Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17807 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25432/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 5676/2021 depositata il 5/08/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23/02/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, già senatore della Repubblica per gli RAGIONE_SOCIALEni all’estero , a seguito di coinvolgimento in un’indagine penale della Procura della Repubblica di Roma, per riciclaggio e fatturazione IVA su operazioni inesistenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (in seguito: RAGIONE_SOCIALE) e altri delitti, concord ò, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di cinque anni di reclusione e euro quindicimila (€15.000,00) di multa ;
RAGIONE_SOCIALE lo convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna generica al risarcimento del danno (patrimoniale e di immagine) cagionato dall’attività delittuosa posta in essere ai suoi danni, in relazione ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio commessi nell’ambito di una frode fiscale cd «a carosello», mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti;
il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda; RAGIONE_SOCIALE ha proposto impugnazione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 567 del 5/08/2021, ha dato esito favorevole alle censure dell’appellante e ha accolto la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni;
avverso la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi; risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
e ntrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 23/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che
La Corte d’ Appello di Roma ha così ricostruito i fatti, per quanto ancora in questa sede rilevante;
un gruppo di società estere, «aggregatori» di traffico telefonico, in realtà fittizio, proveniente da utenti sparsi per il mondo richiedenti servizi telefonici «premium», avevano utilizzato RAGIONE_SOCIALE quale fornitore della rete telefonica;
q uest’ultima da un lato aveva acquistato il relativo servizio da due società italiane fornitrici del servizio «premium», versando all’emissione di fattura da parte di queste ultime la relativa IVA, la quale non veniva poi versata all’Erario dalle due società italiane, dall’altro aveva ceduto il servizio alle società «aggregatori» senza applicazione dell’IVA, trattandosi di società estere ;
in tal modo si era generato il credito IVA di RAGIONE_SOCIALE per complessivi duecentonovantotto milioni di euro (€ 298.000.000,00) nei confronti dell’Erario, portato in detrazione negli anni 2005, 2006 e 2007, mentre le due società italiane non avevano mai versato all’Erario l’IVA ricevuta, distraendo l’importo ricevuto su conti esteri mediante l’attività di riciclaggio svolta dall’a ssociazione a delinquere;
l ‘Erario aveva recuperato l’IVA per duecentonovantotto milioni di euro, oltre sanzione e interessi (per complessivi quattrocentodiciotto milioni di euro (€ 418.000.000,00), non dalle due società «cartiere» italiane, ma da RAGIONE_SOCIALE;
c on sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. COGNOME era stato condannato per i reati di associazione a delinquere e riciclaggio, mentre RAGIONE_SOCIALE ed i suoi dirigenti, all’esito del dibattimento, erano stati assolti dall’imputazione per frode fiscale ;
la Corte d’Appello ha ritenuto che il COGNOME, che aveva patteggiato la pena di cinque anni di reclusione ed euro quindicimila di multa, e che aveva ammesso la sua responsabilità, doveva essere ritenuto responsabile non solo dell’attività di frode IVA, ma della
stessa attività di riciclaggio, che era servita per porre in essere e realizzare l’attività di frode de ll ‘imposta ;
il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
primo motivo, nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360, n. 4, cod. proc. civ. , per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello pronunciato su una domanda diversa da quella proposta da RAGIONE_SOCIALE;
il primo motivo deduce l’erroneità della sentenza della Corte d’appello di Roma perché l’azione civile era stata proposta per la condotta illecita di realizzazione della frode fiscale in danno di RAGIONE_SOCIALE e la condanna, generica era stata pronunciata per la diversa fattispecie penale di riciclaggio;
il primo motivo è infondato, atteso che la Corte d’appello di Roma ha affermato che l’obbligazione di risarcimento danni da commesso reato comprende tutte le conseguenze del reato e che il delitto di agevolazione della frode IVA, che costituiva il presupposto dell’attività di riciclaggio, era stato contestato al COGNOME nel corso delle indagini e dallo stesso comunque ammesso nel corso dell’interrogatorio reso nelle indagini preliminari;
l’affermazione della Corte territoriale si è, dunque, fondata su di un atto , l’interrogatorio dell’indagato, pienamente utilizzabile ai fini della successiva affermazione di responsabilità, trattandosi di procedimento definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , la cui sentenza può costituire (Cass. n. 30328 del 18/12/2017 Rv. 646556 -01 e già Cass. n. 9358 del 2005 Rv. 581838-01) « indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può
R.g. n. 25432/2021 Ad. 23/02/2024; est. C. COGNOME
essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità »;
in ogni caso la Corte d’Appello ha affermato, con accertamento di fatto non oggetto di adeguata contestazione, che l’attività di riciclaggio era finalizzata al compimento di ulteriori attività di frode IVA, come risulta chiaramente dagli atti del procedimento penale, ampiamente richiamati dalla sentenza civile;
la sentenza impugnata afferma, in particolare, sulla base degli atti del procedimento penale, che il COGNOME era uno dei principali artefici, in virtù delle sue conoscenze della legislazione fiscale estera, del sistema cd a carosello, come risultava anche dalle ammissioni rese in sede d’interro gatorio nel procedimento penale;
il primo motivo è, pertanto, infondato;
secondo motivo, violazione e (o) falsa applicazione ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 185, comma 2, cod. pen. nella parte in cui la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che l’attività di riciclaggio potesse costituire il presupposto p er realizzare la c.d. frode IVA;
il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte d’A ppello di Roma ha affermato che il COGNOME si occupò sia di assistere l’associazione criminosa nell’operatività della frode IVA che del riciclaggio , poiché l’attività di riciclaggio consentì di realizzare la frode IVA (pag. 8, in fine, della motivazione della sentenza impugnata) con la conseguenza che non poteva essere condivisa l’affermazione del Tribunale di Roma, circa l’irrilevanza dell’attività di riciclaggio;
in un precedente passo della motivazione (pag. 5, in fine e pag. 6), la Corte territoriale ha testualmente affermato che NOME COGNOME « era organicamente inserito nell’associazione criminale con incarico di consulente legale e finanziario, aveva piena consapevolezza delle attività illecite dell’associazione per conto della quale ha effettuato viaggi all’estero per operare su diversi conti correnti accesi presso istituti d credito internazionali al fine di porre in essere l’attività di riciclaggio »;
nel prosieguo della motivazione la Corte d’Appello ha, inoltre, affermato che già il Tribunale di Roma, in sede di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., avesse rilevato come « i fatti fossero stati sostanzialmente oggetto di ammissione da parte dell’imputato; »;
il secondo motivo, peraltro rivolto a contestare, su una base di mera contrapposizione e non di vera e propria critica ragionata, gli accertamenti di fatto del giudice del merito, è, anch’esso, infondato;
terzo motivo, nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per violazione dell’art. 342, comma 1, cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, nonostante lo stesso fosse del tutto aspecifico e avesse omesso di confrontarsi con la motivazione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma;
il motivo è in ammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, cod. proc. civ.; ed invero la Corte d’appello ha adeguatamente motivato sul punto, a fronte dell’eccezione che era stata post a in appello dalla difesa del COGNOME, richiamando coerentemente e del tutto condivisibilmente la giurisprudenza di questa Corte e segnatamente, alla pag. 4, al termine del terzo capoverso, o paragrafo, Cass. n. 13535 del 30/05/2018 (la detta pronuncia, massimata con Rv. 648722-01 condivide l’affermazione della
sentenza nomofilattica che ha dissipato i dubbi circa l’ampiezza della specificità dei motivi d’appello: Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991-01);
la Corte territoriale ha, peraltro, precisato che « la specificità dei motivi presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, che nella fattispecie, per contro, pur in presenza di precise allegazioni circa il ruolo del convenuto nella frode IVA (cfr. pagg. 6 e segg. atto di citazione in tribunale), in sostanza si limita ad osservare che all’AVV_NOTAIO non è stata ascritta la consumazione della frode fiscale; ne consegue che risulta legittima la riproposizione in appello delle richiamate allegazioni », così offrendo un ulteriore contributo motivazionale al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi;
il terzo motivo è, pertanto, inammissibile per un duplice ordine di ragioni, in quanto l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento di questa Corte e in quanto non censura adeguatamente le affermazioni della Corte territoriale, in ordine alla specificità dei motivi d’appello proposti da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma;
quarto motivo, violazione e (o) falsa applicazione ai se nsi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 185, comma 2, c od. pen. per avere la Corte d ‘ Appello dichiarato la responsabilità civile del COGNOME sulla base di un nesso di causalità tra il reato accertato in sede penale e il danno asseritamente subito da RAGIONE_SOCIALE diverso da quello imposto dalla fattispecie tipica invocata da quest’ultima (peraltro, in conseguenza di diverso reato) e (o) nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per vi olazione dell’art. 132, comma 2 , n. 4 cod. proc. civ. per mancanza assoluta della motivazione in relazione al medesimo nesso di causalità giuridica;
il quarto, e ultimo, motivo è infondato;
la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il nesso causale, rispetto al danno civile, tra tutta l’attività criminosa ascritta al COGNOME, e quindi non solo quella di realizzazione della frode fiscale con riferimento all’IVA , e per la quale il COGNOME non avrebbe (in tesi) patteggiato, ma anche con riferimento ai reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni per i quali il procedimento penale si era concluso ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ;
la Corte territoriale ha, invero, sulla base degli atti del procedimento penale, specificamente richiamati, quali l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 23/02/2010, di applicazione di misura custodiale carceraria, ha ritenuto il COGNOME « organicamente inserito nell’ associazione criminale, con incarico di consulente legale e finanziario » ed ha ribadito che il COGNOME aveva ammesso le sue responsabilità, in sede di pena concordata, per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e intestazione fittizia di beni (oltre che per ulteriori reati in relazione all’esercizio del diritto di voto politico ), in tal modo collegando l’obbligazione risarcitoria al compendio complessivo delle condotte delittuose per le quali il COGNOME era stato tratto a giudizio;
deve, peraltro, in relazione al quarto motivo e in generale con riferimento alle censure relative all’insussistenza di nesso causale tra la condotta ascritta al di NOME in sede penale e le conseguenze civili della stessa, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazione per delinquere finalizzata ad ottenere indebiti rimborsi IVA, secondo la quale (Cass. n. 4908 del 15/02/2022 Rv. 663928 -01, in motivazione) «del danno patrimoniale corrispondente agli indebiti rimborsi risponde il componente dell’associazione per delinquere per il sol fatto della partecipazione all’associazione»;
nella fattispecie concreta all’esame è indubitabile, per averlo ammesso lo stesso COGNOME, che egli fosse parte dell’associazione per delinquere;
il ricorso è, pertanto, infondato;
il ricorso è rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di rigetto del l’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di