente a causa dell ‘ accumulo dei sedimenti depositati all ‘ interno dell ‘ alveo in destra idraulica, che, negli anni, hanno variato la sede di scorrimento naturale del Torrente, causando l ‘ erosione RAGIONE_SOCIALE sponda in sinistra idraulica lungo il confine con il terreno RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, AVV_NOTAIO.
‘ (così pagina 69 RAGIONE_SOCIALE relazione peritale).
Nelle sue conclusioni, motivate in modo coerente e logico e in conformità con la normativa vigente, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE osservazioni mosse dall’ingegner (pagine 101 -102 RAGIONE_SOCIALE CTU), perito incaricato per conto di , il CTU ha affermato che ‘ da una … valutazione RAGIONE_SOCIALE normativa regionale vigente lo scrivente CTU, in merito alla definizione di fascia di rispetto fluviale concorda con quanto indicato dal CTP e quindi quanto indicato all’art. 41 comma 3 (pag. 136 di 189) RAGIONE_SOCIALE Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 -pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015 e quanto ribadito dalla Delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale n. 1675 dell’8 ottobre 2020 – pubblicata nel Bollettino Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Regione n. 149 del 26 ottobre 2020. L’area oggetto di causa ricade all’interno RAGIONE_SOCIALE perimetrazione del vincolo ‘Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
iscritti negli elenchi RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche (art. 142, comma 1, lett. C. del Codice)’ del Piano paesaggistico territoriale Regionale RAGIONE_SOCIALE regione . La figura che segue identifica la sovrapposizione dell’area oggetto del fenomeno erosivo di proprietà del con la vincolistica PPTR. È evidente che la porzione di terreno oggetto di erosione è interamente allocata nella fascia di rispetto fluviale ‘ (così pagina 93 RAGIONE_SOCIALE CTU).
Il Ctu, partendo da una media tra i valori unitari dei terreni considerati come parametri di riferimento, aveva già stimato il valore unitario del terreno del ricorrente nell’importo di € 4,12.
Osserva il TRAP, nella sua composizione tecnica integrata, che anche la disponibilità di un’area di rispetto può accrescere il valore RAGIONE_SOCIALE porzione adiacente, sia pur dovendosi riconoscere un valore ridotto (in termini Cass. ord. 28536/2023) rispetto a quello che il CTU attribuisce all’area libera da vincoli ; con l ‘ ausilio del giudice tecnico e in via equitativa, il valore ritenuto dal CTU di euro 4,12 a mq va ridotto in primo luogo del 50% trattandosi di valutare una zona che ricade tutta in una fascia di rispetto; oltre a dimidiare per questa ragione la stima fatta dal CTU, deve, altresì tenersi conto, nella valutazione del danno, che il CTU attribuisce alla effettiva messa in opera RAGIONE_SOCIALE opportune attività di manutenzione da parte RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE un ‘ efficacia non risolutiva dell ‘ erosione in atto; infatti, stando alle risultanze complessive RAGIONE_SOCIALE ctu, in parte l’erosione non dipende (soltanto) da incuria RAGIONE_SOCIALE Enti ma dallo spostamento progressivo, lento e incessante del corso del fiume, atteso che il CTU riferisce che ‘ gli interventi di adeguamento proposti sono sufficienti a garantire il deflusso RAGIONE_SOCIALE piene e a limitare il fenomeno dell ‘ erosione da parte RAGIONE_SOCIALE piene del Torrente Cervaro ‘; in altri termini , l’ausiliare non attesta che opere adeguate escluderebbero totalmente il fenomeno erosivo , ma che lo limiterebbero; dunque, tenendo conto anche di questa evenienza, in via equitativa la zona erosa va stimata in 1,5 euro a mq.
Va altresì tenuto conto che dalle ortofoto emerge che l’azione erosiva è stata costante dal 1997 in poi, e che una significativa porzione di terreno pari verosimilmente a due terzi è stata erosa dal letto del fiume entro il 2014 (7.700 mq per 1,5 danno un importo di euro
11.550,00, di cui solo 1/3, ovvero euro 3.850,00 rappresenta il valore risarcibile dopo il 2014; per la parte di danno verificatasi e risarcibile fino al 2014 il danno pari ad euro 7.700,00 va diviso a metà tra il ricorrente e il comproprietario, quindi spetta al ricorrente per il periodo fino al 2014 l ‘ ulteriore importo di euro 3.850,00). In conclusione, il danno da risarcire in favore di corrisponde ad euro complessivi 7.700,00.
Su detti importi va calcolata dalla prima lettera di messa in mora, del 20.3.2021, la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data RAGIONE_SOCIALE presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme ( ex multis , Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE presente sentenza al soddisfo.
11. Infine, deve essere dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE resistente ‘ a porre in essere quanto necessario ad evitare il ripetersi di tali eventi ‘ (così pagina 7 del ricorso).
In difetto di una programmazione già nota e predeterminata RAGIONE_SOCIALE che riguarderà non solo la proprietà di causa ma l’intera zona e che coinvolgerà risalenti questioni, alcune RAGIONE_SOCIALE quali non sono oggetto di domanda.
Dunque, la dovrà adottare scelte di tutela del demanio e di generale governo RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche, anche al fine di predisporre interventi di manutenzione adeguati e risolutivi: si tratta di opzioni che chiamano in gioco i suoi poteri autoritativi.
È noto che la PRAGIONE_SOCIALEA. può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche al ‘ facere ‘ necessario ad eliminare o ridurre le conseguenze lesive di sue condotte pregiudizievoli per i diritti dei privati, ma solo se le richieste dei privati non investono -di
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per sé -atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al principio del ‘ neminem laedere ‘ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 14209 del 23/05/2023, est. COGNOME).
Nel caso che occupa, non è in questione l’omissione di una mera attività materiale; pertanto, il capo di domanda è respinto.
12. Delle citate somme deve certamente rispondere innanzitutto la quale legittimata passiva.
Il torrente Cervaro è un corso d’acqua naturale iscritto al n. 33 nell’elenco RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rientrante peraltro nel perimetro consortile del RAGIONE_SOCIALE, nonché quindi compreso nel ‘Piano generale per la RAGIONE_SOCIALE del comprensorio’ del suddetto ente; sul punto ritiene questo Tribunale che sussiste quindi con evidenza innanzitutto la responsabilità RAGIONE_SOCIALE .
Corretta appare, quindi, l’individuazione RAGIONE_SOCIALE quale responsabile dei danni, atteso che, ai sensi dell’art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all’attività di manutenzione.
Per questo motivo è irrilevante il riferimento RAGIONE_SOCIALE alla legge regionale n. 17/2000 (emanata in attuazione RAGIONE_SOCIALE legge Bassanini 59/1997) ed al D.P.R.G. n. 178/2010 in quanto andrebbe dimostrato il trasferimento agli enti minori anche RAGIONE_SOCIALE risorse umane e finanziarie per far fronte ai maggiori compiti attribuiti.
Ad ogni modo, la responsabilità di questi ultimi potrebbe al più concorrere con quella RAGIONE_SOCIALE atteso che la stessa l.r. n. 17/2000 prevede all’art. 24 lettere h) ed l) che competono alle regioni la ‘ realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua ‘ ed il ‘ monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento RAGIONE_SOCIALE tecnici nazionali presso la RAGIONE_SOCIALE ‘.
Altrettanto ininfluente è la l.r. n. 4/2012, poiché pur dopo il trasferimento RAGIONE_SOCIALE competenze in materia ai Consorzi, residua una corresponsabilità in capo alla
Pertanto, devono essere ribaditi principi costantemente espressi dal Tribunale adito (ad es. sent. n. 3810/2016 resa in una causa di risarcimento dei danni a seguito di esondazione di un canale iscritto nelle acque pubbliche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) e dal TSAP (da ultimo sentenze nn. 47 e 53/2018), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell’ente, affermando che correttamente la al quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., è stata convocata in giudizio.
Deve del pari affermarsi la corresponsabilità del RAGIONE_SOCIALE, atteso che il corso d’acqua in questione non solo rientra nel comprensorio territoriale dello stesso, ma, soprattutto, è inserito nel Piano RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; esso, quindi, riveste la duplice natura di acqua pubblica e di opera di RAGIONE_SOCIALE; pertanto, grava anche sul RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione.
In conclusione, ritiene il Tribunale che debba senz’altro affermarsi anche la responsabilità, solidale con la del RAGIONE_SOCIALE, atteso che i corsi d’acqua in questione , e Lavella, rivestono la duplice natura di acqua pubblica e di opera di RAGIONE_SOCIALE, gravando pertanto anche su detto Ente l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione.
In difetto di prova di una graduazione di responsabilità distinta (richiesta dal consorzio, come riportato in premessa), la stessa nei rapporti interni è da ripartirsi nella pari misura del 50%.
Infine, il RAGIONE_SOCIALE ha documentato di essere titolare di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, la n. 04 110081. Tuttavia, vi è una franchigia di 9.500,00 euro per cui l’assicuratore deve tenere indenne il consorzio solo per un risarcimento che ecceda i 9.500,00 euro; ne consegue il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva verso l’assicurazione.
14. La ridotta misura del danno accertato ed il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di condanna ad un facere sono gravi ragioni che consigliano di compensare per 2/3 le spese di lite che nella residua parte seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022,
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RAGIONE_SOCIALE
con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALE lite, determinato dalla misura del diritto accertato, dandosi atto che di questi criteri non tiene conto la nota spese del difensore.
Nei rapporti tra ricorrente e e RAGIONE_SOCIALE le spese legali parte sono poste a carico dei convenuti predetti in solido.
Nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e assicurazione deve tenersi conto che la domanda di è stata accolta sia pur in cifra minore a quanto richiesto e che nulla è dovuto dall ‘ assicurazione perché l ‘ importo riconosciuto rientra nella franchigia; tanto costituisce ragione grave di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra queste due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Corte d’Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3331/2022 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, per l’effetto, condanna la e il RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento, in suo favore, dell’importo complessivo di € 7.700,00 , oltre rivalutazione monetaria dal 21.3.2021 fino a quella RAGIONE_SOCIALE presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data RAGIONE_SOCIALE presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo; – compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la e il RAGIONE_SOCIALE in solido a pagare al ricorrente la residua parte, che liquida in € 88,00 per esborsi documentati ed € 1.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA; compensa le spese tra RAGIONE_SOCIALE e
Così deciso in Napoli addì 5.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME