Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31652 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 933/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 437/2016 de lla Corte d’Appello di Genova, depositata il 23.12.2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente stipulò in successione cinque contratti di lavoro a termine con l’ attuale RAGIONE_SOCIALE, per assumere la qualifica di operatore tecnico cuoco, inquadrato nel livello B. Scaduto l’ultimo contratto, si rivolse al Tribunale di Genova chiedendo l’accertamento dell’illegittimità de l ricorso al lavoro precario, la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.
Il Tribunale, previa rimessione alla Corte di Giustizia UE per la soluzione di una questione pregiudiziale di compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione (Sentenza 7.7.2006, in causa C-53/04), negata la conversione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, accolse la domanda di condanna al risarcimento del danno, liquidato nella misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale, applicando l’art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970.
La sentenza del Tribunale venne confermata dalla Corte d’Appello di Genova, rigettando l’appello del datore di lavoro, il quale propose ricorso per cassazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072/2016, cassarono la sentenza della corte territoriale, affermando e dettando al giudice del rinvio il seguente principio di diritto: « Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del
rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall ‘ art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall ‘ onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all ‘ art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un ‘ indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell ‘ ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell ‘ art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 ».
Riassunto il processo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Genova rideterminò il risarcimento dovuto al ricorrente, riducendolo a € 7.447,55, pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto , oltre agli accessori.
Contro la sentenza della C orte d’ Appello il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L ‘ RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il ricorso è stato notificato anche ad altro lavoratore, consorte del ricorrente nei precedenti gradi di giudizio, per il quale il giudice del rinvio ha invece liquidato il risarcimento nella maggiore misura di dieci mensilità della retribuzione. La notificazione è stata effettuata, in modo anomalo, nel domicilio eletto presso lo stesso difensore notificante; ma la circostanza è irrilevante, posto che il ricorso non impugna la decisione adottata nei confronti dell’altro lavoratore , che si tratta di cause scindibili e che sono ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 332 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per violazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 604/1966; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ».
Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe tradito il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite, sia considerando illegittimo solo l’ultimo contratto a termine, e non anche i quattro precedenti, sia liquidando il risarcimento in misura inferiore al massimo di legge (12 mensilità), pur in mancanza di allegazione e prova di elementi a suo favore da parte del datore di lavoro. Inoltre, il ricorrente imputa al giudice del rinvio di avere violato il giudicato formatosi nei precedenti gradi di merito sull ‘ assenza dei presupposti per la detrazione dell’ aliunde perceptum dal l’importo del danno risarcibile .
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Per quanto riguarda il primo aspetto, nella sentenza impugnata si legge che « Il Tribunale riteneva illegittima l’applicazione del termine apposto con esclusivo riferimento all’ultimo contratto, per mancanza delle ragioni giustificatrici del termine stesso, escludendo che si trattasse di proroga dei contratti precedenti ». Conseguentemente, nel dispositivo, « la declaratoria di nullità del termine apposto all’ultimo contratto stipulato » è oggetto di semplice « conferma » da parte del giudice del rinvio.
Il ricorrente non contesta l’affermazione della Corte d’Appello in merito al contenuto della sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare che «tutti i contratti erano stati censurati» e che « l’RAGIONE_SOCIALE ha sempre cercato di dissimulare la pluralità di contratti dietro l’unicità del rapporto la cui cessazione coincide con il termine finale dell’ultimo contratto» (pag. 17 del ricorso per cassazione). Ma è evidente che ciò che rileva è l’oggetto della decisione del Tribunale (non impugnata dal lavoratore), mentre sono irrilevanti le diverse domande e valutazioni delle parti che non hanno trovato accoglimento nella decisione del giudice.
Ancora più errato è sostenere che l’illegittimità dei termini apposti in tutti i contratti deriverebbe «dalla ricostruzione dei fatti offerta dalle Sezioni Unite», perché la Corte di Cassazione non può offrire , e infatti non ha offerto, ricostruzioni dei fatti in contrasto con gli accertamenti effettuati dai giudici di merito. In ogni caso, l’illiceità o la liceità del termine apposto al contratto di lavoro non è un fatto , ma una valutazione in diritto. Ciò che conta è la circostanza, non smentita dal ricorrente, che il Tribunale ritenne illegittima l’apposizione del termine « con esclusivo riferimento all’ultimo contratto » e che la sentenza di primo grado non venne appellata dai lavoratori, ma solo dal datore di lavoro.
2.2. Per quanto riguarda più direttamente la liquidazione del risarcimento, davvero non si comprende da dove il ricorrente tragga la convinzione che il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite imponga al giudice del merito di attenersi al massimo edittale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (testo vigente fino all’abrogazione da parte del d.lgs. n. 81 del 2015), ovverosia di liquidare il danno necessariamente
in misura pari a 12 mensilità della retribuzione, in mancanza di prova di «circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 8 legge n. 604/1966». Le Sezioni Unite hanno fatto esplicito riferimento a « un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 ». Tali criteri di riferimento («avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all ‘ anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti») possono indurre, a seconda dei casi, a un adeguamento al rialzo o in riduzione dell’indennità, che comunque il giudice del merito, nell’esercizio della sua discrezionalità, deve contenere nei limiti del minimo e del massimo edittali (salva la possibilità, per il lavoratore, di dare la prova di avere subito, in concreto, un danno maggiore, ma di questo non si discute nel caso in esame).
È dunque inammissibile, anche in parte qua , il motivo di ricorso, perché basato su un’arbitraria attribuzione alla sentenza delle Sezioni Unite di un contenuto precettivo del tutto incompatibile con il principio di diritto esplicitamente affermato in quella sentenza.
2.3. Del pari inammissibile, infine, è la censura mossa alla Corte d’Appello di avere detratto dal danno risarcibile l’ aliunde perceptum dal ricorrente che, a differenza del collega, reperì una stabile occupazione subito dopo la cessazione dell’ultimo contratto a termine.
L a Corte d’Appello non ha affatto detratto dall’indennità ritenuta congrua un aliunde perceptum , avendo anzi al contrario espressamente affermato che «trattandosi di indennità
‘forfettizzata’ e ‘omnicomprensiva’ con chiara valenza sanzionatoria e comunque dovuta in ogni caso a prescindere da un danno effettivo, quindi, al limite, anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione, non può essere operata la detrazione dell’ aliunde perceptum ».
Del pronto reperimento di un’altra occupazione il giudice del rinvio ha invece tenuto conto nell’ambito della valutazione delle «condizioni delle parti», ovverosia di uno dei criteri sulla scorta dei quali va discrezionalmente determinata l’indennità , scegliendo una misura tra il minimo e il massimo edittali indicati dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 .
La censura è dunque inammissibile, sotto questo profilo, perché imputa alla Corte d’Appello quello che sarebbe un errore di diritto (detrazione di un determinato importo aliunde perceptum dall’indennità forfettaria determinata ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010), ma che la Corte d’Appello di Genova non ha commesso (avendo essa liquidato l’indennità tenendo conto, tra gli altri criteri, anche della particolare condizione personale del lavoratore, per non essere rimasto disoccupato dopo la cessazione del contratto a termine).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023.