Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32426 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4405-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1354/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2020 R.G.N. 3751/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
Contratti a termine di arruolamento marittimo
Risarcimento del danno
R.G.N. 4405/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
del 23/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4627/2017 il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di Coraggio NOME volta ad ottenere la condanna della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittima apposizione di termini ai contratti di arruolamento indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da COGNOME Giovanni contro la sentenza di primo grado.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi: – che il COGNOME aveva nuovamente adito il Tribunale di Napoli per chiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittima apposizione di termini ad una serie di contratti di arruolamento a termine intercorsi con RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, indicati in dettaglio nel ricorso introduttivo; che, infatti, in precedenza lo stesso Tribunale , con sentenza n. 19991/1998, su domanda del medesimo lavoratore, aveva dichiarato la nullità di quei contratti a tempo determinato, con la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato con data d’inizio del 6.2.1985; – che il giudice di prime cure rigettava il ricorso rilevando la mancanza di prove del danno subito; che, con i motivi di gravame, l’appellante riproponeva le tesi di fatto e di diritto già esposte in primo grado, chiedendone l’accoglimento.
Tanto premesso, la Corte riteneva che l’appello del lavoratore era infondato e doveva essere rigettato sia pure con
diversa motivazione.
4.1. In tal senso, richiamava il disposto dell’art. 326 cod. nav., in tema di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno o dell’altro tipo, e osservava che la norma non era stata superata dal d.lgs. n. 368 del 2001, stante la specialità del rapporto di lavoro marittimo.
Riteneva, allora, che: ‘L’art. 32 L. n. 183 del 2010 si applica solo ai contratti a termine conclusi ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, L. n. 230 del 1962 e previgenti, e quindi -pare doversi concludere -non alla speciale normativa in esame’.
Inoltre , riteneva la Corte che la domanda per ‘la parte relativa alle differenze retributive per le retribuzioni non percepite nel periodo non lavorato deve essere rigettata atteso che, per giurisprudenza costante della S.C., in virtù del principio di sinallagmaticità delle prestazioni non è dovuta la retribuzione per i periodi non lavorati salvo che il lavoratore abbia messo in mora il datore di lavoro’.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
8 . L’intimata resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 n. 4 c.p.c. la ‘nullità della sentenza o del procedimento per
violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sul primo motivo di appello’. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello ha completamente omesso la pronuncia sul primo motivo d’appello che verteva sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori volti a dimostrare la messa a disposizione della forza lavoro nel periodo intercorrente tra i vari contratti a termine dichiarati illegittimi per poi rigettare la domanda proprio per la mancanza di tale circostanza.
Con un secondo motivo denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c.: ‘motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria: violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.’. Deduce che la Corte d’appello senza nulla dire sulle richieste istruttorie, ha dapprima fatto presente che il ricorrente richiedeva il risarcimento danni per non aver svolto alcuna attività lavorativa pur avendo offerto la forza lavoro nei periodi intercorrenti tra i vari contratti a termine illegittimi ricevendone un rifiuto, per poi rigettare la domanda per non avere preventivamente offerto la forza lavoro, con il che offrendo una motivazione apparente e contraddittoria.
Con un terzo motivo denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 326 cod. nav. e 32 comma 5 L. n. 183/2010’. Assume che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto non applicabile ai rapporti di lavoro marittimo la disciplina di cui all’art. 32 comma 5 l. n. 183/2010; il che ha portato anche al rigetto implicito del secondo e terzo motivo di appello.
Per ragioni di ordine logico va affrontato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, che è fondato.
Erroneamente, difatti, la Corte territoriale ha
considera to che: ‘L’art. 32 L. n. 183 del 2010 si applica solo ai contratti a termine conclusi ai sensi del D.lgs. n. 368 del 2001, L. n. 230 del 1962 e previgenti e quindi -pare doversi concludere -non alla speciale norma tiva in esame’.
Al contrario, questa Corte di legittimità ha da tempo stabilito che l’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico, in quanto la affermata specialità della sua disciplina ‘ non consente di ritenerlo sottratto alla disposizione citata, la quale con ampia e inequivoca formulazione letterale, fa riferimento a tutti i casi di conversione del rapporto da tempo determinato a rapporto indeterminato, senza alcuna distinzione’ (in tal senso Cass., sez. lav., 10.5.2016, n. 9436, in fattispecie analoga a quella che ci occupa). E tale principio di diritto è stato anche più di recente ribadito (v. Cass. n. 23341/2020 relativa ad altro caso simile di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti di arruolamento a viaggio).
Inoltre a riguardo va ricordato che è ormai principio consolidato(cfr. Cass. del 29/02/2012, 3056) quello secondo cui ‘ In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione) configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere
dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum”), trattandosi di indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio” (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).
Alla luce di questi principi, resta assorbito l’esame del primo e secondo motivo del ricorso, che hanno ad oggetto la questione della costituzione in mora.
Conclusivamente, dichiarati assorbiti il primo ed il secondo motivo di ricorso, in accoglimento del terzo motivo la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso uniformandosi al principio di diritto enunciati ai paragrafi 6 e 7 di questa motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 23.10.2024.
La Presidente NOME COGNOME