Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32308 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32308 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2138/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica , dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2192/2022 depositata il 26/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2192 del 2022 della Corte di appello di Bologna, esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-aveva convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, domandando l’accertamento dell’illegittimità della risoluzione contrattuale rivendicata nel 1996 dalla società evocata in lite, per preteso inadempimento, dopo circa 25 anni di collaborazione commerciale;
-il Tribunale aveva accolto la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, cassata da questa Corte per ragioni di rito afferenti alla procura difensiva della convenuta, e infine ribadita dal giudice felsineo di seconde cure, con statuizione che rimandava a successivo giudizio l’accertamento del pregiudizio liquidabile;
-promosso quest’ultimo, per ottenere la liquidazione sia del danno emergente che del lucro cessante, il Tribunale aveva rigettato la domanda, con decisione confermata dalla Corte di secondo grado, secondo cui:
-la deducente nella citazione aveva dedotto, quali conseguenze dell’illegittima condotta contrattuale, i danni consistenti nella messa in liquidazione della società, e nella perdita di fatturato stimabile in base ai risultati degli anni precedenti e a quelli dei competitori RAGIONE_SOCIALEli, ossia altri concessionari per la rivendita di mezzi RAGIONE_SOCIALE;
-le allegazioni erano state supportate da perizia estimativa;
-la stessa parte aveva poi progressivamente quanto tardivamente allargato i contorni della ‘causa petendi’ e del ‘petitum’,
successivamente alla prima memoria di emenda assertiva, fino alla stessa sede di gravame di merito, in particolare allegando: la svalutazione della partecipazione posseduta dalla società istante in RAGIONE_SOCIALE, evidenziata nella seconda perizia estimativa prodotta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.; i costi per l’organizzazione e la promozione delle vendite, nonché correlata pubblicità, per la formazione specifica del personale, per il ricollocamento del personale in esubero, per la sospensione del rapporto commerciale con l’RAGIONE_SOCIALE automobilistica RAGIONE_SOCIALE; la perdita dell’avviamento commerciale; la perdita della ‘chance’ di futuri guadagni, pretesa diversa da quella risarcitoria originariamente svolta e sopra richiamata;
-la stessa istante aveva d’altra parte correlato la messa in liquidazione all’illegittima risoluzione negoziale, affermando di essere in dipendenza economica rispetto alla società concedente, evincibile dalla maggior redditività di tale ramo RAGIONE_SOCIALEle;
-ma tale asserzione era stata confutata senza contestazioni nella sede peritale officiosa, che aveva attestato le perdite derivanti dall’attività di vendita delle automobili RAGIONE_SOCIALE;
-la stessa deducente aveva ammesso che nel quinquennio 19901995, con l’esclusione del solo anno 1992, aveva conseguito un sostanziale pareggio economico ma ponendo in essere rivalutazioni e vendite immobiliari, ovvero con operazioni economiche differenti; -in sede di nota integrativa di bilancio la deducente aveva quindi comunicato la revoca del mandato di RAGIONE_SOCIALE, rimarcando però che l’attività avrebbe potuto continuare previa idonea e diversa regolazione del rapporto con le aziende e i relativi marchi RAGIONE_SOCIALE e Suzuki, fatto che, in uno a quello per cui la messa in liquidazione avvenne nel 1998, dopo oltre un anno e mezzo dalla discussa risoluzione per poi peraltro essere revocata nel 2012, aveva smentito la correlazione tra risoluzione e messa in liquidazione;
-parimenti non vi era stata prova della correlazione con le altre dedotte svalutazioni e inesigibilità dei crediti, tale non potendo ritenersi il mero bilancio formato dalla stessa parte;
-in altri termini, era in buona sostanza emerso che l’attività di rivendita delle auto RAGIONE_SOCIALE da anni non produceva reddito ma perdite, mentre il mancato utilizzo dei dati di bilancio 1990-1992 era stato spiegato dal perito d’ufficio nel senso che in essi era impossibile scorporare l’importo delle vendite riferibili alla RAGIONE_SOCIALE;
-inoltre, era stata corretta l’individuazione dell’arco temporale di un anno, successivo alla richiesta di scioglimento del contratto, per vagliare le perdite, in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva comunque il diritto pattizio di recedere con effetti a dodici mesi;
-al contempo, esperienze commerciali diverse, perché collocate in aree geografiche completamente differenti sul piano economico, così come quelle della casa madre RAGIONE_SOCIALE, si erano palesate inattendibili elementi di comparazione;
-infine, non vi erano ragioni per la compensazione delle spese di lite, anche attesa la diversità delle domande inerenti all’accertamento dell’illegittimità della risoluzione negoziale e alla liquidazione degli eventuali danni riscontrati;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che :
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, cod. civ., 112, 163, 183, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo tardive le allegazioni successive a quelle esplicate nella prima perizia estimativa prodotta con la citazione, e contenute nella seconda memoria integrativa di prime cure, trattandosi di semplici ed esemplificative declinazioni delle componenti patrimoniali cui era stato correlato il pregiudizio, e che la domanda originaria aveva fatto salve, ferma l’unicità e identità del fatto costitutivo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2909, 2697, cod. civ., 112, 115, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato limitando la verifica del pregiudizio a un anno dalla revoca del mandato alla concessionaria deducente in ragione di un recesso mai avvenuto e a fronte di una risoluzione accertata come illegittima, laddove, comunque, il regolamento comunitario n. 1475 del 1995, applicabile, prevedeva, come dedotto in appello, il termine di due anni, con conseguente illegittima esclusione dell’accertamento da correlare ai costi di vendita e al margine proprio della concessionaria, ai costi di struttura, alla marginalità conseguita con il ‘business’ RAGIONE_SOCIALE, al budget futuro di ricavi e costi, all’Ebitda al netto delle imposte, al fabbisogno di capitale circolante, nonché alla struttura finanziaria complessiva quale emergente dalla documentazione prodotta e di cui era stata omessa la valutazione, al pari del fatto che i risultati dell’attività erano stati condizionati, tra il 1990 e il 1996, dall’introduzione delle nuove disposizioni di legge in materia di gas di scarico delle autovetture, laddove, negli anni successivi al 1996, i bilanci RAGIONE_SOCIALE avevano dato segnali positivi, sicché quanto meno era stato illegittimamente perso il significativo valore dell’avviamento;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2711, cod. civ., 112, 115, 118, 198, 213, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non solo equiparando la risoluzione negoziale, accertata come illegittima e presupposto risarcitorio, a un recesso mai esercitato e legittimante in tesi un mero indennizzo, ma, inoltre, mancando di constatare, come esposto nella seconda perizia depositata nella seconda memoria integrativa in prime cure, che la vendita delle automobili RAGIONE_SOCIALE era venuta meno proprio a causa delle difficoltà economiche determinate dalla condotta illegittima della controparte, con perdita del ‘core business’ che aveva innescato
l’involuzione societaria, senza che la successiva revoca della messa in liquidazione, nel 2012, potesse essere in alcun modo correlata a tali fatti, il tutto tenendo conto che le verifiche peritali officiose, trattandosi di consulenza contabile, avrebbero dovuto estendersi ai documenti non prodotti attinenti ai fatti principali, e senza che la mancata contestazione in fase peritale ostasse ad alcunché;
con il quarto motivo si prospetta la caducazione della regolazione delle spese in ragione dell’invocata cassazione della decisione di merito impugnata;
Considerato che :
il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati, con assorbimento del quarto;
va subito chiarito che l’allegazione dei fatti avvenuta, pacificamente, con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., ‘ratione temporis’ applicabile, è affetta da tardività, non concernendo, quella, le precisazioni assertive di cui, invece, alla prima memoria ex n. 1 dello stesso articolo del codice di rito;
il fatto costitutivo era certamente unico, ossia l’illegittima risoluzione contrattuale, ma gli effettivi pregiudizi risarcibili a quello correlati con il ‘petitum’ erano da allegare tempestivamente, prima che provare, nel presente giudizio;
l’atto processuale integrativo in parola serve proprio a tal fine, non potendosi ritenere già dedotto con l’originaria domanda qualsiasi dannoconseguenza in ipotesi correlabile a quella ‘causa’, riducendo illogicamente a mere esemplificazioni successive quelle che sono, invece, le necessarie specificazioni della pretesa inerenti, come detto, ai pregiudizi reclamati;
diversamente si finirebbe per incidere sul contrapposto diritto di difesa in replica, che sarebbe esposto a progressivi
allargamenti in tesi continui se si trattasse di ‘esemplificazioni’, e infatti registrati dalla Corte territoriale anche in seconde cure;
non a caso la prima perizia estimativa specificava la domanda, sicuramente precisabile, con la prima memoria integrativa assertiva, con connesse estensioni come tali non integranti ‘mutatio libelli’, ma, appunto, nei termini appositamente previsti;
secondo aspetto da vagliare è quello della limitazione della verifica dei pregiudizi all’anno successivo alla richiesta di scioglimento del rapporto negoziale per inadempimenti rivelatisi mancanti;
è certamente vero che altro è l’illegittimità di quella risoluzione negoziale, definitivamente accertata, altro un recesso negoziale;
ma è altrettanto vero che la Corte di appello, lungi dal negare tale differenza, ha diversamente osservato, nella legittima sussunzione dei fatti risultanti, che la concedente comunque aveva manifestato la volontà di recedere, con efficacia a un anno, sicché la limitazione temporale così correlata al richiesto accertamento risarcitorio non sarebbe venuta in gioco, stante l’illegittima risoluzione, solo in ipotesi di mancanza di quella clausola;
terzo aspetto da chiarire è quello della inapplicabilità del regolamento comunitario n. 1475 del 1995;
parte ricorrente, con conseguente aspecificità della censura, non spiega perché tale normativa avrebbe dovuto applicarsi non tanto a un recesso successivo quanto piuttosto a un negozio antecedente alla sua vigenza, così come non spiega perché dovrebbe applicarsi l’art. 5.2 del regolamento invocato, soggetto inoltre a specifici presupposti fattuali neppure discussi, quando si tratta di norma che prevede l’esenzione, a determinate condizioni, dall’applicabilità dell’art. 85, paragrafo 1, del Trattato CE allora
vigente, relativo al divieto di accordi e pratiche imprenditoriali potenzialmente lesive della concorrenza;
ciò posto, il resto delle censure -al netto dell’inibizione della censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., data dalla doppia conforme di merito (come ora previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.) -si risolvono in un tentativo di rilettura istruttoria estraneo alla presente sede di legittimità, facendo anche richiamo a documenti di cui non è specificata la sede né il momento processuale di produzione (pag. 30 del ricorso, par. 14.1., ultimo rigo) (v., sul punto, Cass., Sez. U., 27/12/2019, nNUMERO_DOCUMENTO);
va per completezza sottolineato, infine, che la perizia svolta non è stata, quanto alla ricostruzione dei danni, solo una consulenza contabile, bensì una verifica sui pregiudizi correlabili alla domanda di risarcimento svolta, con conseguente inapplicabilità, ‘parte qua’, della disciplina dell’art. 198, cod. proc. civ., ferma rimanendo l’esigenza di tempestiva allegazione dei fatti principali relativamente ai quali acquisire i documenti (Cass., Sez. U., 01/02/2022, n. 3086);
conclusivamente la Corte territoriale ha come visto accertato, in fatto, nell’ambito del sindacato a quel Collegio riservato, sulla base delle compiute e tempestive allegazioni, che l’attività di rivendita delle automobili RAGIONE_SOCIALE, rispetto al periodo individuato, era in perdita da anni, sicché non era correlabile all’illegittima risoluzione negoziale, oggetto della prima pronuncia, alcun danno, non essendovi neppure idonea prova che le altre attività commerciali svolte fossero state pregiudicate da quella;
spese secondo soccombenza;
non sussistono i presupposti, di svolgimento di difese manifestamente inammissibili o infondate, per la sollecitata applicazione dell’art. 96, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte controricorrente, liquidate in euro 7.200,00 oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023.