Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 28672  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11272/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
 contro
NOME COGNOME, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo studio  RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa dagli  avvocati  NOME  COGNOME  (CODICE_FISCALE),  NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
 avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  VERONA  n.  2024/2021, depositata il 20/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Signor NOME COGNOME conveniva avanti al Giudice di Pace di Verona  il  vettore  aereo  RAGIONE_SOCIALE,  per  ivi  sentilo  condannare  al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati a causa dello smarrimento  definitivo  del  proprio  bagaglio,  imbarcato  in  stiva presso  l’aerostazione  di  Palermo  sul  volo  aereo  RAGIONE_SOCIALE  FR4914 Palermo-Verona del 21.9.2018.
Con sentenza n. 278 del 20/02/2020 Il Giudice di Pace di Verona accoglieva l’eccezione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE aerea convenuta, la quale, in base alla clausola contrattuale inserita nel contratto di trasporto  aereo  (art.  2  comma  4),  riteneva  che  la  giurisdizione spettasse al giudice irlandese.
Con la sentenza n. 2024/2021 il Tribunale di Verona ha successivamente accolto il gravame interposto dal COGNOME, affermando la giurisdizione del giudice italiano, poiché per escludere che si radichi la competenza del giudice adito l’art. 28, comma 1, del regolamento richiede espressamente che il convenuto costituito eccepisca l’incompetenza del giudice adito mentre il generico riferimento alle condizioni generali di trasporto non può essere equiparato ad un’eccezione di difetto di competenza giurisdizionale né ad una contestazione sulla giurisdizione del giudice adito.
Ha pertanto ritenuto tardiva l’eccezione di difetto di giurisdizione, e ha rigettato la domanda risarcitoria.
Ha in particolare osservato che la domanda attiene al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati dall’attore (pari al valore dei beni contenuti  nel  bagaglio  smarrito)  nei  limiti  di  valore  di  cui  alla Convenzione  di  Montreal  (  1131  DSP  -diritti  speciali  di  prelievo-,
equivalenti a euro 1.351,50 ), e non anche il rimborso delle spese sopportate per il rimpiazzo del bagaglio smarrito.
Ravvisando ricorrere nella specie non già l’oggettiva impossibilità della  prova  quanto  bensì  la  mera  difficoltà  di  determinazione  del quantum risarcitorio, il giudice dell’appello ha escluso di potere nel caso procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato con memoria.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione>> del combinato disposto di cui al l’articolo 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito eurounitario con il Regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004), dell’ottavo considerando del Reg. (CE) 889/2002 e dell’art. 941 codice navigazione, in riferimento a ll’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Si  duole  non  essersi  dal  giudice  dell’appello  considerato  che in applicazione della Convenzione di Montreal   il  vettore  aereo  è  tenuto  al  risarcimento  sino  a concorrenza della somma dichiarata, salvo che non dimostri essere
tale somma «superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».
Lamenta che, diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello , il Regolamento CE n. 889/2002 (che ha modificato il Regolamento CE n. 2027/97) si applica a tutti i voli, interni e internazionali, operati da vettori aerei dell’UE, stante la soppressione , all’ottavo considerando, della distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale; ed essere conseguentemente irrilevante che il volo di una RAGIONE_SOCIALE europea interessi una tratta interna all’Italia, dal momento che l’Unione europea ha aderito alla Convenzione di Montreal (Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001) e che tale Convenzione si applica a tutti i vettori aerei comunitari, per espressa previsione del Regolamento CE n. 2027/97 (sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli), come modificato dal Regolamento CE n. 889/2002.
Si  duole  non  essersi  considerato  che  l’ar t.  22  Conv.  Montreal  è applicabile ai trasporti nazionali anche in virtù dell’espresso richiamo  operato  dall’art. 941  cod.  nav.,  a  mente  del  quale  «Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del  vettore  per  lesioni  personali  del  passeggero,  è  regolato  dalle norme  comunitarie  ed  internazionali  in  vigore  nella  Repubblica» (comma così modificato dall’art. 14 punto 5 del d.lgs. n. 151/2006.
Il motivo è inammissibile.
D iversamente da quanto dedotto dall’odierno ricorrente il  giudice dell’appello non  ha  invero  negato l’ applicabilità  nella  specie  della Convenzione di Montreal.
2) Con il secondo motivo il ricorrente denunzia <> del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 22 Conv. Montreal, nonché degli artt. 1218, 1681 e 2697 cod.civ. e degli  artt.  942  e  953  cod.  nav.,  in  riferimento  all’art.  360,  1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice d’appello
erroneamente ritenuto inapplicabile  la  disciplina  di  cui  alle  norme comunitarie e nazionali richiamate e, conseguentemente, invertito gli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto contrattuale.
Lamenta che: a) ai sensi dell’art. 1681 cod.civ. (peraltro coerente con la disciplina di cui alla Convenzione di Montreal del 1999 e al Regolamento CE n. 261/2004), il vettore risponde per il ritardo e l’inadempimento nell’esecuzione del contratto se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno; b) l’art. 942 cod. nav. stabilisce che «il vettore risponde dei danni per il ritardo per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto nonché per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore … a meno che non provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno adottato tulle le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza per evitare il danno»; c) l’art. 953 cod. nav. dispone che «Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario».
Si duole non essersi considerato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal  «delinea,  in  sostanza,  una  fattispecie  di  danno  non patrimoniale da ritardo aereo normativamente ‘tipizzata’.
Rimane salva solo la possibilità per il vettore di dare la prova liberatoria della non imputabilità dell’evento dannoso a lui o ai suoi servants or agents (art. 21, paragrafo 2, Convenzione di Montreal) imprescindibilmente collegata alla sussistenza, a suo carico, di un obbligo di custodia» e che la limitazione del risarcimento «consente, al contempo, ai passeggeri di ottenere agevolmente e rapidamente l’indennizzo al quale hanno diritto, e ai vettori di non doversi accollare eventuali oneri risarcitori oltremodo gravosi, nonché difficilmente preventivabili e quantificabili, oltre che
potenzialmente  suscettibili  di  compromettere  lo  svolgimento  della loro attività economica».
Di  conseguenza,  secondo  quanto  prospettato,  essendo  stato provato l’inadempimento dell’obbligo di custodia da parte di RAGIONE_SOCIALE, aveva diritto ad ottenere il riconoscimento del danno entro il tetto fissato dall’art. 22 della Convenzione di Montreal.
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo ritenuto possibile ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, non considerando che le prove degli acquisti fatti avrebbero dovuto essere considerate un mero riferimento non vincolante ai fini della quantificazione, come ritenuto da altri giudici di merito che in casi analoghi avevano commisurato il danno alla durata del tempo impiegato per la riconsegna dei bagagli, contenendo il risarcimento entro il limite del massimale.
 I  motivi,  che  possono  congiuntamente  esaminarsi  in  quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito enunciati.
Giusta principio affermato da questa Corte il risarcimento riconosciuto all ‘ art. 22  Conv. Montreal del 28 maggio 1999 postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente  subito,  alla  stregua  dei  principi  dell’ordinamento nazionale di riferimento (cui  la  Convenzione  rimanda)  (Cass. 26/7/2024, n.20941).
Orbene, quanto alla possibilità di liquidare il danno equitativamente, va ribadito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno presuppone:
la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell’esistenza stessa del danno);
b)  l’impossibilità  o  rilevante  difficoltà  di  quantificarlo,  che  deve essere “oggettiva”, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e “incolpevole”, cioè non dipendente dall’inerzia  della  parte  gravata  dall’onere  della  prova  (v. Cass. 17/11/2020, n. 26051).
Orbene nella specie, pur essendo rimasto accertato l ‘avvenuto smarrimento del bagaglio per inadempimento del vettore aereo dell’obbligo ex recepto , il giudice non ha invero proceduto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale, nella ravvisata impossibilità della relativa quantificazione per causa imputabile all’odierno ricorrente, essendosi il medesimo avvalso di dichiarazione testimoniale della moglie risultata inidonea ai fini della quantificazione del quantum risarcitorio.
La decisione, corretta nella parte in cui il tribunale ha negato la risarcibilità del danno patrimoniale consistente negli esborsi asseritamente  sostenuti  per  acquistare  beni  destinati  a  sostituire quelli  andati  smarriti,  i  quali  avrebbero  dovuti  essere  non  solo allegati ma anche dimostrati (ad esempio mediante la produzione di  scontrini  di  acquisto),  è  errata  invero  in  ordine  alla  mancata liquidazione del danno patrimoniale.
Va al riguardo posto in rilievo che l’unica via per liquidare il danno richiesto è nella specie la valutazione equitativa, risultando irragionevole la pretesa che possano fornirsi indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio.
Sotto  questo  profilo,  le  argomentazioni  del  giudice dell’appello appaiono invero contraddittorie: dopo  aver lasciato intendere essere impossibile quantificare il danno, è pervenuto a dichiarare di non poter fare luogo alla liquidazione equitativa. In contrasto con il principio affermato da questa Corte in base al quale se «è possibile determinare  il quantum sulla  base  di  prove  …  è  incomprensibile sostenere che è impossibile la liquidazione equitativa, perché vale
come  affermare  che  il più non  contiene il  meno»  (v.  Cass 29/4/2022, n. 13515).
Va altresì ribadito che la liquidazione equitativa costituisce un’applicazione specifica dell’art. 115 cod.proc.civ. ( Cass. 29/04/2022, n. 13515; Cass. 30/07/2020 n. 16344; Cass. 22/02/2018 n. 4310; Cass. 12/10/2011 n. 20990; Cass. 30/04/2010 n. 10607; Cass. 7/06/2007 n. 13288), il quale modula a fini accertativi l’esercizio di un potere e l’adempimento di un dovere: «e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all’oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo v Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) -profilo questo relativo alla facies di potere-, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet , costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell’ an – e qui risiede il profilo del dovere -» ( così Cass. n. 13515/2022 ).
In altri termini, ove il danneggiato abbia provato l’ an e si trovi in «difficoltà -non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare- a provare il quantum (…) non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet , risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria» (in termini v. Cass. n. 13515/2022; e, da ultimo, Cass. 16/7/2025, n. 19681).
Orbene, nella specie, essendo stata raggiunta la prova dell’ an del danno de quo ,  deve ritenersi che il giudice dell’appello si è invero erroneamente astenuto dalla determinazione equitativa sotto entrambi i profili rappresentati, invocando come schermo l’asserita assenza  degli  elementi  sulla  base  dei  quali  effettuarla,  laddove
secondo  l’ id  quod  plerumque  accidit il  bagaglio  contiene  capi  di abbigliamento,  biancheria intima, profumi ed accessori et similia in quantità  ragguagliata  alla  durata  del  viaggio.  E  tale  circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata in proposito.
Alla  fondatezza  nei  suindicati  termini  del  2°  e  del  3°  motivo  di ricorso, assorbito il 4°  e inammissibile il 1° motivo , consegue l’accoglimento del ricorso  e  la  cassazione  in  relazione  dell’impugnata  sentenza,  con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il  giudice  del  rinvio  provvederà  anche  in  ordine  alle  spese  del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto motivo e inammissibile  il  primo  motivo .  Cassa  in  relazione  l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Verona, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione .
Il Presidente NOME COGNOME