Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13837-2019 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME DIVONNE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 97/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 679/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Lavoro privato
R.G.N. 13837/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha respinto integralmente l’appello proposto da NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannandola alle spese del grado;
la Corte ha premesso che la dottNOME COGNOME convenne davanti al Tribunale della città la società, ‘esponendo di avere lavorato come guardia medica presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di proprietà della società convenuta, dal 1997 al 31.12.2017, con contratti di collaborazione autonoma, rinnovati annualmente, e deducendo che essi simulassero, in realtà, un RAGIONE_SOCIALE rapporto di lavoro subordinato’; chiese: ‘di annullare la disdetta del contratto intimata dalla convenuta il 30.11.2017, da lei ricevuta il 2.12.2017 a mezzo email, e quindi di prorogare ulteriormente il rapporto di lavoro intercorso quanto meno sino al 31.12.2018; di accertare la natura subordinata del rapporto a decorrere dall’anno 1997 sino al 31.12.2017, con prosecuzione di detto rapporto in assen za di ragioni che ne comportino l’interruzione; condannare la convenuta a corrisponderle le differenze retributive conseguenti alla qualificazione del rapporto come subordinato, quantificate in € 389.538,51, oltre l’ulteriore somma da determinarsi, relativa al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017, ed € 65.761,92 a titolo di t.f.r., e il risarcimento dei danni subiti, anche in via equitativa’;
il primo giudice, sollevata d’ufficio la questione ‘in relazione al diniego dei requisiti abilitanti all’esercizio della professione’, con sentenza n. 1404/2018, ‘rilevata la nullità dell’ultimo contratto di collaborazione’, rigettò sia ‘le domande di declaratoria di nullità/invalidità del recesso da detto contratto da parte della società convenuta e di ripristino del rapporto di lavoro’, sia ‘la domanda di riqualificazione dei
rapporti di collaborazione quale RAGIONE_SOCIALE rapporto di lavoro subordinato’;
la Corte ha respinto l’impugnazione della NOME affermando che ‘il contratto del 18.2.2004, tempestivamente e regolarmente disdettato, cessava automaticamente i propri effetti il 31.12.2017’; secondo la Corte ‘in ogni caso, considerata la pronuncia di nullità adottata in via principale nella statuizione del Tribunale, si deve osservare che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la questione di nullità poteva essere sollevata d’ufficio dal Giudice’ e che la delibera regionale che aveva di chiarato la ‘insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di collaborazione della NOME COGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE‘, aveva ‘indubbiamente provocato l’impossibilità, in capo alla RAGIONE_SOCIALE, di stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello cessato il 31.12.2017′;
infine, la Corte ha considerato ‘corretta la qualificazione dei rapporti intercorsi tra le parti come di collaborazione autonoma e non di natura subordinata, con conseguente irrilevanza e superfluità -come ritenuto dal Tribunale -dell’attività istruttoria richiesta dalla NOMEssa COGNOME; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ha resistito con controricorso
NOME con quattro motivi ; l’intimata società;
entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. col primo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 1421 c.c., in quanto il Giudice di primo grado non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la questione della nullità del contratto tra le parti; 1.2. con il secondo si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento agli artt. 99, 112, 414 e 416 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale, rilevando d’ufficio la nullità del contratto tra le parti avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
1.3. il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1346, 1418 e 1463 c.c., all’art. 11 delle preleggi, all’art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E, perché i giudici d’appello avrebbero ritenuto rilevante, ai fini della nullità, una disciplina contenuta esclusivamente in provvedimenti amministrativi ed avrebbe applicato un provvedimento regionale sfavorevole intervenuto successivamente che mai poteva essere applicato retroattivamente;
1.4. con l’ultimo motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 2094 e ss. e 2022 cod. civ., relativamente alla qualificazione dei rapporti tra le parti quale collaborazione autonoma e non subordinata;
i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano, sotto vari profili, l’operato della Corte territoriale in ordine alla questione della nullità dell’ultimo contratto di collaborazione e del conseguente recesso, così come sollev ata d’ufficio in primo grado;
essi sono inammissibili;
infatti, nel respingere la pretesa della RAGIONE_SOCIALE volta a richiedere ‘l’annullamento della disdetta e la proroga del rapporto di lavoro intercorso quanto meno sino al 31 dicembre 2018’, azione così descritta dalla stessa ricorrente
per cassazione, la Corte territoriale ha accertato che l’originario contratto del 18.2.2014, che si era rinnovato di anno in anno, da ultimo era stato ‘tempestivamente e regolarmente disdettato’, cessando ‘automaticamente i propri effetti il 31.12.2017’; secondo la Corte ‘ciò è sufficiente per la reiezione della domanda dell’appellante di annullamento della comunicata via mail il 2.12.2017 e conseguente proroga del rapporto’;
tale ratio decidendi non è stata in alcun modo attinta dalle censure in esame, sicché la relativa motivazione è idonea a sorreggere la statuizione, con la conseguenza che risultano inammissibili le doglianze rivolte a criticare l’altra ratio decidendi, pure cumulativamente proposta dalla Corte territoriale, confermativa della nullità del contratto intercorso tra le parti;
invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dall’altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cfr., in merito, ex multis , Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);
3. parimenti inammissibile è il quarto motivo;
l’accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione e del come si siano verificati nella vicenda storica che dà origine alla controversia compete ai giudici di
merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione medesima (cfr. Cass. n. 33820 del 2021); trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente; inoltre, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall’impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura appropriata, negando -per dirla con SS.UU. n. 379 del 1999 -che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, dovendo invece essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali ‘concordanti, gravi e precisi indici rivelatori’ dell’effettività della sussistenza della subordinazione;
tuttavia, chi ricorre per cassazione non può limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di avere individuato vizi idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata; come noto, infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può -come nella specie -limitarsi a
prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (per tutte, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass. n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; più di recente: Cass. n. 32385 del 2019; Cass. n. 2526 del 2020; Cass. n. 14376 del 2020; da ultimo: Cass. n. 4037 del 2021);
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo;
occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME