Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15952 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36490/2019 R.G. proposto da domiciliato
in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 453/2019 de lla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 23.5.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’attuale contro ricorrente, insegnante di scuola primaria, si rivolse al Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo -per quanto qui ancora di interesse -la condanna de l RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno provocatole con l’abusiva reiterazione di contratti lavoro a termine .
Il Tribunale accolse la domanda in parte qua , con sentenza contro la quale il RAGIONE_SOCIALE propose gravame, che venne respinto dalla Corte d’Appello di Bologna .
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La lavoratrice si è difesa con controricorso.
Sono rimasti intimati gli altri lavoratori indicati in epigrafe, che avevano agito in giudizio unitamente all’attuale controricorrente, le cui analoghe domande di condanna al risarcimento del danno erano state però integralmente respinte già in primo grado e che non avevano appellato la sentenza del Tribunale, sicché la loro posizione è da allora passata in giudicato.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rilevata la tempestività RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione, effettuata mediante Posta Elettronica
Certificata in data 25.11.2019, a fronte di un deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza -non notificata -risalente al 23.5.2019.
Premesso che nei processi relativi a cause di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. sarebbe teoricamente scaduto il 23.11.2019, che però era un sabato. Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 155, comma 5, c.p.c. il termine «per il compimento degli atti processuali svolti fuori RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza» è prorogato al «primo giorno seguente non festivo» (art. 155, comma 4, c.p.c.), ovverosia al lunedì successivo.
Non si può dubitare, infatti, che la proroga dei termini che scadono in giorno festivo o nella giornata di sabato vale anche per le notificazioni a mezzo PEC, essendo anch’esse « atti processuali svolti fuori RAGIONE_SOCIALE ‘ udienza», quantunque eseguite autonomamente dal difensore, senza necessità di collaborazione da parte del personale degli uffici giudiziari (v., sia pure non pronunciate con specifico riferimento alla notifica mediante PEC, Cass. nn. 740/2024; 24622/2023; 12337/2023).
I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono così rubricati:
2.1. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c., RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e RAGIONE_SOCIALEa clausola n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla Direttiva; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 124/1999; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4 -bis , e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4 -bis , d.lgs. n. 368/2001 , RAGIONE_SOCIALE‘art. legge n. 107 del 2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALEa legge 4.10.2010, n. 183, in relazione all’ art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.»;
2.2. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. in materia di risarcimento del danno -insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio sul danno sofferto, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALEa legge 4.10.2010, n. 183»;
2.3. «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; degli artt. 485, 489 e 526 d.lgs. n. 297/1994; degli artt. 6 e 10 d.lgs. n. 368/2001; RAGIONE_SOCIALE‘ art. 9, comma 18, d.l. 13.5.2011, n. 70, come convertito con modificazioni dalla legge 12.7.2011, n. 106; RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge 3.5.1999, n. 124; degli artt. 36 e 45 d.lgs. n. 165/2001; degli artt. 77, 79 e 106 CCNL Comparto Scuola 29.11.2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.» .
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Innanzitutto si deve osservare che la vicenda processuale e il caso sottostante sono narrati, nel ricorso, in termini avulsi dalla realtà, quale essa è desumibile anche solo dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (e tale anomalia è stata prontamente rimarcata nel controricorso).
Nel ricorso si fa riferimento a una lavoratrice ATA inserita nelle graduatorie ad esaurimento, mentre la controricorrente è un’insegnante che dichiara di essere iscritta nelle graduatorie di istituto.
Ancora più rilevante è l’apodittica affermazione secondo cui, «all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello, i ricorrenti risultavano immessi in ruolo». Per quanto riguarda l’attuale controricorrente -l’unica di cui c’è motivo di occuparsi, in
quanto l’unica di cui il tribunale aveva accolto la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni da abuso dei contratti a termine -la sentenza impugnata non fa alcun cenno ad una immissione in ruolo. In ogni caso, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza presuppone che la lavoratrice non fosse stata stabilizzata, ovverosia immessa in ruolo in conseguenza immediata e diretta RAGIONE_SOCIALEa precedente instaurazione di rapporti a termine.
3.2. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante, e anzi decisivo, perché i motivi di ricorso -in particolare i primi due -sono incentrati sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prova del danno oggetto di condanna al risarcimento, rilievo sollevato presupponendo che fosse «intervenuta la stabilizzazione a sanzionare l’abuso» e che, quindi, fosse onere RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice dare la prova RAGIONE_SOCIALE‘effettiva sussistenza di un danno ulteriore .
L’inammissibilità del motivo deriva, pertanto, dalla constatazione che il ricorrente non si confronta con il decisum RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, la quale confermando la sentenza del tribunale -ha semplicemente ribadito l’applicazione del consolidato principio per cui, in materia di pubblico impiego e in mancanza di stabilizzazione, l’impossibilità di convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e la necessità di garantire tuttavia al lavoratore un’effettiva tutela risarcitoria (come imposto dalla normativa eurounitaria) si contemperano nel riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata tra un minimo e un massimo ( ex art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010, poi sostituito dall’art. 28, comm a 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), senza necessità di provare l’effettiva esistenza del danno (e ferma invece la possibilità di provare l’esistenza di un
eventuale danno ulteriore; v., per tutte, Cass. S.U. n. 5072 del 2016).
Con il ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE solleva la questione del risarcimento in forma specifica mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma senza affermare che la stabilizzazione -cui non si fa alcun cenno nella sentenza -fosse stata allegata nel corso del giudizio di merito.
3.3. Nell’illustrazione del secondo e del terzo motivo, in modo promiscuo rispetto alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa prova del danno, il ricorrente contesta anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illiceità RAGIONE_SOCIALEa reiterazione di contratti di lavoro a termine, traendo argomenti dalla peculiarità del settore scolastico e dalla distinzione tra supplenze nell’organico di diritto e supplenze nell’organico di fatto.
Sennonché, anche sotto questo profilo, il ricorso non si confronta con la ratio decidendi esplicitata nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, la quale ha osservato che «non risulta specificamente contestato che, quanto all’unica ricorrente … la cui domanda ha trovato in prime cure accoglimento, gli incarichi de quibus erano stati conferiti su posti di organico solo apparentemente di fatto e, quindi, con un distorto uso del potere organizzativo, appalesandosi il motivo, sotto tale profilo, del tutto generico».
A fronte di tale specifico rilievo di non contestazione di quanto accertato nella sentenza di primo grado, le generali considerazioni del ricorrente sulla differenza tra organico di diritto e organico di fatto, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE‘abusivo ricorso ai contratti a termine, appaiono del tutto astratte e inidonee a dare sostanza a una ammissibile censura di violazione di legge.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato , cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo .
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a d € 200 per esborsi e agli accessori di legge , con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO .
Così deciso in Roma, il 20.3.2024.