Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24349 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6625/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dal l’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 265/2024 depositata il 30 gennaio 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato quanto segue.
Per quanto qui rileva, il medico NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Varese Macchi RAGIONE_SOCIALE per ottenerne il risarcimento dei danni da diffamazione nella misura di euro 13.348,36 oltre interessi, o diverso importo di giustizia. Il convenuto si costituiva, resistendo.
Il Tribunale rigettava con sentenza n. 338/2023.
NOME COGNOME proponeva appello, cui controparte resisteva.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 265/2024, condannava l’appellata a risarcire l’appellante nella misura di euro 10.000, oltre accessori , e alla restituzione dell’importo corrisposto dalla COGNOME a seguito della condanna alle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale; condannava, altresì, l’appellata società alle spese del doppio grado del giudizio di merito.
COGNOME Rag. RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi; NOME COGNOME si è difesa con controricorso, in cui ha versato ricorso incidentale fondato su tre motivi; con controricorso ne resiste COGNOME RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
Il PG ha depositato requisitoria, concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Sia COGNOME Rag. RAGIONE_SOCIALE sia NOME COGNOME hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue.
In primis va esaminato il ricorso principale.
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 595 e 185 c.p. nonché 2059 c.c.
1.1 La Corte d’appello non avrebbe svolto il necessario accertamento incidentale degli elementi – oggettivo e soggettivo del reato di cui all’articolo 395 c.p., perché ‘ha premesso la diffamatorietà dell’esposto’ -effettuato dalla attuale società ricorrente all’Ordine dei Medici per avere NOME COGNOME rilasciato vari certificati di malattia a una dipendente della società senza argomentare al riguardo, concentrandosi poi solo sulla causa di giustificazione di cui all’articolo 51 c.p. valutando l’esercizio del diritto di critica. In particolare, non sarebbe stato accertato l’elemento soggettivo della diffamazione.
1.2 Il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado incentrandosi sul nucleo del thema decidendum – si noti che l’elemento soggettivo della responsabilità civile per diffamazione è il dolo generico, cioè la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione altrui, desumibile dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni utilizzate: cfr. Cass. sez. 3, ord. 26 ottobre 2017 n. 25420 e Cass. sez. 3, 20 dicembre 2007 n. 26964 -, cioè sull’articolo 51 c.p. Vista allora la natura del dolo la giurisprudenza appena citata, il motivo deve rigettarsi come palesemente infondato, poiché la descrizione dei fatti ne ha implicitamente ma inequivocamente dimostrato la sussistenza, obbligando così sia il Tribunale, sia la Corte d’appello a vagliare la sussistenza o meno di causa di giustificazione, che il secondo giudice ha escluso.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 595, 51 e 589 c.p.
2.1 Viene richiamata giurisprudenza per sostenere l’insussistenza del delitto di diffamazione quando si esercita il prevalente diritto alla libertà di parola, diritto che sarebbe stato esercitato dalla ricorrente presentando l’esposto avverso la COGNOME al Consiglio dell’Ordine dei Medici; e l’esimente incorrerebbe quanto il fatto
oggetto d’esposto corrisponde ‘allo stato accertato della realtà al momento della propalazione, tenendo conto dello stato soggettivo del denunciante in merito alla percezione del fatto’. Quindi la valutazione giudiziale del diritto di critica andrebbe effettuata solo ‘sui fatti indicati all’interno dell’esposto … nella prospettiva del denunciante’; ma il giudice d’appello non l’avrebbe fatto.
Si richiama il contenuto dell’esposto (ricorso, pagine 11 -12) per sostenere di avere denunciato fatti obiettivamente veri, ‘in quanto tratti dalle certificazioni di malattia’ della COGNOME, e si deduce che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare se, ‘nella prospettazione soggettiva e concreta di RAGIONE_SOCIALE, seppur incolpevolmente erronea’, potevano considerarsi ‘rilevanti per l’avvio del procedimento oggetto di esposto’. E questo il giudice d’appello non l’avrebbe espletato, limitandosi a tenere conto solo di un aspetto – il numero dei certificati nell’affermare che, anche quando sono consequenziali e numerosi, per il terzo datore di lavoro ‘non è configurabile una verità putativa’ della condotta del medico contro i suoi doveri deontologici; affermazione, però, non motivata.
Non varrebbe, poi, contro l’esercizio del diritto di critica l’assunto del giudice d’appello che il licenziamento per superamento del periodo di comporto della dipendente dell’attuale ricorrente ‘escluderebbe la verità putativa dell’insussistenza della patologia’: si tratterebbe di una ‘deduzione presuntiva … erronea’, poiché il licenziamento ‘non implica un automatico riconoscimento della presunta malattia … né … della validità dei certificati’. Il licenziamento non sarebbe un fatto che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare per valutare la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, e così pure non lo sarebbe l’archiviazione dell’esposto presentato dall’attuale ricorrente.
La Corte d’appello avrebbe ‘completamente ignorato il contesto’ dei fatti descritti nell’esposto e avrebbe compiuto una valutazione ex post , anziché ex ante , di tali fatti.
Quanto, poi, al limite di continenza nell’esercizio del diritto di critica, questa sarebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, ‘pertinenza al tema di discussione’ e sarebbe ‘superata in presenza dell’ argumentum ad hominem ‘, cioè ‘la condotta dell’agente che trasmodi in aggressioni … non pertinenti ai temi in discussione’; e la continenza formale non vieterebbe l’utilizzo di ‘parole sferzanti’ proporzionali al livello della polemica ai fatti narrati, senza comunque che ‘il linguaggio possa sconfinare oltre il concetto da esprimere’, considerato altresì che ‘nella valutazione si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico’.
Quindi il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se le frasi dell’attuale ricorrente ‘apparissero utili a sostenere la richiesta di intervento disciplinare’ o fossero soltanto ‘impertinenti … o rivolte alla figura morale’. Nel valutare le espressioni contestate -‘evidente superficialità’; ‘scarsa attendibilità’ -quanto alla continenza formale, la Corte d’appello avrebbe poi trascurato i principi della giurisprudenza di legittimità; e mancherebbe pure ‘completamente’ la motivazione.
Le frasi dell’esposto, d’altronde, non sarebbero state ‘avulse dal contesto di riferimento’, bensì pertinenti; e nessuna ‘evidente superficialità’ emergerebbe dal testo. Quanto alla ‘scarsa attendibilità’, questa non integrerebbe ‘un’offesa gratuita’, sussistendo pure giurisprudenza -Cass. pen. 36077/2007 – che ha ritenuto continenti ‘espressioni ben più forti’.
2.2 Si è ampiamente riportato il contenuto del motivo perché proprio dalla sua conformazione emerge chiaramente che, pur tentando con varie argomentazioni di schermarlo, esso è in realtà del tutto diretto, anche mediante specifiche estrapolazioni, a
censurare la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’appello. Ne consegue un’evidente inammissibilità.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c. nonché 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello liquidato equitativamente euro 10.000 quale risarcimento del danno.
3.1 In sintesi, si argomenta che la liquidazione equitativa non può ‘supplire il difetto di prova’, che qui ricorrerebbe; e il danno non è in re ipsa .
La Corte d’appello avrebbe trascurato ogni accertamento sull’ an del danno, non tenendo conto che ‘nessuna allegazione e prova fosse stata offerta e raggiunta’.
3.2 Riguardo all’assenza di allegazione di prova, il motivo non è autosufficiente, non riportando la ricorrente nulla degli atti di controparte né nella esposizione del motivo né, anteriormente, nella esposizione dei fatti processuali (si veda pagina 5 del ricorso). Del resto, l’esistenza di ‘difetto di prova’ è una valutazione fattuale, in questa sede inammissibile; e comunque il giudice d’appello ha compiuto accertamento, pur assai sintetico e in parte implicito, nelle pagine 7-8 della sentenza.
Tutto il motivo, dunque, è radicalmente inconsistente.
Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. e delle tabelle di Milano.
4.1 La Corte territoriale ha preso a riferimento le tabelle di Milano per le diffamazioni di ‘tenue gravità’, per le quali la forbice va da euro 1000 ad euro 10.000.
Le tabelle prevedono ‘criteri orientativi’ entro tale perimetro; l’applicazione dei criteri delle tabelle impone al giudice, ad avviso della ricorrente, ‘di dar conto, nella motivazione, dell’effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili’ alla tabella; e nella
liquidazione equitativa il giudice deve compiere un ‘ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze’ che possano incidere pro o contro sull’ammontare del risarcimento, e indicare il ‘peso specifico’ di ciascuna.
La Corte d’appello avrebbe considerato solo tre elementi, non vagliando ‘gli ulteriori aspetti indicati dalle tabelle’; e ciò in base a ‘generiche ed astratte valutazioni’. Inoltre , la Corte non avrebbe motivato perché sia stato riconosciuto il massimo, ovvero euro 10.000, per il risarcimento.
4.2 È del tutto evidente -nonostante una giurisprudenza l’abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito – che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare.
Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz’altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell’ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto , integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un’adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio.
Su un riconoscimento di euro 10.000 come entità risarcitoria, quindi, la censura è fattuale; e comunque la motivazione al riguardo sussiste, perché va considerata nella sua complessiva stesura.
Il motivo va dunque disatteso.
5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione e/o inesistenza motivazionale.
5.1 Si richiamano le ‘omissioni di motivazione eccepite nei precedenti motivi’, che poi verrebbero approfondite tramite una serie di ‘passaggi’ che sarebbero atti a dimostrare la ‘inesistenza di motivazione’ (ricorso, pagine 21 -22).
5.2 Il motivo è manifestamente infondato: la sentenza, come emerge anche da quanto sopra rilevato e dal correlato disattendimento di tutti i precedenti quattro motivi, offre una motivazione sufficiente a raggiungere il minimo costituzionale.
5.3 In conclusione, il ricorso principale va rigettato.
6.1 Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 5 d.m. 55/2014 e 112 c.p.c. per non avere il giudice d’appello liquidato la fase ‘istruttoria e/o di trattazione’, avendo dichiarato di escludere la voce dell’istruttoria. 6.2 Il motivo è fondato, avendo erroneamente il giudice d’appello omesso la liquidazione delle spese anche per la trattazione con il suo generico asserto dell’assenza della fase istruttoria nel secondo grado (sentenza, pagina 9). Ed invero la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase; in particolare va precisato che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella (eventuale) istruttoria (Cass. n. 8561 del 2023); la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come e coincide con le , Cass. n. 4837 del 2024; Cass. n. 29857 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del 2022; Cass. 27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021;
risulta dalla stessa rubrica dell’art. 350 c.p.c. attività previste in detta norma (v., ex multis Cass. n. 21743 del 2019).
7.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per
avere il giudice d’appello ‘posto a base della decisione una circostanza errata e comunque irrilevante’.
La Corte territoriale avrebbe negato il risarcimento del danno patrimoniale perché la ‘difesa stragiudiziale’ davanti all’Ordine dei Medici non lo comporterebbe, in quanto ‘non risulta né allegato né provato il pagamento di una parcella’. Al contrario, l’attuale difensore avrebbe assistito in tale sede NOME COGNOME
7.2 La questione è palesemente riconducibile al merito, per cui la relativa censura, così come rappresentata nel motivo, cade nella inammissibilità.
8.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 ss. c.c.
La Corte d’appello dichiara il danno patrimoniale per difesa stragiudiziale (si veda il secondo motivo) ‘né allegato né provato’ come pagamento di una parcella. In tal modo non terrebbe conto del fatto che l’obbligo di pagamento del compenso al difensore ‘si estingue solo col pagamento o altra causa estintiva’.
Si riporta il contenuto della comunicazione di difesa al Consiglio dell’Ordine dei Medici e si argomenta sulle relative questioni disciplinari.
8.2 Il motivo è chiaramente diretto a tentare di superare l’accertamento fattuale negativo svolto dalla Corte territoriale, per cui è manifestamente inammissibile.
8.3 Il ricorso incidentale va, quindi, accolto solo in relazione al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale motivo accolto e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito ; pertanto, in aggiunta alla somma liquidata per le spese processuali dalla Corte di appello con riguardo al secondo grado del giudizio , l’attuale ricorrente principale va condannata anche al pagamento dell’importo di euro 1.8 43,00 per la fase della trattazione di quel grado, tenuto conto dello scaglione di
riferimento e dei valori medi, cui ha già fatto riferimento la Corte territoriale senza incorrere, a tale ultimo riguardo, in censure.
Quanto alle spese del presene giudizio di legittimità, considerata la non integrale reciproca soccombenza, si compensano per i due terzi, condannando la ricorrente principale a rifondere alla ricorrente incidentale il residuo terzo, quantificato come in dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, disattesi gli altri, e, decidendo nel merito, condanna COGNOME RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME per le spese processuali d’appello anche l’importo di euro 1.843,00, in aggiunta, per la fase discussione/istruttoria.
Compensa le spese del giudizio di legittimità per due terzi, condannando COGNOME RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME un terzo delle spese, liquidato in euro 1.300, oltre ad euro 700 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2025