Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE – Omesso versamento della imposta provinciale di trascrizione da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE delegata per l’ immatricolazione di autovettura -Disabile rinunciatario all’esenzione nel 1999 -Successivo acquisto di altra autovettura con esenzione – Falso ideologico Assoluzione -Risarcimento danno patrimoniale e non.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11041/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO , come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
C C 12.04.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO/2021
Pres A, Scrima
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 558/2020, pubblicata il 15/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dalla Consigliera, DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice d’appello , con sentenza n. 558/2020 ha accolto l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 522/2018 del Giudice di pace di Chieti e rigettato la domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti da NOME COGNOME, con compensazione delle spese del doppio grado.
Il Giudice di pace di Chieti aveva condannato la convenuta RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 2.713,00, oltre interessi e spese di lite del grado, in favore dell’attore a titolo di risarcimento dei danni, ritenendo provato che lo stesso, pur avendo diritto in qualità di disabile dell’esenzione , aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE il veicolo TARGA_VEICOLO nel 1999 – senza chiedere agevolazioni- e che, quindi, quest’ultimo rivenditore aveva incaricato l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di iscrivere il mezzo al PRA in via ordinaria, cioè con versamento dell’I mposta Provinciale di Trascrizione (i.p.t.) e che, nonostante ciò, l’autovettura era stata immatricolata in regime di esenzione, quindi senza il versamento dell’imposta e che l’attore, avendo acquistato, successivamente nel 2013, altra autovettura e dichiarato il proprio diritto all’esenzione ,
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AVV_NOTAIO COGNOME aveva subito a causa della condotta della predetta RAGIONE_SOCIALE un giudizio penale per falso ideologico, conclusosi poi con l’assoluzione.
Avverso la sentenza d’appello, l’originari o attore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di cosiglio a norma dell’art. 380 bis 1 c.p.c. .
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l” Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5 c.p.c. ‘; in particolare, contesta che il Giudice d’appello abbia omesso di considerare l’esistenza di un giudicato penale avente ad oggetto la medesima fattispecie oggetto del giudizio civile, che aveva accertato l’insussistenza del reato in capo all’odierno ricorrente.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la ‘ Omessa valutazione circa la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e comunque risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ‘; in particolare, sarebbe stato completamente omesso l’esame di elementi istruttori e documenti decisivi prodotti e neppure contestati, e precisamente: 1) fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 7.07.1999, con la quale si è documentato che l’odierno ricorrente, al momento dell’acquisto dell’autovettura Volkswagen Passat targata TARGA_VEICOLO, e quindi nel 1999, aveva corrisposto al concessionario l’imposta provinciale di trascrizione (i.p.t.) per Lire 350.400 (€ 180,96) pagando l’I.V.A. integralmente al 20%. Detta fattura non è mai stata contestata dalla controparte; 2) fattura n. 173/99 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, comprensiva dell’importo dovuto per l’i.p.t., che per sua stessa ammissione aveva riscosso, omettendo di versare l’i.p.t. già corrisposta dal COGNOME; detto documento, peraltro, ‘ proveniva
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RAGIONE_SOCIALE proprio dalla parte appellante e convenuta nel primo grado, con le ovvie implicazioni in ordine alla valutazione ‘ ; 3) sentenza n. 379 del 23.03.2015, divenuta irrevocabile il 16.04.2015, con la quale il Tribunale di Chieti assolveva il COGNOME; 4) dalle dichiarazioni testimoniali di tutti i testi citati nel corso della fase istruttoria in merito alle tempistiche della presentazione della domanda di esenzione dal pagamento della i.p.t., che doveva e deve essere richiesta nell’unico momento di accesso allo sportello RAGIONE_SOCIALE .R.A. per l’iscrizione del mezzo e, pertanto, non in momenti successivi.
A parere del ricorrente s arebbe stato omesso anche l’esame di fatti storici, documentati, ma ignorati dal Giudice d ‘ appello ed in particolare: 1) nel 1999 il sig. COGNOME, pur avendo diritto, quale soggetto disabile, alle agevolazioni previste dall’art. 8 della L. n. 449/1997 (ovvero: aliquota agevolata dell’I.V.A. al 4% ed esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione), non ne ha u sufruito, corrispondendo (incontestabilmente) al concessionario di auto l’imposta provinciale di trascrizione e che ha pagato l’I.V.A. al 20%, come anche ha pagato l’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE; 2) COGNOME ha subito ingiustamente il procedimento penale iscritto al n. 3989/NUMERO_DOCUMENTO quale ‘imputato del reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p. perché redigendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, consegnata all’RAGIONE_SOCIALE Chieti, a corredo delle formalità di acquisto della autovettura TARGA_VEICOLO, dichiarava, contrariamente al vero, di non essere intestatario di altri autoveicoli che avevano usufruito della esenzione sull’Imposta Provinciale di Trasporti ex art. 1 c. 3 D.M. 435/98 -art.. 30 C.7 l. 388/2001, mentre in realtà risulta già intestatario di altro veicolo TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO; 3) che COGNOME, nel 1999, non si avvalse dei benefici concessi dall’art. 8 della L. n. 449/1997 al momento dell’acquisto dell’autovettura Passat targata TARGA_VEICOLO, – oltre ad essere stato inequivocabilmente provato documentalmente -, è da considerare
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RAGIONE_SOCIALE acquisito siccome non contestato dalla stessa parte avversa, tanto è vero che è la stessa RAGIONE_SOCIALE ad affermare che provvide sin dal 3.08.1999 ad immatricolare alla Motorizzazione il mezzo del COGNOME in regime ordinario, conseguendo il libretto di circolazione e l’assegnazione della targa TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO rego lare fattura, comprensiva dell’importo dell’i.p.t..
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 ‘; nello specifico, evidenzia che il Tribunale in funzione di giudice d’appello è incorso nella violazione delle richiamate norme processuali per essere pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti a seguito di grave travisamento della prova, sì che è stato indotto ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio; in particolare, pur in presenza di un corredo documentale incontestato e di prove testimoniali univoche, ha ritenuto maggiormente probabile (ma senza alcun supporto probatorio) che sia stata presentata una domanda di esenzione e che alla domanda sia stata allegata documentazione medica a supporto e, pur dolendosi che in mancanza della documentazione originale non si potesse accertare una eventuale ‘falsità o meno’ della do manda, giungeva comunque ad escludere le responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per quanto occorso al COGNOME, chiedendosi «come sia possibile che il PRA fosse in possesso della documentazione medica del sig. COGNOME, visto che lo stesso negava di avere inoltrato la domanda di esenzione» e la ragione per cui «il COGNOME, pur avendone diritto, avrebbe rinunciato ai benefici derivanti dall’esenzione ».
Con il quarto motivo di ricorso lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 116 c.p.c, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ed evidenzia la
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO contraddittorietà delle argomentazioni della sentenza impugnata in quanto, da un lato, sembrerebbe che il Tribunale con la sentenza impugnata abbia valorizzato, come dovuto, la documentazione prodotta dalle parti (e giammai contestata), documentazione che deponeva nel senso favorevole all’odierno ricorrente ed attore nel primo grado; dall’altro «inspiegabilmente, però, il Giudice ha poi operato una ingiustificata ‘deviazione’ dall’ iter argomentativo, priva di supporto documentale o logico, disattendendo totalmente la documentazione univoca ed incontestabile, discostandosi dalle produzioni documentali ed introducendo un tema argomentativo fondato sulla mera testimonianza del teste COGNOME, la quale ha però precisato di non poter fare riferimento a documentazione siccome distrutta. Erra, infatti, il Giudice laddove, nel corpo della motivazione, afferma che ‘ la documentazione a sostegno della pratica non sia più in possesso non solo dell’appellante ma neppure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) essendo decorsi quasi vent’anni dai fatti’ dopo avere premesso, come sopra espresso, che vi fosse coerenza tra le argomentazioni dell’appellante e la documentazione fornita dalle medesime parti, che contrastano con la valutazione del giudice» (in ricorso, ultimo foglio).
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente e intrinseco nesso di connessione, vanno tutti disattesi poiché inammissibili.
5.1. In primo luogo, il Tribunale in funzione di giudice d’appello , lungi dall’aver omesso di esaminare quanto emerso dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell’odierno ricorrente , ha dato atto che questi, nella vicenda in esame, aveva subito le conseguenze di un processo penale, a causa della incolpevole dichiarazione mendace, per essere rimasto ignaro dell’immatricolazione con esenzione, da cui era stato assolto perché il fatto non sussiste (cfr. pagg. 2 e 5 della sentenza impugnata – Trib. Chieti 23.03.2015 n. 379 come in atti).
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5.2. In secondo luogo, ponendosi in linea con il consolidato orientamento di questa Corte che regola gli effetti delle sentenze penali in ambito civile e amministrativo (di danno e non) ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il Tribunale con la sentenza impugnata, da un lato, ha autonomamente valutato i fatti di rilevanza penale ai fini civili, anche in considerazione della circostanza che la pretesa risarcitoria formulata nel presente giudizio era rivolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, soggetto terzo che non aveva partecipato al processo penale, e dall’altro lato, ha correttamente esaminato l’ istruttoria sia documentale che testimoniale ritenendo infondata la domanda.
5.3. Infine, inammissibili si rivelano anche le pretese violazioni o false applicazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. evocate sotto diversi aspetti, in quanto come affermato da tempo da questa Corte, con il ricorso per cassazione non è possibile dedurre una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra tante, di recente, Cass. Sez. 1, 01/03/2022 n. 6774). Pretese violazioni che, nella specie, risultano insussistenti e restano sostanzialmente inammissibili perché collegate nella stessa prospettazione da parte ricorrente ad un asserito travisamento della prova anch’esso collegato, in sostanza, all’erronea valutazione del materiale istruttorio.
Pertanto, parte ricorrente, sotto le formali spoglie dei vizi di omessa valutazione di un fatto storico, della documentazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in realtà,
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AVV_NOTAIO tende a chiedere a questa Corte di legittimità, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal Tribunale chietino, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
In ragione della oggettiva difficoltà di ricostruzione della vicenda sottesa alla domanda, sussistono le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione