Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36272 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29334/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona della socia e legale rappresentante p.t., RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2526/2020 depositata il 28/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME citavano, dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentirle condannare alla restituzione delle somme loro consegnate a titolo di pagamento del premio assicurativo, in corrispondenza della sottoscrizione di diverse polizze assicurative sulla vita emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tramite NOME COGNOME, con cui le convenute avevano collaborato per collocare i suddetti prodotti assicurativi;
nell’aprile del 2006 avevano appreso che le polizze stipulate tra il settembre 2003 e il febbraio 2006 non erano riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, che NOME COGNOME aveva truffato gli investitori, che, in particolare, aveva riscosso -utilizzando moduli della RAGIONE_SOCIALE ancora in suo possesso nonostante da tempo avesse cessato ogni rapporto con essa – i premi pagati con assegni circolari o bancari e trattenuto il denaro per sé;
le convenute, costituitesi, contestavano in fatto e in diritto la domanda attorea, eccepivano il difetto di legittimazione passiva sia rispetto all’azione contrattuale, non essendo mai intercorso alcun rapporto con gli attori, sia rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito; eccepivano inoltre la prescrizione ex art. 2947 cod.civ., perché l’ultimo pagamento era del 15 febbraio 2006;
il Tribunale di Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa, dichiarava inammissibile l’azione ex art. 2033 cod.civ. e regolava le spese di lite;
con la sentenza n. 2526/2020, la Corte d’Appello di Venezia ha riformato la decisione di prime cure, ritenendo che l’azione esercitata non fosse quella di ripetizione dell’indebito, ma quella di risarcimento del danno extracontrattuale, ed ha condannato le appellate NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE -al pagamento, a favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, di euro 135.400,00, oltre agli interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
formulano tre motivi, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Flizia ricorrono per la cassazione di detta sentenza;
resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME; 1
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ.;
entrambe le parti ha depositato memoria.
Considerato in diritto che:
con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.;
attinta da censura è la (ri)qualificazione della domanda operata dal giudice a quo , il quale, secondo le ricorrenti, avrebbe mutato causa petendi , attribuendo alla domanda di NOME COGNOME e di NOME COGNOME un valore ed un contenuto difformi rispetto a quelli che gli stessi avevano inteso attribuirle;
segnatamente, gli attori avevano chiesto l’accertamento della nullità dei contratti di investimento assicurativo, con conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione degli stessi -e così la domanda era stata intesa dal Tribunale, il quale aveva precisato che l’unica domanda proposta dagli attori era quella di ripetizione dell’ indebito oggettivo relativamente a quanto pagato per i premi relativi alle polizze assicurative -mentre invece la Corte d’Appello, premessa l’assenza di elementi atti a ‘identificare la domanda in termini di ripetizione di indebito’, ha
ritenuto ‘di collocare le allegazioni sottese alla domanda nello schema dell’azione risarcitoria, malgrado l’ambivalenza del petitum ‘; ciò in considerazione dell”ampia e articolata premessa dell’atto di citazione’ che conteneva ‘puntuali e ricorrenti riferimenti, altrimenti ultronei, alle negligenze, alle manchevolezze e alle leggerezze’ nell’esecuzione della prestazioni, atte a connotare ‘l’azione siccome diretta all’accertamento di una responsabilità per colpa delle convenute nella perdita dei risparmi loro affidati’;
si legge ancora in sentenza che la nullità o la inesistenza dei contratti assicurativi non era da considerare, nella prospettiva attorea, la fonte del credito restitutorio, ma la ‘conseguenza dannosa del poco diligente operato delle promotrici’ e che il Tribunale, invece, ‘estrapolando dal contesto dell’atto introduttivo la richiesta conclusiva e questa sola enfatizzando’ aveva pretermesso ‘il ruolo che gli attori intendevano attribuire alla condotta delle sorelle NOME‘;
2) con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 189, 190 cod.proc.civ. e dell’art. 346 cod.proc.civ. , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; anche con questo motivo le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché l’art. 346 cod.proc.civ., per avere accolto la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod.civ., nonostante tale domanda non risultasse proposta con i motivi di appello dedotti dagli attori;
attinta da censura è, in particolare, la statuizione con cui la Corte territoriale, dopo aver premesso che ‘la ricognizione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado consente, infatti, di collocare le allegazioni sottese alla domanda nello schema dell’azione risarcitoria per colpa delle stesse nella perdita dei risparmi a loro affidati’, ha ritenuto che non si fosse mai instaurato
tra appellanti e appellate un rapporto contrattuale, attesa la giuridica impossibilità che un simile rapporto si perfezionasse nei confronti di compagnie sprovviste di autorizzazione ad operare in Italia -la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avendo alcuna stabile rappresentanza in Italia, era risultata priva della indispensabile autorizzazione ad esercitare sul territorio nazionale l’attività assicurativa -e che le promotrici dovessero rispondere sul piano della responsabilità extracontrattuale (pp. 10-12 della sentenza);
le ricorrenti sostengono che gli appellanti, nel giudizio di appello, si erano limitati a lamentare l’erronea qualificazione della domanda operata dal Tribunale ed avevano chiesto che fosse accertata la loro responsabilità per la violazione degli artt. 1176, 1218, 1703 e 1710 cod.civ., senza mai dedurre la sussistenza di un illecito aquiliano;
la Corte d’appello avrebbe dovuto, accertato che la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod.civ. , quand’anche formulata in primo grado, non era stata coltivata nel giudizio di appello, ritenerla rinunciata, ai sensi dell’art. 346 cod.proc.civ., e non già sostituire l’azione proposta con un’altra, fondata su fatti diversi e su una diversa causa petendi ;
2.1.) i primi due motivi censurano entrambi la riqualificazione della domanda operata dal giudice d’appello e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente;
va premesso, anche allo scopo di ribadirlo, il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte
(cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. 17/02/2020, n. 3893);
occorre, in aggiunta, precisare che:
-tale potere spetta anche al giudice di appello – e finanche al giudice di legittimità il quale, salva l’ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno , non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, anche se mai prospettata dalle parti, essendo investito del compito di individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass. 28/06/2010, n. 15383; Cass. 20/10/2010, n. 21561);
che la diversa qualificazione giuridica del titolo della pretesa restitutoria non comporta di per sé inammissibile ” mutatio libelli ” né va incontro al divieto di nova ex art.345 cod.proc.civ. tutte le volte in cui i fatti allegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell’atto introduttivo coincidano o comunque siano in relazione di continenza con i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica come riqualificata dal giudice; questa Corte ha infatti precisato che, se la parte che agisce deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare, come ha rilevato la Corte territoriale, l’ascrizione della pretesa a più titoli non è impedito al giudice di qualificare diversamente
la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 11/05/2007, n. 10830; Cass. 20/04/2010, n. 9325, Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26243 e n. 26242);
applicando detti principi alla fattispecie per cui è causa si rileva, in prima battuta, che oltre a non essersi formato il giudicato sulla qualificazione della domanda, perché gli appellanti, come riconosce parte ricorrente illustrando il secondo motivo di ricorso, avevano contestato sul punto la sentenza del Tribunale, e il giudice a quo era stato investito del potere-dovere di diversamente qualificare la domanda e che quindi anche in considerazione dei caratteri propri del sistema delle impugnazioni, non gli era precluso mutare la qualificazione ritenuta dal Tribunale;
nel concreto, il dubbio è se il giudicante si sia limitato ad una mera – differente – “qualificazione giuridica” della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti ovvero sia andato ad incidere sugli “elementi identificativi della domanda”, determinando una innovazione rispetto alla pretesa originaria;
a tale ultimo scopo è opportuno evocare il principio secondo cui il divieto dello ” jus novorum ” non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l’indicazione degli elementi di prova, ma anche -e soprattutto – la specificazione delle ” causae petendi ” fatte valere in
giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio ” (così Cass. 11/01/2018, n. 535);
la questione rileva per quanto lamentato con il secondo motivo, ove parte ricorrente dà atto del fatto che gli appellanti avevano invocato la loro responsabilità contrattuale, ma non anche quella extracontrattuale, poi ritenuta sussistente dalla Corte territoriale;
questa Corte ha affrontato la questione, ritenendo, secondo un primo indirizzo, che la domanda fondata su un titolo extracontrattuale deve ritenersi nuova rispetto a quella contrattuale tanto alla stregua del tralatizio principio secondo cui è ” domanda nuova “, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un “petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa ” causa petendi”, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine e secondo un altro orientamento che pone l’accento sulla unitarietà della sequenza “domanda – oggetto del giudizio – effetto giuridico della pronuncia” ( dovendo essere definito il contenuto della domanda anche in funzione del risultato finale – in senso conservativo od acquisitivo del bene della vita – che la parte si propone di ottenere ), ritenendo pertanto di dover individuare il “nucleo essenziale” della situazione giuridica su cui si fonda la domanda, nella concreta relazione di interesse tra il soggetto ed il bene della vita (declinata negli aspetti fattuali materiali che connotano quella situazione giuridica, e dunque in relazione al rapporto tra la situazione giuridica descritta “ante judicium” e la diversa situazione giuridica che si intende conseguire dalla pronuncia del giudice); mediante, quindi, la
riconduzione a categorie dommatiche maggiormente comprensive, si perviene a sussumere nello stesso oggetto del giudizio situazioni giuridiche sostanziali che, se considerate secondo i rigorosi criteri classificatori delle fattispecie legali, risulterebbero difformi per uno o più fatti costitutivi;
se, infatti, l’azione di condanna al risarcimento del danno viene riguardata sotto il suo aspetto funzionale, e cioè come “interesse della parte ad essere ripristinata nel bene/utilità perduti”, appare evidente che sotto tale categoria ricadono entrambe le azioni di risarcimento, quella ex art. 2043 cod.civ. e quella ex art. 1218 cod.civ., non venendo in rilievo, quindi, un mutamento essenziale della domanda là dove la parte indichi nel corso del processo (anche per la prima volta in grado di appello) la diversa “fonte” contrattuale od extracontrattuale del diritto di credito: l’oggetto del giudizio avrà sempre egualmente a base lo stesso bene della vita (perduto) e lo stesso interesse al suo ripristino, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da un inadempimento contrattuale o da un comportamento “contra jus” tra parti in precedenza non irrelate; il Collegio osserva che tanto l’orientamento fondato sulla “natura del titolo-fatto costitutivo” quanto l’orientamento volto a privilegiare il “nucleo essenziale” della domanda in relazione all’interesse finale che la parte intende conseguire non possono prescindere dalla descrizione della fattispecie e cioè dai “fatti materiali” (o fatti storici) allegati dalle parti: il materiale per così dire grezzo che viene introdotto alla conoscenza del giudice è la precondizione indispensabile alla attività identificativa delle norme applicabili e qualificatoria della domanda svolta; la domanda nel suo nucleo immodificabile verrebbe quindi ad identificarsi, non in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della attività qualificatoria rimessa al giudice), ma esclusivamente in base al bene della vita
(sia esso la ” res ” o l’utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del giudice;
di conseguenza che se i “fatti materiali”, come ritualmente allegati ” hinc et inde “, rimangono gli stessi, è compito del giudice individuare, quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte;
ora, nel caso di specie, si rileva che non corrisponde al vero che mai a carico delle odierne ricorrenti fosse stata ipotizzata la ricorrenza di una responsabilità aquiliana: emerge, al contrario, dall’illustrazione del terzo motivo di ricorso che gli appellati avevano lamentato l’erronea qualificazione della domanda operata dal Tribunale, invocando tanto la responsabilità contrattuale quanto quella extracontrattuale e che con riferimento a quest’ultima le ricorrenti stesse sostengono di avere ribadito nella propria comparsa di costituzione in appello che la ‘domanda di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana non era deducibile per essersi prescritto il relativo diritto’ e riportano uno stralcio della p. 10, da cui risulta che avevano sostenuto quanto segue ‘non vi è stato alcun effettivo accordo negoziale, bensì è stata realizzata, pacificamente, una macchinazione fraudolenta, valutabile, a carico dello stesso COGNOME, come fonte di responsabilità aquiliana (il diritto risarcitorio derivante da detta responsabilità, tuttavia, si era estinto prima dell’avvio del giudizio di primo grado’ (pp. 21 -22 del ricorso);
in ogni caso, gli indicati elementi della fattispecie materiale, siccome puntualmente individuati dalla Corte d’appello, le consentivano di riqualificare la domanda restitutoria
come domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità delle promotrici, alla stregua del principio per cui, in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio ” iura novit curia “, di cui all’art. 113 cod.proc.civ., 1° comma, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli eventualmente diversi richiamati dalle parti;
in concreto, la domanda proposta in primo grado, come rilevato dalla Corte d’appello in maniera puntuale e specifica senza confutazione alcuna da parte delle ricorrenti – faceva espressa menzione della condotta, imputabile a colpa, ascrivibile alle promotrici; pertanto, nessuna censura merita il Giudice di appello per avere ravvisato gli elementi fattuali specificamente allegati dalle parti ed indicati a sostegno delle tesi giuridiche sostenute che giustificavano la qualificazione giuridica della fattispecie concreta in modo difforme da quella prospettata dalle parti, non avendo il giudice provveduto all’integrazione dell’attività di allegazione e deduzione riferibile in via esclusiva, in base al principio dispositivo, alle parti processuali, ma avendo solo valorizzato i dati fattuali necessari al perfezionamento della fattispecie normativa ritenuta applicabile – che le parti avevano ritenuto di allegare;
deve allora concludersi che il giudice d’appello non ha affatto travalicato il limite oggettivo impostogli dalla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ., implicando detto principio che il giudice possa e debba acquisire al rilevante probatorio da selezionare e valutare in base al criterio del prudente apprezzamento, quegli e soltanto quegli elementi di fatto che le parti abbiano inteso puntualmente allegare, risultandogli preclusa la possibilità di fondare la decisione su fatti, quando anche rinvenibili a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che
non risultano essere stati oggetto di allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti, e che non abbiano, pertanto, costituito elementi della fattispecie concreta dedotta in giudizio sui quali le parti abbiano avuto modo di discutere in contraddittorio (Cass. 27/11/2018, n. 30607);
3) con il terzo ed ultimo motivo alla Corte territoriale si imputano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167, 171, 183, 189, 190 e 346 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. ;
la Corte avrebbe erroneamente reputato abbandonata l’eccezione di prescrizione formulata nel corso del giudizio di primo grado per non essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e per non essere stata espressamente riproposta in appello;
le ricorrenti sostengono, ex adverso , di avere ribadito l’eccezione di prescrizione, sia pure per sintesi, nella conclusionale nel giudizio di primo grado e di avere nella comparsa di costituzione in appello dedotto l’inesistenza di alcun effettivo accordo tra le parti, ma di avere addotto la ricorrenza di ‘una macchinazione fraudolenta, valutabile, a carico dello stesso COGNOME, come fonte di responsabilità aquiliana (il diritto risarcitorio derivante da detta responsabilità, tuttavia, si era estinto prima dell’avvio dell’azione del giudizio di primo grado)’, di avere precisato nella conclusionale d’appello che non ‘sarebbe stato possibile prospettare la sussistenza di una responsabilità delle convenute a titolo extracontrattuale, posto che una siffatta domanda sarebbe risultata già prescritta’ e di avere anche nella replica in appello sostenuto che ‘la domanda risarcitoria avversaria sarebbe prescritta essendo ampiamente decorso il termine quinquennale prima dell’instaurazione del presente giudizio’;
la Corte d’appello avrebbe erroneamente presunto l’abbandono dell’eccezione, omettendo di valutare complessivamente la loro
condotta processuale e non già solo il fatto che non fosse stata specificamente ribadita l’eccezione di prescrizione, anche in considerazione del fatto che la tesi dell’abbandono avrebbe potuto applicarsi solo ‘in relazione a conclusioni che in precedenza fossero state specificamente formulate in modo analitico e che poi non siano state ribadite’;
il motivo non può accogliersi;
l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte; parte ricorrente avrebbe dovuto, dunque, dimostrare che sussisteva la possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cass. 11/12/2020, n. 28307);
ebbene, nel caso di specie le ricorrenti avrebbero dovuto provare la decisività dell’eccezione di prescrizione, cioè che se la Corte d’Appello, anziché dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione, l’avesse esaminata, la decisione sarebbe stata di contenuto diverso; in sostanza, avrebbero dovuto dimostrare che, in concreto, in relazione all’exordium praescriptionis , all’assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al credito risarcitorio quando i controricorrenti avevano agito in giudizio era decorso; il che non è avvenuto;
4) va, infine, disattesa la richiesta dei controricorrenti di correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello; le osservazioni formulate dai controricorrenti attengono ad un errore che può essere corretto solo con la procedura di cui all’art. 287 cod.proc.civ.: non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di
corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dallo stesso testo del provvedimento; come tale esso neppure sarebbe stato censurabile in Cassazione, essendo il giudizio di legittimità limitato ad esercitare un controllo di mera legittimità delle decisioni di merito; 5) in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico delle ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2023 dalla Terza