Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31607 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 31607 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12535/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti incidentali-
COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Catania n. 655/2021 depositata il 18/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, e dal l’RAGIONE_SOCIALE esclusivamente con riferimento alla posizione di NOME COGNOME e confermato nei confronti degli ulteriori dipendenti interessati la sentenza di primo grado, con cui l’amministrazione era stata condannata al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 , liquidato in misura di dodici mensilità.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse riconoscersi valenza satisfattiva al l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti perché l’immissione in ruolo era avvenuta all’esito di una procedura concorsuale (prova di esame consistente in un colloquio su elementi di diritto pubblico, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto regionale), benché riservata ai dipendenti assunti a termine, sicché essa non poteva ritenersi effetto immediato e diretto dell’abuso ma solo un antecedente per l’ammissione al concorso , in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
2.1. Quanto, invece, alla posizione di NOME COGNOME, la domanda andava dichiarata improponibile per violazione del principio del ne bis in idem , dal momento che, in un precedente giudizio (sentenza n. 205 del 2010 del Tribunale di Ragusa), il medesimo dipendente aveva denunciato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE proroghe al contratto a termine e invocato la disciplina sanzionatoria da abusiva reiterazione; di conseguenza, respinta in quella
sede la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, non poteva essere avanzata nel presente giudizio la domanda di risarcimento del danno, che trovava pari fondamento nella illegittima reiterazione del rapporto, con conseguente formazione del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile non solo sulle ragioni fatte espressamente valere ma anche sulle possibili questioni proponibili, in via di azione o eccezioni, in relazione alla medesima causa petendi .
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un unico motivo, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE hanno avanzato ricorso successivo, pure articolando un unico motivo.
Gli ulteriori dipendenti già appellati -ad eccezione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rimasti intimati – resistono al ricorso successivo con controricorso.
La difesa del ricorrente principale e dei controricorrenti ha depositata memoria unica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del r icorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’ appello ritenuto che la domanda di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro, spiegata da NOME COGNOME nel contesto del diverso procedimento contro l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Ragusa (R.G. n. 9212006, definito con sentenza n. 205 del 19/03/2010), avrebbe precluso la odierna domanda risarcitoria ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, per giudicato implicito. Nel l’illustrazione del motivo si precisa che la domanda azionata nel precedente giudizio concerneva solo i contratti prorogati sino al 31 agosto 2007, mentre nel presente giudizio la
contestazione era estesa alle ulteriori proroghe intervenute sino al 31 dicembre 2018.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati.
Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il precedente giudizio definito dal Tribunale di Ragusa copre, secondo la regola del dedotto e deducibile, anche la domanda di risarcimento del danno avanzata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 , in quanto parimenti fondata, come già la richiesta di conversione del rapporto, sull’abusiva reiterazione del termine, quale misura sanzionatoria inscritta nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/CE. Di conseguenza, la domanda risarcitoria doveva reputarsi ricompresa nell’azione già avanzata da NOME COGNOME nel precedente giudizio. Infatti, nel lavoro pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione RAGIONE_SOCIALE regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte RAGIONE_SOCIALE giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l ‘ illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del cd. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che, la stessa, in quanto ‘ minus ‘ o ‘ surrogato legale ‘ RAGIONE_SOCIALE tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello (così, Cass. Sez. L, 11/05/2022, n. 15027).
1.2. Tuttavia, rispetto alla valenza preclusiva del precedente giudizio, va precisato che, come chiarito nel ricorso nel rispetto del principio di specificità del motivo, con l’azione già avanzata erano poste in contestazione le proroghe contrattuali disposte sino al 31 agosto 2007, mentre nel presente giudizio si controverte anche RAGIONE_SOCIALE proroghe intervenute successivamente, sino al 31 dicembre 2018. Ne consegue la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura per le reiterazioni successive al 31 agosto 2007, non coperte dal giudicato, considerato, peraltro, che, nel lavoro pubblico
privatizzato, nell ‘ ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, non essendo applicabile il regime RAGIONE_SOCIALE conversione previsto per il lavoro privato, l ‘i llegittimità dell ‘ apposizione del termine va verificata in relazione a ciascuno dei contratti oggetto di impugnativa giudiziale, anche per gli effetti che da tale accertamento possono derivare in relazione al riconoscimento ed alla quantificazione del danno risarcibile ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. Sez. L, 12/04/2017, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2. Quanto al ricorso successivo avanzato dalle amministrazioni regionali -ricorso successivo che si converte in ricorso incidentale per il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza: fra molte, Cass. Sez. L, 20/03/2015, n. 5695 -con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. , RAGIONE_SOCIALE clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., dell’art. 26, commi 6 e 10, RAGIONE_SOCIALE legge regione siciliana n. 8 del 2018, nonché dell’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, si censura il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE valenza satisfattiva RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione, intervenuta per tutti (ad eccezione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, cessati dal servizio) per effetto di procedura espressamente riservata ai dipendenti a termine per titoli ed un mero colloquio.
2.1. La censura è infondata.
I giudici d’appello ha nno correttamente applicato i principi elaborati da questa Corte in ordine alla cd. valenza satisfattiva dell’intervenuta stabilizzazione nel lavoro pubblico privatizzato, nel senso che la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell ‘ illecito a condizione che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l’abusiva reiterazione del rapporto a termine, non essendo sufficiente che l ‘ assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l ‘ esito di misure
specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che – anche alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia UE 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 – non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l ‘ abuso opera come mero antecedente remoto dell ‘ assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (così, in particolare, Cass. Sez. L, 27/05/2021, n. 14815, in fattispecie relativa a procedura di reclutamento per titoli ed esami).
Nel caso in esame, la Corte territoriale, con accertamento fattuale incensurabile nella presente sede, ha ritenuto che la procedura seguita per l’immissione in ruolo integrasse un vero concorso, con prova di esame consistente in un colloquio su specifiche materie, cosicché non sussistono le condizioni per ravvisare la stretta consequenzialità, idonea a sanare l’abuso, fra la misura adottata e l’assunzione a tempo indeterminato , risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in una inammissibile sollecitazione ad una diversa lettura del bando e degli atti di indizione RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale.
In definitiva, va accolto il ricorso principale per quanto di ragione, con conseguente cassazione in parte qua RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudicio di legittimità , e rigettato l’incidentale, con conseguente condanna dei ricorrenti incidentali al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese per i dipendenti rimasti intimati, in difetto di attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste
dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 per i ricorrenti in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al l’ accoglimento del motivo e rinvia la causa alla Corte d’app ello di Catania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso incidentale e condanna la parte ricorrente in via incidentale al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME