Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36307 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 991/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA depositata il 25/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 25/5/2022, la Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni sofferti dall’attore a seguito dell’illecita divulgazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di dati riguardanti una pretesa insolvenza finanziaria del COGNOME; dati nella specie acquisiti, dalla banca convenuta, a seguito di una fraudolenta sostituzione di persona posta in essere da terzi ai danni del COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, pur riconoscendo l’impossibilità per la banca convenuta di avvedersi della fraudolenta sostituzione di persona posta in essere da terzi attraverso l’esibizione di documenti personali del COGNOME abilmente contraffatti, ha comunque rilevato la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per essere solo tardivamente intervenuta a impedire l’ulteriore propagazione degli effetti dannosi della pubblicazione dei dati dell’attore;
ciò posto, al di là dell’accertamento dell’illecita conAVV_NOTAIOa della banca convenuta, la corte territoriale ha evidenziato come l’attore non avesse in ogni caso fornito elementi di prova sufficientemente certi in ordine al ricorso di conseguenze dannose concretamente subite per effetto dell’illecito della controparte, da tanto conseguendo l’inevitabile rigetto della domanda;
avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la considera-
zione, ai fini della decisione, della documentazione proAVV_NOTAIOa dalla controparte e raccolta nel fascicolo di primo grado (al n. 6), consistente nella fotocopia di documenti rilasciati alla RAGIONE_SOCIALE, ritualmente depositati in atti, con particolare riguardo alla circostanza dell’obiettiva illeggibilità della fotocopia della presunta patente di guida del COGNOME rilasciata alla banca avversaria ai fini del conseguimento del finanziamento alla persona presentatasi con la falsa identità dell’odierno ricorrente: circostanza che avrebbe adeguatamente comprovato la sottrazione della controparte al doveroso approfondimento al fine di evitare le gravi conseguenze dannose deAVV_NOTAIOe in questa sede;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.pc.), per avere la corte territoriale trascurato la considerazione dell’effettivo iter seguito dalla RAGIONE_SOCIALE per l’accettazione delle domande di finanziamento, così come attestato dalla documentazione proAVV_NOTAIOa dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado e raccolta nel fascicolo avversario (al n. 5); iter attestato dalla documentazione consistente nella fotocopia della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) prevenzione frodi, ritualmente depositato in atti, dalle quali era possibile ricavare la conseguenza dell’omesso svolgimento, da parte della banca avversaria, dei doverosi approfondimenti istruttori ai fini del riconoscimento del finanziamento in favore del soggetto falsamente presentatosi con l’identità del COGNOME;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso che i rischi connessi ad un’inesatta o infondata segnalazione di insolvenza finanziaria nelle banche dati private non debba necessariamente ridondare a carico dell’operatore finanziario che alimenta tale servizio informativo, piuttosto che del
cliente, in ragione del carattere rischioso e pericoloso dell’attività svolta dall’operatore finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c.;
tutti e tre i motivi sono inammissibili per irrilevanza, dovendo attribuirsi efficacia assorbente, rispetto all’eventuale accertamento dell’ an debeatur riferibile ai profili di illiceità descritti dal ricorrente, all’infondatezza delle restanti censure avanzate in ordine all’effettivo ricorso di un quantum debeatur , sulla base delle argomentazioni di seguito esposte;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale omesso di compulsare e valorizzare i documenti analiticamente richiamati in ricorso in relazione alla prova dei danni concretamente sofferti dal COGNOME a seguito dell’illecito della controparte, nella specie esclusa dal giudice d’appello in contrasto con il contenuto degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ ;
secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva-
mente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il riconoscimento, in favore dell’attore, del danno morale quale conseguenza del reato di sostituzione di
persone (sussumibile nel paradigma dell’art. 494 c.p.) deAVV_NOTAIOo a fondamento della propria richiesta risarcitoria; danno da liquidarsi necessariamente con valutazione equitativa;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente abbia deAVV_NOTAIOo l’erroneità del mancato riconoscimento, in proprio favore, del risarcimento del danno morale quale conseguenza del reato di sostituzione di persona sussumibile nel paradigma di cui all’art. 494 c.p., senza tuttavia considerare come la commissione di tale ultimo reato non possa in nessun caso ascriversi, neanche a titolo di concorso (nella specie neppure adombrato), alla responsabilità della banca convenuta, bensì (eventualmente) a carico del terzo autore dell ‘ illecita sostituzione di persona;
ne deriva l’evidente infondatezza del preteso risarcimento di un danno morale conseguente a un fatto penalmente rilevante in nessun modo attribuibile alla responsabilità della controparte chiamata a risponderne;
con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente trascurato il riconoscimento, in favore dell’attore, del risarcimento del danno costituito dalla perdita delle chances connesse alla fruttuosa esecuzione di contratti già conclusi e alla mancata possibilità di partecipare a bandi di gare indetti da stazioni appaltanti pubbliche in conseguenza dell’illecito comportamento della controparte: danno che la corte territoriale sarebbe stata tenuta a liquidare con valutazione equitativa;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, l’odierno ricorrente, lungi dal prospettare concretamente il
ricorso di una violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, si sia unicamente limitato a dolersi del mancato riconoscimento della perdita di chances connesse alla fruttuosa esecuzione di contratti già conclusi o alla mancata possibilità di partecipare a gare, sul mero piano della valutazione probatoria;
si tratta, con evidenza, dell’allegazione di vicende asseritamente dannose di cui, tuttavia, il ricorrente non fornisce alcun riscontro (né argomentativo, né probatorio) suscettibile di essere valorizzato sul piano del carattere significativo, o comunque apprezzabile, delle possibilità favorevoli ( chances ) asseritamente perdute e, dunque, di un motivo che appare inammissibile sotto il duplice profilo, da un lato, dell’inammissibile prospettazione di una rilettura dei fatti di causa e dei mezzi di prova (non consentita in sede di legittimità) e, dall’altro, dell’inadeguato assolvimento degli oneri di allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., tale da precludere la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., (così come integrato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018), per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’odierno ricorrente al rimborso, in favore di controparte, delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, trascurando la possibilità della compensazione di tali spese in ragione della non completa soccombenza dell’odierno attore in relazione al riconoscimento della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla commissione dell’illecito deAVV_NOTAIOo in giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la facoltà di
disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se aAVV_NOTAIOata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01 e successive conformi); ciò valendo in particolare in relazione al caso in esame, in cui l’istante è rimasto doppiamente soccombente (in primo grado e in appello) a seguito del rigetto della domanda risarcitoria originariamente proposta;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13;
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione