Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9279 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 9279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2023
SENTENZA
sul ricorso 38105 -2019 proposto da:
Oggetto
Dirigenza medica Retribuzione di posizione parte variabile aziendale Omessa graduazione delle funzioni Risarcimento danni
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 1/2/2023
PU
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 329/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 24/06/2019 R.G. n. 927/2017; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 01/2/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO visto l’art. 23, comma 8 bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo, adita dal dirigente medico NOME COGNOME, ha riformato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato tutte le domande proposte nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ed ha condannato l’appellata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 12.250,00, oltre interessi legali con decorrenza dal 16 febbraio 2016.
La Corte distrettuale ha premesso che la COGNOME aveva agito in giudizio deducendo che l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto la retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, solo a decorrere dal gennaio 2013, perché il provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali era stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 320 del 21 gennaio 2013. Sul presupposto che, a partire dal 1999, aveva svolto sempre il medesimo incarico di dirigente del servizio di neuropsichiatria infantile di COGNOME aveva domandato, in via principale, il pagamento della voce retributiva anche per il periodo antecedente alla graduazione e, in subordine, aveva chiesto che il medesimo importo le fosse riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Il giudice d’appello ha condiviso la pronuncia di prime cure quanto alla parziale prescrizione del diritto ed ha rilevato che l’effetto interruttivo si era prodotto solo con la notificazione del ricorso e non con il deposito dell’atto.
Ha escluso, altresì, che il dirigente medico potesse domandare a titolo retributivo il pagamento della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione per il periodo antecedente alla gra duazione ed ha evidenziato che l’art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 richiede, quale espressa condizione, l’atto organizzativo aziendale, la cui esistenza non era stata né dedotta né provata dalla COGNOME.
La Corte territoriale ha, invece, ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno respinta dal Tribunale ed ha rilevato che la mancata attivazione delle procedure previste
dal RAGIONE_SOCIALE integra inadempimento di obbligo contrattuale ed è fonte di responsabilità ex art. 1218 cod. civ. nei casi in cui il debitore non dimostri che l’omessa graduazione sia dipesa da causa a lui non imputabile.
Infine il giudice d’appello ha ritenuto che ai fini della liquidazione del danno potesse essere utilizzato come parametro di riferimento l’importo della retribuzione mensile erogata a far tempo dal 1° gennaio 2013.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese NOME COGNOME. La controricorrente ha notificato un atto che, seppure qualificato «controricorso», si conclude con la richiesta di accoglimento del «presente ricorso incidentale» quanto alla decorrenza degli effetti interruttivi del ricorso di primo grado.
La Procura AVV_NOTAIO ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’inammissibilità del ricorso incidentale e per l’accoglimento dell’impugnazione principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente principale denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., «nullità della sentenza per palese violazione dell’art. 112 c.p.c.» e addebita alla Corte territoriale di avere violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, riconoscendo a titolo risarcitorio le somme richieste, sebbene solo in appello la COGNOME avesse ancorato l’inadempimento alla mancata adozione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE degli atti preordinati alla graduazione delle funzioni. Richiama giurisprudenza di qu esta Corte per sostenere che il giudice non può, d’ufficio, sostituire un ‘ azione diversa a quella proposta e rileva che nel giudizio di primo grado la dirigente aveva fondato la domanda risarcitoria, formulata in via alternativa, unicamente sul mancato pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione.
Il motivo è infondato.
In premessa occorre ribadire il principio, già affermato da questa Corte, seppure ad altri fini, secondo cui, a fronte della mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, della retribuzione di posizione -parte variabile, la tutela del dirigente medico è assicurata, in astratto, da due distinte azioni, quella di adempimento e quella di risarcimento del danno, che si distinguono fra loro per petitum e causa petendi . Nel primo caso, infatti, sul presupposto della ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto al compenso, si chiede «il pagamento del debito ad essi conseguente, ovverosia, rispetto al caso di specie, l’esistenza di una graduazione del valore della prestazione dirigenziale in sé idonea a quantificare la quota variabile della retribuzione pretesa in causa»; nel secondo, invece, si addebita al datore di lavoro di non «avere dato corso a quanto necessario ed a suo carico per la determinazione della graduazione», ossia di avere, colposamente o dolosamente, impedito che sorgessero gli elementi costitutivi del diritto al compenso, pur essendo tenuto contrattualmente ad attivare le procedure necessarie (Cass. n. 29111/2022).
2.1. Dall’esame del ricorso introdut tivo del giudizio di primo grado, che questa Corte ha il potere/dovere di valutare direttamente essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012 e fra le tante più recenti Cass. n. 41465/2021 e Cass. n. 134/2020), emerge evidente che entrambe le azioni erano state esperite dalla ricorrente, la quale, con il ricorso depositato il 2 dicembre 2015, aveva domandato, in via principale, di « ritenere e dichiarare che la ricorrente ha il diritto di avere riconosciuta dall’ASP l’indennità variabile per la funzione ricoperta, a decorrere dalla data del primo incarico (novembre 1999)… », e, «in alternativa», aveva chiesto al Tribunale di « condannare l’ASP a risarcire alla ricorrente i danni per il mancato pagamento della predetta indennità, con dannando l’ASP a corrisponderle a tale titolo la somma equipollente alla mancata corresponsione della predetta indennità ».
Nel ricorso la COGNOME, riassunti i fatti di causa, aveva specificamente dedotto che il provvedimento di graduazione
delle funzioni era stato adottato solo nell’anno 2013 e che la RAGIONE_SOCIALE «per propria esclusiva responsabilità» non si era «tempestivamente organizzata». Aveva, poi, richiamato il principio di diritto secondo cui, qualora il datore di lavoro pubblico ometta di adottare gli atti necessari e propedeutici alla corresponsione di un’indennità contrattualmente dovuta, si è in presenza di un interesse legittimo di diritto privato la cui lesione può fondare una pretesa risarcitoria.
A fronte di dette specifiche allegazioni ed anche alla luce delle conclusioni formulate, entrambe valorizzate nella motivazione della sentenza impugnata, va esclusa la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché, contrariamente a quanto asserito dall’azienda ricorrente, la domanda risarcitoria era stata espressamente formulata e l’inadempimento era stato ravvisato non nel solo mancato pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione, ma anche nella mancata tempestiva adozione del provvedimento di graduazione.
Nello storico di lite si è già evidenziato che il controricorso, seppure qualificato tale nell’intestazione, si conclude con la richiesta di « accogliere il presente ricorso incidentale dichiarando che il termine di interruzione della prescrizione nei giudizi che debbono iniziarsi con ricorso decorre dal deposito dello stesso in cancelleria ». La ricorrente incidentale sostiene che la notifica può assumere rilievo solo nei giudizi che si instaurano con citazione diretta della controparte. Ciò perché, altrim enti, l’estinzione del diritto finirebbe per essere condizionata dall’intervento di un terzo, non potendo la parte ricorrente notificare l’atto prima che sia stata fissata dal giudice l’udienza di comparizione.
3.1. Il ricorso incidentale è inammissibile.
Il giudice d’appello, quanto alla prescrizione, nel condividere le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale, ha richiamato l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mero deposito in cancelleria del ricorso non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo alla notificazione dell’atto che manifesta al debitore la volontà
dell’istante di interrompere la situazione di inerzia dalla quale deriva l’estinzione del diritto (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 27944/2022, in tema di procedimento monitorio, e Cass. n. 24031/2017 che ha negato efficacia interruttiva al deposito del ricorso ex artt. 414 e 415 cod. proc. civ.).
La ricorrente incidentale censura il capo della decisione senza formulare uno specifico motivo e senza individuare la norma di legge che, così ragionando, la Corte territoriale avrebbe violato.
E’ consolidato l’orientamento secondo cui l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso incidentale in forza del rinvio contenuto nell’art. 370, comma 2, cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. S.U n. 23745/2020).
E’ stato anche affermato, e d al principio va data continuità, che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass. n. 16700/2020), con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ..
E’, quindi, inammissibile la critica generica della sentenza impugnata che, come nella fattispecie, risulti sviluppata attraverso considerazioni non ricondotte in modo specifico ai vizi elencati nel richiamato art. 360 cod. proc. civ. e formulata senza individuare le norme di diritto violate dalla Corte
territoriale.
4. In ragione della soccombenza reciproca, vanno interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME