Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11272/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VERONA n. 2024/2021, depositata il 20/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Signor NOME COGNOME conveniva avanti al Giudice di Pace di Verona il vettore aereo RAGIONE_SOCIALE, per ivi sentilo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati a causa dello smarrimento definitivo del proprio bagaglio, imbarcato in stiva presso l’aerostazione di Palermo sul volo aereo RAGIONE_SOCIALE FR4914 Palermo-Verona del 21.9.2018.
Con sentenza n. 278 del 20/02/2020 Il Giudice di Pace di Verona accoglieva l’eccezione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE aerea convenuta, la quale, in base alla clausola contrattuale inserita nel contratto di trasporto aereo (art. 2 comma 4), riteneva che la giurisdizione spettasse al giudice irlandese.
Con la sentenza n. 2024/2021 il Tribunale di Verona ha successivamente accolto il gravame interposto dal COGNOME, affermando la giurisdizione del giudice italiano, poiché per escludere che si radichi la competenza del giudice adito l’art. 28, comma 1, del regolamento richiede espressamente che il convenuto costituito eccepisca l’incompetenza del giudice adito mentre il generico riferimento alle condizioni generali di trasporto non può essere equiparato ad un’eccezione di difetto di competenza giurisdizionale né ad una contestazione sulla giurisdizione del giudice adito.
Ha pertanto ritenuto tardiva l’eccezione di difetto di giurisdizione, e ha rigettato la domanda risarcitoria.
Ha in particolare osservato che la domanda attiene al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati dall’attore (pari al valore dei beni contenuti nel bagaglio smarrito) nei limiti di valore di cui alla Convenzione di Montreal ( 1131 DSP -diritti speciali di prelievo-,
equivalenti a euro 1.351,50 ), e non anche il rimborso delle spese sopportate per il rimpiazzo del bagaglio smarrito.
Ravvisando ricorrere nella specie non già l’oggettiva impossibilità della prova quanto bensì la mera difficoltà di determinazione del quantum risarcitorio, il giudice dell’appello ha escluso di potere nel caso procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato con memoria.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione>> del combinato disposto di cui al l’articolo 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito eurounitario con il Regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004), dell’ottavo considerando del Reg. (CE) 889/2002 e dell’art. 941 codice navigazione, in riferimento a ll’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che in applicazione della Convenzione di Montreal il vettore aereo è tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, salvo che non dimostri essere
tale somma «superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».
Lamenta che, diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello , il Regolamento CE n. 889/2002 (che ha modificato il Regolamento CE n. 2027/97) si applica a tutti i voli, interni e internazionali, operati da vettori aerei dell’UE, stante la soppressione , all’ottavo considerando, della distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale; ed essere conseguentemente irrilevante che il volo di una RAGIONE_SOCIALE europea interessi una tratta interna all’Italia, dal momento che l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Montreal (Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001) e che tale Convenzione si applica a tutti i vettori aerei comunitari, per espressa previsione del Regolamento CE n. 2027/97 (sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli), come modificato dal Regolamento CE n. 889/2002.
Si duole non essersi considerato che l’ar t. 22 Conv. Montreal è applicabile ai trasporti nazionali anche in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 941 cod. nav., a mente del quale «Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica» (comma così modificato dall’art. 14 punto 5 del d.lgs. n. 151/2006.
Il motivo è inammissibile.
D iversamente da quanto dedotto dall’odierno ricorrente il giudice dell’appello non ha invero negato l’ applicabilità nella specie della Convenzione di Montreal.
2) Con il secondo motivo il ricorrente denunzia <> del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 22 Conv. Montreal, nonché degli artt. 1218, 1681 e 2697 cod.civ. e degli artt. 942 e 953 cod. nav., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice d’appello
erroneamente ritenuto inapplicabile la disciplina di cui alle norme comunitarie e nazionali richiamate e, conseguentemente, invertito gli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto contrattuale.
Lamenta che: a) ai sensi dell’art. 1681 cod.civ. (peraltro coerente con la disciplina di cui alla Convenzione di Montreal del 1999 e al Regolamento CE n. 261/2004), il vettore risponde per il ritardo e l’inadempimento nell’esecuzione del contratto se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno; b) l’art. 942 cod. nav. stabilisce che «il vettore risponde dei danni per il ritardo per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto nonché per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore … a meno che non provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno adottato tulle le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza per evitare il danno»; c) l’art. 953 cod. nav. dispone che «Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario».
Si duole non essersi considerato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal «delinea, in sostanza, una fattispecie di danno non patrimoniale da ritardo aereo normativamente ‘tipizzata’.
Rimane salva solo la possibilità per il vettore di dare la prova liberatoria della non imputabilità dell’evento dannoso a lui o ai suoi servants or agents (art. 21, paragrafo 2, Convenzione di Montreal) imprescindibilmente collegata alla sussistenza, a suo carico, di un obbligo di custodia» e che la limitazione del risarcimento «consente, al contempo, ai passeggeri di ottenere agevolmente e rapidamente l’indennizzo al quale hanno diritto, e ai vettori di non doversi accollare eventuali oneri risarcitori oltremodo gravosi, nonché difficilmente preventivabili e quantificabili, oltre che
potenzialmente suscettibili di compromettere lo svolgimento della loro attività economica».
Di conseguenza, secondo quanto prospettato, essendo stato provato l’inadempimento dell’obbligo di custodia da parte di RAGIONE_SOCIALE, aveva diritto ad ottenere il riconoscimento del danno entro il tetto fissato dall’art. 22 della Convenzione di Montreal.
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo ritenuto possibile ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, non considerando che le prove degli acquisti fatti avrebbero dovuto essere considerate un mero riferimento non vincolante ai fini della quantificazione, come ritenuto da altri giudici di merito che in casi analoghi avevano commisurato il danno alla durata del tempo impiegato per la riconsegna dei bagagli, contenendo il risarcimento entro il limite del massimale.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito enunciati.
Giusta principio affermato da questa Corte il risarcimento riconosciuto all ‘ art. 22 Conv. Montreal del 28 maggio 1999 postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell’ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda) (Cass. 26/7/2024, n.20941).
Orbene, quanto alla possibilità di liquidare il danno equitativamente, va ribadito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno presuppone:
la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell’esistenza stessa del danno);
b) l’impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere “oggettiva”, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e “incolpevole”, cioè non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere della prova (v. Cass. 17/11/2020, n. 26051).
Orbene nella specie, pur essendo rimasto accertato l ‘avvenuto smarrimento del bagaglio per inadempimento del vettore aereo dell’obbligo ex recepto , il giudice non ha invero proceduto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale, nella ravvisata impossibilità della relativa quantificazione per causa imputabile all’odierno ricorrente, essendosi il medesimo avvalso di dichiarazione testimoniale della moglie risultata inidonea ai fini della quantificazione del quantum risarcitorio.
La decisione, corretta nella parte in cui il tribunale ha negato la risarcibilità del danno patrimoniale consistente negli esborsi asseritamente sostenuti per acquistare beni destinati a sostituire quelli andati smarriti, i quali avrebbero dovuti essere non solo allegati ma anche dimostrati (ad esempio mediante la produzione di scontrini di acquisto), è errata invero in ordine alla mancata liquidazione del danno patrimoniale.
Va al riguardo posto in rilievo che l’unica via per liquidare il danno richiesto è nella specie la valutazione equitativa, risultando irragionevole la pretesa che possano fornirsi indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio.
Sotto questo profilo, le argomentazioni del giudice dell’appello appaiono invero contraddittorie: dopo aver lasciato intendere essere impossibile quantificare il danno, è pervenuto a dichiarare di non poter fare luogo alla liquidazione equitativa. In contrasto con il principio affermato da questa Corte in base al quale se «è possibile determinare il quantum sulla base di prove … è incomprensibile sostenere che è impossibile la liquidazione equitativa, perché vale
come affermare che il più non contiene il meno» (v. Cass 29/4/2022, n. 13515).
Va altresì ribadito che la liquidazione equitativa costituisce un’applicazione specifica dell’art. 115 cod.proc.civ. ( Cass. 29/04/2022, n. 13515; Cass. 30/07/2020 n. 16344; Cass. 22/02/2018 n. 4310; Cass. 12/10/2011 n. 20990; Cass. 30/04/2010 n. 10607; Cass. 7/06/2007 n. 13288), il quale modula a fini accertativi l’esercizio di un potere e l’adempimento di un dovere: «e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all’oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo v Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) -profilo questo relativo alla facies di potere-, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet , costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell’ an – e qui risiede il profilo del dovere -» ( così Cass. n. 13515/2022 ).
In altri termini, ove il danneggiato abbia provato l’ an e si trovi in «difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare- a provare il quantum (…) non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet , risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» (in termini v. Cass. n. 13515/2022; e, da ultimo, Cass. 16/7/2025, n. 19681).
Orbene, nella specie, essendo stata raggiunta la prova dell’ an del danno de quo , deve ritenersi che il giudice dell’appello si è invero erroneamente astenuto dalla determinazione equitativa sotto entrambi i profili rappresentati, invocando come schermo l’asserita assenza degli elementi sulla base dei quali effettuarla, laddove
secondo l’ id quod plerumque accidit il bagaglio contiene capi di abbigliamento, biancheria intima, profumi ed accessori et similia in quantità ragguagliata alla durata del viaggio. E tale circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata in proposito.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo di ricorso, assorbito il 4° e inammissibile il 1° motivo , consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto motivo e inammissibile il primo motivo . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Verona, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione .
Il Presidente NOME COGNOME