Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21860/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale per l’Italia, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1885/2022 depositata in data 7/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME e NOME convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Roma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato in euro 5.000,00, o, in subordine, al risarcimento del danno a favore della sola NOME COGNOME, pari ad euro 1.000,00 per diritti speciali di prelievo, previsti dalla Convenzione di Montreal quali limite risarcitorio per la perdita dei bagagli;
adducevano a sostegno della domanda che il bagaglio di NOME COGNOME, imbarcato a Roma sul volo internazionale con destinazione Malè, meta del loro viaggio di nozze, era stato consegnato con due giorni di ritardo il 20 dicembre 2016;
con la sentenza n. 1885/2022, il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente la domanda, osservando che la Convenzione di Varsavia prevedeva come limite risarcitorio per lo smarrimento del bagaglio quello di 17 Diritti speciali di prelievo e, in assenza di prova del danno sofferto, liquidava agli attori la somma di euro 297,85 per un bagaglio di 15 Kg;
il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1885/2022, resa pubblica in data 7/02/2022, investito del gravame, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, da NOME COGNOME e da NOME, ha riformato la decisione di prime cure, ritenendo provato da parte di NOME COGNOME e di NOME l’acquisto di beni, per l’importo di euro 196,00, necessari ‘per affrontare la vacanza al mare nella prospettiva di rimanere senza i beni messi nel bagaglio a tale palese scopo’; ha accolto anche il motivo dell’appello principale con cui veniva denunciata la contraddittorietà della sentenza del Giudice di Pace che prima aveva ritenuto applicabile la Convenzione di Varsavia e poi aveva escluso ogni responsabilità del vettore aereo per la mancata
dimostrazione da parte dei passeggeri del danno subito; gli errori del Giudice di Pace sono consistiti, secondo il Tribunale, nell’aver ritenuto l’indennizzo previsto dalla Convenzione di Varsavia dovuto a prescindere dalla prova del danno, avendolo considerato in re ipsa , e nell’aver considerato sufficiente ‘il fatto costitutivo dello smarrimento del bagaglio per far sorgere in capo al viaggiatore tout court il diritto al risarcimento che, invece, in base ai principi generali di cui agli artt. 2043 e ss cod.civ. e dell’art. 2069 cc (tenuto conto che il limite di risarcibilità cumula in sé entrambi i pregiudizi, patrimoniali e non), deve essere provato in concreto in giudizio’ e una volta provato ‘il danno non può essere liquidato tenendo sempre conto della somma massima prevista dalla convenzione quando il danno risulta di importo inferiore al massimo’ (nel caso di specie i passeggeri avevano dimostrato di aver sostenuto spese per euro 196,00);
pertanto, il Tribunale ha reputato dimostrato il nesso causale tra l’acquisto dei beni e lo smarrimento dei bagagli, perché i beni erano stati acquistati in epoca successiva allo smarrimento delle valigie ed antecedente al loro rinvenimento, lo smarrimento si era verificato prima dell’inizio delle vacanze e la tipologia dei beni acquistati era rispondente a quella necessaria per affrontare dei giorni al mare in assenza dei propri, riposti nel bagaglio non riconsegnato per tempo all’atterraggio;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della decisione del Tribunale, formulando tre motivi;
resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
1) con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2729 cod.civ., in riferimento a ll’art. 360, 1° comma n. 3,
cod.proc.civ., avendo il Tribunale presunto l’esistenza del danno patrimoniale di euro 196,00, nonostante mancasse un indizio circa il fatto che i prodotti tipici da mare fossero nel bagaglio consegnato in ritardo, rispondendo alla massima di comune esperienza che le attrezzature da spiaggia e i vestiti estivi etnici vengano acquistati in loco piuttosto che in pieno inverno a Roma;
il motivo è inammissibile, perché esso si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio , collocando la censura su un terreno che non è quello dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc.civ.;
va ribadito che la corretta applicazione dell’art. 2729 cod.civ. presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, “quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla”, se risultino “in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale”, ovvero “accertandone la pregnanza conclusiva” (Cass. 16/07/2018, n. 18822), e ciò in quanto “la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare” (Cass. 13/03/2014, n. 5787);
mette conto altresì rilevare che “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva”, essendo, invece, “sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'” id quod plerumque accidit “” (così Cass. 6/02/ 2019, n. 3513);
a tanto ha provveduto il Tribunale che ha accolto, infatti, la richiesta di risarcimento solo per i beni – creme solari, costumi, ecc. -acquistati dopo lo smarrimento dele bagaglio e prima del loro ritrovamento; beni, la cui tipologia ha considerato compatibile con le necessità di chi deve affrontare l’inizio di una vacanza al mare senza i beni messi nel proprio bagaglio a tale scopo (p, 4 della sentenza);
2) con il secondo motivo la ricorrente denunz ia violazione dell’art. 1226 cod.civ., per avere il Tribunale liquidato a favore di entrambi gli appellanti l’importo di euro 196,00;
il motivo è inammissibile, la relativa illustrazione non consentendo di comprenderne il fondamento;
nell’epigrafe, infatti, è denunciata la violazione dell’art. 1226 cod.civ., quindi, il ricorso da parte del giudice a quo alla valutazione equitativa del danno;
non essendo stato il danno liquidato equitativamente, ma sulla scorta della prova documentale -gli scontrini di acquisto prodotti in giudizio – il motivo non può che dirsi inammissibile, non essendo affatto incorso il Tribunale nella violazione dell’art. 1226 cod.civ., non avendone fatto applicazione;
secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313);
parimenti inammissibile risulterebbe il motivo ove dovesse intendersi che con esso il vettore aereo abbia inteso denunciare l’avvenuta liquidazione del danno anche a favore di NOME, sebbene il bagaglio consegnato con ritardo fosse quello di NOME COGNOME e le spese oggetto degli scontrini concernessero quest’ultima;
è sufficiente considerare che il danno liquidato agli istanti è stato quantificato complessivamente in euro 196,00;
3) con il terzo motivo è denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., in riferimento a ll’art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc.civ., per averla, nonostante fosse stata interamente vittoriosa in appello, condannata al pagamento della totalità delle spese di lite;
il motivo è infondato;
è opportuno ribadire il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito’ (Cass.17/04/2019, n. 10685); in senso contrario, neppure può richiamarsi -come ha fatto la società ricorrente -la circostanza relativa al parziale accoglimento, in proprio favore, dell’appello; invero, nel “caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può” -non deve -“compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite;
in aggiunta, le Sezioni Unite hanno affermato che “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un
unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ.'(Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), vale a dire in presenza di giusti motivi, “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. 26/11/ 2020, n. 26912);
all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, sono liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/12/2023 dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME