Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2309 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2309 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Art. 177 disp att cpc
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24751/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , quale procuratrice (rogito Paderni 19/11/2009 n° 72467/23893) di NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO e NOME COGNOME; la stessa altresì come intervenuta volontaria a seguito del decesso di NOME COGNOME, come erede della stessa;
–
ricorrente e intervenuta volontaria –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, sedente in Brolo (ME), con AVV_NOTAIO COGNOME;
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza n° 546 resa dal Tribunale di Patti e pubblicata il 30 maggio 2023, non notificata;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del nove gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso;
udito il difensore dell’intervenuta volontaria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Davanti al Tribunale di Patti si è svolta procedura esecutiva immobiliare, promossa dalla Cassa Centrale di Risparmio, coinvolgente, fra gli altri, i beni dell’esecutata NOME COGNOME, siti in Brolo, in particolare (per quanto qui rileva) costituenti il lotto n. 14. A seguito della relativa vendita forzata in data 8/3/2012 si rendeva aggiudicataria dello stesso, per la somma di € 750.000,00, la società RAGIONE_SOCIALE, che , tuttavia, non provvedeva al versamento del saldo prezzo. Con ordinanza 17/7/2012 il Giudice dell’esecuzione dichiarava quindi la decadenza dell’aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione. Il 14/3/2013 altro soggetto si rendeva aggiudicatario del medesimo bene, per il prezzo di € 506.000,004, poi interamente versato. Rilevato che il ricavato della eseguita vendita era sufficiente per consentire l’integrale pagamento di tutti i creditori ancora presenti nella procedura, il giudice dell’esecuzione disponeva la cessazione della vendita dei residui beni e depositava il progetto di distribuzione, discusso all’udienza del 29/5/2014. Esso prevedeva l’integrale pagamento di tutti i creditori e la restituzione agli esecutati delle residue somme disponibili (€ 197.052,68 quanto alla COGNOME, € 59.449,43 quanto al COGNOME, altro debitore esecutato).
All’udienza suddetta il procuratore della ricorrente chiedeva che tra le somme oggetto di riparto venissero comprese anche quelle dovute ex art. 587 cod. proc. civ. dall’aggiudicatario inadempiente e che esse fossero assegnate a NOME COGNOME, con conseguente emissione in suo favore di decreto ex art. 177 disp. att. cod. proc. civ.
Con ordinanza 8/7/2014 il Giudice dell’esecuzione modificava il precedente progetto, aumentando l’ammontare delle somme da restituire agli esecutati, ma senza provvedere in ordine alla somma di € 193.300,00 (pari alla differenza tra il valore di aggiudicazione e quello che avrebbe
dovuto versare il primo aggiudicatario), e dichiarava l’estinzione della procedura.
NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso tale provvedimento, chiedendo l’integrazione del progetto di distribuzione in modo che ricomprendesse in suo favore il credito di € 193.300,00 verso RAGIONE_SOCIALE
Nel relativo giudizio di merito l’odierna ricorrente chiedeva accertarsi a norma del combinato disposto degli artt. 509, 510, 4° comma, 587, 2° comma, e 177 disp. att. cod. proc. civ. l’obbligo da parte di RAGIONE_SOCIALE di versare la somma di € 193.300,00; inserirsi conseguentemente tale somma tra quelle oggetto del progetto di distribuzione e condannarsi l’inadempiente a pagare a NOME COGNOME la somma suddetta oltre interessi legali.
In corso di causa veniva disposta l’integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti intervenuti nel procedimento esecutivo.
Con la sentenza impugnata si dava atto che i creditori procedente ed intervenuti chiamati erano stati integralmente soddisfatti; si dichiarava la loro carenza di interesse, e nel merito l’opposizione veniva respinta.
NOME COGNOME propone quindi ricorso in cassazione affidato a un solo mezzo, mentre RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta.
Da ultimo NOME COGNOME ha spiegato intervento volontario in qualità di erede di NOME COGNOME, deceduta in data 19 luglio 2025 come da prodotto certificato di morte.
La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico mezzo si deduce ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 509, 510, 4° co., 587, 2° comma, cod. proc. civ. e 177 disp. att. cod. proc. civ., per avere erroneamente (il giudice di merito) ritenuto insussistente il diritto del debitore esecutato, in caso di integrale
pagamento di quanto dovuto ai creditori procedente ed intervenuti, a percepire le somme di cui all’art. 587, 2°, comma cod. proc. civ., compresa la differenza tra il prezzo offerto e non corrisposto e la somma della cauzione confiscata e del prezzo ricavato’.
Si duole il ricorrente dell’interpretazione delle disposizioni richiamate fornita dal Tribunale di Patti, fondata sull’osservazione per cui la tutela offerta dall’art. 177 disp att. cod. proc. civ. sarebbe funzionale solo alla tutela del creditore.
A parere della ricorrente invece l’obbligo risarcitorio incombe sull’aggiudicatario inadempiente a prescindere dalla richiamata disposizione, e sarebbe fondato sul disposto degli artt. 509 e 587 cod. proc. civ., mentre la disposizione attuativa, peraltro di natura ‘ancillare’, conferirebbe ai creditori soltanto lo strumento del titolo esecutivo, senza nulla togliere all’obbligo stabilito dalla disposizione codicistica. Del resto, il riferimento al ‘creditore’ ivi contenuto sarebbe rivolto al soggetto beneficiario del titolo esecutivo costituito dal decreto ivi disciplinato, che potrebbe dunque essere tanto il creditore quanto il debitore esecutato.
D’altronde il ‘risarcimento’ sarebbe riconosciuto in rapporto a un danno subito dal debitore, tanto nel caso in cui i creditori fossero come nella specie integralmente soddisfatti col ricavato dell’aggiudicazione definitiva, quanto in caso differente, visto che comunque l’entità della somma da distribuire si riverbererebbe sempre nella sua sfera, riducendo l’entità del suo debito.
Anche dal punto di vista esegetico, secondo la ricorrente il riferimento dell’art.632, cod. proc. civ., alla consegna del ricavato al debitore dovrebbe essere interpretata alla luce dell’art. 509 cod. proc. civ., in base al quale la somma ricavata si compone anche del risarcimento del danno in questione.
Ancora, in base all’art. 510, quarto comma, cod. proc. civ., la posizione del debitore è equiparata a quella del terzo proprietario che abbia subito
l’espropriazione il quale, in virtù dell’art. 2871 cod. civ., ha diritto a conseguire dal debitore, in sede di rivalsa, tutto quanto abbia ricavato il creditore dall’esecuzione in suo danno.
In definitiva, anche a voler accedere all’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata, la stessa si risolverebbe in un contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto il debitore, pur privato del diritto al risarcimento, sarebbe come i creditori danneggiato dall’inadempienza dell’aggiudicatario, e in ogni caso seppure – come osservato nella sentenza impugnata l’obbligo risarcitorio in esame costituisca uno strumento di dissuasione dalla turbativa della vendita forzata, il debitore sarebbe interessato quanto i suoi creditori a che la vendita forzata si svolga nel migliore e più celere dei modi e col maggior ricavo possibile.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Pregiudizialmente occorre rilevare come nel presente giudizio anche i creditori sono litisconsorti necessari. Invero essi sono stati chiamati a partecipare al giudizio di merito in virtù di apposito ordine di integrazione del contraddittorio.
Sussiste dunque in linea di principio un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, la cui non integrità impone, di regola, l’ordine di integrazione anche nel giudizio di legittimità: d’altronde, questa Corte è ferma nel considerare che tutte le parti del processo esecutivo, in caso di opposizione formale, sono litisconsorti necessari ( ex multis Cass. n. 17441/19).
Va peraltro allo stesso tempo rimarcato come, allorché il ricorso sia inammissibile o infondato, prevalga sulle esigenze di integrità del contraddittorio quella della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 6826/2010, per il caso di inammissibilità, con principio via via esteso ai casi di infondatezza, sia pure prima facie : ex plurimis Cass. n. 11287/18, nonché, specificamente per il caso di infondatezza, da ultimo Cass. n. 11825/25).
Orbene si può fin d’ora anticipare, agli effetti della questione in argomento, come il ricorso sia in effetti senza meno infondato.
L’esercizio dei poteri spettanti al giudice ai sensi dell’art. 175 cod. proc. civ., letti alla luce del surriferito principio di valenza costituzionale (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.), tanto più si giustifica poi nella specie in cui gli altri contraddittori risultano pacificamente stati integralmente soddisfatti delle rispettive ragioni di credito, tanto che i due che si sono costituiti nel giudizio di merito dopo la chiamata ex art. 102 cod. proc. civ. hanno sottolineato il proprio difetto di interesse, risultando ancor più rimarcata l’ininfluenza dell’attività processuale consistente nei necessari incombenti dipendenti dall’integrazione ai fini dell’esito della lite. La pretermissione dei litisconsorti necessari, quindi, non impone il previo ordine di integrazione del contraddittorio, né è, nella specie, di ostacolo ad affrontare il merito della decisione.
Come premesso, a parte impropri riferimenti al provvedimento sommario assolutamente irrilevanti in questa sede, nonché a considerazioni in fatto altrettanto improprie, il motivo si fonda su una singolare lettura dei rapporti tra l’art. 177 delle disposizioni di attuazione più volte citata e gli artt. 509 e 587 cod. proc. civ.
Sotto il profilo formale risulta intanto del tutto avulsa dal sistema della gerarchia delle fonti la prospettiva per cui le disposizioni di attuazione abbiano una valenza ‘ancillare’ o comunque diversa da quelle codicistica, trattandosi di fonti pari ordinate.
Sotto il profilo della disciplina contenuta nelle disposizioni in esame, poi, le conclusioni cui giunge la ricorrente sono contrarie al contenuto delle stesse, risolvendosi appunto nell’infondatezza del ricorso.
Va, infatti, ricordato che effettivamente l’aggiudicatario dichiarato decaduto è tenuto a risarcire il danno derivante dal fatto che, a seguito della sua inadempienza, il bene è stato nuovamente posto in vendita ed alfine trasferito per un prezzo inferiore rispetto a quello dell’aggiudicazione
(diminuito del valore della cauzione confiscata) a suo tempo pronunciata in suo favore.
Che si tratti di un risarcimento del danno non solo lo stabilisce espressamente l’art. 509 cod. proc. civ., ma discende anche dall’essere la relativa obbligazione derivante dall’inadempimento colpevole (Cass. n. 8631/99) dell’obbligo specificamente assunto a seguito dell’offerta irrevocabile (ed alla sua eventuale integrazione a seguito della gara di cui all’art. 573 cod. proc. civ., ove in concreto tenuta), in correlazione al termine perentorio stabilito dall’art. 585 stesso codice, entro cui il versamento del saldo del prezzo deve essere effettuato.
Vale in proposito la comparazione con la diversa natura dell’acquisizione della cauzione versata, che ai sensi dell’art. 587 cod. proc. civ. – è effettuata a prescindere da qualsiasi giudizio di responsabilità a carico dell’aggiudicatario medesimo (Cass. n. 255/2002).
Orbene, il procedimento per l’accertamento dell’obbligo risarcitorio in parola e del correlativo credito (attribuito pro solvendo ) è disciplinato dall’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. – che dunque integra le sopra richiamate disposizioni codicistiche appunto sotto il profilo degli aspetti procedimentali in base al quale l’accertamento compete al giudice dell’esecuzione, avviene nel contraddittorio delle parti (incluso anzitutto l’inadempiente, che potrà far valere le proprie ragioni) ed è consacrato in un provvedimento, il decreto (opponibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.), che per legge costituisce altresì titolo esecutivo in favore dei creditori.
In ciò traspare la differenza con altri crediti che pure possono essere oggetto di ‘distribuzione’ ai sensi dell’art. 510 cod. proc. civ., come nel caso di quello derivante a titolo di conguaglio spettante al debitore in sede endo-divisionale, accertato infatti in altro giudizio (quello divisionale instaurato ai sensi dell’art. 601 cod. proc. civ.) e avente titolo nella relativa sentenza od ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.
Dunque, non è neppure configurabile che i beneficiari di tale titolo possano essere soggetti differenti da quelli contemplati dalla norma in commento, cioè ‘i creditori ai quali nella distribuzione è stato attribuito il credito da esso (titolo) portato’.
Ed anzi, proprio la natura di credito a vantaggio di (specifici) creditori, identificabili in coloro che vantino il più elevato diritto poziore tra quanti non siano totalmente o parzialmente soddisfatti dalle somme a disposizione, conferma che il procedimento di accertamento presuppone la sussistenza di tale categoria di creditori, di talché lo stesso va effettuato proprio in corrispondenza della distribuzione, momento in cui si accerta l’esistenza effettiva di creditori insoddisfatti dal ricavato pecuniario, e non può invece a ciò procedersi anteriormente, prima quindi che tale certezza circa eventuali legittimati sia acquisita, né a maggior ragione allorché tutti i creditori siano soddisfatti, mancando in tale ultimo caso in astratto la stessa categoria dei beneficiari.
Tanto, a tacer d’altro, smentisce la singolare lettura per cui i ‘creditori’ citati dall’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. possano ricomprendere un soggetto qual è il debitore, che anche in sede di distribuzione rimane tale. Ciò, d’altronde, in piena coerenza col fatto che l’obbligo risarcitorio in parola è posto a presidio dell’interesse dei creditori al maggior ricavato possibile dall’esecuzione.
In proposito, le considerazioni della ricorrente secondo le quali anche il debitore è interessato al maggior soddisfacimento, se possono avere da un punto di vista dell’interesse di fatto ed indiretto del debitore un loro fondamento, essendo evidente che maggiore essendo il ricavato maggiore è l’esdebitazione conseguente, le stesse però non superano la considerazione, attinente al piano degli interessi giuridicamente qualificati, secondo cui il processo esecutivo è svolto nell’interesse dei creditori (o degli aventi diritto), costituendo il suo oggetto l’attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo di cui essi sono esclusivi portatori (o, in casi
eccezionali, l’attuazione del diritto di credito ammesso ad intervento pur senza titolo esecutivo, ma a seguito del significativo contegno del debitore).
Scopo del processo esecutivo, ed espropriativo in particolare, dunque, non è quello di dare al debitore quanto più possibile, ma di soddisfare quanto più possibile il credito portato nel titolo esecutivo (o quello ammesso ad intervento).
Il credito, dunque, configurato dall’art. 509 cod. proc. civ., e il cui procedimento di accertamento è disciplinato per quanto visto in via esclusiva dall’art. 177 disp. att. cod. proc. civ., sorge nel processo esecutivo, dalla violazione di un obbligo inserito nella relativa serie procedimentale, ed inevitabilmente a vantaggio solo di coloro i quali da quel processo hanno diritto a vedere soddisfatte le loro ragioni creditorie.
Tale diritto consegue infatti ad un danno che, per quanto appena concluso, non può che essere subito da coloro stessi nel cui interesse quel processo viene instaurato.
Evidente allora la differenza col ricavato vero e proprio, che rimane fino alla distribuzione nella titolarità del debitore, sebbene assoggettato ormai alla finalità satisfattoria, costituendo il risultato della vendita del bene ad essa vincolato dal pignoramento, e dunque, in caso di sopravanzo, quest’ultimo deve essere restituito a chi ne resta appunto titolare in virtù dell’originaria proprietà del bene, esuberando dal vincolo suddetto. Non diversamente, e ad ulteriore chiarimento dell’ipotesi qui rilevante, vale per l’altro credito che può essere oggetto di distribuzione, quello già considerato derivante dal conguaglio in favore del debitore comproprietario: se il ricavato della vendita in sede esecutiva della pars quanta è sufficiente a soddisfare i creditori, il credito da conguaglio (sorto originariamente a vantaggio del debitore esecutato come corrispettivo parziale della sua quota ed accertato in altro processo), anch’esso esuberante rispetto alle ragioni poste a fondamento del pignoramento
come il maggior ricavato, rimane nella sua disponibilità, addirittura senza che occorra alcun atto da parte della procedura una volta distribuito il ricavato e tacitati quindi tutti i creditori (diritto sull’esubero dal ricavato che giustifica dunque, come l’esclusione parziale o totale di crediti dalla collocazione a vantaggio di altri sussistenti ma previsti dal progetto come insoddisfatti, la legittimazione del debitore stesso a proporre controversie distributive).
Per tale via si risolvono anche gli ulteriori aspetti messi in luce dalla ricorrente, cioè quelli relativi alla sorte dell’obbligo in parola in caso di estinzione, che non solo va escluso nell’ipotesi in cui l’estinzione avvenga prima che la vendita successiva all’inadempienza sia stata effettuata, il che peraltro discende a monte dall’insussistenza della fattispecie legale configurata dalle norme in predicato e prima di tutte dagli artt. 509 cod. proc. civ. e 177 disp. att., ma anche ove l’estinzione sia successiva alla vendita medesima, per le ragioni già esposte.
Mentre poi il riferimento apparentemente più ampio (perché privo del richiamo ai ‘creditori’) relativamente all’attribuzione del risarcimento del danno di cui si discute, di cui all’art. 509 cod. proc. civ., non tanto si giustifica per voler ricomprendere tra chi ne ha diritto anche il debitore esecutato, quanto perché la disposizione riguarda le somme da ‘distribuire’, il ché dunque presuppone già in sé il riferimento ai soli creditori.
Infatti, l’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che il residuo ricavato, esuberante rispetto ai crediti, viene ‘consegnato’ al debitore ‘dopo’ la distribuzione, va ‘consegnato’ al debitore, perché come chiarito rimane suo, non gli viene assegnato (o distribuito).
Insomma, gli importi da consegnare non sono oggetto di distribuzione o di attribuzione da parte del g.e., ma, siccome appartenenti – come il resto della somma ricavata – al debitore, fino alla distribuzione sono vincolati al soddisfacimento dei creditori procedenti ed intervenuti: e, dopo che questi
vengono soddisfatti, tornano anche nella sua disponibilità, gli vanno quindi semplicemente consegnati.
Pertanto, la pronuncia da parte del g.e. di un decreto che riconosca al debitore anche la somma pari alla differenza tra l’aggiudicazione definitiva e quella offerta dall’aggiudicatario dichiarato decaduto sarebbe priva di base legale.
Il che non toglie che, ricorrendone i presupposti, il debitore possa essere considerato leso dal comportamento dell’aggiudicatario inadempiente (in relazione, appunto, al minor valore a cui è stato realizzato un cespite di proprietà del debitore medesimo), ma questa lesione non può trovare componimento all’interno del processo esecutivo e con gli strumenti suoi propri, trattandosi sotto tale profilo di conseguenze ad esso estranee e indifferenti al principio, che va ribadito, del sistema chiuso di tutela endoesecutiva tramite i relativi strumenti oppositivi, propri però, appunto, delle situazioni e posizioni rilevanti ai fini del processo esecutivo medesimo.
Quanto precede, allora, rende palese anche la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente, poiché la posizione giuridica dei creditori, titolari esclusivi dell’interesse ad agire in via esecutiva e, dunque, al processo in cui il danno si verifica, è irriducibilmente distinta e qualificata rispetto al danno che in quel processo loro viene causato, rispetto alla posizione del debitore, che quel processo subisce ed alla cui sfera vanno semmai condotti altri strumenti di tutela, come appena concluso.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
‘Il risarcimento del danno, previsto dagli artt. 587, cpv, e 509, cod. proc. civ., pari alla differenza tra l’importo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e il prezzo che si ricava a seguito della vendita forzata realizzata a seguito della decadenza dello stesso, sorgendo nel processo esecutivo dalla violazione di un obbligo inserito nella relativa serie procedimentale, attiene ad un danno subìto dai creditori, procedenti od
intervenuti, nell’interesse dei quali quel processo è instaurato al fine di soddisfarne le ragioni creditorie.
Di conseguenza, il procedimento di accertamento del relativo diritto e il titolo formato ai sensi dell’art. 177, disp. att., cod. proc. civ., rispettivamente si svolge e si pronuncia a loro esclusivo vantaggio e, pertanto, a maggior ragione ove gli stessi siano integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non ha il debitore diritto di ottenere dal giudice dell’esecuzione l’emissione a proprio vantaggio del decreto ivi previsto.
4. Al postutto il ricorso dev’essere respinto.
In relazione alle spese di lite, tuttavia, le stesse vanno compensate integralmente in ragione delle particolarità e della assoluta novità della questione.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di parte ricorrente di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il nove gennaio 2026
Il Consigliere est. Il Presidente (NOME COGNOMECOGNOME
(NOME COGNOME)